Sentenza n. 217/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1993 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo
comma, del codice penale militare di pace, promossi con n. 2
ordinanze emesse il 9 luglio e il 2 aprile 1992 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale Militare di La Spezia nei
procedimenti penali a carico di Tocci Ottavio e Barile Ciro, iscritte
ai nn. 664 e 667 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due distinti procedimenti penali, l'uno a carico
di Tocci Ottavio e l'altro nei confronti di Barile Ciro, il primo
imputato di diserzione (art. 148, n. 2, codice penale militare di
pace) ed il secondo del reato di mancanza alla chiamata (art. 151
codice penale militare di pace), il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo
comma, codice penale militare di pace, in relazione agli artt. 3, 25
e 97 della Costituzione.
I militari, accusati di diserzione per non essersi presentati nei
termini di legge ai corpi di appartenenza (rientranti nella
giurisdizione territoriale di Pisa), si erano "volontariamente
costituiti", nelle more della celebrazione dell'udienza preliminare,
al distretto militare della città di nascita, l'uno, e di residenza,
l'altro, da dove poi erano stati, rispettivamente, il secondo avviato
alle armi e il primo riavviato alla prosecuzione del servizio
militare.
Così, il processo a loro carico, incardinato presso il Tribunale
militare di La Spezia (competente anche per il territorio del
distretto di Pisa, nel quale rientravano i corpi di appartenenza di
entrambi i militari), si sarebbe dovuto rimettere, ai sensi dell'art.
274 codice penale militare di pace, ai Tribunali dei luoghi dov'era
avvenuta la "volontaria costituzione" degli imputati.
2. - Ha premesso il giudice remittente che in base all'art. 210
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che
ha fatto salve le previsioni in materia di competenza stabilite dalle
leggi speciali - trova ancora piena applicazione l'art. 274 codice
penale militare di pace, atteggiandosi in materia di competenza a
disciplina speciale rispetto a quella generale del codice di
procedura penale.
Ha precisato, altresì, che la nozione di "volontaria
costituzione", indicata nella disposizione in esame, non va intesa
come attività di costituzione dell'imputato colpito da provvedimento
restrittivo della libertà personale, ma nel senso - costantemente
affermato dalla giurisprudenza dei tribunali militari - di spontanea
presentazione all'autorità militare con l'intenzione di porsi a
disposizione di essa.
3. - La norma impugnata, secondo l'ordinanza di remissione,
sarebbe in contrasto, innanzitutto, con il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione contenuto nell'art. 97 della
Costituzione, in quanto fonte di inconvenienti alla funzionalità
della giurisdizione militare. Una volta iniziate le indagini
preliminari presso l'ufficio di procura nel cui territorio ove ha
sede il reparto di appartenenza del militare (o presso cui doveva
presentarsi), il processo deve essere trasmesso al Tribunale militare
competente per territorio, sede del corpo o reparto dove nel
frattempo, per qualsiasi motivo, questi si sia spontaneamente
presentato. Deriverebbero, a giudizio del remittente, apprezzabili
inconvenienti, giacché la polizia giudiziaria militare resterebbe
sempre quella del reparto denunciante, mentre il pubblico ministero
competente sarebbe quello del diverso e più lontano Tribunale
militare. E, inoltre, il rapporto intercorrente tra l'ufficio del
pubblico ministero e la polizia giudiziaria militare, impersonata dai
comandanti di corpo ai sensi dell'art. 301 codice penale militare di
pace, non si configura come un rapporto esclusivamente processuale,
bensì anche ordinamentale, in quanto il procuratore militare della
Repubblica riveste contemporaneamente, ai sensi dell'art. 52 del
regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, la qualità di consulente
legale dei comandi militari locali in materia di giustizia militare.
Un appesantimento e una complicazione della procedura, che
sarebbero non conformi al principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
4. - Ad avviso del giudice a quo, la norma sarebbe viziata
altresì dalla violazione dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione. Essa consentirebbe all'imputato la scelta dell'organo
che lo deve giudicare, attraverso la sua "spontanea presentazione"
presso un reparto anziché un altro. La lesione del parametro si
rivelerebbe considerando la volontarietà della costituzione,
deliberata dopo la consumazione del delitto e indipendentemente da
questo. In tal modo si creerebbe una situazione simile a quella che
indusse il legislatore, nel 1977, alla modifica dell'art. 39
dell'abrogato codice di procedura penale diretta a sottrarre
all'imputato l'anomalo potere di scegliersi l'organo giudiziario,
inquirente o giudicante.
5. - Il remittente lamenta, infine, la lesione dell'art. 3 della
Costituzione, sostenendo che la disciplina prevista dall'art. 274,
secondo comma, sarebbe incongrua e illogica, sia pure in via
derivata, in ragione dell'opera abolitiva della Corte costituzionale
e di quella riformatrice del legislatore.
Nel precedente sistema normativo, anteriore all'entrata in vigore
della legge 5 agosto 1988, n. 330, e del nuovo codice di procedura
penale, anteriore altresì alla sentenza n. 503/1989 di questa Corte
(la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 308
codice penale militare di pace, che imponeva l'obbligo di arresto in
flagranza per qualunque reato militare), la norma impugnata,
stabilendo la competenza territoriale del "tribunale militare del
luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione",
aveva una sua logica spiegazione volta com'era ad evitare "le
lungaggini e il dispendio che importerebbero la traduzione di un
detenuto da un luogo ad un altro" (relazione al progetto definitivo
del codice penale militare di pace del 1941).
Fino al 1988 i militari assenti arbitrariamente dal Corpo
venivano, in costanza dell'assenza, colpiti da ordini o mandati di
cattura, e potevano essere arrestati, in flagranza, ai sensi
dell'art. 308 codice penale militare di pace. Tale sistema è stato
abolito dai combinati effetti risultanti dalla riforma della
disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale,
attuata con la citata legge n. 330 che ha reso inapplicabile l'art.
314 codice penale militare di pace, e dalla declaratoria di
incostituzionalità del già menzionato art. 308 pronunciata con la
sentenza n. 503/1989.
Essendo venuto meno il sistema dell'obbligatorietà dell'arresto
in flagranza per i reati militari, ne è scaturito che, di fatto, la
perdurante assenza arbitraria del militare dal reparto viene
solitamente eliminata con la "volontaria costituzione" dell'imputato.
Ciò in quanto una consolidata e uniforme interpretazione
giurisprudenziale equipara la volontaria costituzione alla
presentazione a una qualsiasi autorità militare con l'intenzione di
porre fine all'assenza, escludendo la necessità di un provvedimento
restrittivo. Ne conseguirebbe, perciò, il venir meno di quella
logicità, e congruenza, che erano alla base della norma censurata. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata ad esaminare, in riferimento agli artt.
97, 25, secondo comma, e 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 274, secondo comma, codice
penale militare di pace nella parte in cui prevede che, in caso di
volontaria costituzione dell'imputato di uno dei reati di assenza dal
servizio, la competenza a conoscere del fatto appartenga al tribunale
militare del luogo della volontaria costituzione, interpretandosi
quest'ultima espressione come effettiva assunzione, o riassunzione,
del servizio presso il corpo militare di appartenenza,
indipendentemente dall'esistenza d'un provvedimento di coercizione
personale a carico del militare inquisito.
Il giudice remittente ritiene che la norma non sia conforme a
costituzione, in quanto contrasterebbe: a) con il principio di buon
andamento della pubblica amministrazione, perché provocherebbe seri
inconvenienti al funzionamento della giustizia militare; b) con
quello del giudice naturale, perché consentirebbe all'imputato la
scelta dell'organo giudicante; c) con quello di ragionevolezza,
perché la disciplina della competenza territoriale dei tribunali
militari, un tempo ben giustificata, sarebbe ora - a seguito delle
intervenute e non coordinate modificazioni normative - del tutto
incongrua ed illogica.
In particolare, la riforma delle discipline dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale, attuata con la legge n.
330/1988, che ha reso inapplicabile l'art. 314 codice penale militare
di pace, e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 308 dello
stesso codice (sent. n. 503/1989), hanno fatto venir meno il sistema
dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per i reati militari
e, quindi, il fondamento della norma ora impugnata, che aveva la sua
logica spiegazione nella necessità di evitare lunghe e dispendiose
traduzioni di detenuti da un luogo un altro.
2. - La questione è infondata.
Non è dato cogliere come, all'altezza degli attuali livelli
tecnologici (telefonia, telematica, ecc.), il principio del buon
andamento della pubblica amministrazione, per effetto di qualsivoglia
modificazione o spostamento di competenza, possa seriamente dirsi
vulnerato. La materia della competenza, che costituisce uno snodo
assai importante tra la disciplina del processo e l'organizzazione
giudiziaria, di fatto vive proprio di queste vicende. Né potrebbero
altrimenti giustificarsi le norme che disciplinano i conflitti fra
più autorità giudiziarie e quelle - non oggetto del presente
giudizio - riguardanti gli uffici giudiziari, che sono (o devono
essere) organizzati in modo da far fronte agli eventi, almeno
ordinari, dei processi.
Nel caso di specie, ci si duole anche degli inconvenienti nascenti
dal coordinamento del processo con una disposizione ordinamentale
(l'art. 52 del regio decreto n. 1022 del 1941) che attribuisce al
procuratore presso i tribunali militari la qualità di consulente
legale dei comandi locali in materia giudiziaria militare, con la
conseguenza (deprecata) di andare incontro a diversi indirizzi e
direttive.
Anche tale doglianza non ha pregio, perché risolubile nell'ambito
del coordinamento delle diverse autorità di polizia giudiziaria, che
è problema comune a tutte le forme (ordinaria e speciali) della
giurisdizione penale.
3. - La norma censurata prevedeva, ancora prima delle cennate
modifiche legislative, una ipotesi di competenza territoriale
alternativa (luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria
costituzione) per i reati di diserzione, mancanza alla chiamata e
allontanamento illecito. Essa, tuttavia, è rimasta tale anche dopo
le modificazioni al sistema, previgente, dell'obbligatorietà
dell'arresto, in flagranza, per i reati militari.
L'asserita interpretazione del concetto di "volontaria
costituzione", prevista dal secondo comma dell'art. 274 codice penale
militare di pace, era, del resto, già largamente acquisita in anni
precedenti alle sottolineate modificazioni del regime della libertà
personale avvenute fra il 1988 e il 1989 (si veda la decisione del
Tribunale supremo militare del 18 maggio 1963, che decise il
conflitto di competenza tra i pubblici ministeri militari di Padova e
di Roma, in favore del secondo). La nuova normativa dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale ha dunque comportato un effetto
indiretto, meramente fattuale, sulla concreta disciplina della
competenza territoriale per i reati di assenza dal servizio, facendo
accrescere il numero dei casi di "volontaria costituzione"
dell'imputato, in ragione della impossibilità di procedere
obbligatoriamente al suo arresto. Con il conseguente aumento delle
ipotesi di trasmigrazione della competenza dal luogo in cui si era
aperto il procedimento a quello della volontaria presentazione
dell'imputato.
4. - Non può, pertanto, parlarsi di irrazionalità sopravvenuta
della disciplina della competenza, poiché essa non è
strutturalmente mutata, essendo rimasta identica anche dopo le
cennate modificazioni normative. Né l'accrescersi, in fatto, della
frequenza di uno dei tre criteri di radicamento della competenza
(quello della "volontaria costituzione") rispetto agli altri due può
ritenersi produttivo d'un irrazionale meccanismo di individuazione
del giudice, poiché - nella previsione del legislatore - è
soddisfacente il funzionamento anche di uno qualsiasi dei tre
criteri, essendo essi del tutto equivalenti. Ciò che spiega pure
l'infondatezza della ipotizzata lesione del principio del giudice
naturale precostituito per legge.
5. - Nella specie, come già si è detto, si versa in una ipotesi
di competenza territoriale alternativa "la cui risoluzione pur sempre
avviene in base a meccanismi stabiliti a priori dall'organo
legislativo" (sent. n. 269/1992 che richiama la sent. n. 158/1982).
A tale proposito questa Corte, nel riaffermare che il principio
della precostituzione del giudice sancito nell'art. 25, primo comma,
della Costituzione è rispettato "allorché l'organo giudicante sia
stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in
anticipo e non già in vista di singole controversie" (sent. n.
269/1992 e sentt. ivi citate), ha ribadito che, comunque, "nulla
(esso) ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale
tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla
istituzione del giudizio" (sent. n. 269/1992, che richiama
testualmente la sent. n. 251/1986).
E se nel caso esaminato con la sentenza n. 88 del 1962
l'alternativa fra più giudici venne ritenuta non conciliabile con
l'art. 25 della Costituzione, perché la sua risoluzione era affidata
alle scelte "discrezionali" inerenti alla "designazione" del giudice
per il singolo processo con provvedimento autoritativo ed
insindacabile di organi dello stesso potere giudiziario, e dunque a
posteriori, nel caso esaminato con la sent. n. 269/1992 la
risoluzione riguardava, al contrario, un meccanismo stabilito a
priori dal legislatore. Né si dica che la "scelta" tra i fori
alternativi, quando è rimessa a un comportamento rilevante della
parte, integra la lesione del menzionato principio costituzionale.
La possibilità che il legislatore elevi a criterio di radicamento
della competenza una attività dell'imputato (che non si riduca però
a mero arbitrio) non può dirsi in contrasto con il principio
costituzionale di precostituzione del giudice. Ciò non solo perché
già con la decisione di commettere un reato in un luogo anziché in
un altro l'imputato opera pure la "scelta" dell'ufficio giudiziario
che dovrà poi giudicarlo; ma contestualmente perché una tale
"scelta", se consente d'individuare l'ufficio giudiziario ove
s'incardinera' il procedimento, non per questo consente la scelta del
magistrato che in quel processo promuoverà l'azione penale o lo
giudicherà. Del resto, costituisce materia sufficiente a garantire
la congruità della scelta legislativa con l'invocato parametro
costituzionale assumere a criterio di radicamento della competenza un
comportamento non puramente arbitrario, che incontri, comunque, un
ostacolo nella vischiosità dell'agire quotidiano o in fatti sociali
e tecnici (sent. n. 1 del 1965).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art.
274, secondo comma, codice penale militare di pace sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte