Sentenza n. 216/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274, primo e
secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Napoli, nel
procedimento civile vertente tra Candelmo Tommasina e Petito
Francesco, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di ammissibilità dell'azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il tribunale per i
minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 14 novembre 1995, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, primo e
secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non limita il
giudizio di ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità naturale all'esame dell'interesse del minore.
Il giudice rimettente, dopo aver premesso che la ratio del giudizio
di ammissibilità in esame deve individuarsi nella necessità di
evitare che siano intentate azioni temerarie o ricattatorie nei
confronti della parte convenuta, osserva che la norma non è più
rispondente alla funzione cui essa è preordinata, in quanto le
attuali conoscenze scientifiche consentono di raggiungere la certezza
assoluta della paternità biologica. La previsione di una fase
preliminare di ammissibilità dell'azione, nella quale devono essere
acquisiti e valutati elementi probatori circa la sussistenza di
specifiche circostanze tali da far apparire giustificata l'azione
medesima, determina, ad avviso del tribunale rimettente, una
irragionevole limitazione del diritto dei minori ad ottenere il
riconoscimento, in quanto esso viene ad essere subordinato ad un
giudizio, nel quale si ha riguardo non unicamente all'interesse del
minore medesimo, bensì agli elementi di prova che le parti siano
state in grado di offrire e alla valutazione degli stessi, con
conseguente lesione dei principi costituzionali a tutela dei minori. Considerato in diritto
1. - Il tribunale per i minorenni di Napoli denuncia
l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo e secondo comma,
del codice civile, nella parte in cui non limita il giudizio di
ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o di
maternità naturale all'esame dell'interesse del minore.
Ad avviso del giudice a quo la suddetta norma sarebbe in contrasto
con gli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, poiché, oltre a mancare
di razionalità, non essendo più rispondente alla funzione cui è
preordinata, limita il diritto dei minori ad ottenere il
riconoscimento, subordinandolo ad un preventivo giudizio basato su
valutazione di prove che non sempre le parti sono in grado di
offrire, anziché esclusivamente sull'esame dell'interesse dei minori
medesimi.
2. - La questione non è fondata.
Il tribunale rimettente solleva il dubbio che la previsione di una
fase preliminare di ammissibilità, così come oggi configurata,
determini una limitazione del diritto del minore al riconoscimento,
ritenendo che nel giudizio in esame debbano necessariamente
acquisirsi prove testimoniali o documentali di particolare
consistenza da porre a sostegno della declaratoria di ammissibilità,
tali da provocare grave pregiudizio nel caso di mancato assolvimento
al predetto onere.
La premessa interpretativa da cui muove il rimettente non sembra
però tener conto del consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, pur citato nell'ordinanza di rimessione, secondo il
quale, ai fini della pronuncia di ammissibilità dell'azione in
oggetto, non si richiede l'esistenza di prove aventi efficacia piena
e assoluta, ma è ritenuto sufficiente il concorso di elementi anche
di tipo presuntivo, che siano potenzialmente idonei "a far apparire
l'azione verosimile e non priva di fondamento" (Cass. 3 febbraio
1990, n. 737); tanto che, secondo la situazione concreta, la
pronuncia di ammissibilità può essere fondata anche sulle
affermazioni della parte ricorrente. Ancora si è affermato in
giurisprudenza che non vi è alcun obbligo per il giudice di assumere
le informazioni del caso, ove egli ritenga di pervenire ad una
declaratoria di ammissibilità in forza delle sole circostanze
dedotte.
L'applicazione giurisprudenziale della norma censurata esclude
quindi che da essa possa derivare il pregiudizio lamentato e di
conseguenza esclude ogni censura di incostituzionalità.
3. - In riferimento, poi, al profilo della pretesa irragionevolezza
della norma, che, ad avviso del rimettente, non sarebbe più
rispondente allo scopo cui è preordinata, onde il procedimento in
esame dovrebbe essere limitato alla mera valutazione dell'interesse
del minore al riconoscimento, questa Corte ha già avuto modo di
affermare che l'esame di tale interesse costituisce una componente
essenziale dell'oggetto del giudizio di ammissibilità, non
incompatibile con le ragioni di tutela del convenuto, cui è ispirata
la norma stessa, in quanto "la veridicità del preteso rapporto di
filiazione col convenuto, del quale il giudice deve in questa prima
fase controllare l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento
dell'interesse del minore" (sentenza n. 341 del 1990).
È quindi compito precipuo del tribunale per i minorenni, cui del
resto è stata attribuita la relativa specifica competenza,
verificare se la modifica dello status del minore risponda al suo
interesse e non sia per lui di pregiudizio; così come
contemporaneamente occorre anche verificare, sia pure con sommaria
delibazione, la verosimiglianza del preteso rapporto di filiazione,
dovendosi garantire il diritto del minore alla propria identità
(sentenza n. 112 del 1997).
Il procedimento in esame è ispirato pertanto a due finalità
concorrenti e non in contrasto tra loro, essendo posto a tutela non
solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e
ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta
nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non
pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità.
I profili di incostituzionalità dedotti dal giudice a quo sono,
per le indicate ragioni, insussistenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 274, primo e secondo comma, del codice civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 della Costituzione, dal
tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte