Sentenza n. 22/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58,
59 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promossi con ordinanze emesse il 16 novembre 1978
dal giudice conciliatore di Roma, il 3 novembre 1978 dal giudice
conciliatore di Castellammare di Stabia, il 4 novembre 1978 dal pretore
di Sampierdarena, il 6 e il 9 novembre 1978 dal giudice conciliatore di
Bologna, il 20 dicembre 1978 dal giudice conciliatore di Verona, il 27
novembre 1978 dal giudice conciliatore di Genova - Sestri Ponente, il 7
dicembre 1978 dal giudice conciliatore di Modena, il 19 dicembre 1978
dal giudice conciliatore di Ferrara, il 22 gennaio 1979 dal pretore di
Udine, il 12 gennaio 1979 dal giudice conciliatore di Faenza, il 10
gennaio 1979 dal giudice conciliatore di Biassono, il 24 gennaio 1979
dal pretore di Rimini, il 23 febbraio 1979 dal pretore di Catania, il 1
marzo 1979 dal giudice conciliatore di Firenze, il 5 marzo 1979 dal
giudice conciliatore di Parma, il 28 febbraio 1979 dal giudice
conciliatore di Como, il 25 gennaio 1979 dal giudice conciliatore di
Collegno, il 10 gennaio 1979 dal giudice conciliatore di Anzola
dell'Emilia, il 14 dicembre 1978 dal pretore di Genova, il 20 gennaio
1979 dal giudice conciliatore di Genova - Sestri Ponente, il 16
febbraio 1979 dal giudice conciliatore di Novara, il 23 marzo 1979 dal
pretore di Ferrara, il 27 marzo 1979 dal giudice conciliatore di
Mirabello, il 24 marzo 1979 dal giudice conciliatore di Mantova, il 2
febbraio 1979 dal giudice conciliatore di Mediglia, il 4 aprile 1979
dal giudice conciliatore di Legnano e dal pretore di Potenza, il 7
aprile 1979 dal giudice conciliatore di Potenza, il 23 marzo 1979 dal
pretore di Parma, il 15 marzo 1979 dal giudice conciliatore di Lodi, il
5 marzo 1979 dal giudice conciliatore di Banchette, il 19 aprile 1979
dal pretore di Torino, il 5 aprile 1979 dal pretore di Cosenza, il 16
maggio 1979 dal pretore di Trento, il 14 maggio 1979 dal pretore di
Parma, il 17 aprile 1979 dal giudice conciliatore di Castelgoffredo, il
2 aprile 1979 dal giudice conciliatore di Sorrento e il 12 maggio 1979
dal giudice conciliatore di Milano, iscritte ai nn. 636, 641 e 665 del
registro ordinanze 1978 ed ai nn. 19, 20, 22, 39, 55, 243, 245, 261,
265, 282, 295, 307, 308, 337, 338, 342, 343, 356, 393, 394, 412, 414,
420, 421, 428, 446, 451, 460, 461, 467, 472, 476, 506, 511, 512, 513,
516 e 529 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 52, 59, 80, 87, 140, 147, 154, 161, 168,
175, 182, 189, 210, 217, 230, 237, 244 e 251 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Tommasino Antonio nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avvocato Guido Parlato, per Antonio Tommasino e il
sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con 41 ordinanze emesse da varie autorità giudiziarie,
iscritte al registro generale rispettivamente ai nn. 636, 641, 665/78;
19, 20, 22, 39, 55, 243, 245, 261, 265, 282, 295, 307, 308, 337, 338,
342, 343, 356, 393, 394, 412, 414, 420, 421, 428, 446, 451, 460, 461,
467, 472, 476, 506, 511, 512, 513,516 e 529/79 e dettagliatamente
descritte in epigrafe, è sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione incidentale di legittimità costituzionale della norma,
ricavabile dal combinato disposto degli artt. 59, n. 1, 58 e 65 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, secondo cui è previsto il diritto di
recesso per necessità del locatore dai contratti in corso il 30 luglio
1978, soltanto se soggetti a proroga, nei confronti, quindi, dei
conduttori aventi un reddito inferiore agli 8 milioni annui, mentre
esso è escluso nei riguardi dei conduttori che godono di un reddito
più elevato.
Tutti i giudici a quibus sono convinti dell'impossibilità
d'interpretare la norma impugnata come estensiva del diritto di recesso
ai contratti non soggetti a proroga.
Nelle ordinanze di rimessione si osserva che la censurata
discriminazione viola il principio di eguaglianza e di ragionevolezza
sotto i seguenti principali profili: a) per l'ingiustificata disparità
di trattamento tra conduttori, nell'ambito dei quali vengono
privilegiati, in sostanza, quelli il cui reddito è più elevato
(superiore agli 8 milioni annui), laddove il regime di proroga legale
è stato in ogni tempo finalizzato alla tutela del contraente più
debole, e tale sistema vincolistico è stato riconosciuto legittimo
dalla Corte - sempre sul presupposto della sua straordinarietà e
temporaneità e quindi della sua ulteriore improrogabilità - proprio
perché diretto alla tutela sociale di quelli, tra i conduttori, che si
trovavano in condizioni economiche più disagiate; b) per la
discriminazione grave tra i locatori che - se in stato di necessità -
dovrebbero trovarsi tutti nella medesima posizione rispetto al diritto
di recesso; l'irrazionalità della norma impugnata, risulta dal
sacrificio, in modo gravemente differenziato, dei diritti del locatore
in relazione a circostanze non idonee a giustificarlo, prorogando
indiscriminatamente tutti i contratti in corso e solo in parte
equilibrando i rapporti tra locatori e conduttori, giacché mentre il
diritto di recesso è sempre ammesso dai contratti per gli immobili
destinati ad uso non abitativo, per quelli adibiti ad abitazione è
riconosciuto, paradossalmente, solo se l'inquilino ha un reddito basso.
Talune ordinanze osservano che l'esigenza, giustamente fatta valere
dal legislatore con la creazione di una "disciplina transitoria"
realizzatasi attraverso una ulteriore proroga quadriennale a scaglioni
di tutti i contratti in corso (artt. 58 e 65 legge citata) ha ricevuto
necessario ed imprescindibile temperamento nel diritto di recesso,
espressione del riconoscimento legislativo che nei casi di necessità
il diritto del locatore deve, in ogni caso, prevalere su quello del
conduttore, così realizzandosi quella composizione dei contrapposti
interessi che è conforme a Costituzione (sentenza Corte costituzionale
n. 132/72). A questo punto, soggiungono le ordinanze, sarebbe
intrinsecamente contraddittorio escludere il diritto di recesso in
relazione al maggiore reddito di cui godono taluni conduttori, per
l'inidoneità di tale circostanza, sotto tale aspetto fortuita, a
discriminare la posizione dei corrispondenti locatori, privi, in
ipotesi, di abitazione e della facoltà di riottenere la propria casa.
Con la conseguenza, inoltre, che il soggetto avente un reddito annuo
inferiore agli 8 milioni di lire può, quale conduttore, essere
sfrattato, mentre quale proprietario - locatore non può far valere
l'azione di necessità nei confronti del proprio inquilino, ove questi
sia più ricco di lui, ma soltanto un'azione per finita locazione per
quando cesserà la scadenza contrattuale prorogata ex lege di circa 4
anni.
Viene altresì rilevato che le altre differenze che caratterizzano,
per gli immobili destinati ad abitazione, i rapporti contrattuali
soggetti a proroga distinguendoli da quelli che non vi sono soggetti,
appaiono insufficienti a giustificare una discriminazione così grave
ed essenziale. Infatti la maggiore durata nell'adeguamento del canone,
i cui aumenti sono ripartiti in 6 anni di tempo, e la durata,
leggermente più breve, della proroga per i contratti non soggetti a
proroga (potendosi dedurre di regola dal quadriennio di proroga una
frazione di anno), non giustificherebbero minimamente la censurata
esclusione del diritto di recesso, essendo "indubitabilmente prevalente
l'interesse alla stabilità del rapporto", beneficio che è
riconosciuto solo ai conduttori aventi un reddito più elevato, a
coloro cioè che appaiono meno bisognevoli di quella tutela sociale che
ha sempre permeato la legislazione vincolistica e che ha ispirato la
stessa legge sull'equo canone.
In talune ordinanze (quelle iscritte al registro generale sotto i
nn. 665/78, 20, 22, 282, 467, 472, 513/79) la descritta disparità in
tema di recesso è censurata nel senso che la violazione dell'art. 3
Cost. sarebbe eliminabile dichiarando l'illegittimità, non della norma
che esclude il recesso dai contratti non soggetti a proroga, ma di
quella contenuta nell'art. 59 della citata legge, che tale istituto
prevede ancora per i contratti soggetti a proroga.
2. - Nell'ordinanza 356 del 1979, si prospetta, oltre alla censura
già descritta in riferimento all'art. 3 Cost., il dubbio che l'art. 65
della citata legge 392 del 1978, prorogando ulteriormente di 4 anni,
nei termini delineati, la durata dei contratti in corso, ed escludendo,
altresì, il diritto di recesso per necessità nei confronti dei
conduttori aventi un reddito annuo superiore agli 8 milioni di lire,
vanifichi il diritto di proprietà e di godimento della casa, con
violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo argomentando dagli insegnamenti contenuti nelle
sentenze della Corte costituzionale in materia (sentenze 3 e 225/76;
132/72), osserva che i sacrifici alla proprietà privata della casa
possono essere imposti, per legge, a fini sociali, allo scopo cioè di
assicurare il bene primario dell'abitazione alle categorie di soggetti
economicamente meno abbienti. Può quindi ammettersi che una
legislazione siffatta, purché temporanea e straordinaria, si
giustifichi, anche ove stabilisca un regime vincolistico dei contratti
e dei canoni a prescindere da ogni valutazione comparativa delle
condizioni di reddito del locatore e del conduttore.
Viene peraltro ricordata l'affermazione ed il monito secondo cui
deve esser realizzato un equilibrio nella tutela degli interessi dei
locatori e dei conduttori mediante una normativa che con carattere di
ordinarietà provvede ad un'equa conciliazione di detti interessi.
In tale equilibrio dovrebbe inserirsi il diritto di recesso,
considerato dalla Corte (sentenza 132/72) come istituto generale,
necessario correttivo per salvaguardare le esigenze fondamentali del
locatore, la cui previsione e disciplina normativa non può dipendere
da circostanze casuali.
Pertanto, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, laddove
proroga ulteriormente il contratto senza prevedere il recesso per
necessità del locatore, potrebbe portare all'assurdo che quest'ultimo,
pur sfrattato, non possa riavere la propria abitazione "per il
singolare motivo che il suo inquilino è abbiente". Onde l'invocata
violazione degli artt. 3, 42, secondo comma, della Costituzione.
La medesima censura viene sostanzialmente proposta con le ordinanze
461, 476 e 512/79, le quali pongono anche in luce che, sia pure con
disposizioni transitorie (di durata peraltro non breve), è stata
eccezionalmente introdotta una proroga generalizzata di tutte le
locazioni (senza distinguere tra i conduttori quelli con reddito più
elevato e quelli economicamente più deboli) non potendosi attribuire
valore sostanziale alla distinzione tra la proroga prevista dall'art.
58 citata legge e il prolungamento della durata del contratto in corso,
coattivamente imposto dall'art. 65 legge citata.
L'illegittimità della norma impugnata sarebbe deducibile dal fatto
che il legislatore dell'equo canone, trasformando la durata minima
legale anche dei contratti in corso non soggetti a proroga, non ha
previsto il diritto di recesso, pur avendo introdotto un nuovo regime
di proroga legale pluriennale per un periodo c.d. transitorio. Lo
stesso legislatore - proseguono dette ordinanze di rimessione -
prevedendo, al contrario, per gli immobili non adibiti ad uso di
abitazione anche se non soggetti a proroga il diritto di recesso del
locatore nel periodo transitorio, avrebbe infatti espressamente
riconosciuto che la determinazione ex lege di una durata minima
contrattuale superiore a quella pattuita equivale ad una proroga:
altrimenti non avrebbe potuto riconoscere il diritto di recesso per
necessità, istituto non concepibile se non in un regime di proroga,
perché diretto, appunto, a farla cessare.
Pertanto, non troverebbe giustificazione l'esclusione del recesso
per i soli contratti di locazione ad uso abitativo i cui conduttori
abbiano un reddito superiore agli 8 milioni, con conseguente violazione
degli artt. 3 e 42 della Costituzione.
Infine, l'ordinanza n. 476/79 nega che sia imputabile al locatore
che viene ad esercitare solo oggi un'azione di necessità la
preesistente effettiva possibilità di far cessare in concreto il
rapporto locatizio, anche se rientrante tra quelli non soggetti a
proroga. Infatti, poiché dal 1973 in poi, in virtù di varie leggi,
gli sfratti restarono sospesi in relazione a sentenze o provvedimenti
di rilascio per finita locazione, il locatore, che non avesse avuto il
diritto di esercitare già allora l'azione di necessità a cagione
dell'elevato reddito del suo inquilino, non poteva comunque ottenere in
alcun modo la disponibilità dell'appartamento e non può imputarsi ad
una sua libera volontà il mancato esercizio dell'azione di finita
locazione.
Soggiunge il giudice a quo che se il d.l. n. 21 del 1979
(convertito in legge 93 del 1979) ha in qualche modo sanato le
situazioni pregresse, assai più grave appare la situazione dei tanti
locatori che avevano iniziato l'azione di necessità prima della
entrata in vigore della legge sull'equo canone, i cui conduttori
abbiano invocato l'improponibilità della domanda per essere il
rapporto locatizio sottratto a proroga legale. In tal caso il locatore
non ha l'azione di recesso per necessità e nemmeno quella di
risoluzione del contratto alla scadenza contrattuale, perché questa
scadenza è stata prorogata di circa quattro anni.
Tale situazione di forza viene concessa proprio ai conduttori con
reddito più elevato. Conclude l'ordinanza che di fronte a tali
svantaggi è ben poca cosa il vantaggio del locatore in stato di
necessità, di poter ottenere, anziché la disponibilità della casa,
un più rapido adeguamento del canone corrisposto a quello spettante
per effetto della nuova legge.
3. - In qualche ordinanza l'esclusione del diritto di recesso è
denunciata per la pretesa violazione, oltreché dell'art. 3, dell'art.
24 Cost. Si assume che il locatore che abbia necessità di riavere la
propria abitazione, sia sfornito di tutela giudiziale verso il
conduttore dotato di reddito annuo superiore agli 8 milioni di lire. Da
ciò la violazione del diritto di agire in giudizio nei suoi confronti.
4. - È intervenuto in tutti i giudizi pendenti il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, con atti di deduzioni depositati rispettivamente l'8 e 16
marzo, il 10 e 17 aprile, il 5, 18 e 26 giugno, il 18 luglio, il 17 e
28 agosto 1979, l'11, 18 e 25 settembre 1979, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza di tutte le censure prospettate.
Premesse alcune considerazioni generali sulla necessità, da parte
del legislatore dell'equo canone, dell'introduzione di una disciplina
transitoria che, pur volta ad ottenere per il futuro un uniforme
trattamento giuridico, ha dovuto adottare una regolamentazione
differenziata dei vari casi, la difesa dello Stato osserva che tale
discriminazione non viola l'art. 3 Cost., perché concerne situazioni
che solo erroneamente i giudici a quibus hanno potuto considerare
eguali ed omogenee.
Invero il regime dei rapporti contrattuali in corso concernenti gli
immobili destinati ad abitazione appare differenziato, a seconda che si
tratti di contratti soggetti, o meno, a proroga, non soltanto sotto il
profilo del diritto di recesso, ma anche in relazione alla durata della
proroga e dei tempi di adeguamento del canone corrisposto a quello
fissato come definitivo dalla nuova legge sull'equo canone. Infatti
dalla comparazione degli artt. 58 e 65, primo comma, legge n. 392/78,
(sempre in tema di immobili adibiti ad uso di abitazione), risulta,
quanto alla durata, che pur essendo tutti i contratti in corso soggetti
ad ulteriore proroga quadriennale, il calcolo del quadriennio è
determinato in maniera tale per cui i contratti già "soggetti a
proroga" verranno ad essere prorogati per un tempo variabile dai 4 anni
e 5 mesi ai 5 anni e 5 mesi, mentre per quelli "non soggetti a
proroga", dovendo detrarsi dal quadriennio il tempo già trascorso
dall'inizio della locazione, la proroga varierà, di regola, dai 3 ai 4
anni. Quanto all'adeguamento del canone a quello fissato nella legge,
per la prima categoria di rapporti l'art. 62 stessa legge prevede che
le variazioni, se in aumento, si possono applicare a decorrere dal 1
novembre 1978, nella misura del 20 per cento all'anno, per i primi due
anni, e del 15 per cento, per gli anni successivi, con l'applicazione
dell'equo canone dall'inizio del 6 anno dall'entrata in vigore della
legge. Per la categoria dei contratti "non soggetti a proroga",
l'adeguamento è previsto in due sole fasi: il 50 per cento
dell'aumento, a decorrere dal 1 novembre 78, il residuo 50 per cento,
dal 30 luglio 1979.
Dall'esposta diversità di regime tra le due situazioni sottoposte
a comparazione - considerate quindi non omogenee - la difesa dello
Stato deduce la legittimità della discriminazione esistente in
relazione al diritto di recesso, anche per il rilievo che tale diritto
non spettava al locatore nei confronti del conduttore di reddito
elevato nemmeno secondo la legislazione precedente, così come non
spetterà più a nessun locatore finito il regime transitorio di
ulteriore proroga, sicché sarebbe stato irrazionale introdurlo solo
adesso per i contratti non soggetti a proroga al momento dell'entrata
in vigore della nuova legge.
Secondo l'Avvocatura Generale la disciplina relativa ai conduttori
a reddito più elevato è prospettata erroneamente come più favorevole
dai giudici a quibus, perché essa non può definirsi tale ove la si
consideri non soltanto in relazione alla stabilità di durata del
rapporto, ma in una visione più ampia che tenga conto del diverso
regime degli aumenti e degli aggiornamenti ISTAT.
Dalla diversità delle situazioni prese in considerazione
deriverebbe l'infondatezza di tutte le censure prospettate per
violazione del principio di eguaglianza non solo di quelle rivolte ad
ottenere l'estensione del diritto di recesso nei confronti di tutti i
conduttori, ma anche di quelle, inverse, dirette alla declatoria di
illegittimità del recesso nei confronti dei conduttori con reddito
annuo inferiore agli 8 milioni di lire. Viene opposto, infatti, che la
maggior durata della proroga (fino a 5 anni e mezzo), la notevole
gradualità nell'applicazione degli aumenti della pigione (ripartiti in
6 anni) e dell'aggiornamento ISTAT, nonché la preesistenza,
nell'ipotesi considerata, del diritto di recesso, giustificano il
permanere transitorio di tale eccezionale istituto. Sarebbe stata
irrazionale l'abrogazione immediata del diritto di recesso nei
confronti di quei locatori la cui disciplina contrattuale è protratta
sostanzialmente per altri 5 - 6 anni.
5. - Per quanto concerne la censura mossa alla norma impugnata
sotto il profilo che l'ulteriore proroga quadriennale della durata dei
contratti in corso - anche di quelli prima non soggetti a proroga -
contrasterebbe con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione in
quanto verrebbe a vanificare il diritto di godimento dell'abitazione,
specie se non temperata dall'istituto del recesso, che sempre costituì
il mezzo speciale di bilanciamento degli opposti interessi tutelati dal
legislatore, la difesa dello Stato a tale riguardo osserva che il
parametro costituzionale invocato consente al legislatore di apporre
limiti al godimento dei beni, tra cui può rientrare la negazione, nei
casi considerati, del diritto di recesso, per la più breve durata
contrattuale disposta dal cit. art. 65, rispetto a quella stabilita
dall'art. 58 citato.
6. - Una volta dimostrata l'insussistenza della censura mossa ex
art. 3 Cost. ne consegue logicamente l'infondatezza della denuncia per
violazione dell'art. 24 Cost. giacché, come è ben noto, laddove manca
il diritto sostanziale non può lamentarsi l'assenza di una tutela
giudiziale, quella appunto garantita dall'art. 24 Cost.
7. - Si è costituito in giudizio innanzi a questa Corte, nel
procedimento nascente dall'ord. 641/78, il Signor Antonio Tommasino,
rappresentato e difeso dagli Avvocati Guido Parlato ed Ubaldo Procopio,
con atto di deduzioni depositato il 9 marzo 1979, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva la difesa della parte privata che il diverso regime
derivante dalla disposizione impugnata in tema di recesso - che viene
escluso nei confronti dei conduttori con redditi annui superiori agli 8
milioni (art. 65 legge 392/78) - non può violare il principio di
eguaglianza, per la diversità oggettiva dei contratti nei cui
confronti opera, gli uni già sottoposti a proroga, gli altri prorogati
per la prima volta, con la legge sull'equo canone.
La diversa regolamentazione non è peraltro nemmeno irrazionale,
sia perché la durata delle locazioni è prorogata in maniera
differenziata per le due contrapposte categorie di rapporti
contrattuali, sia perché il legislatore, abolendo per il futuro ogni
azione di necessità, non era obbligato ad introdurla in via
transitoria per i rapporti cui non era mai stata applicabile.
D'altronde, prosegue la difesa del Tommasino, dall'eccezionalità
del regime vincolistico delle locazioni, ribadita dalla stessa Corte
Costituzionale con più sentenze, dovrebbe potersi dedurre
l'eccezionalità dello stesso istituto del recesso per necessità, che
in ogni caso non potrebbe operare al di fuori di un qualsiasi regime di
proroga, perché, per sua intrinseca natura, diretto a costituirne
causa di cessazione.
Alla pubblica udienza le parti hanno ampiamente illustrato le
argomentazioni svolte, insistendo entrambe nelle conclusioni prese. Considerato in diritto :
1. - Le numerose ordinanze di rimessione, descritte in narrativa,
propongono sostanzialmente una medesima questione di legittimità
costituzionale, pur prospettandola in riferimento a diversi parametri.
I relativi giudizi vanno quindi riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti
con l'art. 3 Cost. il combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65
della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, nella parte in
cui attribuisce al locatore il diritto di recesso per necessità di
destinare l'immobile ad uso proprio o dei prossimi congiunti
relativamente a contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di
abitazione in corso al momento dell'entrata in vigore della legge,
soltanto ove le locazioni fossero già soggette a proroga legale, con
l'esclusione del diritto di recesso nei confronti dei conduttori in
forza di contratti non compresi nelle proroghe, perché percettori di
un reddito superiore agli otto milioni di lire annue.
Si dubita della razionalità della norma denunciata in quanto
sacrificherebbe il diritto del locatore non a vantaggio del conduttore
economicamente meno dotato, ma di quello con reddito più elevato, con
conseguente disparità di trattamento tra locatori, che si trovano,
nella ipotesi considerata, tutti in eguale stato di necessità; nonché
dell'irrazionale disparità di trattamento tra conduttori, la cui
discriminazione a vantaggio, nel complesso, di quelli di essi
economicamente più dotati, non appare finalizzata alla tutela del
contraente più debole, cui è stato da sempre improntato il regime di
proroga legale e la stessa legge sull'equo canone. La questione è
sollevata, sostanzialmente negli stessi termini, da tutte le ordinanze
sopra indicate, a volte denunciandosi il solo art. 59, a volte l'art.
65, a volte il combinato disposto degli stessi. Talune delle ordinanze
prospettano un'ulteriore disparità, sotto il profilo che per i
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo il
diritto di recesso spetta in ogni caso (artt. 73, 67, 70, 71 cit.
legge).
Altre ordinanze censurando sempre la disciplina differenziata in
ordine al diritto di recesso, ora descritta, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, prospettano che il trattamento di favore che ne
risulta a vantaggio dei conduttori con reddito superiore agli 8
milioni, nei cui confronti il recesso è escluso, potrebbe essere
eliminato abolendo in ogni caso il diritto di recesso dai contratti di
locazione in corso ed aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso di
abitazione.
L'esclusione del diritto di recesso del locatore, per necessità
abitativa propria, anche se sfrattato, nei confronti dei conduttori con
reddito più elevato (art. 65 cit. legge), è denunciata oltre che per
l'irrazionalità sopra delineata, per ravvisata vanificazione
sostanziale del diritto di proprietà derivante dalla norma che,
reintroducendo, di fatto, in via transitoria, una ulteriore proroga
quadriennale dei contratti - aggravata, nei casi suddetti,
dall'esclusione di ogni recesso - contrasterebbe con le garanzie poste
dall'art. 42 Cost. a tutela del godimento della proprietà, mentre il
regime vincolistico è stato dalla Corte sempre riconosciuto
compatibile con detto principio costituzionale (sentenze nn. 3 e 225
del 1976), condizionatamente però al carattere straordinario e
provvisorio della proroga ed in un'armonica composizione dei
contrapposti interessi.
L'impossibilità del locatore, che abbia necessità di disporre
immediatamente dell'immobile per proprio uso, di rivolgersi al giudice
per esercitare il diritto di recesso nei confronti dei conduttori più
abbienti, è infine denunciata per il dubbio che risulti
irrazionalmente precluso il diritto di agire in giudizio, con
violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
3. - La questione è fondata e merita accoglimento in relazione
alla prima delle censure sopra descritte. Invero, per le ragioni che
saranno qui di seguito esposte, appare ingiustificabile la disparità
di trattamento tra diversi locatori, tutti versanti nel medesimo stato
di necessità, ad alcuni soltanto dei quali la legge consente di
ottenere la disponibilità dell'appartamento dato in locazione, mentre
il diritto di recesso deve spettare a tutti i locatori che si trovino
nelle medesime condizioni di necessità previste dall'art. 59, primo
comma, n. 1 citata legge 392 del 1978, a prescindere dalla diversa
disciplina legale o contrattuale nella quale esso viene ad operare.
A tale censura ha replicato l'Avvocatura Generale dello Stato
deducendo l'impossibilità di esaminare la denunciata violazione del
principio costituzionale di eguaglianza, per la non omogeneità delle
situazioni comparate, giacché il regime transitorio introdotto dalla
legge sull'equo canone diversifica sotto più aspetti la disciplina dei
contratti già soggetti a proroga (cit. art. 58) rispetto a quelli non
soggetti (cit. art. 65). Viene rilevato che diverso è il sistema di
adeguamento del vecchio al nuovo canone, in un caso realizzato nel giro
di un anno, nell'altro in un periodo di circa 6 anni; diverso è il
tipo di aggiornamento alle variazioni del costo della vita, accertate
dall'ISTAT; e soprattutto diversa è la protrazione della durata
contrattuale, più breve nei confronti di coloro che avevano un reddito
superiore agli 8 milioni annui (di regola da 3 a 4 anni), più lunga
nell'altro caso (da 4 anni e 5 mesi a 5 anni e 5 mesi).
È stato altresì obiettato, dalla difesa della parte privata, che
non avrebbe avuto senso introdurre il diritto di recesso nei confronti
dei rapporti locatizi la cui durata era stata libera per non esser
stati mai soggetti a proroga legale, proprio nel momento in cui veniva
emanata una legge totalmente innovatrice in materia, la quale escludeva
per il futuro il regime di proroga della durata contrattuale e,
conseguentemente, anche il diritto di recesso del locatore.
È stato infine osservato che altro è il contenuto normativo
dell'art. 58 citata legge, altro quello dell'art. 65 stessa legge,
giacché nel primo si dispone che i contratti, da esso richiamati, "si
considerano prorogati", mentre il secondo non imporrebbe una ulteriore
proroga legale, ma si limiterebbe ad estendere coattivamente ai
contratti in corso non soggetti a proroga la nuova durata legale minima
dei contratti, fissata in quattro anni per le locazioni di immobili
urbani adibiti ad abitazione.
Ritiene la Corte che le argomentazioni ora riportate non possono
essere condivise.
In primo luogo va rilevato che la diversità di disciplina posta in
luce dalla difesa dello Stato non scalfisce l'elemento fondamentale,
comune alle due ipotesi prese in comparazione - quello della pari
necessità di tutti i locatori che versino nelle ipotesi di legge - di
ottenere la disponibilità dell'immobile dato in locazione a
prescindere dalle condizioni economiche dei rispettivi conduttori e
delle conseguenti diversità di disciplina contrattuale, irrilevanti
rispetto allo stato di necessità.
Di fronte alla pari necessità del locatore, il diritto di recesso
non può essere razionalmente concesso dal legislatore nei confronti
del conduttore titolare di un contratto già soggetto a proroga a
cagione della bassa entità dei suoi redditi, e negato proprio nei
confronti dei conduttori che, a cagione del loro reddito annuo
superiore agli 8 milioni di lire, non sono stati assoggettati per il
passato al regime di proroga, del quale oggi sostanzialmente vengono
invece a beneficiare, sia pure in via transitoria.
Invero nel complesso sistema vincolistico - improntato alla maggior
tutela del contraente più debole, e considerato da questa Corte
compatibile con gli artt. 3 e 42 della Costituzione sul presupposto del
suo carattere straordinario e provvisorio ed in un'armonica
composizione dei contrapposti interessi - l'istituto della necessità
come causa di cessazione della proroga legale ha assunto, nella comune
interpretazione adeguatrice (cfr. sentenza di questa Corte n.
132/1972), carattere strumentale per la composizione dei contrapposti
interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono
sacrificati di fronte all'esigenza del locatore - proprietario di
ottenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità.
Appare invece intrinsecamente contrastante con il principio di
eguaglianza e di ragionevolezza che la legge sull'equo canone, nel
disporre un'ulteriore proroga generalizzata di tutti i contratti di
locazione di beni ad uso di abitazione, preveda il diritto di recesso
nei confronti dei conduttori meno abbienti, e lo escluda verso quelli
più abbienti, che appaiono, in ipotesi, meno meritevoli di tutela.
Con la conseguenza definita da taluni sul piano pratico aberrante, e
verificatasi spesso nella realtà, che il conduttore nei cui confronti
è ammessa azione di recesso non può esercitare lo stesso diritto,
fondato sulla conseguenziale necessità, per riottenere, in quanto
proprietario, la disponibilità del proprio appartamento dato in
locazione ad un conduttore che abbia un reddito superiore agli otto
milioni annui.
Occorre altresì aggiungere che questa Corte non può condividere
la tesi, sopra riferita, secondo cui l'art. 65 citato non realizza, al
di là della libera volontà dei contraenti, una effettiva proroga
della durata legale dei contratti. Le distinzioni giuridico - formali,
che ne sono il presupposto, mentre appaiono insoddisfacenti a spiegare
la natura sostanziale del fenomeno - che non può non rilevare sul
piano delle garanzie costituzionali - non costituiscono nemmeno
esplicazione coerente di un unico criterio discriminativo perseguito in
materia di recesso dal legislatore dell'equo canone. Invero, l'istituto
del recesso per necessità, limitatamente alle locazioni di immobili
adibiti ad uso non abitativo, è previsto dagli artt. 67, 71 e 73
citata legge, indipendentemente dalla circostanza - solo per altri
versi rilevante - della precedente soggezione o meno di detti contratti
al regime di proroga.
Le osservazioni che precedono in ordine alla ravvisata violazione
dell'art. 3 Cost., assorbono le censure formulate nei confronti della
norma impugnata con riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 24
della Costituzione.
Va ancora soggiunto che, conformemente alla indicata natura del
diritto di recesso in questione, tale istituto deve trovare
applicazione necessaria soltanto limitatamente ai rapporti contrattuali
vigenti in virtù di una protrazione imposta autoritivamente dalla
legge, e non in relazione alla durata pattuita.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio
1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio
1978 e non soggetti a proroga.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte