Sentenza n. 220/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1975 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 508
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 maggio 1973 dal pretore di
Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Alfaioli Elio ed
altri, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;
2) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal giudice istruttore del
tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Giardino Renzo
ed altri, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale iniziato a carico di
trentasette dipendenti della s.p.a. Laterizi Certaldese, per avere
occupato i locali della azienda, il pretore di Castelfiorentino, con
ordinanza 11 maggio 1973, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4,
primo comma, 40 e 41 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 508 del codice penale.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Cassazione, il pretore
assume che, dovendosi considerare tuttora vigente tale disposizione,
non potrebbe essere seguito l'orientamento di altri giudici di merito
che, ritenendola, invece, implicitamente abrogata dai nuovi principii
costituzionali, applicano alla relativa fattispecie la discriminante
dell'esercizio del diritto di sciopero o altre norme incriminatrici,
come quelle sulla violenza privata (art. 620 segg. cod. pen.) e
sull'invasione di terreni o edifici (art. 633 cod. pen.).
Ammette, per altro, che un trattamento penale del genere ora
indicato offrirebbe un'adeguata tutela ai diritti di proprietà e di
libertà, la cui garanzia costituzionale non potrebbe prevalere su
quella del diritto di sciopero, nel cui esercizio, fino a che non ne
saranno precisati con legge gli esatti confini, dovrebbero confluire
tutte le sue manifestazioni.
Sulla violazione dell'art. 40 Cost. osserva, in particolare, che i
fatti di occupazione difficilmente potrebbero essere valutati, in
pratica, prescindendo dalle motivazioni di carattere sindacale o
connesse con l'esercizio di sciopero. Individua, poi, la principale
ratio della norma denunziata nell'intento di impedire la turbativa
dello svolgimento del lavoro quale fattore dell'economia nazionale; ed
afferma che la Costituzione avrebbe capovolto il rapporto
precedentemente esistente tra il bene dell'economia nazionale e quello
dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.
Riconosce, infine, che l'occupazione di locali aziendali, pur non
facendo venir meno la destinazione economica dei medesimi, inciderebbe
sulla regolarità del ciclo produttivo e sulla sua ripresa. Tale
anormale svolgimento sarebbe, però, uno dei possibili momenti della
dialettica tra l'attività di disposizione dell'organizzazione
produttiva e quella sindacale a tutela del lavoro, nella quale si
risolverebbero comportamenti vietati dalla censurata disposizione. La
quale, perciò, contrasterebbe anche con gli altri due precetti
costituzionali sul diritto al lavoro e sul limite dell'utilità sociale
posto alla libertà di iniziativa economica.
2. - Analoga questione di legittimità costituzionale del primo
comma del medesimo art. 508 cod. pen., "limitatamente alla parte che
punisce l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda agricola o
industriale", con esclusione della condotta consistente nel disporre di
macchine altrui, è stata promossa, in riferimento agli artt. 3 e 40
Cost., con ordinanza 19 giugno 1973, dal giudice istruttore del
tribunale di Biella, nel procedimento penale a carico di Renzo Giardino
ed altri, introdottisi, senza violenza, in alcune fabbriche circostanti
e nei locali adibiti alla produzione per invitare i lavoratori ivi
occupati a partecipare ad uno sciopero.
Il giudice istruttore fa, anzitutto, presente che la suddetta norma
- inserita in un gruppo organico di disposizioni dichiaratamente volte
a reprimere lo sciopero, assunto ora a diritto fondamentale e
costituzionalmente garantito - punendo l'invasione o l'occupazione di
un'azienda commesse "al solo scopo di impedire o turbare il normale
svolgimento del lavoro", colpisce con una grave sanzione penale chi
senza violenza e senza realizzare il presupposto della violazione di
domicilio, esercita il suddetto diritto proprio in una delle sue
espressioni più vitali e connaturali, e cioè nel momento della
propaganda e della azione di proselitismo.
Afferma, poi, che una tale sanzione sarebbe ingiustamente più
severa di quella prevista dall'art. 633 dello stesso codice per il
reato di invasione di terreni o edifici, in quanto comporterebbe sempre
la procedibilità di ufficio, una più severa pena edittale e
l'applicazione congiunta e non alternativa della pena detentiva e
pecuniaria, per una condotta materiale identica, ma posta in essere non
arbitrariamente né a fine di profitto, bensì nell'ambito
dell'esercizio del diritto di sciopero.
Da ciò discenderebbe, in violazione del principio di eguaglianza
garantito dall'art. 3 Cost. e correlato con l'art. 40, una disparità
di trattamento, non più compatibile con i vigenti principii
fondamentali, anche perché la tutela della continuità della
produzione nazionale, che, unitamente a quella degli interessi
patrimoniali dell'imprenditore, sarebbe a base della norma denunziata,
non potrebbe assumere alcuna rilevanza penale, quando venga in
conflitto con il diritto di sciopero.
3. - In nessuno dei due giudizi innanzi a questa Corte vi è stata
costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto :
1. - L'art. 508 del codice penale viene denunziato, nel suo
complesso, dal pretore di Castelfiorentino, per violazione degli artt.
4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, e dal giudice istruttore
del tribunale di Biella, "limitatamente alla parte in cui punisce
l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda agricola o
industriale", per violazione degli artt. 3 e 40 della Costituzione.
2. - Le due ordinanze dei giudici a quibus attengono alla stessa
materia e, pertanto, i giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
3. - È da considerare che la Costituzione, lungi dall'estraniarsi
dal campo economico, ne regola e ne tutela i rapporti nel titolo III,
privilegiando bensì il lavoro, ma contemperandone le esigenze con
quelle della produzione e della libertà. Quanto alla produzione, può
affermarsi che proprio per effetto dell'ampia apertura sociale della
nostra Costituzione - della quale significativa espressione è il
complesso sistema di limiti, controlli e programmi che in forza
dell'art. 41 circoscrive e, nel contempo, indirizza l'iniziativa
economica -, viene imposto al legislatore ordinario di non ritenere
irrilevanti i comportamenti che, quando non siano espressione di un
diritto costituzionalmente garantito quale è lo sciopero - e
contenuti, è ovvio, nell'ambito strettamente necessario all'esercizio
del diritto medesimo - impediscano o turbino il normale svolgimento del
lavoro. E non può, quindi, dirsi illegittima una disposizione, quale
è quella in esame, che punisce l'invasione od occupazione dell'azienda
agricola o industriale, non già di per sé, ma solo se messa in atto
col dolo specifico di recare al lavoro impedimento o turbativa. Nel che
è agevole cogliere la tutela dell'ulteriore interesse, di grande
rilievo costituzionale inerente alla libertà del lavoro.
4. - Mette conto subito rilevare che è ictu oculi infondata la
censura del pretore di Castelfiorentino, per ciò che attiene al
secondo comma dell'art. 508 cod. pen., perché non è mai coperto da
protezione costituzionale il danneggiamento, in qualsiasi modo ed in
qualsiasi circostanza effettuato. E non lo è, a fortiori, quello di
aziende agricole o industriali ovvero di attrezzi, macchine, scorte,
apparecchi o strumenti alle aziende adibiti. Del danneggiamento, quale
circostanza aggravante se commesso da lavoratori in occasione di
scioperi, si è occupata questa Corte, che si è pronunziata per
l'illegittimità: ma illegittimità della norma che prevede
l'aggravante, non di quella che prevede l'incriminazione del
danneggiamento (sentenza n. 119 del 1970).
Né può sostenersi che vi sia ingiustificata ed irrazionale
disparità di trattamento normativo tra chi commetta un reato di
danneggiamento (semplice o aggravato), previsto e punito dall'art. 635,
e chi commetta il danneggiamento previsto e punito dal secondo comma
dell'art. 508, stante il carattere plurioggettivo di quest'ultimo, che
vulnera due diversi e distinti beni penalmente protetti (l'economia
pubblica e la proprietà privata o pubblica.
D'altronde, nel vigente ordinamento vi sono reati di danneggiamento
puniti, per una scelta discrezionale del legislatore, più severamente
che non quelli del ridetto secondo comma dell'art. 508 (vedansi gli
artt. 424, secondo comma, 425,427,429).
5. - Analogo argomento va addotto, in riferimento all'art. 3 Cost.,
circa la pretesa disparità di trattamento punitivo tra le ipotesi
criminose dell'art. 508, primo comma, e quelle dell'art. 633 dello
stesso codice ("Invasione di terreni o edifici"), annoverate tra i
delitti che offendono soltanto il patrimonio.
6. - Già da ciò che si è detto nel paragrafo 2 risulta che
l'incriminazione dei fatti contemplati dalla prima ipotesi dell'art.
508 cod. pen. (censurata sia dal pretore di Castelfiorentino, sia dal
giudice istruttore di Biella) non è in contrasto con gli artt. 40 e 41
della Costituzione.
Altri argomenti confermano la validità di siffatta conclusione.
In ordine all'art. 41 Cost., è vero che la rilevanza sociale
dell'economia esclude un'assoluta libertà dell'imprenditore. Epperò
questo significa che la libertà di iniziativa economica subisce
legittimi limiti (negativi e positivi), legittimi controlli, legittime
imposizioni ed indirizzi programmatici: non significa affatto che essa
debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia contrastarla.
Né, ad avviso della Corte; vi può essere interferenza fra il bene
protetto dall'art. 40 Cost. e l'interesse tutelato dall'art. 508 cod.
pen., giacché l'esercizio del diritto di sciopero non comporta come
mezzo indispensabile l'occupazione dell'azienda altrui. Peraltro, giova
ancora una volta ribadire che quest'ultima norma punisce l'invasione o
l'occupazione dell'altrui azienda se ed in quanto la condotta sia posta
in atto "col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento
del lavoro". Dal che discende che si è fuori dalle previsioni
dell'art. 508, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del
lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente e
indipendente rispetto all'occupazione stessa, come, ad esempio, nel
caso di serrata e finché questa perduri.
7. - Non è invocato a proposito, infine, l'art. 4, primo comma,
Cost., per il quale "la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto", dappoiché la prima ipotesi del primo comma dell'art. 508,
nel suo testuale tenore, concerne - anche alla stregua di taluni passi
dei lavori preparatori (Rel. min. sul progetto del codice, II, p. 294)
e di precedenti di giurisprudenza ordinaria - comportamenti di
preclusione o di turbativa del lavoro. Orbene, è di tutta evidenza che
la sfera di efficacia sanzionatoria della norma è ben lungi
dall'estendersi ad ostacolare il diritto al lavoro, volta, come essa
è, proprio a proteggere, del lavoro, la continuità e la regolarità.
8. - La mancanza del dolo specifico, cioè dello scopo essenziale
ed esclusivo della condotta, richiesto esplicitamente dalla legge,
condurrà l'interprete ad esaminare e valutare se sussistano gli
estremi obiettivi e subiettivi dell'art. 633 cod. pen. o di altri fatti
di reato (Rel. del presidente della Commissione min. p. 388): compito
che esula dall'indagine di legittimità costituzionale e che, comunque,
è estraneo al tema che ne occupa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 508 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe dal pretore di Castelfiorentino e dal giudice istruttore del
tribunale di Biella.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte