Sentenza n. 22/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1966 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 3 giugno 1965
recante "Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle scuole
sussidiarie", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 12 giugno 1965, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 21 successivo ed iscritto al
n. 13 del Registro ricorsi 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 19 gennaio 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Commissario dello Stato, e l'avv. Pietro Virga, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 12 giugno 1965, notificato in pari data, il
Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha impugnato la
legge regionale recante "Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle
scuole sussidiarie", approvata dall'Assemblea regionale il 3 giugno
1965 e comunicata il 7 successivo ad esso Commissario.
Nel ricorso quest'ultimo osserva che con la legge impugnata si
stabilisce che "per l'anno scolastico 1963 64, gli insegnanti già
incaricati presso le scuole elementari sussidiarie durante l'anno
scolastico precedente ed autorizzati in linea provvisoria dai
Provveditori agli studi ai sensi della circolare assessoriale n. 380
dell'8 gennaio 1964, beneficiano ai fini giuridici del riconoscimento
dell'intero anno di servizio, alla stessa stregua degli altri
insegnanti di scuole sussidiarie cui è stata conferita la conferma
dell'incarico sino al 30 settembre 1964, sempre che abbiano comunque
prestato servizio fino alla data di soppressione della scuola. E ciò
allo scopo, dichiarato nella relazione, di realizzare una sanatoria per
la situazione in cui si erano venuti a trovare quegli insegnanti che,
autorizzati provvisoriamente ad iniziare le lezioni, erano stati poi
colpiti dalla soppressione delle scuole, decisa a seguito di migliori e
più approfondite indagini che avevano posto in luce la carenza dei
requisiti necessari per il mantenimento delle scuole stesse, di cui
alla legge regionale 23 settembre 1947, n. 13.
Precisa inoltre il Commissario ricorrente che la legge
rappresentava un ridimensionamento del disegno di legge presentato
sullo stesso argomento in precedenza, che prevedeva l'estensione del
riconoscimento ai fini anche economici, e dal quale era stata
stralciata la norma approvata, restando invece accantonata la parte
finanziaria.
L'illegittimità della norma impugnata, secondo il ricorso,
dovrebbe ravvisarsi, anzitutto, nel contrasto col principio di
eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, del riconoscimento
dell'intero anno di servizio agli insegnanti in discorso
indipendentemente da qualsiasi limite minimo di tempo e dalla
sussistenza dei requisiti del regolare servizio e della effettiva
frequenza di alunni, alla stessa stregua degli altri insegnanti che
hanno invece regolarmente svolto l'incarico per l'intero anno
scolastico. Con ciò si concreterebbe una equiparazione di situazioni
obbiettivamente diverse, e si giungerebbe quindi ad una disparità di
trattamento tale da viziare di illegittimità la legge impugnata.
Questa sarebbe altresì in contrasto con l'art. 97, primo comma,
della Costituzione, in quanto l'eguale valutazione di titoli
sostanzialmente diversi violerebbe il principio ivi sancito, secondo
cui i pubblici uffici devono essere organizzati in modo da assicurare
il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
Infine, il Commissario afferma che altro motivo di
incostituzionalità dovrebbe ravvisarsi negli effetti puramente
giuridici della legge conseguenti all'accantonamento della parte
finanziaria, in quanto in tal modo si effettuerebbe il riconoscimento
di un servizio prestato, escludendo però la relativa retribuzione, in
contrasto con lo spirito della Costituzione, ed in particolare con
l'art. 36, che concede ampia tutela ai diritti dei lavoratori. Che se
poi l'accantonamento non dovesse interpretarsi nel senso della
esclusione di ogni onere per la Regione, allora la legge risulterebbe
illegittima perché priva di qualsiasi indicazione sull'ammontare della
spesa e sui mezzi di copertura.
2. - La Regione si è costituita in giudizio, rappresentata e
difesa dall'avv. Pietro Virga, che ha depositato le proprie deduzioni
il 6 luglio 1965.
Osserva anzitutto la difesa della Regione che, in base alla
circolare n. 26860 del 22 settembre 1964 dell'Assessore alla pubblica
istruzione della Regione siciliana, fu autorizzata in via provvisoria
la riapertura delle scuole sussidiarie, salvo ulteriore esame dei
requisiti e definitivo provvedimento del competente Provveditore agli
studi.
Ma, a seguito dei criteri restrittivi adottati in materia, molte
scuole, provvisoriamente riaperte, furono soppresse con grave disagio
per gli insegnanti, che avevano prestato servizio per diversi mesi ed
affrontato le spese relative.
Ciò premesso, osserva la difesa della Regione che il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione impone solo eguale
trattamento a situazioni eguali, quando non esistano ragioni che
giustifichino un diverso trattamento, come risulterebbe invece nella
specie, in cui la sanatoria avrebbe lo scopo di riparare alla
situazione di ingiustizia derivata esclusivamente dal comportamento
dell'Amministrazione, che dopo mesi dalla avvenuta autorizzazione, sia
pure provvisoria, aveva ritenuto di dover interrompere l'attività
delle scuole, ledendo diritti ed interessi degli insegnanti.
Il servizio riconosciuto era stato di fatto prestato, anche se non
per tutto l'anno, ed era stato interrotto per ragioni indipendenti
dalla volontà degli insegnanti, onde, in realtà, non si tratterebbe
di situazioni diverse, ma, al contrario, del tutto analoghe, che
postulerebbero analogia di trattamento.
Quanto al motivo di impugnazione ex art. 97 della Costituzione,
osserva la difesa della Regione che il precetto invocato si riferirebbe
solo alla fase organizzativa della pubblica Amministrazione, esaurita
allorché vengano disposti i procedimenti di incarico o di nomina dei
funzionari. Comunque la censura sarebbe infondata, perché nessun
turbamento al buon funzionamento dell'Amministrazione potrebbe
ravvisarsi nel riconoscimento sancito dalla legge per i descritti scopi
di giustizia.
Infine, non migliore sorte meriterebbe l'altra censura mossa alla
legge, in relazione all'art. 36 della Costituzione, censura che sarebbe
in contraddizione con le precedenti tesi del Commissario, il quale, da
un lato, ritiene ingiusto il riconoscimento concesso agli insegnanti
del servizio prestato, e, dall'altro, lamenta la mancata estensione del
riconoscimento stesso ai fini economici.
Comunque l'accoglimento dell'impugnativa precluderebbe ogni
riparazione nei confronti degli insegnanti, i quali si riterrebbero
già paghi del riconoscimento anche se limitato al solo campo
giuridico.
Conclude pertanto la difesa della Regione chiedendo il rigetto del
ricorso.
3. - L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza e difesa del
Commissario dello Stato, ha depositato, nei termini, una memoria
illustrativa, con cui conferma e sviluppa le tesi sostenute nel
ricorso, con particolare riferimento alla assunta violazione del
principio di eguaglianza.
Rileva in proposito l'Avvocatura che gli insegnanti autorizzati in
via provvisoria, non solo erano ben consapevoli della provvisorietà
della autorizzazione, essendone stati specificamente e tempestivamente
avvertiti, ma erano altresi in grado di accertare preventivamente
l'effettiva esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la
istituzione della scuola, e quindi di prevedere l'eventualità o meno
della nomina definitiva. Onde, mentre da un lato la dichiarazione di
illegittimità della legge non verrebbe a costituire una ingiusta
sanzione per un comportamento non colpevole degli insegnanti,
dall'altro la conservazione della legge stessa assoggetterebbe ad
eguale disciplina situazioni diverse che non risultano meritevoli di
eguale trattamento.
Non potrebbe poi giovare alla tesi della Regione il principio
secondo cui la valutazione della eguaglianza o meno delle situazioni è
affidata esclusivamente al potere discrezionale del legislatore, in
quanto, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, non
costituirebbe controllo dell'uso di tale discrezionalità la
dichiarazione di illegittimità di una norma con la quale si
assoggettino ad indiscriminata disciplina situazioni che lo stesso
legislatore assume come diverse. Il che si verificherebbe appunto nella
specie, come sarebbe confermato anche dalla relazione alla legge in
esame.
Insiste pertanto nell'accoglimento del ricorso.
4. - La difesa della Regione ha anch'essa depositato, nei termini,
una memoria illustrativa con la quale, oltre a ribadire le
argomentazioni già addotte per sostenere l'infondatezza del ricorso,
sostiene che non sarebbe neppure ravvisabile nella specie una
diversità di trattamento, giacche gli insegnanti delle scuole
provvisorie avevano iniziato le lezioni dal 1 ottobre, proseguendole
fino all'aprile successivo, e, secondo la legislazione statale,
l'insegnante elementare viene retribuito per l'intero anno scolastico,
purché abbia iniziato l'insegnamento non più tardi del 1 febbraio,
riconoscendoglisi per intero il servizio se lo abbia prestato per
almeno cinque mesi. Né l'avvenuta revoca retroattiva
dell'autorizzazione provvisoria potrebbe porre nel nulla la circostanza
che gli insegnanti avevano di fatto prestato un servizio suscettibile
di riconoscimento.
La Regione insiste nelle già esposte conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 3
della Costituzione non è fondata.
Come si desume dalla ormai copiosa giurisprudenza della Corte
costituzionale concernente l'interpretazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3, è certo che se tal principio deve
intendersi nel senso che ad ognuno deve attribuirsi eguale trattamento
a parità delle condizioni soggettive cui le relative norme si
riferiscono (v., tra le altre, la sentenza di questa Corte n. 8 del
1962), il giudizio sulla parità o disparità rientra tuttavia nel
campo della discrezionalità del legislatore, incensurabile in sede di
giudizio di legittimità costituzionale, purché siano rispettati i
limiti della ragionevolezza e degli altri precetti costituzionali.
Pertanto, mentre è da riconoscersi implicita in tale
interpretazione l'affermazione che a situazioni diverse non può essere
imposta una identica disciplina (v. sentenza n. 53 del 1958), è
analogamente implicito che, in tal caso, la valutazione circa la
diversità delle situazioni è incensurabile nei suddetti limiti,
sempre cioè che la relativa valutazione non risulti arbitraria o
contraria ad altri precetti costituzionali.
Ma queste ultime condizioni non sembra ricorrano nella specie.
Non viola invero alcun precetto costituzionale né appare
arbitraria la valutazione in base alla quale, nel caso in esame, per
scopi di evidente equità, come chiaramente si evince dalla relazione,
il legislatore regionale ha ritenuto di dover parificare, ai fini del
riconoscimento del servizio prestato, la situazione dei maestri delle
scuole sussidiarie che furono soppresse a quella dei maestri delle
scuole che furono invece conservate. Infatti alla soppressione si
giunse solo dopo che gli insegnanti erano stati autorizzati, sia pure
in via provvisoria, ad iniziare la loro attività in esecuzione delle
disposizioni impartite dalle competenti autorità amministrative, il
che costituiva un affidamento sufficiente ad indurli alla prestazione
del servizio, anche se condizionatamente alla conferma.
E, d'altra parte, l'insegnamento venne interrotto dopo diversi
mesi, come si legge nella relazione, unicamente in base alle risultanze
delle più complete, approfondite e rigorose indagini, che furono
effettuate dalle autorità competenti per stabilire la sussistenza dei
requisiti oggettivi richiesti dalla legge per l'istituzione delle
scuole sussidiarie. Si aggiunga che, nell'anno scolastico precedente,
queste medesime scuole avevano regolarmente funzionato.
Ora, indipendentemente da ogni valutazione circa il comportamento
dell'Amministrazione, non è dubbio che, in vista della peculiarità
delle cennate circostanze di fatto, sussistevano, nel caso, elementi
tali da indurre ragionevolmente il legislatore ad emanare procedimenti
che, come dichiaratamente quello in esame, tendessero a ristabilire,
nella sostanza, l'eguaglianza delle condizioni delle due categorie di
insegnanti, in attuazione quindi e non in violazione del principio di
eguaglianza (v. sentenza n. 106 del 1962).
2. - Neppure l'altra censura relativa alla pretesa violazione
dell'art. 97, primo comma, della Costituzione è fondata.
Questa norma costituzionale non si riferisce, diversamente da
quanto sostiene la difesa della Regione, esclusivamente alla fase
organizzativa iniziale della pubblica Amministrazione, ma ne investe
piuttosto il funzionamento nel suo complesso aspetto.
La Corte costituzionale ha già affermato (sentenza n. 9 del 1959)
che l'apprezzamento sulla idoneità delle disposizioni legislative
adottate per l'organizzazione di un Ente pubblico, al fine di
assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, in
quanto non contrastino con specifiche norme costituzionali, rientra
nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore. Anche se, per
ipotesi, potesse esercitarsi, rispetto al caso in esame, il sindacato
sulla idoneità della risoluzione adottata con riguardo all'art. 97,
primo comma, della Costituzione, dovrebbe pur sempre concludersi con un
giudizio negativo circa la fondatezza della doglianza, giacche il
riconoscimento del servizio, dettato da uno scopo di sostanziale
giustizia, mal potrebbe, come tale, apparire in contrasto con i fini
del buon funzionamento dell'Amministrazione, fini che possono essere
solo garantiti e non conculcati dall'attuazione concreta del principio
di eguaglianza fra i pubblici funzionari.
3. - Altrettanto infondata è la doglianza mossa in relazione
all'art. 36 della Costituzione.
La legge impugnata riguarda esclusivamente la posizione giuridica e
non quella economica degli insegnanti in questione, allo scopo di
facilitare ai medesimi, col riconoscimento del servizio prestato, la
progressione in carriera. Non può perciò parlarsi in alcun modo di
violazione dell'art. 36 della Costituzione.
4. - Ciò vale a togliere fondamento all'ultima censura relativa
alla violazione dell'art. 81, essendo chiaro che, se la legge impugnata
non reca nessuna disposizione di natura economica, non la si poteva
ritenere soggetta all'obbligo di cui all'invocato art. 81, quarto
comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 giugno
1965 recante "Provvedimenti riguardanti gli insegnanti delle scuole
sussidiarie", proposta col ricorso indicato in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3, 97, 36 e 81 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte