Sentenza n. 216/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 disp. att.
cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1995 dal
Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Pititto Pasquale,
iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale,
dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento di riesame di un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa
il 4 maggio 1995, pervenuta a questa Corte il 13 ottobre 1995 (R. O.
n. 757 del 1995), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, "nella parte in cui, ricorrendo l'ipotesi che la
persona colpita da misura coercitiva - sia anche se relativamente ad
altro procedimento - sottoposta al divieto di comunicare col
difensore, non prevede il rinvio dell'udienza e il decorso ex novo
del termine per la decisione sulla richiesta di riesame dalla data in
cui il giudice riceve comunicazione o, comunque, accerta la
cessazione del precitato divieto".
Espone il giudice remittente che l'imputato, dopo aver chiesto il
riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro,
veniva raggiunto da un ulteriore analogo provvedimento restrittivo,
emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Vibo Valentia, e accompagnato dal divieto "di comunicare con i
difensori per giorni sette", disposto a norma dell'art. 104, terzo
comma, cod. proc. pen. (nel testo antecedente alla modifica di cui
all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332).
Tale divieto non solo era in vigore alla data dell'udienza fissata
per il riesame della prima misura cautelare, ma era destinato a
durare oltre la data in cui sarebbe scaduto il termine di dieci
giorni dal ricevimento degli atti, fissato dall'art. 309, nono comma,
cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di riesame, a pena di
decadenza dell'ordinanza impugnata.
Chiamato a provvedere sulla richiesta del difensore di poter
conferire con il proprio assistito, a seguito della produzione da
parte del pubblico ministero di nuovi documenti, e sulla gradata
eccezione di nullità del procedimento per violazione del diritto di
difesa, il Tribunale remittente, ritenuto che ad esso non era dato di
rimuovere il divieto di colloquio imposto da altro giudice in un
diverso procedimento, e che tale divieto riveste carattere di
assolutezza non potendo essere frazionato o limitato in relazione a
singoli procedimenti, se non pregiudicandone lo scopo, afferma di non
potere pertanto accogliere la richiesta di autorizzare colloqui o
consultazioni dell'imputato con il difensore. Peraltro, considerando
che il procedimento di riesame richiede l'esercizio del diritto di
difesa nella sua pienezza, e che detto diritto involge anche la
facoltà del difensore di consultare il proprio assistito, il
remittente rileva che nella specie tale esigenza non potrebbe essere
assicurata, data la perentorietà del termine, di imminente scadenza,
fissato dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., per la decisione
sull'istanza di riesame, attraverso il differimento della trattazione
del riesame a data successiva alla scadenza del divieto temporaneo di
colloquio.
Ciò conduce il giudice a quo a dubitare della legittimità
costituzionale dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., che,
disciplinando i casi di rinvio della udienza e di nuovo decorso del
termine per la decisione sulla istanza di riesame, non contemplerebbe
l'ipotesi in questione. Considerato in diritto
1. - Il giudice remittente lamenta in sostanza che l'art. 101 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel
prevedere le ipotesi nelle quali il termine di dieci giorni per la
decisione sull'istanza di riesame, fissato dall'art. 309, nono comma,
del codice, decorre, o riprende a decorrere, da data diversa e
successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del
tribunale, non contempli anche il caso dell'imputato il quale, avendo
chiesto il riesame, sia stato raggiunto, prima della udienza fissata
per la decisione su tale istanza, da nuovo provvedimento restrittivo
accompagnato da divieto temporaneo di colloquio con i difensori.
Le ipotesi contemplate dal citato art. 101 sono quelle del rinvio
dell'udienza nel caso di legittimo impedimento dell'imputato che
abbia chiesto di essere sentito personalmente (art. 127, quarto
comma, cod. proc. pen., cui fa rinvio l'art. 101, primo comma, disp.
att., disponendo che in tal caso il termine decorre nuovamente dalla
data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione
dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso); e
quella in cui l'imputato, detenuto in luogo posto fuori del
circondario del tribunale competente per il riesame, sia stato
sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza
del luogo, ai sensi dell'art. 127, terzo comma, cod. proc. pen. (art.
101, secondo comma, disp. att., a norma del quale in tal caso il
termine decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti
assunti dal magistrato di sorveglianza, che deve provvedere a ciò
senza ritardo, previo tempestivo avviso al difensore, e trasmettere
gli atti al tribunale con il mezzo più celere).
L'impossibilità di concedere il colloquio, dato il carattere
assoluto del temporaneo divieto imposto nell'ambito di un altro
procedimento, e l'impossibilità nello stesso tempo di differire il
termine perentorio per la decisione, il cui mancato rispetto farebbe
cadere la stessa misura cautelare, condurrebbero ad una inevitabile
menomazione del diritto di difesa, che potrebbe essere evitata,
secondo il remittente, solo attraverso una pronuncia di
incostituzionalità di tipo additivo, che estenda la previsione di
rinvio dell'udienza e di differimento del termine all'ipotesi in
questione.
2. - La questione è infondata nei sensi di seguito precisati.
Le premesse interpretative da cui muove il remittente, come si è
detto, sono, da un lato, l'assolutezza del divieto di colloquio, che
estenderebbe i suoi effetti anche agli altri procedimenti a carico
dello stesso imputato detenuto nonché al colloquio dell'imputato col
difensore in occasione dell'udienza di riesame; dall'altro lato,
l'inapplicabilità, in questa fattispecie, delle norme che
contemplano il rinvio dell'udienza e il differimento del termine per
la decisione. Secondo il giudice a quo evidentemente, tale ipotesi
non sarebbe riconducibile a quella del legittimo impedimento
dell'imputato, prevista dall'art. 127, quarto comma, cod. proc. pen.
La prima di tali premesse interpretative appare plausibile e
conforme alla ratio della norma, che prevede la possibilità, "quando
sussistono specifiche ed eccezionali esigenze di cautela", di
differire per un breve tempo (sette giorni, oggi ridotti a cinque per
effetto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332) l'esercizio
del diritto di conferire con il difensore. Detto provvedimento è
infatti in grado di ottenere gli effetti pratici che da esso si
attendono solo se esplica efficacia anche con riguardo agli altri
eventuali procedimenti penali in corso nei confronti dell'imputato,
impedendo l'aggiramento altrimenti agevole del divieto attraverso il
contatto con il difensore nell'ambito di tali altri procedimenti.
Tuttavia il sopravvenire del divieto quando è in corso un altro
procedimento nei confronti dello stesso imputato produce un
temporaneo impedimento al pieno esercizio del diritto di difesa
nell'ambito di quest'ultimo. Di una effettiva difesa fa parte
integrante, infatti, la concreta possibilità dell'imputato di
conferire col proprio difensore prima e durante l'udienza in cui si
discute l'istanza di riesame del provvedimento restrittivo,
nell'esercizio di quello che l'art. 104 del codice di procedura
penale ha configurato come un vero e proprio diritto dell'imputato in
stato di custodia cautelare.
La lesione del diritto di difesa denunciata dal giudice remittente
si verificherebbe, peraltro, solo se si accogliesse anche l'altra
delle due premesse interpretative assunte dal medesimo, quella cioè
secondo cui nel caso considerato non sarebbe possibile il rinvio
dell'udienza del tribunale del riesame oltre il termine perentorio
fissato per la decisione dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen.,
non versandosi in un'ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato
che abbia chiesto di essere udito personalmente.
Ora, la nozione di "legittimo impedimento" non è precisata
dall'art. 127, quarto comma, cod. proc. pen. Ma ragioni di ordine
costituzionale - discendenti dall'esigenza di evitare compromissioni
del diritto di difesa dell'imputato - inducono a preferire una
interpretazione estensiva, atta a ricomprendere le ipotesi in cui
l'imputato non abbia potuto o non possa esercitare pienamente i
diritti inerenti alla sua difesa e così il diritto di conferire con
il difensore: al quale fa riscontro il diritto del difensore di
conferire con il proprio assistito ai fini di un efficace
dispiegamento della sua attività difensiva (si veda l'art. 36 disp.
att. cod. proc. pen., sul diritto del difensore di accedere ai luoghi
in cui il suo assistito si trovi custodito, per conferire con lui;
nonché, ad altro proposito, l'art. 38 disp. att., sulla facoltà del
difensore di svolgere investigazioni e di conferire con le persone
che possano dare informazioni, al fine di esercitare il diritto alla
prova).
L'imputato temporaneamente soggetto al divieto di conferire col
difensore deve dunque considerarsi di fatto impedito a partecipare
utilmente - vale a dire nel pieno ed effettivo rispetto del suo
diritto di difesa - all'udienza in cui si discute sull'istanza di
riesame da lui presentata.
Che d'altra parte lo stesso legislatore abbia considerato
l'impedimento al colloquio col difensore come evento tale da dover
incidere sui termini, pur perentori, della procedura di riesame, al
fine di conciliarli con l'effettività del diritto di difesa, è
dimostrato dall'avvenuto inserimento nell'art. 309 del codice di
procedura penale, ad opera della recente novella recata dalla legge 8
agosto 1995, n. 332, del comma terzo-bis ai cui sensi nei termini
previsti dai commi primo, secondo e terzo dello stesso articolo -
vale a dire nei termini per la proposizione della richiesta di
riesame - "non si computano i giorni per i quali è stato disposto il
differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, terzo comma".
Se pure tale disposizione non soccorre nel caso in esame, essendo
qui in gioco non già i termini per proporre la richiesta di riesame,
bensì quello imposto per la decisione del tribunale, nondimeno con
essa vanno coordinate le altre norme in materia, attraverso una
interpretazione dell'art. 127, quarto comma, che parimenti faccia
salva l'effettività del diritto di difesa quando l'impedimento al
colloquio col difensore vada ad incidere, anziché sul termine per
ricorrere, su quello per provvedere sull'istanza.
Quest'ultimo termine è posto a garanzia dell'imputato,
assicurandogli una decisione tempestiva sull'istanza de libertate
mediante la comminatoria della perdita di efficacia della ordinanza
cautelare in caso di mancato rispetto del termine stesso (cfr.
ordinanza n. 126 del 1993). Ma tale garanzia va integrata con quella
di effettività della difesa: ed infatti a questo scopo l'art. 127,
quarto comma, esplicitamente dispone il rinvio dell'udienza (con
conseguente nuovo decorso del termine, ai sensi dell'art. 101, primo
comma, disp. att.) nel caso di legittimo impedimento dell'imputato
che abbia chiesto di essere sentito personalmente.
A tal proposito deve ricordarsi come questa Corte, con la sentenza
n. 45 del 1991, abbia ritenuto in via interpretativa che il diritto
dell'imputato di essere sentito personalmente dal giudice del riesame
si possa esercitare anche quando l'imputato sia detenuto in altro
luogo, benché l'art. 127, terzo comma, del codice in questa ipotesi
preveda espressamente soltanto che egli sia sentito, a richiesta,
prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del
luogo.
In base al criterio, affermato costantemente dalla giurisprudenza
di questa Corte, secondo cui fra più interpretazioni possibili della
stessa norma va preferita quella che consente di dare ad essa un
significato conforme o non in contrasto con la Costituzione (cfr. da
ultimo sentenze nn. 121 del 1994, 19 del 1995, 98 del 1996), deve
pertanto accogliersi una interpretazione dell'art. 127, quarto comma,
cod. proc. pen. - e conseguentemente dell'art. 101, primo comma,
disp. att., che ad esso fa richiamo - secondo cui costituisce
legittimo impedimento dell'imputato, per gli effetti di cui alle
indicate norme, l'impossibilità per il medesimo di conferire con il
proprio difensore, a causa di un concomitante provvedimento di
differimento dell'esercizio del diritto al colloquio, adottato,
nell'ambito di diverso procedimento, ai sensi dell'art. 104, terzo
comma, dello stesso codice.
L'impedimento sussiste anche quando sia il difensore a lamentare
l'impossibilità, a causa del temporaneo divieto di colloquio, di
conferire con l'imputato, ai fini dello svolgimento della propria
attività di difesa. Tale impossibilità si traduce infatti in un
ostacolo al pieno esercizio del diritto di difesa, e dunque all'utile
partecipazione dell'imputato alla fase procedimentale in questione.
Ove si verifichi questa ipotesi, starà all'imputato o al suo
difensore - a cui fra l'altro, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen.,
competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a
quest'ultimo - far valere l'impedimento, consentendo in tal modo che
l'udienza venga rinviata, a norma dell'art. 127, terzo comma, cod.
proc. pen., ed il termine per decidere differito, ai sensi dell'art.
101 disp. att. cod. proc. pen., senza che con ciò sia contraddetta
la funzione di garanzia per l'imputato, attribuita dalla legge al
termine medesimo.
Così interpretato il sistema normativo, la norma denunciata sfugge
alla censura di costituzionalità ad essa mossa dal giudice
remittente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 101 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con
l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte