Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice

penale in relazione all'art. 371-bis stesso codice, promosso

nell'ambito di un procedimento penale con ordinanza emessa il 22

febbraio 2000 dal tribunale di Nuoro, iscritta al n. 174 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Nuoro ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 378 del codice penale (favoreggiamento

personale), nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito

dall'art. 371-bis cod. pen. (false informazioni al pubblico

ministero), non prevede la sospensione del procedimento iniziato a

carico di chi, richiesto dalla polizia giudiziaria su delega del

pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini,

abbia reso dichiarazioni false o, in tutto o in parte, reticenti;

che il rimettente ritiene la questione rilevante, in quanto

dal suo accoglimento deriverebbe la sospensione del procedimento per

il reato di cui all'art. 378 cod. pen. fino alla pronuncia della

sentenza di primo grado nel procedimento nel corso del quale sono

state assunte le informazioni;

che, ad avviso del giudice a quo la non manifesta

infondatezza della questione discende dalle argomentazioni svolte

nella sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1999, che ha

dichiarato, per violazione del principio di uguaglianza,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod.

pen., nella parte in cui non prevede l'applicazione della causa di

non punibilità della ritrattazione in favore di chi, richiesto dalla

polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero di fornire

informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false

ovvero in tutto o in parte reticenti;

che nella menzionata sentenza - prosegue il rimettente - la

Corte ha infatti affermato che l'assunzione diretta da parte del

pubblico ministero di informazioni dalle persone che possono riferire

circostanze utili ai fini delle indagini e l'assunzione delle stesse

informazioni da parte della polizia giudiziaria delegata dal pubblico

ministero rappresentano soltanto forme diverse della medesima

attività, e ha messo in rilievo che per i predetti atti, assunti sia

dal pubblico ministero che dalla polizia giudiziaria, sono previste

le medesime modalità di documentazione e le medesime regole di

utilizzazione probatoria;

che, dopo l'intervento della Corte, tra i due reati

rispettivamente previsti dagli artt. 371-bis e 378 cod. pen.

permarrebbe una irragionevole disparità di trattamento sul terreno

processuale, in quanto la sospensione del procedimento a carico di

chi abbia fornito dichiarazioni false o reticenti è contemplata solo

in relazione al primo reato, e non anche quando le stesse

dichiarazioni siano rese da chi, richiesto dalla polizia giudiziaria

delegata dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle

indagini, venga chiamato a rispondere del delitto di favoreggiamento

personale;

che, ad avviso del rimettente, tale diversità di disciplina

non trova alcuna ragionevole giustificazione nella circostanza,

peraltro rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero, che

sia quest'ultimo, ovvero la polizia giudiziaria da lui delegata, ad

assumere le informazioni;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata, riservandosi di presentare memoria;

che successivamente l'Avvocatura ha revocato il proprio atto

di intervento.

Considerato che il tribunale di Nuoro lamenta che l'art. 378 cod.

pen. non preveda, analogamente a quanto disposto dall'art. 371-bis

secondo comma, cod. pen. per le informazioni assunte dal pubblico

ministero, la sospensione del procedimento instaurato per il reato di

favoreggiamento personale nei confronti di chi, richiesto dalla

polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero di fornire

informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false

o, in tutto o in parte, reticenti;

che, a sostegno della non manifesta infondatezza della

questione, il rimettente fa leva sulla sentenza n. 101 del 1999, con

cui questa Corte ha dichiarato, per violazione del principio di

uguaglianza, l'illegittimità costituzionale dell'art. 376 cod. pen.,

nella parte in cui non prevede che la causa di non punibilità della

ritrattazione (espressamente contemplata per il reato di cui all'art.

371-bis cod. pen.) si applichi anche a chi, richiesto dalla polizia

giudiziaria delegata dal pubblico ministero di fornire informazioni,

abbia reso dichiarazioni false o in tutto o in parte reticenti (e sia

chiamato a rispondere del reato di favoreggiamento personale);

che nella sentenza ora menzionata la Corte ha affermato che,

per cogliere l'irragionevolezza della disciplina censurata, è

sufficiente rilevare che le informazioni assunte direttamente e

personalmente dal pubblico ministero e quelle assunte dalla polizia

giudiziaria a ciò delegata dal pubblico ministero "costituiscono

esclusivamente forme diverse della medesima attività" e sono

sottoposte alle medesime modalità di documentazione e alle stesse

regole di utilizzazione probatoria;

che, in particolare, la Corte ha avuto cura di precisare che

ai fini della soluzione della questione non è necessario procedere

ad alcun confronto, per ravvisarvi eventuali elementi comuni o

differenziali, tra i reati previsti dagli artt. 371-bis e 378 cod.

pen;

che il richiamo del rimettente alle argomentazioni svolte

nella sentenza n. 101 del 1999 non è quindi conferente ai fini della

soluzione della presente questione di costituzionalità, che appare

res integra rispetto a questa e alle altre pronunce della Corte su

aspetti affini della materia di cui si discute (v., di recente,

sentenza n. 424 del 2000);

che, al fine di sostenere l'irragionevolezza della denunciata

disparità di trattamento processuale riservata al reato di cui

all'art. 378 cod. pen., il rimettente utilizza come tertium

comparationis la sospensione del procedimento prevista dall'art.

371-bis secondo comma, cod. pen., cioè una disciplina eccezionale e

derogatoria rispetto al principio generale, enunciato nell'art. 2

cod. proc. pen., che attribuisce al giudice, salvo che sia

diversamente stabilito, il potere-dovere di risolvere ogni questione

da cui dipende la decisione (cfr. sentenza n. 208 del 1994 circa

l'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra il procedimento

per il reato di falsa testimonianza e quello nel corso del quale sono

state rese le false dichiarazioni);

che, stante il suo carattere derogatorio, la disciplina

dettata dall'art. 371-bis secondo comma, cod. pen. potrebbe essere

assunta come termine di raffronto al fine di verificare il rispetto

del principio di eguaglianza solo se fosse sorretta da una ratio

integralmente estensibile alla fattispecie di cui all'art. 378 cod.

pen., sì da rendere la diversità di trattamento del tutto priva di

ragionevole giustificazione (v., sia pure con diverse accentuazioni,

sentenze nn. 298 e 272 del 1994, nn. 383 e 283 del 1992, nonché

ordinanze nn. 484 e 140 del 1994);

che, invece, la diversità degli elementi che integrano il

modello legale delle due fattispecie poste a raffronto - nel reato di

false informazioni al pubblico ministero, rendere dichiarazioni

false, ovvero tacere in tutto o in parte; nel reato di

favoreggiamento personale, aiutare taluno a eludere le investigazioni

dell'Autorità mediante una condotta che, come nel caso di specie,

può sostanziarsi in false dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria delegata dal pubblico ministero - dimostra all'evidenza

che diversa è l'oggettività giuridica dei due reati presi in esame

sicché essi non sono comparabili ai fini della denunciata disparità

di trattamento processuale;

che, infine, la sentenza n. 101 del 1999 - dalla quale il

rimettente vorrebbe fare automaticamente discendere l'estensione

della disciplina della sospensione del procedimento, prevista per il

reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., al reato di favoreggiamento

personale commesso mediante dichiarazioni false o reticenti rese alla

polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero - si riferisce

alla sfera di operatività di un istituto di diritto penale

sostanziale, quale è la causa di non punibilità della

ritrattazione, mentre ora alla Corte si chiede di estendere

l'applicazione di un istituto processuale, quale è la sospensione

del procedimento, che, oltre ad avere natura eccezionale e

derogatoria, potrebbe essere disciplinato dal legislatore con

modalità diverse da quelle previste dall'art. 371-bis secondo comma,

cod. pen;

che per le concorrenti ragioni sopra esposte la questione

deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 378 del codice penale, in

relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte