Sentenza n. 218/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13,
comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (t.u. delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 marzo 1976 dalla Corte dei conti sul
ricorso proposto da Cuonzo Lorenzo, iscritta al n. 196 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 172 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1982 dal TAR per la Lombardia sul
ricorso proposto da Orlando Camillo contro Presidente del Consiglio dei
ministri ed altro, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno
1982;
3) ordinanza emessa il 18 giugno 1982 dal TAR per la Lombardia sul
ricorso proposto da Porqueddu Giuseppe contro Presidente del Consiglio
dei ministri ed altro, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno
1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 31 marzo 1976, la Corte dei conti,
Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo, del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, nella parte in cui, nel prevedere la possibilità di riscatto,
agli effetti del trattamento di quiescenza, dei periodi di iscrizione
ad albi professionali, se richiesti come condizione necessaria per
l'ammissione in servizio, e dei periodi di pratica necessari per il
conseguimento dell'abilitazione professionale, determina il relativo
contributo, anziché nella misura del 6 per cento dell'80 per cento
dello stipendio, in quella del 18 per cento dell'intero stipendio.
Nella motivazione del provvedimento, la Corte dei conti rappresenta
anche la possibilità, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, di una eventuale declaratoria di illegittimità conseguenziale
di un'altra disposizione del testo unico n. 1092 del 1973, ossia
dell'art. 260, "nella parte in cui prevede, in via transitoria, la
stessa aliquota del 18 per cento dello stipendio per il riscatto dei
periodi di iscrizione agli albi professionali da parte del dipendente
già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore del testo
unico medesimo".
La questione è stata sollevata, in riferimento all'art 3 della
Costituzione, nel corso di un giudizio vertente fra il dott. Lorenzo
Cuonzo (primo referendario del Consiglio di Stato e già aggiunto
procuratore dello Stato di seconda classe) e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, sulla richiesta (avanzata dal primo e respinta
dalla seconda) di riscatto, ai fini della pensione, del periodo di
durata della pratica legale compiuta a suo tempo (dal 10 gennaio al 31
ottobre 1948) dal dott. Cuonzo, e necessaria per l'ammissione al
concorso, cui aveva partecipato, per aggiunto procuratore dello Stato
di seconda classe.
Nel ricorso (presentato il 29 settembre 1969) il dott. Cuonzo
fondava la sua doglianza sulla norma dell'art. 7 della legge 15
febbraio 1958, n. 46, che, a suo avviso, consentendo il riscatto dei
periodi di studi universitari e di corsi di perfezionamento, anche se
non contemplava espressamente i periodi di pratica professionale,
avrebbe dovuto ritenersi estensibile a questi (come del resto la stessa
Corte dei conti, in una decisione del 1967, aveva riconosciuto) quando,
come nel caso, al pari degli studi universitari, anche la pratica
professionale costituisse titolo inderogabile per l'ingresso in
carriera. In via subordinata, tuttavia, nell'ipotesi in cui l'art. 7
della legge n. 46 del 1958, non fosse stato più ritenuto
interpretabile in tal senso, il ricorrente deduceva la illegittimità
costituzionale dello stesso art. 7, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, non giustificandosi a suo avviso la disparità di
trattamento cui la norma in questione, ammettendo il riscatto per i
corsi di specializzazione, e negandolo, invece, riguardo alla pratica
professionale, avrebbe dato luogo.
Secondo il Procuratore generale, invece, la prospettata
interpretazione estensiva dell'art. 7 della legge n. 46 del 1958,
disattesa ormai dalla giurisprudenza della Corte dei conti successiva
alla su citata decisione, non poteva essere condivisa. A sua volta, la
eccezione di illegittimità costituzionale avrebbe dovuto essere
dichiarata manifestamente infondata.
Nell'ulteriore corso del giudizio, essendo stato emanato nel
frattempo il citato testo unico approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973,
la difesa del ricorrente, dopo avere in un primo tempo sostenuto - in
contrasto col Procuratore generale - che la norma dettata in materia
dall'art. 13, comma terzo (con la quale i periodi di iscrizione ad albi
professionali richiesti per l'ammissione in servizio sono stati
riconosciuti riscattabili), data la maggior misura del contributo (18
per cento dell'intero stipendio) da essa fissata, non sarebbe stata nel
caso applicabile, abbandonava successivamente questa tesi, riconoscendo
che la controversia doveva risolversi alla stregua, appunto, della
disposizione sopravvenuta; ma sollevava, tuttavia, nei confronti della
medesima, nella parte relativa alla misura del contributo, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale. Questione che la Corte dei conti, con la su ricordata
ordinanza, dichiarava, oltre che rilevante ai fini del decidere, non
manifestamente infondata, ordinando la trasmissione degli atti a questa
Corte.
In punto di rilevanza, nella motivazione del provvedimento di
rimessione si osserva che l'applicazione, nel caso, in via retroattiva,
dell'art. 13, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n.
1092 del 1973 - applicazione conseguente (una volta abrogato l'art. 7
della legge n. 46 del 1958 dall'art. 254 dello stesso testo unico) alla
disposizione transitoria dettata, per i casi in corso di trattazione,
dall'art. 256 comma primo - comporterebbe senz'altro (considerato che a
norma dell'art. 32 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la pratica
necessaria per conseguire l'abilitazione professionale era, per il
dott. Cuonzo, condizione necessaria per l'ammissione al menzionato
concorso per aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe)
l'accoglimento della istanza di riscatto, da lui presentata, del
periodo relativo. Tale accoglimento, tuttavia - prosegue il giudice a
quo - dato il notevolissimo onere del contributo del 18 per cento,
rispetto al 6 per cento fissato dall'art. 7 della legge n. 46 del 1958,
al quale l'interessato aveva inizialmente fatto richiamo, non sarebbe
integrale. Lo sarebbe, invece - e in ciò la rilevanza della questione
- ove della nuova norma fosse dichiarata, in parte qua, la
illegittimità costituzionale.
Sotto l'aspetto della non manifesta infondatezza, la Corte dei
conti osserva che dall'esame del testo unico n. 1092 del 1973, come da
quello di tutta la normativa previgente, accanto ad alcune previsioni
che in via d'eccezione riducono o aumentano la misura del contributo in
considerazione di circostanze particolari, si desume l'esistenza di una
previsione normale che, per tutti i riscatti, stabilisce un contributo
pari al 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio massimo
pensionabile. Dalle fondamentali norme contenute nell'art. 9 del d.
lgs. C.p.S. 7 aprile 1948, n. 262 e nell'art. 2 del d.P.R. 11 gennaio
1956, n. 20, è, inoltre, agevole cogliere anche una equiparazione
sempre mantenuta tra la misura del contributo di riscatto e quella
della "ritenuta in conto entrate del Tesoro", applicata sugli stipendi
del personale di ruolo. Equiparazione riaffermata, del resto, in un
progetto di legge in corso di approvazione (divenuto poi legge 29
aprile 1976, n. 177) nel quale, salve le "diverse misure" previste per
i casi particolari, l'aliquota normale viene egualmente elevata (dal 6
al 7 per cento) sia per la ritenuta in conto entrate Tesoro (art. 13)
sia per il contributo di riscatto (art. 14).
Nel fissare il contributo di riscatto al 18 per cento dello
stipendio, "corrispondente al 21, 6 per cento della comune base
pensionabile", la norma impugnata si discosta nettamente da queste
regole. E benché non si possa negare che il legislatore è pienamente
libero di stabilire le aliquote di contribuzione ed i casi eccezionali
che meritino particolari trattamenti di favore o di sfavore riguardo
alla misura del contributo normale, è anche indispensabile che, per
evitare disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, ogni eccezione abbia una congrua base di giustificazione
logica e giuridica. Il che non sembra ricorra nel caso in questione. In
una sola altra ipotesi, infatti, il contributo appare fissato, nel
testo unico n. 1092 del 1973, nella misura del 18 per cento dello
stipendio, ed è quella, concernente i "servizi di ruolo prestati alle
dipendenze delle assemblee legislative o di enti pubblici... sottoposti
a tutela o vigilanza dello Stato", prevista in via transitoria
dall'art. 261. Ma mentre per questa ipotesi, nella quale (come emerge
nel secondo comma dell'articolo) si riconosce ai destinatari della
norma il beneficio della "doppia pensionabilità" dello stesso periodo
riscattato, una misura così elevata di contributo, date le
particolarità di quelle situazioni, può senz'altro ritenersi
giustificata, non altrettanto potrebbe dirsi, secondo il giudice a quo,
per i periodi di praticantato professionale richiesti per l'ammissione
in carriera, oggetto della disposizione impugnata, e che con i suddetti
servizi non hanno nulla di comune.
Al tempo stesso nulla sembra dare ragione della differenziazione,
che con la determinazione del contributo di riscatto del praticantato
professionale al 18 per cento dello stipendio, per effetto dell'art.
13, comma terzo, del testo unico n. 1092 del 1973, si determina fra
questa e le altre situazioni (segnatamente quelle dei periodi di corsi
di specializzazione post-universitari), a cui invece si applica la
regola del 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio, vano al
riguardo risultando, secondo il giudice a quo, il richiamo alla
distinzione fra "periodi di tempo" e "servizi", ed a quella fra
"acquisizioni teoriche" e "acquisizioni pratiche", o alla misura più
elevata delle retribuzioni di alcuni (e non del resto tutti) dei
destinatari della norma (magistrati, dirigenti generali, professori
universitari), tenuto conto, fra l'altro, che mai il contributo di
riscatto è stato concepito come un'imposta di carattere progressivo,
come alla circostanza che, durante il periodo di iscrizione all'albo
professionale, l'interessato abbia potuto conseguire un certo lucro.
Sembra chiaro, invece, che la norma impugnata, là dove, ammettendo
la possibilità del riscatto dei periodi d'iscrizione ad un albo
professionale, impone poi, senza concedere alcuna contropartita, un
onere di contribuzione talmente gravoso, da rendere spesso inoperante
il previsto beneficio, viene a frustrare in pratica la essenziale
finalità di questi riscatti, in quanto diretti a mettere sul piano
della uguaglianza, ai fini del conseguimento dei diritti di quiescenza
e delle relative anzianità, tutti gli impiegati che siano entrati in
servizio con un ritardo più o meno sensibile a causa della richiesta
preparazione professionale.
2. - Notificata, comunicata, e pubblicata l'ordinanza di rinvio,
innanzi alla Corte è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, con atto depositato l'11 luglio 1978, l'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata priva di
fondamento.
Ricordato il carattere, non obbligatorio ma facoltativo,
dell'istituto del riscatto, che già di per sé porterebbe ad escludere
la possibilità di ravvisare nella denunciata differenziazione nella
misura dei contributi un profilo di illegittimità costituzionale,
l'Avvocatura osserva che il richiedere o meno, nei vari casi
(esercitando, o rinunciando ad esercitare, la concessa facoltà), il
riscatto, dipende da valutazioni di convenienza degli interessati, che,
per quanto più particolarmente attiene, in concreto, al riscatto dei
periodi di pratica forense, normalmente sono legate a ragioni di minor
rilievo di quelle su cui si fonda l'interesse per il riscatto degli
anni di corsi universitari e di specializzazione, che di fatto
comportano un ritardato inizio dell'attività lavorativa. Si aggiunga -
prosegue l'atto di intervento - che, al contrario di quanto avviene per
la pratica forense, i corsi speciali di perfezionamento comportano la
frequenza e si concludono con il conferimento di un apposito diploma; e
che, peraltro, l'iscrizione nell'albo dei praticanti procuratori legali
legittima l'esercizio di un'attività forense, giudiziale e
stragiudiziale, la quale, a differenza dall'attività di studio
connessa con i periodi dei corsi universitari e di specializzazione, è
remunerabile. Per cui, sotto questo aspetto, al contrario di quanto
ritenuto nell'ordinanza di rinvio, fra la situazione disciplinata nel
terzo comma dell'art. 13 del testo unico n. 1092 del 1973 e quelle
(servizi di ruolo presso enti diversi dallo Stato), per cui nello
stesso testo unico la misura del contributo di riscatto è anche
fissata nella misura del 18 per cento dello stipendio, sussiste una
sostanziale identità, sia l'una che l'altra norma avendo riferimento,
appunto, ad attività remunerabili, e di regola remunerate. Cosicché -
conclude l'Avvocatura - anche il maggior contributo richiesto dalla
disposizione impugnata per il riscatto dei periodi di iscrizione in
albi professionali, risulta giustificato dalla intenzione del
legislatore di non annullare eventuali posizioni assicurative
precostituite con le attività esercitate, addossando l'intero onere
del riscatto agli interessati. La evidente diversità, invece, delle
altre situazioni che la Corte dei conti ha posto a raffronto, come
regola ad eccezione, con quella che è oggetto della norma in
questione, giustifica pienamente la denunciata diversità di
disciplina.
3. - Nella parte in cui determina nella misura del 18 per cento
dell'intero stipendio, anziché nella diversa misura del 6 per cento
sull'80 per cento dello stipendio, il contributo dovuto dall'istante
per il riscatto dei periodi di iscrizione in albi professionali, lo
stesso art. 13, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n.
1092 del 1973, è stato impugnato innanzi a questa Corte, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, anche con due ordinanze, di
motivazione in gran parte identica (in data 19 gennaio 1982, la prima,
e 18 giugno 1982, la seconda), del TAR Lombardia, Sezione di Brescia.
Sia l'una che l'altra ordinanza sono state emesse nel corso di
giudizi promossi con ricorsi notificati, il 3 dicembre 1981, il primo,
e il 31 maggio 1982, il secondo, vertenti, rispettivamente, fra
l'avvocato Camillo Orlando e l'avvocato Giuseppe Porqueddu (entrambi
appartenenti all'Avvocatura dello Stato) e la Presidenza del Consiglio
dei ministri, sul riconoscimento, ai fini pensionistici, in base a
riscatto, dei periodi di pratica forense.
In entrambi i giudizi l'eccezione di illegittimità costituzionale,
sollevata, in termini identici, dai ricorrenti, nei confronti dell'art.
13, comma terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973,
per violazione dell'art. 3 Cost., "avuto riguardo alla diversità del
trattamento ivi stabilito", quanto alla misura del contributo, "in
raffronto alla minore percentuale del 6 per cento, stabilita quale
regola generale per il riscatto a fini pensionistici del periodo
relativo agli studi universitari e ai corsi di specializzazione",
veniva ritenuta dal TAR, oltre che rilevante ai fini del decidere, non
manifestamente infondata.
Il riscatto di periodi di iscrizione in albi professionali -
osserva il giudice a quo - per il periodo di tempo minimo per
l'acquisizione del titolo professionale necessario per accedere a
particolari rapporti di impiego statale, appare irrazionalmente
disciplinato, nella evidente identità della ratio legis, rispetto al
riscatto degli anni relativi agli studi universitari ed ai corsi di
specializzazione. La norma impugnata, perciò, pur in presenza di una
discrezionale valutazione da parte del legislatore, non risulta
conforme, in mancanza di ogni plausibile ragione di siffatta
diversificata disciplina, al generale precetto di cui all'art. 3 della
Costituzione.
4. - Adempiute le formalità di rito, sia nel primo che nel secondo
dei giudizi promossi con le ordinanze del TAR Lombardia, nessuna delle
parti si è costituita innanzi alla Corte, mentre solo nel secondo è
intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto
depositato il 26 ottobre 1982, l'Avvocatura dello Stato, concludendo
per l'infondatezza della questione. Secondo l'Avvocatura, che svolge
argomenti del tutto analoghi a quelli già addotti al riguardo nel
giudizio promosso dalla Corte dei conti, la maggior misura del
contributo richiesta dalla denunciata disposizione dell'art. 13, comma
terzo, del testo unico approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973, per il
riscatto dei periodi di iscrizione in albi professionali, rispetto a
quella prevista, nel primo comma dello stesso art. 13, per il riscatto
dei periodi di studi universitari e di corsi di specializzazione, trova
piena giustificazione nella differenza che innegabilmente sussiste fra
le situazioni regolate.
5. - All'udienza pubblica del 15 novembre 1983, dopo la relazione
svolta dal Giudice Antonino De Stefano, l'avvocato dello Stato Renato
Carafa, per i giudizi in cui è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, si è richiamato agli argomenti svolti nelle memorie,
insistendo per la dichiarazione di non fondatezza. Considerato in diritto :
1. - Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, prevede, nel titolo II, capo II, il computo, a
domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, di taluni servizi e
periodi, anteriori alla nomina. In particolare, l'art. 13 dispone, al
primo comma, che il dipendente civile, al quale sia stato richiesto,
come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di
laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la
frequenza di corsi universitari di perfezionamento, può riscattare, in
tutto o in parte, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale
degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso
corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80
per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Il comma
terzo dello stesso articolo prevede che, se per l'ammissione in
servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un
determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso
anche il riscatto, totale o parziale, di detto periodo, nonché dei
periodi di pratica necessaria per il conseguimento dell'abilitazione
professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per
cento dell'intero stipendio spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato.
Con le tre ordinanze di cui in narrativa (una della Corte dei
conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, e due del
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata
di Brescia) è stata deferita a questa Corte la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, del citato comma terzo dell'art. 13, nella parte in cui
determina il contributo di riscatto nella misura del 18 per cento
dell'intero stipendio, anziché nella misura del 6 per cento dell'80
per cento dello stipendio medesimo.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, i
giudici a quibus pongono in evidenza la disparità di trattamento, a
loro avviso irrazionale ed ingiustificata, e perciò lesiva del
principio di eguaglianza, che si determina tra la fattispecie oggetto
della norma impugnata e le altre ipotesi di riscatto (ed in particolare
quella, prevista nel primo comma dello stesso art. 13, del periodo di
tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei
corsi speciali di perfezionamento), alle quali si applica l'aliquota
del 6 per cento dell'80 per cento dello stipendio.
2. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la
stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi
giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - La questione non è fondata.
Il dubbio prospettato muove dall'assunto che dalla vigente
normativa sarebbe dato desumere "l'esistenza di una regola generale"
per tutti i riscatti di periodi e servizi ai fini del trattamento di
quiescenza a carico dello Stato: la misura del relativo contributo
cioè, sarebbe determinata nel 6 per cento dell'80 per cento dello
stipendio, mediante una costante equiparazione di essa con la identica
misura della "ritenuta in conto entrate Tesoro", applicata, ai fini del
trattamento di quiescenza, sugli stipendi del personale statale.
Ora, non si nega che, tanto nel t.u. n. 1092 del 1973, quanto
nell'antecedente normativa (D. Lgt. 7 aprile 1948, n. 262; d.P.R. 11
gennaio 1956, n. 20), effettivamente il contributo di riscatto risulti
in prevalenza determinato nella stessa misura della "ritenuta in conto
entrate Tesoro", cui è soggetto il dipendente quale suo contributo ai
fini del trattamento di quiescenza; mentre l'intero onere
pensionistico, come risulta dalla circolare del Ministero del Tesoro,
Ragioneria generale dello Stato, n. 43 del 21 maggio 1975, che
impartisce istruzioni circa la valutazione dei servizi in applicazione
del t.u. n. 1092 del 1973, si concreterebbe appunto nella misura del 18
per cento dell'intero stipendio. In altri termini, così operando, si
farebbe pagare al dipendente esattamente quanto questi avrebbe pagato
se nel periodo riscattato avesse prestato servizio di ruolo alle
dipendenze dello Stato, con la stessa retribuzione percepita all'atto
della presentazione della domanda di riscatto. Ed una conferma di tale
orientamento del legislatore si trae anche dalla legge 29 aprile 1976,
n. 177, che, elevando dal 6 al 7 per cento dell'80 per cento dello
stipendio la "ritenuta in conto entrate Tesoro" (art. 13), ha
contemporaneamente elevato nella stessa misura il contributo di
riscatto del 6 per cento previsto dall'art. 13, comma primo, e
dell'art. 14, comma secondo, del t.u. n. 1092 del 1973 (art. 14, comma
primo).
Ma da ciò non può inferirsi che tale equiparazione costituisca
una regola costante ed inderogabile, al segno che il discostarsi da
essa concreti di per sé una ingiustificata disparità di trattamento.
Deve, invece, riconoscersi al legislatore un ambito di
discrezionalità, negli ovvi limiti della razionalità, non solo nello
scegliere i periodi e servizi da ammettere al riscatto, ma anche nello
stabilire se porre a carico del dipendente tutto o parte del relativo
onere.
D'altronde, di siffatta discrezionalità il legislatore si è già
avvalso, come reso palese dal secondo comma del citato art. 14 della
legge n. 177 del 1976, che fa, appunto, salve "le diverse misure del
contributo di riscatto previste dalle norme in vigore". Infatti, nel
t.u. n. 1092 del 1973, oltre il denunciato terzo comma dell'art. 13,
anche l'art. 14, che contempla i servizi ammessi al riscatto, prevede,
per alcune categorie (indicate alle lettere c, d ed e del primo comma),
un diverso contributo di riscatto, "pari al 3 per cento dello
stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato
all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato". L'art. 261 offre poi al
personale in servizio alla data di entrata in vigore del testo unico,
la facoltà di chiedere entro il termine di un anno dalla data
medesima, anziché il computo, senza alcun onere a carico del
dipendente, come previsto dall'art. 12, dei "servizi di ruolo e non di
ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti
locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di
diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato", il
riscatto totale o parziale dei soli servizi di ruolo anzidetti "verso
pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della
paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione ai periodi riscattati" (secondo quanto già
previsto dalla legge 26 maggio 1966, n. 372): in questo secondo caso
non applicandosi il primo comma dell'art. 6, a norma del quale un
periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di
quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una
sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. Ancora,
l'art. 116 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 - norma emanata in base
ai criteri indicati nell'art. 14, comma secondo, della legge di delega
30 luglio 1973, n. 477 - dopo aver rinviato, al primo comma, per la
valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza
del personale docente, direttivo od ispettivo delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche dello Stato, alle disposizioni del
t.u. n. 1092 del 1973, fissa, al secondo comma, per il riscatto dei
servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in
cui i servizi stessi siano stati retribuiti, il relativo contributo
"nella misura del 18 per cento"; norma del tutto analoga è dettata,
poi, nell'art. 23, comma terzo (emanato in virtù della stessa delega
legislativa) del coevo d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, per il personale
non docente delle scuole suddette.
4. - Da ultimo, sempre in relazione alla pluralità dei criteri
adottati dal legislatore nel determinare la misura del contributo di
riscatto, va ricordato il d.l. 1 ottobre 1982, n. 694, recante misure
per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale,
convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 881.
L'art. 2 di tale provvedimento, come modificato dalla legge di
conversione, al quarto comma, ha stabilito che il contributo per il
riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal
personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi del
primo comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del 1973, successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto anzidetto, è calcolato
sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del
Ministro del tesoro, e deve essere non inferiore, a parità di
trattamento retributivo, a quello determinato per le analoghe domande
di riscatto presentate nell'ordinamento pensionistico INPS. Il decreto
del Ministro del tesoro, emanato l'8 aprile 1983 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1983, applica, per la determinazione del
contributo in parola, gli stessi coefficienti attuariali di cui al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato il
19 febbraio 1981 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 1981. Nelle premesse del menzionato decreto del
Ministro del tesoro si pone in evidenza "la necessità di adottare
criteri di ordine tecnico-operativo uniformi a quelli seguiti nel
regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine
di assicurare la corrispondenza dell'importo del contributo di riscatto
da porre a carico del personale civile dello Stato con l'importo della
riserva matematica dovuta, per il riscatto del periodo di corso legale
di laurea, nell'ordinamento della predetta assicurazione generale
obbligatoria".
5. - Non compete, ovviamente, alla Corte, nell'ambito del presente
giudizio, verificare se per ciascuna delle ricordate fattispecie il
legislatore abbia fatto buon uso dei suoi poteri discrezionali. Quel
che conta, nell'attuale sede, ai fini del dedotto contrasto con l'art.
3 della Costituzione della norma che determina la misura del contributo
per il riscatto di periodi di esercizio professionale, è la
conclusione che può trarsi dalle norme passate in rassegna, e cioè
che non appare fondato il riferimento ad una presunta misura fissa e
costante per tutti i periodi e servizi ammessi a riscatto: parametro,
questo, che, in siffatti termini rigidi, non è dato desumere dalla
normativa vigente.
Il raffronto va allora condotto, seguendo sotto tale profilo le
altre argomentazioni addotte dai giudici a quibus, con la misura del
contributo stabilita per il riscatto di quei periodi (studi
universitari e corsi speciali di perfezionamento) che, almeno
apparentemente, si presentano come maggiormente affini ai periodi di
iscrizione ad albi professionali ed ai periodi di pratica necessari per
il conseguimento dell'abilitazione professionale, avendo, quanto meno,
in comune la caratteristica di non presupporre alcuna prestazione di
servizio resa allo Stato o ad altri enti, a differenza, appunto, dai
servizi ammessi a riscatto.
6. - Ma anche nel più ristretto ambito del confronto del
denunciato terzo comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del 1973 con il
primo comma dello stesso articolo, non risulta violato l'invocato
precetto dell'art. 3 della Costituzione.
Innanzi tutto va sottolineato che la misura del contributo prevista
dal primo comma dell'art. 13 a seguito dell'emanazione del citato d.l.
n. 694 del 1982, come modificato dalla legge di conversione n. 881 del
1982, non è più univoca per le fattispecie ivi considerate. Infatti,
per le domande di riscatto del periodo di corso legale di laurea,
presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
anzidetto (3 ottobre 1982), il relativo contributo non è più
determinato in quella misura del 6 per cento (divenuto poi 7 per cento
per effetto della legge n. 177 del 1976), dell'80 per cento dello
stipendio, che i giudici a quibus avrebbero voluto fosse estesa al
riscatto dei periodi di esercizio professionale; ma è calcolato - come
innanzi ricordato - sulla base dei ben diversi coefficienti attuariali,
determinati con il menzionato decreto del Ministro del tesoro. Per i
corsi speciali di perfezionamento, invece, è rimasta applicabile la
misura prevista dal primo comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del
1973, come modificata dall'art. 14 della legge n. 177 del 1976.
Cosicché, avendo le ordinanze di rimessione fatto riferimento, nelle
loro motivazioni, ad entrambe le categorie, verrebbe meno, per effetto
della più recente normativa, la necessaria unitarietà dell'elemento
dalle ordinanze stesse assunto a tertium comparationis.
7. - Peraltro, anche facendo riferimento al periodo antecedente
all'entrata in vigore del d.l. n. 694 del 1982 (essendo state le
istanze di riscatto, che hanno dato origine ai ricorsi sui quali
debbono pronunciare i giudici a quibus, tutte presentate prima di tale
data), allorquando, cioè, la misura del contributo, prevista dal primo
comma dell'art. 13 del t.u. n. 1092 del 1973, era eguale tanto per gli
studi universitari quanto per i corsi speciali di perfezionamento,
essendo determinata nel 6 per cento (poi 7 per cento) dell'80 per cento
dello stipendio, la lamentata diversità, rispetto a tale misura, di
quella (18 per cento dell'intero stipendio), determinata dal denunciato
terzo comma dello stesso art. 13 per il contributo di riscatto di
periodi di esercizio professionale, non appare in contrasto con il
principio di eguaglianza.
La Corte, infatti, non ravvisa sussistere, tra i periodi degli
studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento ed i periodi
di iscrizione ad albi professionali, e di pratica necessari per il
conseguimento dell'abilitazione professionale, quella identità, o
almeno omogeneità di situazioni, che renderebbe ingiustificata la
diversa regolamentazione adottata dal legislatore in ordine alla
determinazione della misura dei relativi contributi.
Ben vero che - come ha affermato questa Corte nella sentenza n. 128
del 1981 - "la legislazione in materia di riscatto è andata via via
evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale
acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter
immettere, in vista del dettato dell'art. 97 della Costituzione, nelle
carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura,
altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche
amministrazioni". Ma l'avere esteso, con il t.u. n. 1092 del 1973, la
possibilità di riscatto anche ai periodi di esercizio professionale,
ove necessari per l'ammissione in servizio alle dipendenze dello Stato,
non comporta necessariamente che ad essi debba applicarsi la stessa
misura del contributo prevista per il riscatto dei periodi degli studi
universitari e dei corsi speciali di perfezionamento. I primi ed i
secondi, anche se teleologicamente accomunati ai fini dell'ammissione
in servizio, presentano innegabili differenze ontologiche, che il
legislatore, nella sua discrezionalità, ha voluto tener presenti nella
determinazione della misura dei rispettivi contributi. In proposito,
per tacer di altre caratteristiche peculiari agli uni o agli altri, è
sufficiente considerare - come giustamente è stato rilevato
dall'Avvocatura dello Stato - che l'attività di studio ammessa a
riscatto comporta un ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa (se,
invece, quest'ultima si accompagnasse alla prima, in tal caso
troverebbe applicazione il divieto della doppia valutazione ai fini di
quiescenza, sancito dal secondo comma dell'art. 6 del t.u. n. 1092 del
1973). L'attività professionale, invece, si concreta, ovviamente, in
un'attività lavorativa, come tale suscettibile di remunerazione e di
autonoma tutela assicurativa. Pertanto, la scelta operata dal
legislatore, di addossare agl'interessati, in quest'ultimo caso,
l'intero onere del riscatto, e di limitare l'onere medesimo nel primo,
non appare palesemente irrazionale.
Sotto tutti i profili dedotti, perciò, la questione di
legittimità costituzionale, sottoposta a questa Corte, va dichiarata
non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 196 R.O. 1978, 184 e 709
R.O. 1982;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma terzo, del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello stato, approvato
con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui determina il
contributo di riscatto nella misura del 18 per cento dell'intero
stipendio, anziché nella misura del 6 per cento dell'80 per cento
dello stipendio medesimo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con le ordinanze emesse in data 31 marzo 1976 dalla Corte
dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili (R.O. n.
196 del 1978), e in data 19 gennaio e 18 giugno 1982 dal tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia
(R.O. nn. 184 e 709 del 1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte