Art. 99 c.p.p. — Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
Al difensore competono le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo. L'imputato puo' togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva