Sentenza n. 217/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.lgs. 66/1948
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme
per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione) promosso con ordinanze emesse:
1) il 27 giugno 1995 dalla Corte di appello di Milano nel
procedimento penale a carico di Mangiolfi Luca Lucio ed altri,
iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
2) il 14 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico
di Andriani Bice ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,
prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Andriani Bice ed altri;
Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore
Giuliano Vassalli;
Udito l'avv. Alfredo Galasso per Andriani Bice ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di appello di Milano solleva, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera
navigazione) nella parte in cui prevede come minimo edittale di pena
ordinaria la misura di anni uno di reclusione e nella ipotesi
aggravata quella di anni due di reclusione. Premette il giudice
rimettente che il tribunale aveva, nel precedente grado di giudizio,
già affrontato l'identica questione dichiarandola manifestamente
infondata con la sentenza avverso la quale è stata proposta
l'impugnazione e che la rilevanza nel procedimento a quo "attiene
direttamente e formalmente solo alla norma che prevede la pena
ordinaria", in quanto in primo grado sono state concesse leattenuanti
generiche ritenute prevalenti con statuizione ormai irrevocabile per
mancato gravame sul punto: tuttavia, sottolinea ancora il rimettente,
questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 27 della legge
n. 87 del 1953, "potrebbe estendere la eventuale dichiarazione di
incostituzionalità vieppiù per l'ipotesi aggravata di cui al terzo
comma che prevede il minimo di due anni di reclusione".
Nel merito, la Corte rimettente deduce la eccessività del minimo
edittale della pena previsto dalla norma impugnata tanto nella
ipotesi aggravata - che in concreto si atteggia come figura ordinaria
del reato - che nella ipotesi base, il tutto secondo una linea di
rigore che contrasta con il canone di ragionevolezza nei casi di più
modesta rilevanza e che si spiega soltanto in rapporto al peculiare e
contingente momento storico in cui la fattispecie venne coniata.
Varrebbero pertanto integralmente anche nel caso di specie gli
argomenti adottati da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994,
dei quali si chiede pertanto l'estensione alla stregua dei medesimi
parametri allora presi in esame.
2. - L'identica questione è stata sollevata anche dal giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia.
Chiamato a pronunciarsi in sede di udienza preliminare, il giudice a
quo deduce anzitutto la rilevanza della questione sul presupposto che
"la determinazione del minimo edittale della pena inciderebbe sui
concreti poteri determinativi della pena da infliggere anche nella
presente fase del procedimento in ipotesi di patteggiamento o di rito
abbreviato". In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente,
dopo aver svolto considerazioni non dissimili da quelle poste a
fondamento dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di
Milano, ha osservato che se il bene protetto dalla norma impugnata è
la libertà di circolazione piuttosto che la sicurezza dei trasporti
considerata da altre fattispecie, appare irragionevole attribuire
alla prima una tutela più incisiva della seconda, come traspare dal
raffronto tra la disposizione oggetto di censura e la disciplina
dettata dall'art. 432 del codice penale.
D'altra parte, osserva ancora il rimettente, il rigore
sanzionatorio che caratterizza la fattispecie è contraddetto dalla
scelta operata dallo stesso legislatore di ricomprendere il reato
stesso fra le ipotesi in ordine alle quali hanno trovato applicazione
i più recenti provvedimenti di amnistia. A corollario delle dedotte
censure si richiamano conclusivamente ancora una volta i principii
affermati nella sentenza n. 341 del 1994.
3. - In relazione a tale ultimo giudizio sono intervenute alcune
parti private rappresentate dall'avvocato Alfredo Galasso che ha
depositato deduzioni poi illustrate nel corso della pubblica udienza.
In tale atto si sottolinea, fra l'altro, come la pena prevista dalla
norma impugnata è raddoppiata nel caso di puro e semplice concorso
di persone, senza tenere in alcun conto l'ipotesi della eventuale
commissione del reato nell'esercizio di libertà costituzionalmente
garantite, ed escludendo al tempo stesso ogni valutazione sia sul
contributo causale dei singoli compartecipi, sia sui motivi e le
modalità del fatto, profilandosi così, a parere dei deducenti, un
contrasto con gli artt. 27, 3 e 17 della Costituzione. Per altro
verso, si osserva ancora, allorché il blocco della circolazione sia
realizzato con modalità pacifiche, l'elemento soggettivo del reato
viene a coincidere con quello del delitto previsto dall'art. 340 del
codice penale, punito, peraltro, con trattamento sanzionatorio
macroscopicamente difforme, sicché, anche sotto questo profilo, la
norma impugnata si presenterebbe in contrasto col principio di
uguaglianza. Si rileva, infine, che la disposizione censurata si
porrebbe in contrasto anche con gli artt. 2, 17, 21 e 40 della
Costituzione in quanto il legislatore avrebbe omesso di porre "a
fondamento della scelta sanzionatoria tutti i diritti di pari rango
espressi dalla condotta punita". Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte
l'identica questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Tanto la Corte di appello di Milano che il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia sollevano,
infatti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo
e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme
per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed
ordinarie e la libera navigazione), nella parte in cui
rispettivamente prevedono come minimo edittale la pena di anni uno di
reclusione nella ipotesi base e quella di anni due di reclusione
nella ipotesi aggravata. A parere dei giudici a quibus la previsione
di un minimo edittale tanto elevato e la sostanziale impossibilità
di prefigurare casi in cui non ricorrano in concreto le condotte che
determinano l'aggravamento della pena, paiono rispondere ad una linea
di eccessivo rigore che si giustifica soltanto in ragione delle acute
tensioni sociali che contrassegnarono il peculiare contesto storico
in cui la norma venne introdotta nell'ordinamento.
Una disciplina, dunque, che, anche in ragione del trattamento
sanzionatorio previsto da altre fattispecie che si evocano a
raffronto, come quella delineata dall'art. 432 del codice penale, si
porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, della
Costituzione, in base alle stesse considerazioni svolte nella
sentenza n. 341 del 1994 che entrambi i giudici rimettenti richiamano
a conforto delle dedotte censure.
3. - La questione è infondata. Già nella sentenza n. 133 del 1973
questa Corte ebbe infatti a dichiarare non fondata la medesima
questione, osservando come nella specie non risultasse leso, "sotto
l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento, quel limite di
ragionevolezza" alla cui stregua soltanto è consentito operare il
controllo in sede di legittimità costituzionale delle discrezionali
scelte operate dal legislatore "al fine della repressione degli atti
considerati delitti dolosi e caratterizzati dal fine di impedire od
ostacolare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e
la libera navigazione". Considerazioni, quelle appena esposte, che
devono essere in questa sede confermate, non avendo i giudici a
quibus prospettato argomenti nella sostanza nuovi o diversi da quelli
allora esaminati o dedotto comunque profili di spessore tale da
indurre a conclusioni difformi da quelle rassegnate nella già citata
e ormai risalente pronuncia. Non può infatti giovare, agli effetti
che qui rilevano, il semplice richiamo alla sentenza n. 341 del 1994,
giacché la stessa, nel ribadire che non spetta "alla Corte
rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né
stabilire quantificazioni sanzionatorie", ma esclusivamente "il
compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in
materia rispetti il limite della ragionevolezza", prese in esame una
fattispecie la cui "manifesta irragionevolezza" quanto alla
determinazione del minimo edittale traspariva "dal raffronto con il
trattamento sanzionatorio" previsto da altra ipotesi caratterizzata
da una identica condotta materiale.
Le peculiarità insite in quel giudizio e, soprattutto, la
"definitiva affermazione, nella coscienza sociale, della convinzione
della palese incongruenza della previsione sanzionatoria" statuita
dalla ipotesi delittuosa allora sottoposta a scrutinio di
costituzionalità, rendono dunque non trasferibili all'oggetto del
presente giudizio i rilievi e gli argomenti che indussero questa
Corte a caducare la previsione relativa al minimo della pena
stabilito per il delitto di oltraggio, non diversamente, d'altra
parte, da quanto questa stessa Corte ha reiteratamente avuto modo di
affermare in relazione ad altre questioni che proprio da quella
pronuncia avevano tratto spunto e alimento (v., fra le altre, le
sentenze nn. 313 e 314 del 1995 e l'ordinanza n. 368 del 1995).
Per altro verso, nel censurare l'eccessivo rigore della sanzione
minima prevista dalla norma impugnata - e rispetto alla quale, va
aggiunto, non possono certo dirsi obiettivamente riscontrabili
significativi mutamenti di apprezzamento da parte della coscienza
collettiva - i giudici a quibus non giungono a contestare anche
l'intrinseca ragionevolezza di una statuizione che, tenuto conto del
primario risalto che caratterizza il bene protetto, determini la pena
minima da applicare in misura superiore a quella fissata in via
generale dall'art. 23 del codice penale; sicché, non risultando
nella specie rinvenibile un pertinente e univoco termine di
raffronto, qualsiasi intervento che si proponesse di soddisfare
l'obiettivo che i rimettenti mostrano di perseguire, finirebbe
ineluttabilmente per risultare invasivo della sfera delle scelte
discrezionali che soltanto il legislatore è abilitato a compiere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade
ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla
Corte di appello di Milano e dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Civitavecchia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte