Sentenza n. 22/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25d.P.R. 130/1969
usata come parametro
citata
- art. 38d.P.R. 130/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quarto
comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti
ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1972 dal
pretore di Pescara nel procedimento penale a carico del Presidente
dell'ospedale generale provinciale dello Spirito Santo di Pescara,
iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del Presidente
dell'ospedale civile dello Spirito Santo di Pescara, indiziato di aver
fatto compiere da medici dell'Ente e non attraverso i servizi degli
istituti previdenziali competenti, accertamenti sanitari
sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, il
pretore di Pescara, con ordinanza emessa il 16 settembre 1972,
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quarto
comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in quanto consente il
controllo sanitario da parte del datore di lavoro, in riferimento agli
artt. 38, primo comma, e 3 della Costituzione.
Il pretore ritiene che l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori (il
quale prescrive che gli accertamenti devono essere compiuti dagli
Istituti previdenziali), non abbia abrogato la disciplina speciale
prevista dall'art. 25 denunciato, con la conseguenza che per i
lavoratori dipendenti dagli Enti ospedalieri gli accertamenti possano
essere effettuati dall'Ente medesimo. Questa constatazione
implicherebbe una lesione della dignità dei lavoratori ospedalieri
durante il periodo di inabilità al lavoro (art. 38, comma primo,
Cost.) e comporterebbe una ingiustificata ed arbitraria discriminazione
fra i dipendenti ospedalieri da un canto, e i dipendenti statali e i
dipendenti di imprenditori privati, dall'altro.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità o
comunque la manifesta infondatezza della questione.
Quanto all'inammissibilità, osserva che l'eccezione è
manifestamente irrilevante poiché l'ipotetica eliminazione della norma
denunciata, non essendo idonea a qualificare penalmente un
comportamento che, al momento in cui è stato posto in essere era
pienamente legittimo, non rifluirebbe mai sul procedimento penale nel
corso del quale è stata sollevata.
Sulla manifesta infondatezza rileva che la norma denunciata non
autorizza affatto un accertamento da parte dei medici dipendenti da
enti ospedalieri, ma invece da parte del "medico fiscale". Col che da
un lato la norma non collide con l'art. 38 della Costituzione in quanto
comunque al lavoratore spetta il trattamento previdenziale che la legge
gli assicura, dall'altro, in relazione all'art. 3 non può negarsi che
il particolare rapporto di impiego con l'ente con un suo specifico
status e l'autonomia di cui gode il medico fiscale appaiono rilievi
decisivi per escludere quella parzialità che giustifica la sfiducia
per gli accertamenti compiuti da medici incaricati dal datore di lavoro
privato. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Pescara, premesso che l'art. 5 della legge n.
300 del 1970 non ha abrogato l'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n.
130, il quale resta in vigore ai sensi dell'art. 37 della citata legge
n. 300 del 1970, solleva questione di legittimità del comma quarto del
detto art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969 in quanto, disponendo come
afferma il giudice a quo, il controllo sanitario da parte del datore di
lavoro sui dipendenti ospedalieri e producendo con ciò una lesione
alla dignità di questi durante il periodo di inabilità al lavoro,
violerebbe l'art. 38, primo comma, della Costituzione, nonché l'art. 3
in quanto creerebbe una situazione di disparità di tali dipendenti
rispetto a quelli statali e a quelli di imprenditori privati.
2. - Non è da accogliersi l'eccezione sollevata dall'Avvocatura
dello Stato di inammissibilità della questione per irrilevanza "in
quanto l'ipotetica eliminazione della norma denunciata, non essendo
idonea a qualificare come penalmente rilevante un comportamento che, al
momento in cui è stato posto in essere, era pienamente legittimo, non
rifluirebbe mai sul procedimento penale nel corso del quale è stata
sollevata".
Come la Corte ha già osservato (sentenza n. 155 del 1973), i
problemi che possono sorgere in ordine alla cosiddetta retroattività
delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale attengono
all'interpretazione delle leggi e pertanto devono essere risolti dai
giudici ordinari.
3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
L'ordinanza del giudice a quo si basa sull'erroneo presupposto che il
comma quarto dell'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130,
consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui
dipendenti ospedalieri" La norma impugnata dispone invece che "il
direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la
rispettiva competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo
di un medico fiscale l'entità dell'infermità e la sua presumibile
durata".
Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le
argomentazioni del giudice a quo per denunziare una violazione
dell'art. 38, comma primo, della Costituzione da parte della norma
impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la
regolamentazione di un'attività che attiene alla procedura stabilita
per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e
precisamente della verifica dell'entità e della presumibile durata
dell'infermità del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso
invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i
diritti attribuiti ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della
Costituzione da cui è oggettivamente estranea.
4. - La norma impugnata non è lesiva del principio di uguaglianza
rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per
infermità, disposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del
1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica
in essa prevista è attuabile solo attraverso un medico fiscale, il
quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva,
imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente
ospedaliero.
L'art. 3 della Costituzione non impedisce al legislatore di emanare
norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, come
è nella specie, la disparità di trattamento è fondata su presupposti
logici che la giustificano razionalmente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato
giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata dal pretore di
Pescara, in riferimento agli artt. 38, comma primo, e 3 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte