Sentenza n. 218/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 67d.P.R. 748/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, ultimo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo) promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1976 dal Tribunale
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, sui ricorsi
proposti da Di Marcantonio Amleto ed altro contro l'Università degli
Studi di Trieste, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22
dicembre 1976.
Visti gli atti di costituzione di Di Marcantonio Amleto, di Del
Beccaro Felice e dell'Università degli Studi di Trieste e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per l'Università degli
Studi di Trieste e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 3 luglio 1976 (n. 670 R.O. 1976) il TAR del
Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9 e 33 della Costituzione,
dell'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, "nella
parte in cui impone ai dirigenti esodati il divieto di assumere o
conservare incarichi universitari".
La rilevanza è motivata sotto il profilo che dal riconoscimento
della illegittimità costituzionale della norma predetta dipende
l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la conservazione
dell'incarico universitario da parte dei ricorrenti.
Quanto alla fondatezza, si afferma che l'art. 67, ultimo comma,
imponendo a tutti gli esodati coi benefici previsti dai rimanenti commi
dello stesso articolo, il divieto di assumere e conservare altri
impieghi pubblici, non trova giustificazione plausibile, se applicato
all'assunzione e conservazione di incarichi universitari, perché la
disciplina di questo particolare tipo di impiego pubblico è
caratterizzata dalla regola fondamentale di consentirne l'assunzione a
tutti gli studiosi che siano ritenuti maggiormente in grado di
contribuire all'insegnamento ed allo sviluppo della ricerca e della
cultura.
Il divieto di assumere o conservare anche incarichi universitari
sarebbe pertanto in contrasto con le regole fondamentali
dell'ordinamento universitario e creerebbe in quest'ambito
ingiustificate discriminazioni fra studiosi, a seconda che rivestano o
meno l'irrilevante qualifica di dirigenti esodati ai sensi della norma
citata, con violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché un
ingiustificato ostacolo ad acquisire all'insegnamento universitario e
allo sviluppo della cultura e della ricerca energie dei dirigenti
suddetti, con violazione dell'art. 9, primo comma, Cost., secondo cui
la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica e tecnica, e dell'art. 33, primo comma, Cost., secondo cui
l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Si sottolinea che la discriminazione fra dirigenti esodati e non
esodati, sarebbe particolarmente ingiustificata dopo la sentenza n. 110
del 1975 di questa Corte, in quanto è ora consentito l'accesso
all'incarico universitario ai dirigenti non esodati, i quali hanno
minori disponibilità di tempo per l'insegnamento e la ricerca
scientifica, mentre è inibito a quelli esodati che hanno più tempo
disponibile per tali fini.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Università degli
studi di Trieste chiedono che la questione sia dichiarata non fondata.
Ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1976, ha
già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.l. n. 261 del 1974, l'Avvocatura deduce che le stesse
ragioni ivi indicate portano a far ritenere non fondata anche la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 ora in esame.
In particolare si afferma che i principi fissati dagli artt. 3, 9 e
33 Cost. non vengono lesi da tale norma, che è ispirata al buon
andamento della pubblica Amministrazione ed alla esigenza di creare le
condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di
tutti i cittadini idonei al lavoro, giacché attraverso l'eliminazione
di cumuli di trattamenti preferenziali di quiescenza e di impieghi a
favore degli stessi soggetti, con i relativi oneri a carico
dell'erario, si persegua appunto l'indirizzo costituzionale fissato
dall'art. 4 Cost.
Davanti a questa Corte si sono costituite anche due parti private,
il prof. Amleto Di Marcantonio e il prof. Felice Del Beccaro,
chiedendo che la questione sia dichiarata fondata. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 67, ultimo comma,
del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disiciplina delle funzioni
dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo") violi gli artt. 3, 9 e 33 Cost., nella parte in cui preclude
ai dirigenti statali esodati a norma della medesima disposizione di
assumere o conservare incarichi universitari.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 ha voluto concedere particolari
benefici "ai dirigenti ed al restante personale delle carriere
direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a
riposo anticipato", allo scopo di consentire lo sfoltimento dei ruoli
dei dipendenti statali appartenenti alla dirigenza ed alla carriera
direttiva. L'ultimo comma di tale articolo, poi, con il divieto per i
c.d. esodati di assumere altri rapporti d'impiego e (secondo le
successive disposizioni dell'art. 6, u.c., della legge 20 marzo 1975,
n. 70) incarichi professionali presso lo Stato od altri enti pubblici,
ha voluto evitare che coloro i quali avessero conseguito, per effetto
di quei benefici, un trattamento di quiescenza di particolare favore,
potessero acquisire, sempre a carico della finanza pubblica, ulteriori
vantaggi ed emolumenti.
Si tratta di un divieto di carattere generale, che trova il suo
fondamento appunto nel particolare trattamento accordato dalla stessa
norma che ha previsto il c.d. sfollamento.
Ciò premesso, è anche chiaro che eventuali deroghe od eccezioni
ad una disposizione del genere non possono non rientrare in una
valutazione di indole politica di esclusiva competenza del legislatore,
al fine di stabilire se sussistano considerazioni utili a limitare le
conseguenze della norma stessa, sindacabile da questa Corte soltanto
sotto il profilo della irrazionalità.
Ciò posto, sotto il profilo della legittimità costituzionale, ad
avviso della Corte, non sussistono i motivi che secondo l'ordinanza di
rimessione porrebbero la mancata eccezione al divieto (per quel che
concerne l'insegnamento universitario) in contrasto con norme
costituzionali.
In primo luogo, anche a prescindere da ogni considerazione circa la
effettiva incidenza materiale del divieto sulla possibilità di
utilizzare gli "esodati" come docenti universitari, sta di fatto che la
norma dell'articolo 67, u.c., non ha per destinatari gli studiosi o gli
aspiranti ad incarichi universitari, ma solo i dipendenti statali già
appartenenti alla dirigenza ed alla carriera direttiva: quindi non si
crea alcuna disparità di trattamento fra gli studiosi, neppure per il
fatto che i dipendenti statali in costanza di rapporto di impiego
possono assumere incarichi del genere, così come non si apportano
limitazioni alla libertà dell'insegnamento (artt. 3 e 33 Cost.).
Ugualmente non sussiste violazione dell'art. 9, primo comma, Cost.
secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica, poiché il divieto di assumere incarichi
universitari non preclude certo agli "esodati" di proseguire negli
studi e nella ricerca scientifica o tecnica, che essi possono svolgere
anche senza essere legati agli istituti universitari da speciale
rapporto di lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo"), nella
parte in cui preclude ai dirigenti statali esodati di assumere o
conservare incarichi universitari, sollevata in riferimento agli artt.
3, 9 e 33 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte