Sentenza n. 220/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 68Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 68, comma
secondo, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ("Approvazione del testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni"), promosso con ordinanza emessa il 4
dicembre 1990 dal Pretore di Pistoia, sezione distaccata di
Monsummano Terme nel procedimento civile vertente tra Santiloni Luca
ed altro e Lupicchi Calistri Riccardo ed altri iscritta al n. 65 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 4 dicembre 1990 il Pretore di Pistoia ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 2 e 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché - nel dettare una
disciplina speciale della pignorabilità degli stipendi dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni - riserva ad essi un
trattamento ingiustificatamente più vantaggioso di quello previsto
per i dipendenti privati con conseguente pregiudizio per i creditori
che agiscano in via esecutiva. La questione è insorta in un
procedimento esecutivo promosso da Santoloni e Breschi nei confronti
di Lupicchi Calistri, dipendente del Comune di Montecatini Terme. I
creditori procedenti - intendendo sottoporre a pignoramento, nella
misura di un quinto, tutti i crediti vantati da quest'ultimo, quale
dipendente del Comune, sia a titolo di retribuzione mensile che di
qualunque altra indennità compresa quella per fine lavoro fino alla
concorrenza di L. 23.618.860 - avevano citato innanzi al Pretore di
Pistoia il Comune suddetto, che, a mezzo del delegato del Sindaco,
rendeva la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. indicando la
retribuzione mensile percepita dal Lupicchi Calistri, quale
dipendente di ruolo, e precisando ulteriormente che il quinto dello
stipendio erogato al Lupicchi Calistri era stato oggetto di cessione
in favore della FINCRAL fino al mese di maggio del 1991. I creditori
procedenti formulavano quindi istanza di assegnazione del credito
pignorato, chiedendo che la misura del quinto fosse calcolata
sull'importo lordo della retribuzione, senza tener conto della
cessione di credito fatta in favore della FINCRAL.
2. - In tale situazione ritiene il giudice rimettente che l'art.
68 cit. (norma che prevede che, qualora i sequestri ed i pignoramenti
dei crediti di un dipendente pubblico nei confronti
dell'Amministrazione abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e
debitamente notificata, non sia possibile sequestrare o pignorare se
non la differenza tra la metà dello stipendio o del salario valutati
al netto delle ritenute e la quota ceduta) comporterebbe che debba
essere conteggiata la cessione fatta dal Lupicchi alla FINCRAL in
termini tali da determinare un'ingiustificata disparità di
trattamento in ordine alla pignorabilità dei crediti di lavoro tra
pubblici dipendenti e lavoratori subordinati privati. Infatti - ad
avviso del giudice a quo - mentre per il dipendente privato,
allorquando in sede di dichiarazione ex art. 547 c.p.c. si specifichi
l'esistenza di una cessione di parte dello stipendio, il quinto della
retribuzione assegnabile deve essere calcolato sulla differenza tra
la retribuzione globale (al netto delle ritenute) e la parte della
stessa in precedenza ceduta; invece per il dipendente pubblico il
meccanismo dell'art. 68 cit. comporta che il pignoramento sia
eseguibile e le relative somme assegnabili se non per la differenza
tra la metà dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la
quota ceduta, fermi i limiti dell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950
cit. Di qui la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 68
cit. per violazione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità
di trattamento.
3. - Il medesimo Pretore rimettente ritiene altresì che
sussistano dubbi di legittimità costituzionale anche dell'art. 2 del
d.P.R. n. 180 cit. nella parte in cui non consente la pignorabilità
(nel limite del quinto) dell'indennità di fine rapporto del
dipendente comunale se non per i crediti espressamente indicati ai
nn. 1, 2 e 3 della norma medesima, che pertanto è censurabile sotto
il medesimo profilo della disparità di trattamento rispetto al regime della pignorabilità dei crediti retributivi del lavoratore
subordinato privato. Infatti il terzo comma dell'art. 545 c.p.c.
consente invece il pignoramento dell'indennità di fine rapporto
corrisposta al lavoratore subordinato per qualunque credito nei suoi
confronti.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
tramite l'Avvocatura generale di Stato, sostenendo l'infondatezza di
entrambe le questioni sollevate. In particolare osserva che la
disparità di trattamento in ordine alla pignorabilità degli
stipendi in ipotesi di precedente cessione del quinto dello stesso è
solo eventuale e che rientra nella discrezionalità del legislatore
il diverso regime di pignorabilità del trattamento di fine rapporto
del dipendente comunale, assimilabile alla buonuscita ENPAS degli
statali (anch'essa non pignorabile per qualsiasi credito). Considerato in diritto
1. - Nell'ordinanza di rimessione del giudice a quo sono state
sollevate due distinte questioni di costituzionalità. La prima ha ad
oggetto l'art. 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180
("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), norma questa che è
sospettata di essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui, a differenza di quanto previsto dall'art. 545
cod. proc. civ. per il pignoramento dei crediti retributivi del
lavoratore subordinato privato, stabilisce che, qualora il
pignoramento abbia luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente
notificata dello stipendio di un dipendente comunale, si possa
pignorare solo la differenza tra la metà dello stipendio (al netto
delle ritenute) e la quota ceduta.
2. - Va premesso che l'art. 68, secondo comma, citato dispone che
quando il pignoramento (od il sequestro) dello stipendio del pubblico
dipendente ha luogo dopo una cessione dello stesso perfezionata e
debitamente notificata non si possa pignorare (o sequestrare) se non
la differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al
netto di ritenute e la quota ceduta, "fermi restando i limiti di cui
all'art. 2". Quest'ultima norma richiamata - quale risultante dopo le
dichiarazioni di illegittimità costituzionale pronunciate con le
sentenze n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 nella parte in cui non
prevede la pignorabilità, limitatamente ad un quinto, degli stipendi
dei pubblici dipendenti anche per crediti non qualificati - individua
distintamente i limiti alla pignorabilità secondo il tipo di credito
azionato; il limite è di un quinto dello stipendio (al netto delle
ritenute) in caso di credito non qualificato; di un terzo in caso di
crediti alimentari; di metà dello stipendio nel caso di concorso di
entrambe tali categorie di crediti. Parimenti l'art. 5, primo comma,
dello stesso d.P.R. n.180 del 1950 prevede un limite alla facoltà di
cessione di quote dello stipendio per l'estinzione di mutui
contratti, limite fissato in un quinto dello stipendio.
La possibilità che in concreto concorrano, sovrapponendosi nel
tempo, le due fattispecie (del pignoramento, o sequestro, e della
cessione di quote dello stipendio) ha richiesto un inevitabile
raccordo normativo che è posto dall'art. 68 cit. Tale norma - la
quale persegue la finalità di evitare che per il concorso di
pignoramenti (nonché sequestri) e cessioni il pubblico dipendente
risulti privo di un minimo di mezzi di sussistenza - regola al primo
comma l'ipotesi in cui la cessione segua al pignoramento (o
sequestro) e al secondo comma l'ipotesi inversa in cui il
pignoramento (o sequestro) segua alla cessione. In entrambi i casi la
preesistenza del vincolo del pignoramento o della cessione può
incidere rispettivamente sulla cedibilità o pignorabilità della
residua quota dello stipendio.
3. - Nella prima ipotesi (art. 68, primo comma) la cessione è
possibile - "fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.
5" - solo "limitatamente" alla differenza tra i due quinti dello
stipendio (sempre al netto delle ritenute) e la quota pignorata (o
sequestrata). Quindi - come emerge dalla lettera della norma nella
parte in cui testualmente conferma il limite di cui all'art. 5, primo
comma - questo secondo parametro quantitativo (differenza tra due
quinti dello stipendio e quota pignorata) si aggiunge al primo (un
quinto dello stipendio) senza sostituirlo od alterarlo; si tratta di
un limite ulteriore talché il dipendente, che intenda cedere quote
di stipendio, per farlo utilmente deve rispettare non soltanto il
limite generale del quinto dello stipendio ma - se c'è stato già un
pignoramento - anche il limite particolare della differenza tra i due
quinti dello stipendio e la quota pignorata (in concreto poi questo
secondo limite potrebbe non operare ove l'ammontare della somma
pignorata lasci piena capienza alla cessione dell'intero quinto dello
stipendio).
Nella seconda ipotesi (art. 68, secondo comma) il legislatore ha
operato analogamente prevedendo un limite ulteriore a quello già
contemplato dall'art. 2. Il pignoramento dello stipendio - se segue
alla cessione di quota dello stesso - è possibile limitatamente alla
differenza tra metà dello stipendio (sempre al netto delle ritenute)
e la quota ceduta. Questo limite (particolare) si aggiunge a quello
(generale) previsto dall'art. 2, come è reso evidente dalla lettera
della norma nell'inciso "fermi restando i limiti di cui all'art. 2"
(che è perfettamente parallelo all'analogo inciso del primo comma in
cui si fa salvo il limite di cui all'art. 5, primo comma). Questo
riferimento testuale, e, insieme, il parallelismo con il primo comma
della medesima norma fanno escludere che il secondo comma dell'art.
68 modifichi (e non già integri) i limiti dell'art. 2 alterando la
base di computo della quota pignorabile (così come sembra ritenere
il giudice rimettente). Quindi il creditore che procede al
pignoramento presso l'ente datore di lavoro deve innanzi tutto
rispettare il limite dell'art. 2 (può pignorare solo un quinto,
oppure un terzo, oppure la metà dello stipendio secondo le diverse
categorie di crediti quali previste dalla norma stessa); inoltre -
ove ci sia stata una precedente cessione debitamente notificata -
deve anche rispettare l'ulteriore limite del secondo comma dell'art.
68: non potrà mai pignorare più della differenza tra metà dello
stipendio e la quota ceduta. Al pari della prima ipotesi (della
cessione che segue il pignoramento), questo secondo limite può in
concreto non operare ove ci sia capienza per la quota che il
creditore possa pignorare in ragione del tipo di credito azionato.
Pertanto, il secondo comma dell'art. 68 cit., così interpretato,
si pone come norma differenziata per il pubblico dipendente rispetto
al dipendente privato soltanto in quanto appresta al primo la
garanzia dello sbarramento della somma massima pignorabile (fissata -
come detto - nella differenza tra metà dello stipendio e la quota
ceduta), ma nel rispetto di tale limite la disciplina è analoga,
trovando applicazione sia il disposto (processuale) dell'art. 547,
secondo comma, cod. proc. civ. (secondo cui il terzo che rende la
dichiarazione deve specificare le cessioni che gli siano state
notificate o che abbia accettato) sia quello (sostanziale) dell'art.
2914, n. 2, cod. civ. (che prevede l'incidenza della cessione del
credito sulla sua pignorabilità stabilendo che non abbiano effetto
in pregiudizio del creditore pignorante le cessioni di crediti
notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo
successivamente al pignoramento).
4. - Nel caso di specie - come risulta dalla parte narrativa
dell'ordinanza del giudice a quo - i creditori pignoranti vantano un
credito ordinario per il quale il limite di pignorabilità ex art. 2
cit. è di un quinto dello stipendio (al netto delle ritenute);
conseguentemente, non risultando altri precedenti pignoramenti ma
solo la cessione di un quinto dello stipendio, in ogni caso vi sarà
capienza perché la quota pignorabile non può mai essere superiore
alla soglia massima dell'art. 68, secondo comma, (essendo la
differenza tra la metà dello stipendio ed il quinto ceduto sempre
superiore ad un quinto dello stesso). Tale capienza invece non vi
sarebbe se in ipotesi i creditori procedessero in via esecutiva anche
per un credito alimentare perché la loro pretesa di pignorare fino a
metà dello stipendio ( ex art. 2 cit.) incontrerebbe l'ulteriore
limite del secondo comma dell'art. 68.
Può quindi conclusivamente affermarsi che nella procedura
esecutiva di specie, pendente innanzi al giudice rimettente, la norma
censurata non viene in rilievo e la determinazione della quota in
concreto pignorabile è assoggettata solo al limite della disciplina
(speciale) dettata dall'art. 2 nel concorso con quella (ordinaria)
codicistica degli effetti della cessione del credito sul pignoramento
quale applicabile anche in caso di retribuzioni del dipendente
privato assoggettate a pignoramento.
Consegue che la questione di costituzionalità è inammissibile
non dovendo il giudice a quo fare applicazione della norma censurata,
così come sopra interpretata.
5. - La seconda questione di costituzionalità riguarda l'art. 2
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 cit. per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per
il pignoramento dei crediti retributivi del lavoratore subordinato
privato, non consente la pignorabilità (nel limite del quinto)
dell'indennità di fine rapporto corrisposta ai propri dipendenti
dalle amministrazioni comunali per ogni credito vantato nei confronti
del personale stesso anche se non rientrante tra quelli espressamente
indicati ai nn. 1, 2 e 3 della norma censurata.
Anche tale questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Risulta infatti dalla stessa narrativa dell'ordinanza di
rimessione che, quale terzo invitato a rendere la dichiarazione di
cui all'art. 547 cod. proc. civ. , è stato citato solo il Comune,
datore di lavoro del debitore esecutato, e che conseguentemente la
dichiarazione ha avuto ad oggetto unicamente lo stipendio mensile del
dipendente; non è stato invece evocato in giudizio l'I.N.A.D.E.L.,
tenuto al pagamento dell'indennità premio di fine servizio ai
dipendenti degli enti locali. Pertanto nel giudizio a quo non si pone
in concreto il problema dei limiti della pignorabilità di tale
indennità, ma solo quello dei limiti della pignorabilità dello
stipendio. La questione di legittimità costituzionale della norma
censurata si appalesa quindi meramente astratta ed ipotetica e
conseguentemente difetta di rilevanza nella procedura esecutiva
pendente innanzi al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 68, secondo comma, d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
("Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro,
il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), in riferimento all'art.
3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Pistoia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:220 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte