Sentenza n. 219/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16-bislegge 249/1968
applicata al caso
- art. 47d.P.R. 748/1972
citata
- art. 12d.l. 580/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 bis della
legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e
per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali), e dell'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina
delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo), promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1973
dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di Radetti Giorgio ed
altri contro i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro,
iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974.
Visti gli atti di costituzione di Radetti Giorgio ed altri e dei
Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi gli avvocati Giovanni Cassandro ed Emilio Sivieri, per
Radetti Giorgio ed altri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giacomo Mataloni, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i
Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - A seguito del ricorso proposto, in data 8 maggio 1973, da
Giorgio Radetti ed altri, nella loro qualità di professori
universitari anche aggregati, avverso il provvedimento 18 marzo 1973,
n. 873, del Ministro per la pubblica istruzione (che aveva respinto
l'istanza dei ricorrenti tendente ad ottenere il trattamento economico
previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 748 del 1972) e contro il
silenzio-rifiuto serbato dal Ministro per il tesoro (in ordine all'atto
di interpellanza e diffida notificatogli il 26 febbraio 1973), l'adito
Consiglio di Stato - sezione VI giurisdizionale - dopo aver, con
decisione interlocutoria, escluso, in via interpretativa,
l'applicabilità dell'art. 47 citato al personale docente universitario
e disatteso ogni altro profilo di incostituzionalità dedotta dagli
istanti - ha sollevato, con separata ordinanza in data 19 ottobre 1973,
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, degli artt. 16 bis della legge n. 229 del 10 marzo 1968
(rectius 18 marzo 1968, n. 249) e 47 del d.P.R. n. 748 del 30 giugno
1972, "nella parte in cui escludono il personale docente delle
Università e degli istituti di istruzione universitaria dal
trattamento economico del personale amministrativo dei ruoli della
dirigenza".
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de
qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si sono in questo
costituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero del
tesoro, che, con congiunta difesa (svolta dall'Avvocatura di Stato),
hanno concluso, in via principale e pregiudiziale, per la restituzione
degli atti al Consiglio di Stato, al fine di una nuova valutazione di
rilevanza della questione alla luce del sopravvenuto d.l. 1 ottobre
1973, n. 580 (convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766), in quanto
contenente, all'art. 12, modifica del trattamento economico dei docenti
universitari.
In via subordinata, per la declaratoria di infondatezza della
questione nel merito, in considerazione della obiettiva diversità
delle situazioni comparate, che impedirebbe di ritenere irrazionale la
diversificazione del trattamento economico dei docenti e dei dirigenti.
3. - Si sono, altresì, costituite le parti private, deducendo,
invece, l'illegittimità delle norme denunziate.
La quale, innanzitutto, emergerebbe dalla "obiettiva e macroscopica
illogicità e contraddittorietà della valutazione" che, nella ipotesi
considerata, avrebbe condotto il legislatore ad operare un trattamento
differenziato e più sfavorevole per il professore universitario, nei
confronti dell'altro personale contemplato dall'art. 12 della legge
delegante; laddove "l'indirizzo legislativo" - che, ai fini di quel
trattamento, aveva sempre equiparato i docenti delle Università ai
più alti funzionari delle Amministrazioni dello Stato - avrebbe
dovuto, invece, indurre a stabilire parità di trattamento fra le
categorie menzionate. Ciò anche in considerazione della "sostanziale
eguaglianza fra la carriera universitaria e quella direttiva"; del che
si avrebbe conferma negli artt. 16, comma secondo, lett. e, legge n.
775 del 1970 ed 11 d.P.R. 748 del 1972, che, appunto, considerano
inerenti alle funzioni dirigenziali i "compiti di ricerca e di studio",
che sono quelli tipici svolti dai docenti universitari.
4. - È intervenuta, infine, la Presidenza del Consiglio dei
ministri che ha concluso in termini di sostanziale coincidenza con le
difese svolte dai costituiti Ministeri. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se siano costituzionalmente
legittimi gli artt. 16 bis della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249,
come modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 47 del decreto
delegato 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui non estendono ai
professori universitari il nuovo trattamento economico stabilito per il
personale amministrativo dei ruoli della dirigenza.
La normativa indicata contrasterebbe, innanzitutto, con il precetto
di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe, in
danno dei docenti, una sperequazione di trattamento. La quale sarebbe,
per altro, priva di ogni giustificazione e razionalità; poiché tra le
due categorie dei dirigenti e dei docenti universitari, andrebbe
ravvisata - al di là delle differenze di disciplina dei rispettivi
rapporti - una obiettiva parità di status, avente "fondamento in
esigenze sostanziali, che attengono al modo d'essere di ogni società
evoluta, che, se non può fare a meno di quadri dirigenti
particolarmente selezionati, non può neanche sottrarsi al dovere di
garantire un adeguato livello delle Università e, cioè, proprio
dell'istituto destinato a preparare tali quadri".
L'omessa parificazione retributiva dei docenti ai dirigenti - in
contrasto, peraltro, con una linea di tendenza che avrebbe raggiunto il
livello della enunciazione di principio "proprio nella legge di
delegazione del 1968, all'art. 10, e nella legge del 1970, che
attraverso l'attribuzione di identici parametri, avevano riconosciuto
alle due categorie una identica posizione economica" - delineerebbe
anche uno squilibrio all'interno stesso della posizione giuridica dei
docenti: il che, appunto, darebbe ragione dell'altro prospettato
profilo di contrasto con l'art. 36 della Costituzione.
2. - Preliminarmente, va respinta la richiesta dell'Avvocatura
dello Stato di restituzione degli atti al giudice a quo, per nuova
valutazione della rilevanza in relazione al sopravvenuto d.l. 1973, n.
580 (contenente misure urgenti per l'Università), convertito nella
legge n. 766 del 1973; giacché - quale che sia l'incidenza di tale
ultima indicata normativa sul merito della questione - questa deve
essere, comunque, esaminata con riferimento alle denunziate norme di
cui agli artt. 16 bis legge 1968 n. 249 e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n
748, avendo, sulla base di queste e con decorrenza sin dalla data della
loro entrata in vigore, le parti avanzato le proprie pretese ed il
Consiglio di Stato formulato le illustrate censure di
incostituzionalità.
3. - Nel merito, deve escludersi che sussista la dedotta
coincidenza tra la funzione dei professori universitari e quella dei
dirigenti statali.
Tale coincidenza, secondo la tesi dei ricorrenti (illustrata anche
con successive memorie), dovrebbe - come detto - argomentarsi dal fatto
che l'art. 2 del d.P.R. 1972, n. 748 citato attribuisce al personale
della dirigenza "i medesimi compiti di studio e ricerca che sono propri
dei docenti".
L'argomentazione è, però, frutto di equivoco, in quanto - se è
pur vero che i dirigenti svolgono anche attività di studio e ricerca
ex art. 2 d.P.R. citato - vero è, altresì, che tale attività non è
tipica della loro funzione e, comunque, differisce - rispetto
all'attività di studio cui attendono i docenti - per l'oggetto; che
non riguarda i contenuti di autonome discipline scientifiche, sibbene
unicamente l'organizzazione e strutturazione dei dicasteri, essendo, in
definitiva, meramente strumentale al risultato della migliore
funzionalità di questi.
4. - Pur in tal modo esclusa l'asserita eguaglianza tra le
categorie dei dirigenti e dei professori, la questione di
costituzionalità delle norme concernenti il trattamento retributivo
dei secondi appare, per diverso ordine di considerazioni, comunque,
fondata, nei limiti che saranno qui appresso precisati.
5. - Effettivamente, per molti decenni e fino alle soglie della
normativa denunziata, la legislazione dello Stato (r.d. 1923, n. 3295;
d.P.R. 1956, n. 19; legge 1958, n. 311; legge 1962, n. 16; legge 1964,
n. 1268; d.P.R. 1965, n. 749; d.l. 1970, n. 1079) ha seguito una linea
di tendenza all'equiparazione, sotto il profilo del trattamento
economico, dei docenti delle Università ai più alti funzionari delle
amministrazioni dello Stato.
6. - Ora, però, occorre sottolineare che il rilievo, che la
richiamata normativa assume nella valutazione della Corte, non può
essere in funzione del dato in sé della (più o meno puntuale e più o
meno costantemente ripetuta) coincidenza (a corrispondenti livelli di
carriera) del trattamento retributivo dei docenti e dei direttivi dello
Stato; giacché, invero - contrariamente a quanto sostenuto dai
ricorrenti - è innegabile che resti nella discrezionalità del
legislatore il differenziare (anche in rispondenza a contingenti
esigenze di convogliamento delle nuove leve verso l'uno o l'altro
settore della organizzazione dei pubblici uffici) il trattamento
economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo
incorrere in violazione dei precetti costituzionali dell'art. 3 o 36.
7. - Il dato di maggiore significato, nel contesto del quadro
normativo innanzi richiamato, è, invece, senz'altro rappresentato dal
fatto di avere il legislatore, come si è detto, per più decenni,
costantemente attribuito al personale docente ed ai direttivi dello
Stato una identica potenzialità di sviluppo di carriera; di avere,
cioè, in altre parole, considerato naturale, per la carriera dei
professori universitari, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo
stabilito per i funzionari direttivi dello Stato.
Basti, al riguardo, ricordare il d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, che
(in attuazione della delega di cui alla legge 20 dicembre 1954, n.
1181) attribuiva alla classe più elevata di docenti il coefficiente
970; la legge 18 marzo 1958, n. 311, sullo stato giuridico dei
professori, confermativa del detto trattamento; la legge 22 gennaio
1962, n. 16, che, portando a 1040 il coefficiente ultimo di
retribuzione, equiparava il trattamento economico dei professori di 1
classe a quello di ambasciatore; il d.l. 21 aprile 1965, n. 373, e il
d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, che, nelle alligate tabelle, tale
equiparazione mantenevano; infine la stessa legge di delega 18 marzo
1968, n. 249, che - dopo avere, all'art. 11, previsto il riordinamento
delle carriere degli impiegati civili "sulla base di qualifiche
funzionali" ed, all'art. 13, la determinazione di "nuovi stipendi per
ogni funzione grado o qualifica da comprendere in una tabella unica" -
assegnava, nella tabella ad essa alligata, ai docenti universitari,
come ai funzionari direttivi, il parametro terminale 825, appunto,
corrispondente all'ex coefficiente 1040.
Ora, tale equiparazione (sotto il profilo sottolineato del
potenziale accesso ad identico vertice di coefficiente o parametro
terminale) delle due categorie in discorso - traducendo, per la sua non
accidentalità ma anzi uniforme ripetizione in un notevole arco
temporale, un giudizio di valore espresso dal legislatore ex suo ore,
in termini di equivalenza, fra le due categorie pur strutturalmente
diverse dei docenti e dei dirigenti - non poteva non porsi come un
limite alla permanente discrezionalità del legislatore medesimo.
Nel senso che - ferma restando la libertà di distinguere, come
già detto, le retribuzioni dei professori e degli alti funzionari
statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come pure di
ristrutturare, all'interno, la progressione di carriera (eventualmente
anche stabilendo, ad esempio, per i professori, un numero chiuso in
relazione all'ultima classe di stipendio od in genere, incompatibilità
con l'esercizio di altre attività, ed altre misure) - non poteva,
però, tale discrezionalità spingere fino al punto (che travalica
nell'irrazionalità) di alterare - senza che ciò fosse giustificato
dal superamento delle premesse che avevano determinato il precedente
cennato giudizio di valore - i termini di corrispondenza tra le sin qui
comparate categorie in misura e con modalità tali da addirittura
decapitare il vertice dell'una, impedendone lo sviluppo fino al massimo
retributivo stabilito per l'altra.
8. - Tanto, invece, è proprio quanto accaduto nel caso di specie.
Poiché, invero - mentre sono stati elevati, per effetto delle
norme impugnate, gli stipendi dell'alta dirigenza raggiungendo il tetto
di L. 6.363.937, 12.421.000, 14.010.000 annue (rispettivamente dal 1
gennaio 1971, 1 luglio 1972 e 1 dicembre 1972), nel caso
dell'ambasciatore (qualifica A) e degli "ex parametri 825" (secondo il
punto b della nota 1 della tabella alligata all'art. 47 d.P.R. 1972, n.
748 citato) - è rimasto, invece, immutato il trattamento economico
della più alta classe di stipendio dei professori (anch'essi ex
parametro 825) in L. 6.636.750 (ex d.P.R. n. 1079 del 1970).
9. - Ne è derivata così, anche in dipendenza della entità del
dislivello tra i due trattamenti economici comparati - che non è, se
non in misura modesta, colmato dall'assegno annuo (di L. 1.680.000 per
il parametro 825) disposto con l'art. 12 commi primo a terzo, del
sopravvenuto d.l. 1973, n. 580, superiormente menzionato - una grave
discrasia.
La quale, poi - lungi dall'essere giustificata - appare, anzi,
ulteriormente contraddetta dal comportamento dello stesso legislatore,
che, ancora due mesi dopo l'emanazione della delega per i dirigenti
(legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 16 bis), confermava, con il d.l.
28 dicembre 1970, n. 1079 (in attuazione della precedente delega di cui
all'art. 13 della legge 1968, n. 249) la propria volontà di parificare
il trattamento economico del professore di 1 classe a quello spettante
al vertice della dirigenza, con l'attribuzione dell'identico parametro
terminale 825.
10. - Ciò, appunto, determina la violazione dei precetti
costituzionali di cui agli artt. 3 e 36; in dipendenza della quale -
salvo, de jure condendo, l'esercizio dei poteri discrezionali del
legislatore di cui si è detto al n. 7 - va dichiarata la
illegittimità delle norme impugnate, nella parte in cui a decorrere
dalle date fissate nella tabella di cui all'art. 47 citato, omettono di
estendere, ai professori universitari di ruolo aventi diritto alla
classe ultima di stipendio di cui al parametro 825, un trattamento
retributivo corrispondente a quello stabilito per la qualifica A) della
tabella medesima.
Restano, conseguentemente, assorbiti, nel trattamento economico
(così modificato) del docente universitario di prima classe, i
miglioramenti retributivi introdotti con l'art. 12 commi primo a terzo
del d.l. 1973, n.580 (convertito in legge 1973, n. 766); del quale,
pertanto, derivativamente si dichiara l'inconstituzionalità ex art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alla parte, appunto,
che riguarda i docenti con parametro 825.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis della
legge 18 marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge 1970, n. 775)
e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in cui, con le
decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di
ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al
parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A
ed ex parametro 825;
dichiara, altresì, l'illegittimità derivata dell'art. 12, commi
primo, secondo e terzo del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (convertito in
legge 1973, n. 766), per la parte che riguarda i docenti universitari
con parametro 825.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte