Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1979

Altra decisione · depositata il 10/05/1979 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

citata

  • art. 1d.P.R. 24/1979
  • art. 3d.P.R. 24/1979
  • art. 58legge 765/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58,

primo e quarto comma, 43, primo e quarto comma, e 48 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), promossi con

ordinanze 14 giugno 1975 della Commissione tributaria di 1 grado di

Cremona, 10 maggio 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di

Benevento, 9 aprile 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di

Rovigo, 17 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di

Gorizia, 21 ottobre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di

Gorizia, 25 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di

Isernia, 20 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Mantova, 21 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Aosta, 26 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Siracusa, 21 luglio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Gorizia, 31 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Matera, 18 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Livorno, 30 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Napoli, 25 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1D grado di

Salerno, 3 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di

Matera, 7 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Ferrara, 14 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Imperia, 12 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Siracusa, 20 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di

Siracusa, 16 gennaio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di

Perugia, 7 giugno 1978 della Commissione tributaria di 10 grado di

Gorizia, 17 febbraio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di

Bolzano, 8 novembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di

Cuneo e 17 maggio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di

Rieti, iscritte al n. 420 del registro ordinanze 1975; al n. 503 del

registro ordinanze 1976; ai nn. 56, 78, 79, 253, 254, 347, 397, 424,

480 e 516 del registro ordinanze 1977; ai nn. 41, 180, 206, 234, 281,

292, 293,363, 364, 415, 518, 519, 553 e 592 del registro ordinanze

1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293

dell'anno 1975; n. 246 dell'anno 1976; nn. 87, 94, 100, 183, 265, 293,

306 e 347 dell'anno 1977; nn. 18, 94, 164, 179, 250, 257, 285 e 320

dell'anno 1978; nn. 24, 31 e 38 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

sollevate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 58,

primo e quarto comma; 43, primo e quarto comma; 48, e dell'intero

Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, in relazione a vari articoli della Costituzione, allegandosi la

illegittimità costituzionale della limitazione della possibilità di

conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa

sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della

pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione

di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Considerato che, nonostante la parziale difformità di

prospettazione e di argomentazioni contenute nelle varie ordinanze di

rimessione, la rilevanza delle questioni proposte appare sempre

fondata su tale dedotta limitazione e che i giudizi di legittimità

costituzionale con esse promossi richiedono una unica trattazione,

stante la sostanziale unitarietà dell'oggetto;

Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;

Rilevato che con gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante:

"Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre

1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto alla normativa comunitaria"), l'art. 58, quarto

comma - che conteneva la norma in base alla quale i giudici a quibus

hanno ritenuto sussistente la suddetta limitazione della possibilità

di conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in

occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi

dell'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 - è stato abrogato con effetto

retroattivo dalla data di entrata in vigore del detto d.P.R. n. 633

del 1972, e sostituito da un nuovo testo, totalmente diverso dal

precedente;

Considerato che anche gli artt. 43 e 48 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono stati sostituiti

dall'art. 1 del citato d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24;

Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario che i

giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte,

tenendo conto di tale nuova normativa e che occorre quindi disporre la

restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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