Sentenza n. 218/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/06/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6legge 148/1993
- art. 1legge 236/1993
- art. 5legge 478/1992
- art. 6legge 31/1993
applicata al caso
- art. 2legge 185/1994
usata come parametro
citata
- art. 2legge 451/1994
- art. 6legge 451/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, 1 della stessa legge 19 luglio 1993, n.
236, 2, comma 5, 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185
(Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), 5 del
decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, 5 del decreto-legge 12
febbraio 1993, n. 31, 6, comma 7, del decreto-legge 10 marzo 1993, n.
57, promossi con quattro ordinanze emesse il 12 maggio 1994, dal
pretore di Parma, il 30 maggio 1994 dal pretore di Bergamo, il 12
agosto 1994 dal pretore di Bologna, il 29 settembre 1994 dal pretore
di Busto Arsizio iscritte rispettivamente ai nn. 443, 509, 661 e 663
del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 30, 38 e 47, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visti gli atti di costituzione di Ugolotti Giancarlo, Sangaletti
Primo, Vannini Graziano e dell'I.N.P.S., nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Ugolotti Giancarlo e
Sangaletti Primo, Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'I.N.P.S.
e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 12 maggio 1994 il pretore di Parma - nel
corso del giudizio promosso da Ugolotti Giancarlo nei confronti
dell'INPS per il riconoscimento della differenza tra il trattamento
di mobilità, spettantegli per essere stato assoggettato a
licenziamento collettivo, e l'assegno di invalidità, differenza
prima erogatagli dall'INPS fino al 14 dicembre 1992, ma
successivamente sospesa a seguito dell'incompatibilità tra i due
istituti previdenziali introdotta dall'art. 5 del decreto-legge n.
478 del 1992 - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché
dell'art. 1 della legge n. 236 del 1993 nella parte in cui fa salvi
gli effetti prodotti dall'art. 5 del decreto-legge n. 478 del 1992,
dall'art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, dall'art. 6, comma 7,
del decreto-legge n. 57 del 1993, per contrasto con gli artt. 3 e 38
della Costituzione.
Premette il giudice rimettente che - mentre in precedenza l'art.
10, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
faceva salva in ogni caso la quota del trattamento di disoccupazione
eventualmente eccedente l'importo del trattamento pensionistico - il
cit. art. 5 del decreto-legge n. 478 del 1992 ha stabilito la totale
incompatibilità fra i trattamenti di disoccupazione e l'indennità
di mobilità, da un lato, ed i trattamenti pensionistici diretti a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dall'altro. Non
essendo intervenuta la conversione in legge, il suo contenuto è
stato reiterato con i decreti-legge n. 31 del 1993 (art. 4) e n. 57
del 1993 (art. 6, comma 7), anch'essi non convertiti e infine con il
decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19
luglio 1993, n. 236, che all'art. 6, comma 7, ha disposto la totale
incompatibilità fra indennità di mobilità e trattamenti
pensionistici. L'art. 1 della legge di conversione ha fatto salvi gli
effetti dei precedenti decreti non convertiti.
In via interpretativa il pretore rimettente ritiene che nella
categoria dei "trattamenti pensionistici", previsti dall'art. 10,
quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 come incompatibili
con i trattamenti ordinari di disoccupazione rientri anche l'assegno
di invalidità e che d'altra parte l'indennità di mobilità
(conseguente al licenziamento collettivo) ben può qualificarsi come
un trattamento di disoccupazione.
Quanto alla lesione dei parametri evocati, il pretore rimettente
ritiene sussistere un principio generale per cui, in caso di
concorrenza fra due prestazioni non cumulabili, al titolare deve
essere garantita la possibilità di optare per l'una o l'altra
prestazione. La mancanza di tale possibilità urta contro il
principio di ragionevolezza, crea disparità di trattamento ed appare
in contrasto con l'art. 38 della Costituzione che esige che il
lavoratore venga garantito sia in caso di invalidità che in caso di
disoccupazione involontaria. In sostanza, afferma il giudice a quo,
si può escludere il cumulo, ma non anche il diritto di opzione o la
conservazione del secondo beneficio nei limiti della differenza.
Anche sotto un altro profilo c'è poi violazione del principio di
uguaglianza perché la totale incompatibilità sussiste solo per il
breve spazio di tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 478
del 1992 all'entrata in vigore del decreto-legge n. 40 del 1994 che
ha introdotto la facoltà di opzione (comunque non rilevante per il
ricorrente perché a quest'ultima data era ormai già scaduto il
periodo di spettanza dell'indennità di mobilità); peraltro il
decreto-legge n. 40 del 1994, non convertito, è stato reiterato con
il decreto-legge n. 185 del 1994.
1.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.
L'Avvocatura - nel ricordare che con decreto-legge 18 gennaio 1994,
n. 40 (art. 2, comma 5) e con decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185
(art. 2, comma 5), è stato abrogato il principio della
incompatibilità di cui alle norme censurate ed introdotto il diritto
di conservare il trattamento più favorevole per il lavoratore -
rileva che la limitatezza temporale del periodo nel quale ci sarebbe
stata la pretesa violazione dei principi di uguaglianza e di
ragionevolezza, da un lato, può essere indice di una valutazione del
legislatore ispirata alle particolari condizioni economiche e sociali
del paese; d'altra parte, la ridotta incidenza del presunto contrasto
con i precetti costituzionali non può considerarsi espressione di
una generale vulnerazione del principio di ragionevolezza e di
uniformità di trattamento cui devono ispirarsi le leggi in genere.
1.3. - Si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. Premessa la non assimilabilità
dell'indennità di mobilità al trattamento di integrazione
salariale, sicché trattasi di situazioni non omogenee, la difesa
dell'INPS osserva che rientra nella discrezionalità del legislatore
prevedere, nei vari ordinamenti previdenziali, le prestazioni che
meglio si adattano alle particolarità delle singole situazioni,
predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari.
1.4. - Si è costituita la difesa dell'Ugolotti sostenendo - anche
con una successiva memoria - in via principale la erroneità della
premessa interpretativa da cui muove il pretore rimettente (e quindi
l'insussistenza della fattispecie del divieto di cumulo sia perché
l'assegno di invalidità non costituisce trattamento pensionistico,
sia perché l'indennità di mobilità non è assimilabile al
trattamento di integrazione salariale); da ciò l'inammissibilità
della questione di costituzionalità per difetto di rilevanza. Nel
merito la difesa aderisce alle argomentazioni del pretore rimettente,
concludendo quindi per l'incostituzionalità delle disposizioni
censurate.
2.1. - Con ordinanza del 30 maggio 1994, emessa nel procedimento
civile promosso da Sangalletti Primo (licenziato e posto in mobilità
il 31 agosto 1991) contro l'INPS per ottenere il riconoscimento del
diritto all'indennità di mobilità, il Pretore di Bergamo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 6,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, conv. con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sia degli artt. 2,
comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185 in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Premesso (in via interpretativa) che, soprattutto dopo
l'introduzione della facoltà di opzione con testuale riferimento
all'assegno di invalidità, deve ritenersi che sussista
l'incompatibilità tra tale prestazione previdenziale e quella
dell'indennità di mobilità, il pretore rimettente sottolinea che
l'assegno e la pensione di invalidità hanno natura molto diversa:
mentre le pensioni INPS ordinarie hanno natura previdenziale,
l'assegno di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984 è una
prestazione atipica ed ha natura eminentemente assistenziale; è
temporaneo, rinnovabile solo a domanda (almeno le prime tre volte),
non reversibile ai superstiti e può essere anche inferiore ai minimi
vigenti per ogni altro trattamento pensionistico; lo stesso poi non
esaurisce la possibilità di reddito del lavoratore, a cui residua
una parte della sua capacità lavorativa; infine il primo a
differenza della seconda può cumularsi con la retribuzione. Pertanto
viola il principio di eguaglianza il fatto che il legislatore tratti
allo stesso modo due situazioni così diverse, sancendo che
l'indennità di mobilità (tipico trattamento sostitutivo della
retribuzione) sia incompatibile non solo con la pensione, ma anche
con l'assegno di invalidità.
Un ulteriore vizio di incostituzionalità sussiste poi sotto il
profilo che la facoltà di opzione tra i due trattamenti, per i quali
sussiste il divieto di cumulo, è stata - nel 1994 - introdotta
soltanto per il futuro, nonché - quanto ai collocamenti in mobilità
già disposti - soltanto per la parte residua della prestazione,
sicché i lavoratori sono discriminati a seconda del momento della
collocazione in mobilità o dell'ottenimento dell'assegno, senza che
in ciò sia ravvisabile alcuna giustificazione.
In entrambe le ipotesi (quella principale e quella subordinata) vi
è poi violazione dell'art. 38 della Costituzione perché per effetto
della suddetta incompatibilità il lavoratore pensionato soffre
ingiustificatamente una riduzione di reddito.
2.2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.
2.3. - Si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata. In particolare sostiene la piena
equiparabilità dell'assegno ordinario di invalidità con la pensione
ordinaria di inabilità sicché giustificata è la loro assimilazione
quanto al regime di incompatibilità. D'altra parte l'introduzione
della facoltà di opzione soltanto per il futuro introduce un
discrimine ratione temporis, ma ciò è giustificato dal principio di
gradualità dell'intervento legislativo e dalla successione temporale
di distinte fasi di sviluppo del sistema previdenziale.
2.4. - Si è costituito Sangalletti Primo aderendo - anche con
successiva memoria - alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione
e concludendo per la dichiarazione di incostituzionalità delle
disposizioni censurate.
3.1. - In analogo giudizio - promosso da un lavoratore titolare di
pensione di invalidità che, in quanto assoggettato a licenziamento
collettivo, domandava il riconoscimento (anche) dell'indennità di
mobilità, indennità negatagli dall'INPS in quanto incompatibile con
il trattamento pensionistico in godimento - il Pretore di Bologna con
ordinanza del 12 agosto 1994 ha sollevato questione della
legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre
1992, n. 478, dell'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31,
dell'art. 6, comma 6 (rectius: comma 7), del decreto-legge 10 marzo
1993, n. 57; dell'art. 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148 e della legge 19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui
dispongono la incompatibilità tra l'indennità di mobilità con i
trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, senza prevedere la possibilità di
conguaglio nel caso che il trattamento di pensione sia di importo
inferiore a quello della indennità di mobilità, per contrasto con
gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
3.2. - L'Avvocatura dello Stato e dell'INPS, nei rispettivi atti
di intervento e di costituzione, hanno ripetuto le argomentazioni e
le conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi incidentali.
3.3. - Si è costituito anche il ricorrente Vannini Graziano
concludendo in via principale per l'inammissibilità della questione
di costituzionalità ed in via subordinata per la dichiarazione di
incostituzionalità delle disposizioni censurate. Ed infatti -
sostiene la difesa del ricorrente - il regime di incompatibilità è
stato introdotto ex novo dall'art. 1 del decreto-legge 11 dicembre
1992, n. 478 e dalla corrispondente norma del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 a far tempo dal 15 dicembre 1992; quindi, ove il diritto
all'indennità di mobilità sia maturato prima di tale data, anche i
ratei successivi sono immuni dalla nuova più rigorosa disciplina; da
ciò l'irrilevanza della questione di costituzionalità. Nel merito
ritiene sussistere la violazione dei parametri evocati aderendo alle
argomentazioni del giudice rimettente.
4. - Da ultimo il pretore di Busto Arsizio - in un giudizio
promosso da una lavoratrice, titolare di pensione di invalidità, che
domandava il riconoscimento dell'indennità di mobilità in quanto
assoggettata a licenziamento collettivo, indennità anche in tal caso
negatale dall'INPS in quanto incompatibile con il trattamento
pensionistico in godimento - ha sollevato (con ordinanza del 29
settembre 1994) questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 conv. in legge 19
luglio 1993, n. 236 in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione. In particolare il pretore rimettente ritiene violato il
principio di eguaglianza in ragione del trattamento deteriore
riservato ai lavoratori titolari di pensione di invalidità nel
periodo di vigenza del regime di totale incompatibilità con
l'indennità di mobilità. Sarebbe poi violato anche l'art. 38 della
Costituzione perché viene assicurato il soddisfacimento delle
esigenze di vita dell'assicurato di fronte all'evento protetto
concretizzatosi prima (l'invalidità) e non invece di fronte a quello
successivo (la disoccupazione involontaria), restando, il relativo
trattamento assorbito dal primo; e ciò nonostante che il trattamento
previsto per l'evento successivo sia ben maggiore.
L'Avvocatura dello Stato e dell'INPS, nei rispettivi atti di
intervento e di costituzione, hanno ripetuto le argomentazioni e le
conclusioni già rassegnate nei precedenti giudizi incidentali. Non
si è invece costituita la lavoratrice ricorrente. Considerato in diritto
1. - Ancorché le plurime censure sollevate dai giudici rimettenti
abbiano una matrice comune, costituita dalla (ritenuta)
illegittimità del regime di incompatibilità tra assegno (o
pensione) di invalidità ed indennità di mobilità, tuttavia esse
sono diversamente articolate e vanno distintamente esaminate.
È stata innanzi tutto sollevata (dal Pretore di Bergamo)
questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione - dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 nella
parte in cui prevede il divieto di cumulo tra indennità di mobilità
ed assegno di invalidità (in particolare), per sospetta violazione
del principio di eguaglianza perché è previsto un trattamento
analogo (ossia l'incompatibilità delle due prestazioni) al pari
dell'ipotesi in cui con l'indennità di mobilità concorra la
pensione di invalidità con la conseguenza che sono a tale effetto
ingiustificatamente parificate situazioni differenziate (quella
riferita alla titolarità rispettivamente dell'assegno di invalidità
e della pensione di invalidità).
In una prospettiva meno radicale è stata poi sollevata (dal
Pretore di Parma, dal Pretore di Bologna e dal Pretore di Busto
Arsizio) questione di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dell'art. 6, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236,
nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi
gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di
decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge n. 478 del
1992, art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, art. 6, comma 7, del
decreto-legge n. 57 del 1993) nella parte in cui - nel sancire
l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tra i
quali rientrano l'assegno di invalidità e la pensione di invalidità
- non prevede la possibilità di opzione per il trattamento più
favorevole ovvero non riconosce al titolare del trattamento di
invalidità la differenza tra i due importi nel caso in cui (come
nella fattispecie) l'ammontare del primo sia inferiore a quello della
indennità di mobilità. È in particolare prospettata la possibile
violazione: a) del principio generale secondo cui, in caso di
concorso di due prestazioni previdenziali, pur rientrando nella
discrezionalità del legislatore la previsione di un divieto di
cumulo tra le stesse, è però necessario che a chi versi nella
situazione di fatto per essere titolare di entrambe sia comunque
assicurata la prestazione di importo più elevato (ovvero la
differenza rispetto al trattamento più favorevole) dovendo il
lavoratore essere garantito sia in caso di invalidità che di
disoccupazione involontaria; b) del principio di eguaglianza perché
tale rigida ed assoluta incompatibilità, introdotta dalla normativa
censurata (che ha fatto venir meno la precedente più favorevole
disciplina che prevedeva invece la salvezza del trattamento più
favorevole tra i due incompatibili: art. 10, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887), risulta operante soltanto nel
(limitato) periodo fino a quando il legislatore (prima con
decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40 e decreto-legge 18 marzo 1994,
n. 185 e da ultimo con l'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, conv. in legge 19 luglio 1994, n. 451) ha introdotto
(ma solo ex nunc) la facoltà di opzione, emendando così il
(prospettato) vizio di incostituzionalità; sussiste quindi
disparità di trattamento tra lavoratori secondo il momento del
collocamento in mobilità; c) (ancora) del principio di eguaglianza
per disparità di trattamento tra lavoratori licenziati e collocati
in mobilità perché, a parità di altre condizioni, i lavoratori
già titolari di assegno o di pensione di invalidità hanno un
trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri
lavoratori perché questi ultimi, e non anche i primi, percepiscono
la (più favorevole) indennità di mobilità; d) dell'art. 38 della
Costituzione perché le esigenze di vita del lavoratore sono
soddisfatte rispetto all'evento verificatosi per primo (invalidità),
ma non anche rispetto a quello successivo (mobilità) malgrado il
maggior favore del trattamento previsto per quest'ultimo.
Infine il pretore di Bergamo ha (ulteriormente ed in via
subordinata) censurato - in riferimento all'art. 3 e 38 della
Costituzione - gli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge
18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione) decreto-legge non convertito, ma i cui effetti sono
stati (successivamente) fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge
19 luglio 1994, n. 451) perché, nell'introdurre - ex nunc - la
facoltà di opzione tra assegno di invalidità e indennità di
mobilità, la limitano soltanto ai futuri collocamenti in mobilità e
alla parte ancora residua del periodo di mobilità in corso, senza
estendere il beneficio retroattivamente anche al periodo pregresso
con conseguente disparità di trattamento tra lavoratori secondo il
momento del collocamento in mobilità.
2. - In via pregiudiziale - riuniti i giudizi perché
oggettivamente connessi - vanno respinte le eccezioni di
inammissibilità sollevate dalle parti private sotto un duplice
profilo. Le questioni di costituzionalità riguardanti l'assegno di
invalidità sono rilevanti atteso che il giudice rimettente (pretore
di Parma), con interpretazione a lui riservata nei limiti della
plausibilità, ha ritenuto che tale prestazione previdenziale rientri
tra i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
e quindi sussiste la censurata incompatibilità con l'indennità di
mobilità. D'altra parte che l'assegno suddetto sia compreso nel
regime di incompatibilità si evince dalla legislazione successiva
sull'opzione che a tale prestazione fa espressamente riferimento (v.
infra); l'indennità di mobilità è poi direttamente contemplata
dalla normativa censurata. Analogamente rilevante (e quindi
ammissibile) è la questione di costituzionalità sollevata dal
Pretore di Bologna; ancorché nella specie il lavoratore licenziato
sia stato collocato in mobilità prima che fosse introdotta
l'incompatibilità tra indennità di mobilità e trattamento di
invalidità, il giudice rimettente ha ritenuto non implausibilmente
che sia applicabile ratione temporis la (successiva e meno
favorevole) normativa censurata ancorché soltanto per il periodo
successivo alla sua entrata in vigore; l'introdotta incompatibilità
incide infatti sul rapporto (in atto) e non già sul (pregresso) suo
atto costitutivo.
3. - Infondata è la questione principale sollevata dal Pretore di
Bergamo. Assegno di invalidità e pensione di invalidità sono
prestazioni distinte, previste da diverse normative succedutesi nel
tempo; ma da una parte esse sono pur sempre riconducibili ad una
matrice comune, rappresentata dal verificarsi dell'evento protetto
(l'invalidità del lavoratore, ancorché diversamente definita dalla
legge n. 222 del 1984 e dalla normativa precedente); d'altra parte
rientra nella discrezionalità del legislatore, nel prevedere un
regime di incompatibilità o di divieto di cumulo, catalogare le
plurime prestazioni che in tale regime ricadono. La radicale
prospettazione del giudice rimettente porterebbe alla paradossale
conclusione che, una volta individuate (dal legislatore) due
prestazioni incompatibili, tutti i possibili altri trattamenti
previdenziali o assistenziali sarebbero necessariamente fuori da tale
regime per il solo fatto di essere in qualche misura diversi dalle
prime; è invece ben possibile che la medesima ratio
dell'incompatibilità (o divieto di cumulo) sussista per una
pluralità di prestazioni e le accomuni in una medesima categoria
connotata dal fatto che il lavoratore assicurato abbia già
beneficiato di una prestazione assicurativa e quindi gli sia già
stata apprestata una provvista che astrattamente lo rende meno
vulnerabile di fronte al secondo possibile evento pregiudizievole.
Tanto è sufficiente nella fattispecie per escludere che la evocata
comparazione orizzontale delle prestazioni che fanno scattare il
regime di incompatibilità (o di divieto di cumulo) possa radicare
una violazione dei parametri indicati; mentre maggiormente delicata
è la verifica (che si viene ora a fare) della costituzionalità dei
singoli rapporti di incompatibilità tra distinte prestazioni.
4. - Passando a considerare questa seconda prospettazione e quindi
ad esaminare le questioni di costituzionalità sollevate dai Pretori
di Parma, Bologna e Busto Arsizio, può subito rilevarsi che il
legislatore ha adottato, nel corso del tempo, tre distinti regimi:
quello della non cumulabilità dei trattamenti ordinari e speciali di
disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, con salvezza in ogni caso del trattamento
di disoccupazione eventualmente eccedente l'importo del trattamento
pensionistico (art. 10 della legge 22 dicembre 1984, n. 887); quello
(meno favorevole) dell'incompatibilità dei medesimi trattamenti
ordinari e speciali di disoccupazione e dell'indennità di mobilità
(prestazione introdotta nell'ordinamento previdenziale dall'art. 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223) ancora con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ma
senza alcuna salvezza del trattamento più favorevole (art. 6, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19
luglio 1993, n. 236, nonché in precedenza analoghe disposizioni di
decreti legge non convertiti: art. 5 del decreto-legge n. 478 del
1992, art. 5 del decreto-legge n. 31 del 1993, art. 6, comma 7, del
decreto-legge n. 57 del 1993); quello dell'incompatibilità, come
appena indicata, corretta dalla facoltà per coloro che fruiscono
dell'assegno o della pensione di mobilità di optare a favore del
trattamento di mobilità con conseguente temporanea sospensione del
trattamento di invalidità per tutto il periodo di fruizione del
primo (art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in
legge 9 luglio 1994, n. 451, nonché in precedenza analoghe
disposizioni di decreti legge non convertiti: art. 2, comma 5, del
decreto-legge n. 40 del 1994, art. 2, comma 5, del decreto-legge n.
185 del 1994).
Orbene rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire
eventuali rapporti di non cumulabilità ovvero di incompatibilità
tra diverse prestazioni previdenziali o assistenziali. È possibile
quindi che in un bilanciamento complessivo degli interessi e dei
valori in gioco che vede fronteggiarsi le esigenze della solidarietà
e della liberazione dal bisogno (art. 38 della Costituzione) con i
limiti conseguenti alla necessità di preservare l'equilibrio della
finanza pubblica (art. 81 della Costituzione) il legislatore - in una
situazione in cui si verifichino plurimi eventi oggetto di
assicurazioni sociali - valuti come sufficiente l'attribuzione di un
unico trattamento previdenziale al fine di garantire al lavoratore
assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita sue e della sua
famiglia. Questa concentrazione dell'intervento del sistema di
sicurezza sociale in un'unica prestazione deve però soddisfare il
principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione) non potendo pretermettersi che in generale chi subisce
plurimi eventi pregiudizievoli si trova esposto ad una situazione di
bisogno maggiore di chi ne subisce uno solo e quindi il primo non
potrà, rispetto a quest'ultimo, avere un trattamento deteriore, pur
dovendo farsi a tal fine una ponderazione globale e complessiva (e
non già limitata a specifici aspetti o periodi) della pluralità di
trattamenti astrattamente spettanti in ragione della pluralità di
eventi verificatisi. Nella fattispecie il regime della rigida
incompatibilità, non temperata dalla facoltà di opzione, va
valutata con riferimento alla particolare ipotesi in cui i plurimi
eventi verificatisi sono quelli del collocamento in mobilità e
quello dell'invalidità ed i trattamenti astrattamente concorrenti
sono quelli dell'indennità di mobilità e dell'assegno (o pensione)
di invalidità. La ponderazione comparata di tali due trattamenti
svela l'intrinseca irragionevolezza, che ridonda in disparità di
trattamento, del rigido criterio dell'incompatibilità. Pur essendo
sia l'assegno che la pensione di invalidità idonei a realizzare
singulatim la finalità previdenziale dell'assicurazione sociale
(art. 38 della Costituzione), si ha però che il lavoratore
parzialmente invalido, ove collocato in mobilità, viene a trovarsi
in una situazione di più urgente bisogno del lavoratore valido,
anch'egli collocato in mobilità, essendo prevedibile che egli,
rispetto a quest'ultimo, abbia maggiori esigenze di mantenimento.
Invece - essendo l'importo dell'indennità di mobilità maggiore sia
della pensione che dell'assegno di invalidità - si ha che, nella
medesima comunità di lavoratori collocati in mobilità, i lavoratori
invalidi percepiscono una prestazione quantitativamente inferiore a
quella dei lavoratori validi. Di tale palese incongruenza - nella
fattispecie non giustificata neppure se si considera globalmente la
possibile più estesa durata del trattamento di invalidità rispetto
a quello di mobilità perché lo stato di invalidità aggrava il
rischio della disoccupazione involontaria insito nel collocamento in
mobilità - si è reso conto il legislatore stesso che ha corretto il
regime dell'incompatibilità introducendo la indicata facoltà di
opzione; ma anche nel periodo precedente, per emendare l'evidenziato
vulnus, la prevista incompatibilità, con riferimento ai suddetti
trattamenti concorrenti, avrebbe dovuto comunque far salva la
facoltà di opzione. La reductio ad legitimitatem è possibile con
una pronuncia additiva perché desumibile "a rime obbligate" dalla
disciplina dell'opzione successivamente introdotta dagli artt. 2,
comma 5, e 12, del decreto-legge n. 299 comma 2 del 1994, convertito
in legge n. 451 del 1994 di cui mutua modi ed effetti; opzione quindi
esercitabile ora per allora. In tale parte va pertanto dichiarata
l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata, rimanendo
assorbiti gli altri profili di censura.
5. - È infine inammissibile la censura subordinata mossa dal
Pretore di Bergamo in quanto avente ad oggetto disposizioni (gli
artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 1994, n.
185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994 e
non convertito) non più in vigore già al momento di pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione (30 maggio 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n.
236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa
salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di
decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre
1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art.
6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte
in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di
mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità
nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12,
comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in
legge 19 luglio 1994, n. 451;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 7, decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge
19 luglio 1993, n. 236, nella parte in cui prevede il divieto di
cumulo tra indennità di mobilità ed assegno di invalidità,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del
decreto-legge 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte