Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del

codice civile e 619 del codice di procedura civile, promosso con

ordinanza emessa il 23 marzo 1999 dal Tribunale di Spoleto nel

procedimento civile vertente tra Pimpinicchi Mario e la Banca

Popolare di Spoleto ed altri, iscritta al n. 398 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio di opposizione

all'esecuzione promosso da un terzo che pretende avere la proprietà

sul bene immobile pignorato, il giudice dell'esecuzione del Tribunale

di Spoleto, con ordinanza del 24 marzo 1999, ha sollevato - in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale:

a) in via principale, dell'art. 2909 del codice civile, nella

parte in cui consente, secondo l'interpretazione fornitane dal

"diritto vivente", di opporre il giudicato a soggetti rimasti

estranei al processo, titolari di un diritto dipendente o subordinato

alla situazione definita in quel processo;

b) in via subordinata ("ove tali dubbi di costituzionalità

della norma fossero, a giudizio della Corte, infondati"),

dell'art. 619 del codice di procedura civile, nella parte in cui

consente al terzo di far valere, con l'opposizione all'esecuzione, il

suo diritto di proprietà sul bene pignorato, od altro diritto reale,

accertato in un giudizio nel quale non siano stati contraddittori i

creditori pignoranti;

che, per quanto riguarda l'art. 2909 del codice civile -

secondo il rimettente - il presupposto su cui il "diritto vivente"

fonda l'efficacia riflessa del giudicato civile nei confronti dei

titolari di un diritto dipendente o subordinato alla situazione

definita nel processo, rimasti estranei a quest'ultimo, cioè

l'assunto che la sentenza rappresenti un'affermazione oggettiva di

verità, contrasta sia con l'art. 3 della Costituzione, perché le

parti, con il loro comportamento nei confronti della lite, possono

disporre dell'esito del giudizio, pur in assenza di intenti frodatori

o collusivi, sia con l'art. 24 della Costituzione, perché chi è

soggetto a tale efficacia riflessa non è sufficientemente tutelato

dall'azione di cui all'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.,

ristretta ai soli casi di collusione e dolo delle parti del processo

pregiudizievole;

che l'ulteriore dubbio di costituzionalità viene prospettato

- in riferimento agli stessi parametri - sotto il profilo che

l'art. 619 cod. proc. civ., non imponendo che il diritto di

proprietà (od altro diritto reale) del terzo sul bene pignorato

venga accertato esclusivamente nel giudizio di opposizione

all'esecuzione e, quindi, nel contraddittorio con il creditore

pignorante, consentirebbe al terzo, con la deduzione di un giudicato

formatosi di fronte ad altre parti processuali, di ridurre a sua

scelta le difese del pignorante nei ristretti limiti di cui

all'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.;

che il rimettente - dopo aver riferito che, secondo le

deduzioni di uno dei creditori procedenti, la domanda di accertamento

dell'usucapione era stata proposta dopo il pignoramento, eseguito in

base ad un'ipoteca volontaria costituita prima della proposizione di

tale domanda ed anteriormente al maturare dei venti anni

dell'asserito possesso ad usucapionem del bene da parte del terzo, e

dopo aver affermato anche, in punto di diritto, che l'art. 2915,

secondo comma, cod. civ. ha riguardo solo agli acquisti a titolo

derivativo - afferma la rilevanza della questione sul semplice

assunto che nella specie si controverte sull'opponibilità al

creditore pignorante, rimasto estraneo al giudizio, della sentenza

accertativa dell'acquisto a titolo originario in favore del terzo,

per usucapione, del bene pignorato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di

infondatezza della questione.

Considerato che il giudice rimettente - ritenendo insufficiente

la tutela apprestata agli aventi causa ed ai creditori di una delle

parti di un processo dall'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.,

perché limitata ai soli casi di sentenza effetto di dolo o

collusione a loro danno - dubita della legittimità costituzionale,

in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 2909 del codice civile e dell'art. 619 cod. proc. civ.,

nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", rispettivamente

prevedono, in generale, la cosiddetta "efficacia riflessa" del

giudicato civile e, in particolare, consentono al terzo di far

valere, con l'opposizione all'esecuzione, il giudicato relativamente

al suo diritto di proprietà sul bene pignorato (nella specie

acquistato per usucapione), formatosi a seguito di giudizio nel quale

non siano state parti i creditori pignoranti;

che esso rimettente, nonostante le specifiche deduzioni di

parte al riguardo (menzionate nella stessa ordinanza di rimessione),

omette di motivare o non motiva adeguatamente su due punti decisivi

della controversia, logicamente preliminari alla sollevata questione

di costituzionalità, e cioè, in primo luogo, sull'eccepita

inefficacia, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori

intervenuti nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 2915, secondo comma,

cod. civ., della domanda di accertamento del diritto di proprietà o

di revindica di un immobile per usucapione, trascritta

successivamente al pignoramento; e, in secondo luogo, sull'invocata

opponibilità - al terzo che faccia valere la intervenuta usucapione

a suo favore del bene immobile pignorato - dell'ipoteca in favore del

creditore pignorante, iscritta sul medesimo bene in data anteriore

alla maturazione del termine per l'usucapione ed alla trascrizione

della correlativa domanda di accertamento o di revindica;

che, in particolare, sul primo punto il rimettente si limita

ad affermare, con asserzione meramente apodittica, che l'art. 2915,

secondo comma, cod. civ. è applicabile solo alle ipotesi di acquisto

derivativo, mentre occorrerebbe invece compiutamente argomentare -

pur tenuto conto della peculiarità degli effetti della trascrizione

della domanda e delle sentenze relative all'acquisto di diritti

immobiliari per usucapione, ai sensi degli articoli 2653 n. 1 e 2651

cod. civ. - in ordine all'eventuale non riconducibilità della

domanda di usucapione a quelle "per la cui efficacia rispetto ai

terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione", secondo quanto

stabilito dal citato art. 2915, secondo comma, cod. civ.;

che sul secondo punto (involgente questioni da lungo tempo

agitate in dottrina e giurisprudenza, come quelle relative alla

configurabilità nel nostro ordinamento della cosiddetta usucapio

libertatis ed al senso ed ai limiti del principio della cosiddetta

"retroattività reale" dell'usucapione) il giudice a quo omette

qualsiasi considerazione sia in fatto sia in diritto, impedendo così

ogni controllo sulla rilevanza del prospettato dubbio di

costituzionalità;

che il mancato esame di punti decisivi della controversia si

risolve nell'inottemperanza del giudice rimettente all'onere di

argomentare e motivare sulla rilevanza stessa, così da rendere la

sollevata questione manifestamente inammissibile (v., ex multis

ordinanze numeri 450, 282 e 174 del 1999).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e

619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del

Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:219 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte