Sentenza n. 22/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1982 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 869/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, della legge 10 novembre 1970. n. 869 (Disposizioni concernenti
il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato),
promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1975 dal Tribunale
Amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Rossi
Corrado ed altri contro il Ministero delle finanze e l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, iscritta al n. 378 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 23 giugno 1976.
Visti gli atti di costituzione di Zurlo Alfredo e del Ministero
delle finanze e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano;
uditi l'avvocato Michele Costa per Zurlo Alfredo e l'avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti per il Ministero delle finanze e per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso 10 maggio 1974 al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio De Rossi Corrado ed altri 89 dipendenti
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, addetti al
Deposito generi di monopoli ed alla Manifattura Tabacchi di Roma,
affermarono: che essi prestavano sette ore di servizio giornaliero
continuativo, mentre avevano l'obbligo di orario di sei ore
giornaliere, a norma del decreto 17 settembre 1939 del Capo del
Governo, concernente tutti gli altri uffici della medesima
Amministrazione situati in Roma; che avevano più volte chiesto di
effettuare l'orario di sei ore o, quanto meno, di ricevere il compenso
per lavoro straordinario relativamente alla settima ora, ma che
l'Amministrazione non aveva né ridotto l'orario, né corrisposto il
compenso richiesto. Chiesero, quindi, al suddetto Tribunale
Amministrativo:
a) di dichiarare che essi avevano l'obbligo di osservare l'orario
di sei ore giornaliere;
b) di condannare l'Amministrazione al pagamento del compenso per
lavoro straordinario per la settima ora giornaliera di servizio;
c) di condannare l'Amministrazione al pagamento degli interessi
corrispettivi, rivalutando il credito a norma dell'articolo 429 c.p.c.
Nello stesso ricorso gli istanti affermarono che - qualora si
ritenessero operante, per gli uffici di Roma dell'Amministrazione dei
Monopoli di Stato, la legge 10 novembre 1970, n. 869, che fissava in 41
e 40 ore settimanali la durata del lavoro del personale della stessa
Amministrazione - tale legge sarebbe in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto determinava una discriminazione non giustificata
tra uffici della stessa Amministrazione aventi tutti sede in Roma.
Nella memoria 25 ottobre 1975 i ricorrenti affermarono che la
menzionata legge n. 869 del 1970 era in contrasto anche con l'art. 36
della Costituzione.
Con ordinanza 10 novembre 1975 il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ritenne rilevante ai fini della decisione della
controversia e non manifestamente infondata la questione, sollevata dai
ricorrenti, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma secondo, legge 10 novembre 1970, n. 869, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
23 giugno 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Zurlo Alfredo,
con atto depositato il 12 luglio 1976, chiedendo che venga dichiarato
"illegittimo il secondo comma dell'art. 1 legge 10 novembre 1970, n.
869, nella parte in cui stabilisce un diverso orario di servizio del
personale impiegatizio degli uffici nei confronti di tutto il personale
dipendente dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
prestante servizio presso la Capitale, in relazione agli artt. 3 e 36
della Costituzione".
Sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
Ministro delle Finanze, rappresentati e difesi dall'avvocato generale
dello Stato, con atti depositati il 13 luglio 1976, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o
infondata. Considerato in diritto :
L'art. 1 legge 10 novembre 1970, n. 869 (disposizioni concernenti
il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)
prescrive:
"La durata settimanale del lavoro ordinario del personale
impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore
a partire dal 1 gennaio 1971".
"Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella
capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque
superiore a quella stabilita per il restante personale
dell'Amministrazione".
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'art.
1, comma secondo, legge n. 869 del 1970, sopra trascritto, - nella
parte che stabilisce, per il personale degli uffici
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, aventi sede nella
Capitale, un orario di servizio diverso da quello di tutti gli altri
impiegati della stessa Amministrazione che prestano servizio negli
opifici e stabilimenti situati anch'essi nella Capitale - sarebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
La norma impugnata determinerebbe infatti una disparità di
trattamento, sul piano giuridico e sul piano economico, priva di
razionale giustificazione, tra impiegati della Amministrazione dei
Monopoli di Stato: quelli addetti ad uffici con sede in Roma, per i
quali la durata del lavoro è di 36 ore settimanali, e tutti gli altri
impiegati, addetti ad uffici con sede fuori Roma e agli opifici e
stabilimenti anche se aventi sede in Roma, per i quali il primo comma
dello stesso art. 1 legge n. 869 del 1970 prevede la durata settimanale
del lavoro di 41 dal 1 gennaio 1970 e di 40 ore dal 1 gennaio 1971,
ferma restando la parità di retribuzione. E proprio perché tutti gli
impiegati hanno eguale retribuzione, nonostante la diversità di
orario, sarebbe violato l'art. 36 della Costituzione, che garantisce il
diritto del lavoratore ad una retribuzione commisurata anche alla
quantità del lavoro prestato.
L'Avvocato Generale dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilità della questione perché concerne il comma secondo
dell'art. 1 legge n. 869 del 1970, che contiene norma derogatoria alla
regola generale sulla durata settimanale del lavoro del personale
dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato stabilita dal comma primo
dello stesso articolo. Ma l'eccezione dev'esser disattesa, in quanto il
rilievo dell'Avvocatura si presta, se mai, ad incidere sul merito della
proposta impugnativa.
Va invece considerata un'altra ragione di inammissibilità,
concernente la natura della disparità di trattamento denunciata dal
giudice a quo. In effetti, l'ordinanza di rimessione ricorda ma
trascura espressamente di affrontare "i problemi insorti circa la
vigenza attuale ed il valore della speciale normativa circa l'adozione
dell'orario continuato negli uffici statali e degli enti pubblici della
Capitale (per sei ore nei giorni feriali e per quattro ore nelle
domeniche e negli altri giorni festivi) già prevista dal decreto del
Capo del governo 17 settembre 1939". A questo proposito, anzi,
l'ordinanza avverte che l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con
la decisione n. 8 del 1 luglio 1973 (rectius 1 luglio 1975), ha
ritenuto l'abrogazione di tale disciplina, "sul riflesso della
affermata sopravvenienza del termine di temporanea validità del citato
decreto". Ma alla conclusione del Consiglio di Stato (del resto
ribadita più volte nella successiva giurisprudenza del Consiglio
medesimo) il TAR per il Lazio si limita ad opporre una cosiddetta
"prassi interpretativa", in forza della quale gli uffici predetti
farebbero pur sempre "costante applicazione" dell'orario a suo tempo
fissato dal decreto 17 settembre 1939 del Capo del governo.
Con ciò, tuttavia, quella denunciata dal giudice a quo si risolve
- secondo la stessa prospettazione dell'ordinanza in esame - in una
disuguaglianza di mero fatto, che solo per effetto di un salto logico
potrebbe venire ricondotta alla disposizione impugnata (ovvero alle
norme cui essa fa rinvio, quale punto di riferimento dell'orario "per
il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella Capitale").
Per definizione, dunque, la sollevata questione si dimostra
insuscettibile di essere risolta dalla Corte, nell'ambito del sindacato
sulla legittimità costituzionale delle leggi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 comma secondo, legge 10 novembre 1970, n. 869 (disposizioni
concernenti il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato) proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte