Sentenza n. 220/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 756/1964
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti
agrari) e dell'articolo unico della legge 1 marzo 1968, n. 188
(Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge 15 settembre 1964,
n. 756) promossi con ordinanza 5 dicembre 1975 del Pretore di Lecce e
con due ordinanze 21 dicembre 1981 del Pretore di Mesagne,
rispettivamente iscritte al n. 123 del registro ordinanze 1976 e ai nn.
90 e 91 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976 e n. 150 del 2
giugno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Turco Costantino convenne in giudizio avanti al Pretore di
Lecce Margiotta Beniamino per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 9
della l. 15 settembre 1964 n. 756, che il prodotto del fondo a lui
concesso in colonia dal Margiotta, con obbligo di impianto di uliveto,
doveva essere diviso in ragione del 20% al concedente e dell'80% ad
esso istante, anziché del 45% e del 55% rispettivi in effetti
praticati, avendo il concedente conferito soltanto "terreno nudo" ai
sensi del cit. art. 9.
Detta norma invero stabilisce che:
1) Se il concedente conferisce terreno nudo (cioè privo di culture
arboree o arbustive il valore netto della cui produzione non superi il
10% di quella ricavabile dalle culture erbacee), ha diritto ad un
quinto del prodotto; 2) se partecipa alle "spese di coltivazione" per
più della metà la divisione avviene in ragione dei 3/5 a favore del
colono e dei 2/5 a favore del concedente; 3) se partecipa in misura
superiore la quota è proporzionalmente modificata senza poter scendere
però al di sotto del 50% a favore del colono; 4) se infine partecipa
in misura inferiore alla metà della spesa di coltivazione o se
comunque le spese da lui sostenute sono di scarsa entità, il colono,
previo rimborso delle spese stesse alla chiusura dei conti, ha diritto
ai 4/5 dei prodotti.
Il Pretore, con ordinanza 5 dicembre 1975, premesso che nella
specie, a termini del contratto, il concedente era tenuto a proprie
spese alla fornitura di olivi da impiantare nel fondo, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 9 della l.
n. 756 del 1964 e dell'articolo unico della l. 1 marzo 1968 n. 188 che
aveva esteso anche alle colonie parziarie con clausola migliorataria e
alla colonia migliorataria la disciplina della ripartizione dei
prodotti come disposta dal menzionato art. 9 della l. n. 756 del 1964,
per assunta violazione dell'art. 3 Cost.
Il Pretore osserva al riguardo che per l'attribuzione al concedente
di una quota maggiore del 20% dei prodotti, secondo la migliore
interpretazione della norma in esame, nessuna rilevanza avrebbero
eventuali apporti iniziali da parte sua alle spese di trasformazione
del fondo, non classificabili come concorso alle "spese di
coltivazione", per cui in tale ipotesi il terreno dovrebbe considerarsi
"nudo" ai sensi del cit. art. 9.
Con ciò peraltro, secondo il pretore, il legislatore avrebbe
attribuito eguale trattamento a situazioni palesemente diverse, quali
sono appunto quella del concedente che abbia con corso all'impianto e
quella del concedente che si sia limitato a conferire nudo terreno. Si
concreterebbe così un contrasto con il principio di eguaglianza
garantito dall'art. 3 Cost. e nella censura incorrerebbe altresì
l'articolo unico della l. 1 marzo 1968 n. 188 che ha esteso nel senso
suddetto la regolamentazione in esame.
L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1976.
In questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha tempestivamente presentato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che l'art. 10 della l. n. 756 del 1964, per
l'ipotesi di conferimento di terreno con caratteristiche diverse da
quelle indicate nell'art. 9 (terreno così detto "vestito") dispone che
la quota spettante al colono è aumentata del 10%, senza peraltro poter
superare il 90% della intera produzione lorda vendibile, restando
quindi garantito in ogni caso al concedente il 10%.
Nell'ipotesi invece di sua partecipazione alle spese di impianto di
nuove culture su terreno nudo il concedente ricaverà utili e prodotti
diversi da quelli che avrebbe ricavato dal nudo terreno, perché, pur
restando immutata la quota di spettanza prevista dall'art. 9, diversa
sarà la quantità degli utili e dei prodotti. Pertanto non
sussisterebbe in concreto la denunciata irrazionale uniformità di
trattamento.
Con ordinanza del 21 dicembre 1981 il pretore di Mesagne, nel
giudizio civile promosso da Chionna Francesco contro De Nitto Vittorio,
avente oggetto analogo al precedente, ha sollevato questione di
legittimità dei citati artt. 9 l. n. 756 del 1964 e unico legge n. 188
del 1968 in relazione agli artt. 3 e 42 Cost.
Al riguardo il pretore osserva che le varie ipotesi di ripartizione
del prodotto fra colono e concedente svalorizzerebbero l'apporto di
quest'ultimo perché non riconoscerebbero al conferimento del terreno
un valore giuridico-economico pari al contributo del colono.
Ciò risulterebbe evidente dal fatto che il terreno viene
considerato "nudo" anche se è rivestito da culture arboree od
arbustive il cui prodotto non superi il 10% di quello ricavabile dalle
culture erbacee, e comunque anche se esistono case coloniche ed altre
costruzioni adibite a fini di coltivazione.
Inoltre il concedente verrebbe ingiustamente penalizzato in
relazione al trattamento usatogli nel caso di contributo alla spesa
inferiore alla metà, con evidente preferenza a favore del colono, ed
uguale preferenza sarebbe riscontrabile nella regolamentazione del caso
di partecipazione del concedente alle spese in misura superiore alla
metà.
Si verificherebbe così una "compressione ed un immiserimento" del
diritto di proprietà, garantito dall'art. 42 Cost. In particolare la
riduzione al 20% della quota spettante al concedente finirebbe col
negare la funzione sociale della proprietà, portando alla distruzione
del capitale fondiario per l'irrisorietà della remunerazione.
Con ciò risulterebbe violato anche l'art. 3 Cost. per la
discriminazione indotta dalla norma impugnata in danno dei concedenti.
In analogo giudizio promosso da Distante Antonio contro il De Nitto
Vittorio lo stesso Pretore, con ordinanza pure in data 21 dicembre
1981, ha sollevato identica questione.
Le ordinanze debitamente notificate e comunicate, sono state
entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2 giugno 1982.
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva essere del tutto infondata la censura
sollevata sotto il profilo dell'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni
palesemente diverse le quali, come tali, postulerebbero un diverso
trattamento. La posizione economica del concedente sarebbe invero
privilegiata rispetto a quella del colono, e le norme in esame
tenderebbero appunto a garantire quest'ultimo quale parte più debole
del rapporto.
Parimenti infondata sarebbe poi la censura proposta in riferimento
all'art. 42 Cost.
La legislazione speciale agraria, di cui la norma impugnata fa
parte, sarebbe infatti conforme all'art. 44 Cost., il quale, in materia
di proprietà terriera privata, fissa il principio secondo cui è
compito del legislatore promuovere lo stabilimento di più equi
rapporti sociali fra le parti interessate al processo produttivo
agrario, principio da intendere ovviamente in senso coordinato a quello
della tutela della proprietà privata in genere.
E d'altra parte, secondo l'Avvocatura, le denunziate limitazioni
del diritto di proprietà non ne comprometterebbero la sostanza.
L'ipotesi più frequente della ripartizione dei 3/5 a favore del colono
e dei 2/5 a favore del concedente corrisponderebbe infatti alla misura
ritenuta congrua di regola in ogni tipo di contratto associativo
agrario e premierebbe comunque la riconosciuta preminenza del fattore
lavoro nel processo di produzione.
Ed anche nei casi di ripartizione meno favorevoli al concedente, si
tratterebbe sempre di un utile, sia pure lordo, tale da garantire una
sufficiente remunerazione della proprietà, che mai potrebbe condurre
alla distruzione del capitale fondiario, come invece affermato dal
giudice a quo. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe prospettano questioni
identiche o strettamente connesse ed i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il Pretore di Lecce, per dubitare della legittimità delle
norme impugnate (art. 9 l. 15 settembre 1964 n. 756 e articolo unico
l. 1 marzo 1968 n. 188) - nella parte in cui, ai fini della
ripartizione del prodotto del fondo (trattasi di immobile concesso in
colonia con obbligo di impianto di uliveto) negano rilievo al
contributo del concedente ai miglioramenti attribuendolo solo alla
partecipazione del predetto alle spese di coltivazione - istituisce un
confronto, per ritenere poi violato il principio di uguaglianza, tra il
concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento e quello
che tale contributo non abbia dato, ravvisando, nella esclusione di
entrambi dalla maggiorazione nella ripartizione dei prodotti del fondo,
una ingiustificata parità di trattamento, essendo diverse le due
situazioni comparate, che richiederebbero perciò un trattamento
differenziato.
Al riguardo la Corte deve preliminarmente osservare che tale
impostazione non appare corretta perché, prevedendo la norma che il
vantaggio di cui si tratta spetti solo al concedente che contribuisca
alle spese di coltivazione, per estendere il beneficio al concedente
che abbia contribuito alle spese di miglioramento, avrebbe dovuto
essere comparata la posizione di quest'ultimo con quella del concedente
che gode del vantaggio stesso per aver contribuito alle spese di
coltivazione.
Invero il controllo della osservanza del principio di eguaglianza,
nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni
raffrontate in ogni caso avvenga in vista del loro riequilibrio
mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a
quella di cui si richiede l'applicazione.
Nella specie, data la peculiarità del raffronto operato dal
giudice a quo, la pronuncia di questa Corte, che è lo strumento per
ottenere la cennata parificazione di posizioni, non potrebbe aver tale
risultato, poiché il termine di comparazione dedotto riflette la
posizione del concedente del nudo terreno, a favore del quale non è
ovviamente prevista nessuna maggiorazione delle quote di riparto, così
come non è prevista a favore del concedente che partecipi alle spese
di impianto.
Del resto la normativa censurata non può dirsi irrazionale.
Invero, il concedente che contribuisce alle spese di miglioramento già
trova un compenso nell'incremento del valore del fondo nonché del
reddito di esso, poiché ne deriva anche un aumento della quantità del
prodotto, alla cui ripartizione il concedente partecipa.
E ciò è di per sé sufficiente a giustificare la mancata
considerazione specifica della situazione di cui si tratta da parte del
legislatore.
3. - Le ultime considerazioni valgono ad evidenziare la non
fondatezza anche della censura proposta con le ordinanze del Pretore di
Mesagne sotto il diverso profilo di assunta violazione dell'art. 3
Cost. ivi delineato.
Il detto Giudice lamenta che le norme impugnate prevederebbero una
ripartizione dei prodotti fra concedente e colono gravemente
discriminatoria a danno del primo, che riceverebbe quote eccessivamente
ridotte, con una ingiustificabile svalorizzazione del di lui apporto
all'associazione colonica rispetto al contributo del colono.
Ma la ripartizione in esame, che prevede la riserva a favore del
concedente di una quota minima del 20% dei prodotti, suscettibile di
aumento fino al 50%, proporzionalmente alla misura della sua eventuale
partecipazione alle spese di coltivazione, risponde invece certamente
in modo adeguato alla già illustrata esigenza di tutela e
miglioramento della situazione economica del colono, e salvaguarda
altresì, seppure comprimendoli, i diritti del proprietario, al quale
sono attribuite quote di prodotti che hanno una sensibile incidenza
nell'economia generale dell'associazione colonica e, comunque,
rispondono alla valutazione della sua posizione compiuta dal
legislatore nell'ambito del discrezionale apprezzamento dei modi di
attuazione delle finalità contemplate dall'art. 44 Cost., già
illustrate.
La lamentata ingiustificata discriminazione a danno del
proprietario pertanto non sussiste e la questione sollevata sotto il
profilo della pretesa violazione dell'art. 3 Cost. deve essere
dichiarata non fondata.
4 - Nello stesso senso deve concludersi per quanto riguarda l'altra
censura sollevata nelle dette ordinanze del Pretore di Mesagne contro
la norma impugnata per preteso contrasto con l'art. 42 Cost.
Invero, da quanto già detto sopra, deriva che le limitazioni
censurate rispondono ad evidenti fini sociali e sono quindi in armonia
con l'art. 42 Cost., il quale appunto consente al legislatore
l'imposizione di limiti alla proprietà privata al fine di assicurarne
la funzione sociale. D'altra parte, se è vero che la giurisprudenza
della Corte ha riconosciuto ripetutamente che detti limiti possono
legittimamente comprimere le facoltà che formano la sostanza del
diritto di proprietà solo se non giungano ad annullarle, è anche vero
che, nella specie, si è certamente fuori da tale ipotesi, poiché, per
le considerazioni già esposte, la ripartizione dei prodotti denunciata
non conduce certo all'annullamento del diritto del proprietario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 15 settembre 1964
n. 756, nonché dell'articolo unico della legge 1 marzo 1968 n. 188,
sollevate, in relazione all'articolo 3 della Costituzione con
l'ordinanza del Pretore di Lecce in data 5 dicembre 1975 e in relazione
agli articoli 3 e 42 della Costituzione con le ordinanze del Pretore di
Mesagne del 21 dicembre 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte