Sentenza n. 221/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/08/1976 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 411/1944
- art. 5legge 411/1944
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.l.
C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (nuove disposizioni per la disciplina
dei prezzi), e 5 del d.l. luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411
(attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione), promosso con
ordinanza emessa il 21 novembre 1973 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra la società COGIS - Compagnia generale
interscambi e la Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione,
iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Visti gli atti di costituzione della società COGIS e della Cassa
conguaglio zucchero, nonché l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 giugno 1976 il Giudice relatore
Michele Rossano;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la società COGIS, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per la Cassa
conguaglio zucchero e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione 27 gennaio 1969 la soc. COGIS (Compagnia Generale
Interscambi) - premesso che aveva versato alla Cassa di conguaglio, per
l'importazione di varie partite di zucchero, la somma complessiva di
lire 9.676.905.710, quale differenza tra il costo del prodotto
importato ed il prezzo interno dello stesso prodotto, sulla base del
provvedimento 27 marzo 1964, n. 1064, del Comitato interministeriale
prezzi; che tale somma era stata illegittimamente percepita perché gli
atti legislativi, che disciplinavano l'importazione dello zucchero,
violavano gli artt. 41, 97 e 23 della Costituzione - conveniva la Cassa
conguaglio prezzo zucchero di importazione davanti al tribunale di Roma
affinché venisse condannata a restituire la somma sopraindicata.
La Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, si
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta
dalla soc. COGIS.
Il tribunale di Roma, con ordinanza 21 novembre 1973, riteneva
rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dalla COGIS e concernenti:
1) l'art. 1 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (nuove
disposizioni per la disciplina dei prezzi), e l'art. 5 d.l.l. 28
dicembre 1944, n. 411 (attribuzioni dell'Alto Commissariato
dell'alimentazione), in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
2) lo stesso art. 1 decreto n. 896 del 1947, in riferimento
all'art. 23 della Costituzione;
3) i suddetti artt. 1 decreto n. 896 del 1947 e 5 decreto n. 411
del 1944, in riferimento all'art. 41, terzo comma, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del
9 ottobre 1974. Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
soc. COGIS e sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei ministri
e la Cassa conguaglio zucchero (già Cassa conguaglio zucchero di
importazione), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La soc. COGIS, con atto 29 ottobre 1974, ha chiesto a questa Corte
di "dichiarare la incostituzionalità degli artt. 1 d.l.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896, e 5 d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411, in
riferimento agli artt. 97, 23 e 41, ultimo comma, della Costituzione".
L'Avvocatura generale dello Stato, negli atti di intervento 24
giugno 1974 per la Cassa conguaglio zucchero e 24 luglio 1974 per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che le tre questioni
di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Roma siano
dichiarate non fondate.
La soc. COGIS, nella memoria depositata il 10 giugno 1976, ha
insistito nelle sue precedenti deduzioni. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Roma ha ritenuto rilevanti e non
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla COGIS e concernenti:
- gli artt. 1 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, e 5 del
d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411, in riferimento allo art. 97 della
Costituzione;
- l'art. 1 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, in riferimento
all'art. 23 della Costituzione;
- gli artt. 1 del decreto 15 settembre 1947, n. 896, e 5 del
decreto 28 dicembre 1944, n. 411, in riferimento al terzo comma
dell'art. 41 della Costituzione.
Ha osservato che la COGIS aveva dedotto la illegittimità
costituzionale delle suindicate disposizioni legislative, che
costituivano la fonte normativa degli impugnati provvedimenti di
costituzione del Comitato interministeriale per lo zucchero
d'importazione e del suo funzionamento; dei provvedimenti di tale
Comitato; nonché di quelli del CIP, che concernevano disposizioni su
contribuzioni dovute, per conguagli, dagli importatori dello zucchero,
come condizione per ottenere l'autorizzazione all'importazione.
2. - Secondo il tribunale la prima questione non sarebbe
manifestamente infondata, perché il decreto 25 maggio 1963 del
Ministero per l'agricoltura e per le foreste, che costituì il CIZI,
indicò come sue fonti legislative la legge 6 marzo 1958, n. 199, e il
d.l.l. 28 dicembre 1944, n. 411, ma la legge n. 199 del 1958 non
contiene alcun conferimento di potere regolamentare di organizzazione
amministrativa e l'art. 5 del d.l.l. n. 411 del 1944 contempla il
potere "di modificare o sopprimere uffici e di istituire servizi ed
organismi speciali con partecipazione di tecnici ed esperti"; e tale
norma sarebbe stata abrogata dall'art. 1 citata legge n. 199 del 1958.
Comunque, "la modificazione e soppressione di uffici" concernerebbe un
potere di organizzazione a carattere interno, non la creazione di un
organo con competenza esterna, come il Comitato interministeriale per
lo zucchero di importazione (CIZI). Né il fondamento normativo del
potere del CIZI di disporre modalità relative a contributi per
conguagli potrebbe ravvisarsi nell'art. 1 del d.l.C.P.S. 15 settembre
1947, n. 896, giacché tale norma attribuì soltanto al CIP il potere
di istituire Casse di conguaglio e stabilire le modalità delle
relative contribuzioni, non di delegare ad altri organi di stabilire le
modalità.
3. - La questione non è fondata sotto nessuno dei due aspetti.
L'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, stabilì, alla lettera
a), che era demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
"l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del
Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi
alimentari" ... e, alla lettera f), che era demandata allo stesso
Ministero "la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione", che era soppresso con la stessa
legge. Le competenze statali, cui si riferisce il citato art. 1,
lettera a), della legge n. 199 del 1958, erano state attribuite
all'Alto Commissariato dell'alimentazione con il d.l.l. 28 dicembre
1944, n. 411. E - poiché l'art. 5 di tale decreto stabiliva che "il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Alto
Commissariato della alimentazione, è autorizzato a modificare, a
sopprimere uffici od enti operanti nel campo dell'alimentazione, e ad
istituire servizi ed organismi speciali con la partecipazione di
tecnici ed esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato da
assumere nei modi che saranno stabiliti ai sensi del successivo art. 9
del presente decreto..." - deve conseguentemente ritenersi che il
ministro per l'agricoltura e per le foreste fu legittimato ad emanare
decreti, a norma del richiamato art. 9, con lo stesso sostanziale
contenuto e con la medesima efficacia di quelli emessi dal Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta dell'Alto Commissario per
l'alimentazione.
La fonte di tale potestà regolamentare, in quanto specifica
disposizione di legge, non è in contrasto con l'art. 97 della
Costituzione, il quale, se esclude che, in mancanza di previsione
legislativa, la pubblica Amministrazione possa disciplinare uffici con
competenza esterna, non vieta che la legge possa istituire organi
abilitati a disciplinare l'azione amministrativa di altri organi dello
stesso apparato esecutivo. Come è stato esattamente considerato in
dottrina, la riserva costituzionale prevista dall'art. 97 non è
assoluta, in quanto non vieta qualsiasi normazione diversa da quella
legislativa, né esclude che la legge consenta al potere esecutivo di
emanare norme secondarie di efficacia subordinata.
Quanto, poi, al secondo aspetto della questione, concernente la
censura dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, che
attribuì al CIP il potere di istituire Casse di conguaglio e stabilire
modalità delle relative contribuzioni, va considerato che tale decreto
deve ritenersi collegato con il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.
98, e che ad entrambi fece riferimento, come a sua fonte di
legittimazione legislativa, il provvedimento del CIP, che stabilì il
criterio per la determinazione delle contribuzioni dovute dagli
importatori alla Cassa di conguaglio. E tale provvedimento conferì
anche al CIZI la determinazione, nei casi concreti, dell'entità delle
contribuzioni in relazione ai necessari singoli accertamenti. Ora la
natura del potere attribuito al CIP di emanare atti amministrativi
generali con efficacia erga omnes non giustifica la opinione che la
formulazione dell'art. 1 del d.l.C.P.S. n. 896 del 1947 - secondo cui
il CIP "... ai fini dell'unificazione o perequazione dei prezzi, può
istituire Casse di conguaglio e stabilire le modalità delle relative
contribuzioni" - debba intendersi nel senso che le modalità delle
contribuzioni debbano essere stabilite esclusivamente dal CIP. Il
significato linguistico dell'espressione "modalità" ha carattere
generico di "modo", di mezzo per conseguire uno scopo. I modi, le
modalità, quindi, stabilite dal CIP, in coerenza con lo scopo che deve
essere perseguito e con il potere, ad esso attribuito, di emanare atti
regolamentari o comunque atti amministrativi di carattere generale, che
consentano specificazioni, da parte di altro organo, delle modalità
per applicazioni in casi concreti.
Conseguentemente, stante l'ampia formulazione della norma
censurata, non costituisce violazione dell'art. 97 la competenza,
attribuita al CIZI, di determinare nei casi concreti le modalità
necessarie per l'applicazione di quelle stabilite dal CIP.
4. - Relativamente alla seconda questione il tribunale di Roma
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l.C.P.S. 15
settembre 1947, n. 896, in riferimento all'articolo 23 della
Costituzione, considerando che tale decreto attribuì al CIP il potere
di imporre "contribuzioni" agli importatori dello zucchero, e, sulla
base di tale generica locuzione e delle ampie attribuzioni del
Ministero per l'agricoltura e le foreste, sarebbe stata consentita una
generale programmazione del prodotto nel settore dell'importazione sia
nella determinazione della quantità del prodotto importato, sia nella
misura delle contribuzioni. Nell'attuazione di tale programmazione
l'art. 1 del provvedimento del CIP 24 marzo 1964, n. 1066, avrebbe
qualificato come "quota di prezzo", dovuta per differenza tra prezzo
interno e il costo del prodotto importato, il versamento che tale
natura non aveva, perché non era richiesto come corrispettivo in un
rapporto sinallagmatico, ma era contribuzione imposta a termini del
menzionato art. 1 del d.l.C.P.S. n. 896 del 1947. La contribuzione non
avrebbe, quindi, fondamento costituzionale, perché l'art. 23 non ha
riferimento ad un'attività di programmazione, né consente una
prestazione patrimoniale che non sia imposta in base ad elementi o
presupposti stabiliti dalla legge, idonei a delimitare la
discrezionalità dell'Amministrazione.
5. - La questione non è fondata.
Questa Corte, con sentenza 23 aprile 1965, n. 30, ha avuto
occasione di affermare che gli artt. 23 e 41 della Costituzione
concernono campi diversi, poiché il concetto di limite e il concetto
di controllo dell'iniziativa privata, per la loro stessa natura e
finalità, non sono in alcun modo riconducibili a quello di
"prestazione"; e che, per quanto concerne in particolare l'art. 23
della Costituzione, il cui contenuto si esaurisce nel prescrivere una
riserva di legge, occorre avere riguardo alla disciplina sostanziale
della fattispecie e alle garanzie rispetto ad essa stabilite dalla
legge. Escluso, pertanto, rilievo all'assunto di una illegittima
programmazione consentita dalla disposizione legislativa censurata,
che, secondo il tribunale sarebbe stata attuata dai provvedimenti
amministrativi impugnati, lo art. 1 del d.l.C.P.S. 15 settembre 1947,
n. 896, va collegato, come innanzi si è rilevato, con il d.l. 26
gennaio 1948, n. 98, al quale fa anche riferimento, come a sua fonte di
legittimazione normativa, il provvedimento del CIP 24 marzo 1964, n.
1066. Tale decreto n. 98 del 1948, emesso su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri e del ministro per il tesoro, di concerto
con i ministri per le finanze, per l'industria e il commercio, per il
commercio con l'estero e per l'agricoltura e le foreste, dispone,
all'art. 1, che "le Casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di
compensazione e, in genere, le Casse o i fondi, comunque denominati,
istituiti o da istituire per la gestione dei sovrapprezzi, di quote di
prezzo o di contribuzioni, imposte dalle competenti autorità per la
disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle
amministrazioni interessate e del Ministero del tesoro.
La vigilanza che può essere esercitata anche a mezzo degli organi
locali delle amministrazioni rispettive. È in facoltà del Ministero
del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere
finanziario". Questa generica formulazione dell'articolo, come hanno
ritenuto anche le sezioni unite civili della Corte di cassazione, ha
carattere esemplificativo e non tassativo e comprende versamenti a
favore delle Casse o dei fondi di conguaglio quali che ne fossero la
denominazione, l'incidenza e le modalità di imposizione. E il
principio, come emerge dalle disposizioni degli artt. 2, 4, 5 e 6 dello
stesso decreto n. 98 del 1948, è applicabile alla disciplina delle
Casse istituite o da istituire. Alla stregua di tali disposizioni
l'art. 7, come affermò la Corte di cassazione, dette "sanzione
legislativa a tutti i provvedimenti precedenti, comunque emessi, con i
quali era stato disposto il versamento dei sovraprezzi, quote di prezzo
o contribuzioni a favore delle Casse e dei fondi ivi disciplinati", e
ciò anche se "taluni di questi provvedimenti esorbitassero dalle
funzioni attribuite agli enti ed organi che li avevano emanati, o
potessero essere considerati non conformi al sistema legislativo
vigente al momento dell'emanazione".
Questa disciplina delle Casse di conguaglio non è stata impugnata;
e la censura, rivolta alla Cassa di conguaglio per quanto concerne lo
zucchero di importazione, non è giustificata solo che si consideri che
il decreto n. 98 del 1948 fu emanato di concerto anche con il Ministro
del commercio con l'estero, al quale è attribuita la vigilanza
sull'attività della Cassa come alle altre amministrazioni interessate.
6. - Nemmeno è fondato il dubbio di legittimità degli artt. 1 del
d.l.C.P.S. n. 896 del 1947 e 5 del d.l.l. n. 411 del 1944, con
riferimento al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.
Sarebbe violata tale norma della Costituzione, perché le
disposizioni legislative su indicate non specificano "alcuno aspetto
della materia, né sotto il profilo della determinazione della materia
né sotto quello della predeterminazione del programma". In contrario
va considerato che la riserva di legge prevista dall'ultimo comma
dell'art. 41 riguarda la determinazione dei programmi e dei controlli
"perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali". Le disposizioni legislative
denunciate non attengono a limiti, programmi e controlli, che debbano
essere imposti sulla base di una legge per finalità sociali, ma al
diverso campo delle contribuzioni dell'art. 23, la cui violazione si è
sopra esclusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal tribunale di Roma con ordinanza 21 novembre 1973 e
concernenti:
a) l'art. 1 d.l.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (nuove
disposizioni per la disciplina dei prezzi), e l'art. 5 d.l.l. 28
dicembre 1944, n. 411 (attribuzioni dell'Alto Commissariato
dell'alimentazione), in riferimento all'art. 97 della Costituzione;
b) lo stesso art. 1 decreto n. 896 del 1947, in riferimento
all'art. 23 della Costituzione;
c) i suddetti artt. 1 decreto n. 896 del 1947 e 5 decreto n. 411
del 1944, in riferimento all'art. 41, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte