Sentenza n. 22/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313 del
Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1957 dal
Pretore di San Daniele del Friuli nel procedimento penale a carico di
Presello Emilio, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1958 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo
1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1959 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Pretore di S. Daniele del Friuli, nel procedimento contro
Presello Emilio, imputato del reato di cui all'art. 290 Cod. pen. per
avere rivolto a Gerussi Ottelio fu Albino le parole "partigiano
disonesto" con l'intento di vilipendere le forze della liberazione (la
legge 11 novembre 1947, n. 1317, estende alle forze armate della
liberazione il delitto di vilipendio preveduto dallo art. 290),
emetteva, nell'udienza del 13 dicembre 1957, pur non essendo competente
a giudicare per il titolo del reato (art. 29 Cod. proc. pen.
modificato dalla legge 10 aprile 1951, n. 287), ordinanza con la quale
disponeva la trasmissione degli atti al Ministro di grazia e giustizia
con richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 313,
terzo comma, Codice penale.
Lo stesso Pretore, con successiva ordinanza del 18 dicembre 1957,
revocava la precedente ordinanza e, di ufficio, sollevava la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 313 Cod. pen., in punto di
autorizzazione a procedere, ritenendola non manifestamente infondata e
disponeva trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.
Quest'ultima ordinanza, notificata alle parti (il 24 gennaio 1958
al P.M. presso il Tribunale di Udine e l'8 febbraio 1958 al Presello) e
al Presidente del Consiglio dei Ministri (25 gennaio 1958) e comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento (8 febbraio 1958), è
stata pubblicata per disposizione del Presidente della Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 1 marzo 1958, n. 53, e
iscritta al n. 9 del Reg. ord. 1958.
Nel giudizio davanti a questa Corte il Presello non si è
costituito. È intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, depositando in cancelleria il 14 febbraio 1958 le
proprie deduzioni.
Nella citata ordinanza si premette che la norma contenuta nell'art.
313, terzo comma, del Codice penale (autorizzazione a procedere), non
appare diretta a tutelare la divisione dei poteri, tutela alla quale
provvedono invece gli artt. 68 della Costituzione (immunità
parlamentare) e 16 del Codice di procedura penale (autorizzazione a
procedere per reati commessi in servizio di polizia), diretti
rispettivamente ad evitare ogni interferenza del potere giudiziario
nelle attività del potere legislativo e del potere esecutivo.
Ciò posto, si rileva che la norma del citato art. 313 appare in
contrasto:
a) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto, essendo
evidentemente diretta ad introdurre tra i cittadini criteri di
discriminazione politica, viola il principio, contenuto in tale
articolo, della assoluta uguaglianza dei cittadini stessi davanti alla
legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
b) con l'art. 25 della Costituzione in quanto, se "nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", a
maggior ragione nessuno può essere sottratto alla giurisdizione della
magistratura ordinaria e speciale. Il che appare ancor più evidente -
si aggiunge - ove si consideri che allorquando il Costituente ha
ritenuto opportuna tale sottrazione la ha espressamente stabilita con
norma costituzionale (art. 68), non estensibile ad altri casi;
c) con gli artt. 101 cpv. e 104 prima parte della Costituzione -
secondo i quali "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" e "la
magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente" - in
quanto pone di fatto e di diritto magistrati giudicanti e requirenti
in stato di soggezione - e proprio in materia giurisdizionale - nei
confronti del Ministro di grazia e giustizia. Al quale spettano invece
- secondo l'art. 110 della Costituzione - soltanto l'organizzazione e
il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
d) con l'art. 112 della Costituzione, secondo il quale "il pubblico
ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale".
Nelle deduzioni dell'Avvocatura generale si premette che
l'autorizzazione a procedere - istituto di lunga tradizione
storico-giuridica - partecipa del più ampio principio secondo il quale
in taluni casi la promovibilità o la proseguibilità dell'azione
penale sono subordinate ad una manifestazione di volontà o di soggetti
privati, ovvero di organi statuali, secondo la natura degli interessi
tutelati. E ciò senza che di siffatta azione venga snaturata l'essenza
giuridica, che rimane inderogabilmente pubblica.
Si precisano e si esaminano, quindi, le varie forme di
autorizzazione a procedere, e cioè: a) autorizzazione a procedere per
alcuni reati determinati; b) autorizzazione a procedere contro
parlamentari e contro i giudici della Corte costituzionale; c)
autorizzazione a procedere per reati commessi in servizio di polizia;
d) autorizzazione a procedere contro funzionari amministrativi.
Dall'analisi di tali ipotesi si riscontra in esse la finalità di
tutelare l'esercizio di una pubblica funzione al di fuori e
indipendentemente da ogni concezione di privilegio personale. Si deduce
altresì che il principio dell'art. 3 della Costituzione (uguaglianza
dei cittadini) non è vulnerato dall'istituto dell'autorizzazione a
procedere, parimenti a quanto si verifica per quegli altri istituti
analoghi che, riferendosi nella loro generalità a tutti i cittadini i
quali si trovino in determinate situazioni, assicurano ad ognuno di
essi proprio quella uguaglianza di trattamento che la Costituzione ha
voluto.
"Non si tratta - si precisa - di una discriminazione politica, in
relazione al soggetto della violazione della legge penale, ma di una
valutazione di opportunità, in relazione all'oggetto del giudizio, il
quale, per quanto riguarda in particolare la ipotesi prevista dall'art.
313, impone di valutare se nella singola fattispecie sia davvero utile
a riparare all'offesa recata all'ordine costituito il procedimento
inteso a comminare la relativa sanzione, o non si renda talvolta più
opportuno evitare quel giudizio, in base ad un interesse superiore e,
comunque, di ordine generale".
Né giova a contestare ciò - si aggiunge - il richiamo dello art.
68 della Costituzione. Ed invero, se tale articolo non fosse conforme
ai principi generali della medesima, non avrebbe in essa trovato posto,
in quanto è da escludere che il costituente abbia dettato due norme
tra loro contrastanti. Nell'art. 68, si tratta invece di prerogativa
che, ispirata ad un concetto di indipendenza di un organismo
fondamentale, assurge ad esigenza costituzionale. Pertanto, essa è
prevista dalla Costituzione, non perché faccia eccezione, non
altrimenti ammissibile, ai principi generali della stessa, ma soltanto
perché trova, per la sua funzione e per il suo stesso carattere, la
sua sede naturale in quella legge fondamentale.
Nel caso dell'art. 313 Cod. pen. non si tratta - concludono su tal
punto le deduzioni - "di una ingerenza nel procedimento e comunque
nell'operato della magistratura, in quanto la condizione che si attua
con l'autorizzazione opera fuori del procedimento stesso ed al margine
di esso, in un campo del tutto estraneo a quello riservato
all'autorità giudiziaria".
La giurisprudenza, la legislazione, e i pareri espressi in varie
occasioni delle assemblee legislative offrono ulteriori argomenti -
rileva ancora l'Avvocatura dello Stato - a conforto della tesi della
validità della norma contenuta nell'art. 313 Cod. pen. in relazione
ai principi costituzionali.
Per la giurisprudenza vengono indicate alcune decisioni del
Tribunale supremo militare e della Corte di cassazione, anche a sezioni
unite.
Per la legislazione, viene citata la legge 11 novembre 1947, n.
1317 - approvata dalla stessa Assemblea costituente nel periodo di
perfezionamento della Costituzione della Repubblica con la quale il
terzo comma dell'art. 313 del Codice penale è stato sostituito da
quello del quale si assume la illegittimità costituzionale. Si rileva
in proposito che il costituente ha dettato la cennata norma dopo
averne valutato la conformità ai principi della Carta costituzionale
che andava elaborando. E viene citata altresì la relazione
ministeriale del 1950 al progetto preliminare di un nuovo Codice di
procedura penale. In tale relazione, infatti, per dimostrare la
compatibilità dell'istituto dell'autorizzazione a procedere con i
principi della Carta costituzionale è detto, tra l'altro: "basterà
considerare che l'art. 3 si occupa dell'uguaglianza dei cittadini sul
piano etico-sociale... e che l'art. 112 sancisce l'obbligatorietà
della azione penale da parte del pubblico ministero, principio che,
peraltro, trova applicazione non appena le condizioni dell'azione si
verifichino. Cade l'appunto di incostituzionalità, quindi, e non vi
sono ostacoli da considerare nel merito se vi siano ragioni per
sopprimere l'istituto o per modificarlo".
Per quanto attiene ai pareri espressi dalle assemblee legislative,
l'Avvocatura dello Stato fa presente che bene spesso nelle medesime si
è insistito sulla esigenza della autorizzazione a pro cedere e sulla
necessità di rispettare in grado eminente l'istituto, adducendo
argomenti di carattere generale, cioè indipendenti dalla circostanza
che il soggetto da sottoporre a giudizio fosse membro del Parlamento.
Più specificamente, si rileva che in Senato è stato affermato che
l'art. 313 non toglie al Procuratore della Repubblica il diritto, anzi
l'obbligo, di procedere penalmente, ma stabilisce che possa procedere
soltanto dopo l'autorizzazione di altra autorità. Autorizzazione che
trova la sua giustificazione nel fatto che talora - come avvertiva il
Carrara - "maggiore nocumento incombe al prestigio delle istituzioni
dalla pubblicità del processo che dal vilipendio".
Nelle ripetute deduzioni, si fa notare, infine, che ove la norma
del terzo comma dell'art. 313 Cod. pen. dovesse ritenersi
incompatibile con i precetti della Costituzione, verrebbe meno non
soltanto l'autorizzazione da concedersi dal Ministro Guardasigilli, ma
anche quella demandata alla Camera dei deputati o al Senato della
Repubblica, ovvero alla Corte costituzionale, per i reati di vilipendio
preveduti dall'art. 290 Cod. penale. Il che - si argomenta -
significherebbe rinunciare ad una esigenza di tutela del prestigio
delle massime istituzioni costituzionali dello Stato.
Si conclude, pertanto, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza più volte menzionata del
Pretore di S. Daniele del Friuli sia dichiarata manifestamente
infondata.
L'Avvocatura dello Stato il 26 febbraio 1959 ha depositato nella
cancelleria di questa Corte una memoria con la quale, sostanzialmente,
si ribadiscono le già svolte argomentazioni.
Tra l'altro circa l'asserito contrasto della norma in questione con
il primo comma dell'art. 25 della Costituzione, si insiste nel porre in
evidenza che il divieto di istituire giudici straordinari o speciali
(art. 102, secondo comma, Cost.) ha lo scopo di vietare la creazione
di magistrature straordinarie, dando con ciò al cittadino la certezza
del magistrato che deve giudicarlo.
È poi irrilevante ogni richiamo all'art. 110 della Costituzione,
con il quale vengono delimitate le competenze del Ministro di grazia e
giustizia in rapporto al Consiglio superiore della Magistratura.
"Nel concedere ovvero negare l'autorizzazione a procedere nei casi
previsti dalla legge, il Ministro - spiega l'Avvocatura - agisce
infatti come organo del potere politico, come l'organo cioè meglio
qualificato, ma al di fuori di ogni rapporto di interferenza con
l'autorità giudiziaria, le cui attribuzioni e la cui indipendenza dal
potere esecutivo non vengono per questo minimamente intaccate".
Per quanto attiene, infine, al preteso contrasto con il disposto
dell'art. 112 della Costituzione, va osservato - si conclude nella
memoria - che tale norma deve essere intesa nel senso che il pubblico
ministero non può esercitare un'attività discrezionale circa
l'esercizio dell'azione penale, ma, avuta la notitia criminis, deve
investire l'organo della giurisdizione dell'esame del contenuto
dell'azione penale.
"Ciò pertanto non può significare che il P.M. sia in ogni caso
obbligato ad esercitare l'azione: è ovvio che l'obbligo sorgerà
soltanto quando verranno ad essere integrati i requisiti di ordine
sostanziale e processuale cui la legge condiziona tale esercizio, non
escluso, quindi, il requisito dell'autorizzazione nei casi previsti
dalla legge stessa".
Nella udienza dell'11 marzo 1959 l'avvocato dello Stato illustrava
le precedenti deduzioni. Considerato in diritto :
Al fine di precisare i limiti della questione da esaminare è
opportuno premettere che essa, come enunciata nell'ordinanza del
Pretore, riguarda esclusivamente la legittimità costituzionale
dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale in quanto prescrive
l'autorizzazione a procedere per i delitti di vilipendio alle
istituzioni costituzionali, vilipendio esteso alle Forze della
liberazione in virtù della legge 11 novembre 1947, n. 1317. Ed è
opportuno premettere altresì che questa Corte ha fissato e ribadito il
principio, che oggetto del giudizio di legittimità costituzionale,
promosso in via incidentale, può essere solo l'esame della questione
proposta dall'ordinanza del giudice a quo (sentenze n. 55 del 10
aprile 1957; n. 64 del 14 maggio 1957; n. 80 del 16 maggio 1957 e n. 84
del 7 giugno 1957).
Conseguentemente il presente giudizio non investe la legittimità
costituzionale delle altre specie di autorizzazione a procedere.
Ciò posto, osserva la Corte che non sussiste l'asserito contrasto
tra l'istituto dell'autorizzazione a procedere preveduto dall'art. 313,
terzo comma, del Codice penale e il principio dell'articolo 3, primo
comma, della Costituzione, secondo il quale "tutti i cittadini sono
eguali davanti alla legge".
Ed invero il citato articolo 313 nessuna discriminazione opera tra
i cittadini, in quanto i medesimi, qualora si trovino nelle situazioni
prevedute da tale disposizione, ricevono tutti indistintamente il
medesimo trattamento.
Il che appare evidente, ove si consideri che la valutazione
demandata al Ministro della giustizia ha per oggetto il promovimento o
la prosecuzione dell'azione penale per determinati reati, chiunque ne
sia l'autore.
E questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio di
"eguaglianza davanti alla legge" va inteso nel senso che deve essere
assicurata ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le
condizioni soggettive cui la norma si riferisce per la sua applicazione
(sent. n. 3 del 16 gennaio 1957; sent. n. 28 del 22 gennaio 1957;
sent. n. 105 del 26 giugno 1957; sent. n. 53 del 9 luglio 1958).
Infondato è anche l'assunto, che l'istituto in parola
costituirebbe violazione della norma dell'art. 112 della Costituzione,
secondo la quale "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale".
Con tale norma la Costituzione ha dichiarato in modo espresso il
principio della obbligatorietà, escludendo quello opposto di una
discrezionale valutazione del pubblico ministero circa la opportunità
o meno del promovimento dell'azione penale. Ma la riaffermazione del
principio della obbligatorietà non vale ad escludere che l'ordinamento
possa in via generale stabilire che, indipendentemente dall'obbligo del
pubblico ministero, determinate condizioni concorrano perché l'azione
penale possa essere promossa o proseguita. Né l'art. 112 autorizza a
ritenere che si sia inteso svincolare il ripetuto obbligo dalla
necessità, nei casi stabiliti dalla legge, del verificarsi di
determinate condizioni. In particolare, per ciò che riguarda i delitti
contro la personalità dello Stato preveduti dall'art. 313 Cod. pen.,
è da considerare che l'istituto dell'autorizzazione a procedere trova
fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali,
in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta
risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa.
Si sostiene inoltre che l'art. 313, nella parte relativa
all'autorizzazione a procedere, sarebbe in contrasto con il primo
comma dell'art. 25 della Costituzione in quanto, se "nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", a
maggior ragione, nessuno potrebbe essere sottratto del tutto alla
giurisdizione della magistratura ordinaria o speciale.
In contrario è da rilevare, che l'art. 313 non incide nella
materia regolata dall'art. 25, il quale ha lo scopo di dare al
cittadino la certezza circa il giudice che lo deve giudicare.
Né vale il richiamo dell'art. 68, secondo comma, della
Costituzione per argomentare, come si fa nell'ordinanza pretoria, che
quando il Costituente ha voluto stabilire una eccezione lo ha fatto con
norma non estensibile oltre i casi indicati. Infatti l'autorizzazione a
procedere contro i membri del Parlamento, giustificata dalla esigenza
di garantire il funzionamento di un organo costituzionale, non si
riferisce al reato, come quella preveduta dall'art. 313, bensì al suo
autore. E il motivo di tale espressa previsione sta nel fatto che
l'autorizzazione riguarda i membri del Parlamento.
Da ultimo è infondata la censura che l'autorizzazione a procedere,
violando gli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della
Costituzione, porrebbe i magistrati, in materia strettamente
giurisdizionale, in stato di soggezione nei confronti del Ministro
della giustizia alla cui competenza l'art. 110 della Costituzione ha
attribuito soltanto l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Invero l'art. 101 ("il giudice è soggetto soltanto alla legge"),
enunciando il principio della indipendenza del singolo giudice, ha
inteso indicare che il magistrato nell'esercizio della sua funzione non
ha altro vincolo che quello della legge.
L'art. 104, infine, ("la magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere") pone il principio della
indipendenza della organizzazione giudiziaria nel suo complesso, nel
senso che, come risulta dai lavori preparatori della Costituzione,
l'ordine della magistratura non deve dipendere da altro potere e deve
esso disporre per ciò che riguarda il suo stato, come personale ecc.
Pertanto è da escludere che l'indipendenza e l'autonomia della
magistratura possano essere menomate dall'autorizzazione a procedere
prescritta dall'art. 313, terzo comma, del Codice penale in quanto
l'autorizzazione stessa non opera, come si è visto, sul modo in cui il
giudice deve esercitare la propria funzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Pretore di S.
Daniele del Friuli con ordinanza 18 dicembre 1957 sulla legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, Codice penale in
riferimento agli artt. 3, primo comma; 25, primo comma; 101, secondo
comma; 104, primo comma; 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte