Sentenza n. 221/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/12/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 120
e 124 del codice penale e dell'art. 304 del codice di procedura penale
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1976 dal Pretore di Chiavenna nel
procedimento penale a carico di Dell'Adamino Massimo, iscritta al n.
264 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976;
2) ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna nel
procedimento penale a carico di Nesossi Florinda ed altra, iscritta al
n. 272 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 175 del 27 giugno 1979;
3) ordinanza emessa il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna nel
procedimento penale a carico di Tavasci Lorenzo, iscritta al n. 273 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Dell'Adamino Massimo,
imputato dei reati di ingiurie e di percosse, il Pretore di Chiavenna,
con ordinanza 3 febbraio 1976, ha sollevato due questioni di
legittimità costituzionale: la prima nei confronti dell'art. 124 c.p.,
in quanto tale norma fa decorrere il termine per la presentazione della
querela dal giorno del fatto, senza tener conto della conoscenza che
l'una delle due parti possa avere della querela presentata dall'altra
parte, e la seconda nei confronti dell'art. 304 c.p.p., in quanto
l'avviso di procedimento è spedito (quando ciò avvenga) non al più
presto dopo l'iscrizione nei registri del procedimento penale, ma solo
all'inizio dell'istruzione, quando già sono trascorsi mesi, e talvolta
anni, dal fatto.
L'art. 124 c.p. violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione
(entrambi congiuntamente richiamati nel dispositivo dell'ordinanza,
senza distinguere tra le due questioni) dato che nei più frequenti
reati perseguibili a querela (ingiurie, percosse, lesioni, minacce),
essendo "per lo più il reato commesso in danno reciproco", "avviene
che la parte che mostra maggior correttezza, quella più disposta a
perdonare, quella che capisce che è meglio lasciar correre, è quella
che si trova ad essere danneggiata perché la controparte (che non di
rado la trae in inganno con promesse di accomodamento) facendo la
querela alla scadenza dei termini, o comunque, senza che il querelato
abbia modo di essere informato, riesce a trascinarlo a giudizio nella
incomoda posizione d'imputato".
Quindi, conclude sul punto il giudice a quo, "l'accorto querelante
che normalmente dovrebbe comparire anch'egli nelle vesti di imputato,
può testimoniare e costituirsi parte civile; l'altro, invece, che
avrebbe eguali ragioni da far valere, può solo difendersi come
imputato e non può far valere ragioni risarcitorie in compensazione".
Anche l'art. 304 c.p.p. violerebbe, sempre stando al dispositivo,
le indicate norme costituzionali, giacché è fatto di esperienza
quotidiana che i processi "giacciono per mesi e talvolta per anni"
negli uffici giudiziari, prima che si dia l'avvio ad un atto di
istruzione: per tutto questo tempo l'imputato può ignorare di essere
tale, "con la conseguenza che quando l'istruzione inizia egli può non
essere più in grado di ricordare i particolari del fatto, di
rintracciare testi e documenti, di organizzare, in poche parole,
utilmente la sua difesa".
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata ed è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 1976.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
che le questioni siano dichiarate non fondate.
Quanto alla prima questione, deduce l'Avvocatura che gli offensori
sono trattati in modo eguale, giacché ad entrambi è imposto l'onere
di proporre querela entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto;
se uno di essi rimane inerte, "tale inerzia la imputi a sé, così come
le conseguenze che eventualmente ne derivano". Conseguenze che -
aggiunge l'Avvocatura - non sarebbero così negative come asserito dal
giudice a quo, perché la causa speciale di non punibilità di cui
all'art. 599, primo comma, c.p., si applica anche all'offensore: ciò
significa che pure nel caso in cui uno solo degli offensori si sia
querelato l'ordinamento offre al giudice gli strumenti per tener conto
delle offese che il querelante abbia rivolto al querelato, e per
dichiarare, quindi, non punibile il querelato che non abbia invece
proposto querela.
L'art. 24 Cost. sarebbe poi puntualmente osservato "versando
ambedue gli offensori, il querelante e l'altro che non si è querelato,
nella stessa pratica possibilità di difendersi, uno come persona
offesa (testimone) e l'altro come offensore (imputato)".
Circa, poi, "l'impossibilità, ritenuta dal Pretore, per
l'offensore offeso querelato e non querelante di far valere ragioni in
compensazione"' l'Avvocatura, richiamato l'art. 599, terzo comma, c.p.,
deduce che, nel caso in cui il giudice ritenga prevalenti le offese
pronunciate dal querelato, non escludendo che anche il querelante abbia
pronunciato offese, l'illecito di quest'ultimo non solo non cesserà di
essere tale, ma per il risarcimento del danno conseguente potrà essere
adito il giudice civile.
Con riferimento alla pretesa illegittimità costituzionale
dell'art. 304 c.p.p., l'Avvocatura, premesso che la ratio legis della
disciplina della comunicazione giudiziaria fa sì che non se ne debba
estendere l'ambito di operatività al di là dei limiti ritenuti
congrui dallo stesso legislatore, si richiama alla sentenza n. 197 del
1972 della Corte costituzionale, con la quale venne affermato che prima
della "novella" n. 93 del 1969, istitutiva dell'avviso di procedimento,
"non si era mai denunziata, per violazione del diritto d'azione e di
difesa, la mancata previsione, nel nostro sistema processuale,
dell'avviso di procedimento: una violazione che avrebbe - in ipotesi e
per assurdo - riguardato, per diffusa situazione d'incostituzionalità,
l'intero sistema del momento dell'esercizio dell'azione penale".
D'altra parte, aggiunge l'Avvocatura, non sembra corrispondere alla
logica delle cose ritenere che una persona la quale ha commesso un
fatto che può avere rilevanza penale non abbia dubbio alcuno sulle
conseguenze che le possono derivare, fino al punto da restare sorpresa
dall'avviso di procedimento che le pervenga quando non sia più in
grado di ricostruire convenientemente, ai fini della sua difesa, il
fatto di cui è stato protagonista.
Lo stesso Pretore di Chiavenna, con ordinanza 7 novembre 1978
emessa nel procedimento penale a carico di Nesossi Florinda e altro,
imputati del reato di ingiuria - rilevato che "il sistema dei termini
stabilito dall'art. 124 c.p." (nel dispositivo è, però, erroneamente
indicato l'art. 126 c.p.) "appare tale da danneggiare ingiustamente il
querelato" e che l'art. 304 c.p.p., disponendo che "l'avviso di
procedimento sia inviato solo all'inizio dell'istruzione ovvero che non
debba essere inviato se di istruzione non possa esservi necessità", fa
sì "che la persona che può querelarsi non venga a conoscenza
dell'esistenza del procedimento fino alla di lei citazione in giudizio"
- ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali
disposizioni, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 1979.
È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ha
chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.
Deduce l'Avvocatura che, da un lato, non sono comprensibili le
ragioni per cui il sistema dei termini stabilito dall'art. 124 c.p.
apparirebbe tale da danneggiare il querelato e dall'altro, che nessun
danno può derivare a quest'ultimo nel caso in cui l'avviso di
procedimento non gli sia inviato.
Ancora il Pretore di Chiavenna, con ordinanza del 16 gennaio 1979,
pronunciata nel corso del procedimento penale a carico di Tavasci
Lorenzo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 120 e 124 c.p. e dell'art. 304 c.p.p., in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost.
Le indicate disposizioni del codice penale sarebbero
incostituzionali in quanto, facendo decorrere i termini per proporre la
querela dal giorno del fatto senza tener conto della conoscenza che
l'una delle due parti possa avere della querela presentata dall'altra,
danneggerebbero "ingiustamente il querelato, tanto più che frequenti
reati perseguibili a querela (ingiurie, percosse, lesioni) vengono
commessi in danno reciproco delle parti stesse".
Anche l'art. 304 c.p.p. contrasterebbe con gli indicati parametri
costituzionali perché il querelato, "contro il quale si procede con
rito sommario, per effetto della mancata comunicazione giudiziaria, non
viene posto in grado di approntare tutti i mezzi di difesa e di
utilizzare, a sua volta, il diritto di querela"; vi sarebbe, in
sostanza, "violazione di diritti costituzionali", non prevedendo la
norma impugnata "l'invio di comunicazione giudiziaria nel caso di non
effettuazione di mezzi istruttori".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 1979.
In questo ultimo giudizio non vi è stato intervento dell'Avvocatura
dello Stato, né costituzione della parte privata. Considerato in diritto :
1. - Le tre ordinanze in epigrafe, tutte emesse dal Pretore di
Chiavenna, rispettivamente alle date del 3 febbraio 1976, del 7
novembre 1978 e del 16 gennaio 1979, sollevano questioni di
legittimità costituzionale strettamente connesse; i relativi giudizi
vengono, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Oggetto comune di censura da parte delle ordinanze sono, da un
lato, l'art. 124 c.p. (erroneamente indicato come art. 126 nel
dispositivo, ma non nella motivazione, dell'ordinanza del 7 novembre
1978) e, dall'altro, l'art. 304 c.p.p., denunciati entrambi sotto il
profilo dei rapporti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
congiuntamente richiamati in ciascuno dei tre dispositivi senza
ulteriori specificazioni formali, anche se dalle rispettive motivazioni
emerge evidente il riferimento all'esigenza di un pari trattamento fra
le parti ed al rispetto dei diritti della difesa.
Per maggior precisione, si deve rilevare che l'ordinanza del 16
gennaio 1979, nel prospettare i suoi dubbi sulla legittimità dell'art.
124 c.p., gli affianca l'art. 120 c.p., ma ciò - va subito notato -
non già con l'intento di coinvolgere anche questo secondo articolo
nell'eventuale declaratoria di illegittimità (si tratta, infatti,
della disposizione con la quale il legislatore determina i soggetti
legittimati alla querela, istituto che l'ordinanza in parola, ben lungi
dal discutere quanto a legittimità costituzionale, si preoccupa, allo
stesso modo delle altre due, di non vedere compromesso nei tempi
d'esercizio del relativo diritto), bensì semplicemente perché l'art.
120, rappresentando il presupposto di ogni altra norma regolatrice del
diritto di querela, può pur assurgere a punto di partenza di qualunque
discorso sull'esercizio di tale diritto.
Proprio questa precisazione in ordine agli esatti termini di una
delle questioni in esame - chiaramente imperniata (come, del resto, le
altre, comprese quelle concernenti l'art. 304 c.p.p.) sul pregiudizio
che al querelato per lesioni o percosse reciproche deriverebbe dalla
decorrenza del termine per proporre a sua volta querela sempre e
soltanto dal giorno del fatto, anziché dalla conoscenza della querela
presentata contro di lui, pregiudizio tanto più grave nella carenza di
una immediata, tempestiva, comunicazione giudiziaria - consente di
individuare le disposizioni effettivamente oggetto di censura: cioè,
l'art. 124, primo comma, c.p. (l'unico dei quattro commi di tale
articolo che sia dedicato al termine per proporre la querela,
occupandosi i tre seguenti della rinuncia alla querela) e l'art. 304,
primo comma, c.p.p. (l'unico degli otto commi di tale articolo che
concerna il momento dell'invio della comunicazione giudiziaria).
3. - Ciò chiarito per quel che riguarda le disposizioni di legge
al centro delle questioni dedotte, la Corte non può sottacere
l'assenza di qualsiasi indicazione da parte dell'ordinanza del 7
novembre 1978 circa gli estremi della fattispecie concreta da cui
sarebbero emersi i relativi dubbi di legittimità: nulla vi si dice né
quanto al reato oggetto di querela, né quanto alla reciprocità dei
pretesi danni, né quanto allo stato del procedimento. Si impone,
conseguentemente, una declaratoria di inammissibilità per carenza di
motivazione sul punto della rilevanza.
4. - Nello scendere al merito delle due restanti ordinanze, occorre
sottolineare, anzitutto, l'esistenza di un innegabile legame logico sia
tra le questioni sollevate dall'ordinanza del 3 febbraio 1976, sia tra
le questioni sollevate dall'ordinanza del 16 gennaio 1979. Ed invero,
per entrambe le ordinanze, la denunciata illegittimità dell'art. 124,
primo comma, c.p. - illegittimità che deriverebbe dal decorrere del
termine per la presentazione della querela sempre ed unicamente dalla
conoscenza del fatto anche in caso di offese reciproche e di querela
presentata da una sola delle parti, senza che il querelato possa tener
conto dell'avvenuta presentazione di questa prima querela ai fini
dell'eventuale esercizio del diritto a sua volta spettantegli -
potrebbe trovare, se riconosciuta e dichiarata, il proprio
completamento e superamento nella concomitante declaratoria di
illegittimità dell'art. 304, primo comma, c.p.p., illegittimità che
deriverebbe, a sua volta, dall'obbligo per il magistrato inquirente di
spedire la comunicazione giudiziaria soltanto in occasione del
compimento di atti istruttori. Più precisamente, l'ordinanza del 3
febbraio 1976 si duole che la comunicazione giudiziaria non abbia luogo
fin dall'iscrizione del procedimento (rectius, della querela) nei
registri degli uffici giudiziari, mentre, più genericamente,
l'ordinanza del 16 gennaio 1979 addebita alla mancanza di comunicazione
giudiziaria il fatto che il querelato non sia posto in grado "di
utilizzare a sua volta il diritto di querela". Tuttavia, poiché le
questioni aventi ad oggetto l'art. 304, primo comma, c.p.p. non si
limitano a prospettare le incidenze negative sul diritto di querela, ma
allargano il discorso alle incidenze negative sul come "organizzare...
utilmente" l'intera difesa (ordinanza del 3 febbraio 1976) o sul come
"approntare tutti i mezzi di difesa" (ordinanza del 16 gennaio 1979,
che conclude lamentando, altresì, ancor più in generale, la non
previsione dell'invio della comunicazione giudiziaria nell'ipotesi,
assai frequente nei procedimenti pretorili, di "non effettuazione di
mezzi istruttori"), con conseguente riguardo per questi aspetti a
qualsiasi tipo di reato, indipendentemente dalla procedibilità a
querela, così da assumere autonomo rilievo, tali questioni vanno
affrontate separatamente da quelle aventi ad oggetto l'art. 124, primo
comma, c.p. e successivamente ad esse. Tanto più che, in ogni caso, e
cioè anche limitando la prospettiva ai soli reati perseguibili a
querela, un'eventuale declaratoria di illegittimità dell'art. 124,
primo comma, c.p. non comporterebbe necessariamente l'illegittimità
dell'art. 304, primo comma, c.p.p., come, all'inverso, un'eventuale
declaratoria di non fondatezza in ordine all'art. 124, primo comma,
c.p. non comporterebbe necessariamente un'analoga declaratoria nei
confronti dell'art. 304, primo comma, c.p.p.
5. - Per quanto attiene all'art. 124, primo comma, c.p., le due
ordinanze di rimessione, emanate l'una in un procedimento con
imputazioni di ingiurie e di percosse, l'altra in un procedimento con
imputazione di sole ingiurie, muovono dalla considerazione che i reati
in questione, ed altri come le minacce e le lesioni personali
perseguibili a querela (art. 582, secondo comma, c.p.), sovente
"vengono commessi in danno reciproco": di qui il possibile determinarsi
di una sperequazione processuale, con gravi ripercussioni sul diritto
di difesa, qualora uno solo dei due protagonisti dello "scontro fisico
o verbale" abbia presentato querela entro il termine perentorio dei tre
mesi dal giorno del fatto (giorno che in tali casi coincide con il
giorno della "notizia del fatto", dalla quale l'art. 124, primo comma,
c.p. fa decorrere, salvo che la legge disponga altrimenti, il suddetto
termine per l'esercizio del diritto di querela), a tutto danno
dell'altro protagonista, più disposto a perdonare e fiducioso di un
accomodamento, magari promesso, e poi disatteso, dalla "controparte".
La questione non è fondata, né sotto il profilo dell'art. 3 Cost.
né sotto il profilo dell'art. 24 Cost.
A parte gli ostacoli che si frappongono all'enucleazione di una
categoria dei "reati in danno reciproco" nell'ambito dei reati
perseguibili a querela (solamente per le ingiurie il legislatore penale
sostanziale prende in specifica considerazione, nell'art. 599 c.p.,
l'eventualità di "offese reciproche", secondo un concetto di
reciprocità peraltro sganciato, nell'interpretazione giurisprudenziale
corrente, da una necessaria concomitanza delle offese e, quindi,
riscontrabile anche a distanza, mentre l'ipotesi di reati commessi "da
più persone in danno reciprocamente le une alle altre" è prevista in
via generalissima, compresi, pertanto, i reati perseguibili d'ufficio,
pure con sganciamento dall'unità di tempo e di luogo, dal legislatore
processuale penale, nell'art. 45 n. 1 c.p.p., ai fini della connessione
dei procedimenti), nessuna violazione dell'art. 3 Cost., come
puntualmente osserva l'Avvocatura dello Stato, è ravvisabile nei
confronti di una disposizione che colloca i due "offensori reciproci",
in identiche condizioni cronologiche per quanto riguarda l'esercizio
del rispettivo diritto di querela.
La "disponibilità al perdono", la speranza in un "accomodamento"
ed altri simili atteggiamenti (che, ovviamente, non devono essersi
tradotti in un comportamento riconducibile a rinuncia tacita, fatto
giuridico cui l'art. 124, secondo e terzo comma, c.p. attribuisce
forza preclusiva assoluta, attraverso l'estinzione del diritto di
querela), pur moralmente apprezzabili, non sono valori che il
legislatore ordinario, anche a prescindere dalle difficoltà di ordine
probatorio (potrebbe, ad esempio, essersi trattato di una dimenticanza
o trattarsi di un atteggiamento pretestuoso, invocato a posteriori da
chi ben sapeva che non vi era stata "reciprocità" di offese), sia
tenuto a tutelare mediante appositi congegni normativi. Nessun
precetto costituzionale, certamente non l'art. 3, esige tanto.
Si potrebbe, caso mai, aggiungere che il meccanismo auspicato dalle
ordinanze di rimessione non tarderebbe a degenerare in strumento
foriero di inconvenienti ben più gravi di quelli che pretenderebbe di
eliminare: ogni querelato si vedrebbe incoraggiato a presentare
querela contro il querelante, invocando una "reciprocità" fittizia, e
ciò qualunque fosse il reato addebitatogli, data la già rilevata
difficoltà di enucleare tra i reati perseguibili a querela una più
ristretta sotto-categoria di reati che si prestino a reciprocità di
offesa.
Parimenti, nessuna violazione è riscontrabile sotto il profilo del
diritto di difesa, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, Cost.
Già sul piano formale sarebbe agevole rispondere alle ordinanze di
rimessione (e, in particolar modo, a quella del 16 gennaio 1979, che
esplicitamente lamenta violazioni dei diritti della difesa, mentre
l'ordinanza del 3 febbraio 1976 insiste piuttosto su una disparità di
posizioni difensive, che si ritorcerebbe a tutto danno del querelato),
che, nonostante l'uso da esse fatto dell'espressione "parti" e, più
specificamente, di "parte" con riguardo al querelato, non è
sufficiente la presentazione della querela per determinare
l'instaurarsi del procedimento penale, donde la non operatività
dell'art. 24, secondo comma, Cost. sino a che la polizia giudiziaria
oppure l'autorità giudiziaria non dia inizio alle indagini O,
comunque, non addivenga al compimento di atti che facciano assumere la
qualità di imputato alla stregua dell'art. 78, primo comma, c.p.p.
Ma, anche spostando l'attenzione sulle situazioni processuali che
vengono a determinarsi in un secondo momento per effetto degli
interventi della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, non
rimane posto per altra soluzione se non quella della non fondatezza,
pur non essendo esatto quanto afferma l'Avvocatura dello Stato circa il
ritrovarsi del querelato "nella stessa pratica possibilità di
difendersi" propria del querelante, un'affermazione che, fra l'altro,
sembra riecheggiare ancora la preoccupazione di escludere qualsiasi
contrasto con l'art. 3 Cost.
Parlare di "stessa" possibilità pratica di difendersi per
querelante e querelato è indubbiamente eccessivo, date le consistenti
differenze tra le rispettive posizioni processuali. Né per superare le
differenze basta richiamarsi, come si legge nell'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri, alla possibilità che "anche
all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute"
(art. 599, terzo comma, c.p.) sia applicata dal giudice quella speciale
causa di non punibilità, definita ritorsione, che è prevista
dall'art. 599, primo comma, c.p. Tale causa di non punibilità ha una
portata estremamente limitata, avendo trovato riconoscimento
legislativo soltanto nel caso di ingiurie reciproche, e, comunque, non
vale ad elidere tutte le differenze tra la posizione del querelante e
la posizione del querelato.
Ciò non significa, peraltro, che queste differenze - comunque
conseguenti ad atti di libera scelta dei due "offensori reciproci",
l'uno che ha deciso di presentare querela e l'altro che ha optato per
la non presentazione - comportino per il querelato una violazione
dell'art. 24, secondo comma, Cost., considerato sia di per sé, sia in
correlazione con l'art. 3 Cost.: il querelato si trova a fruire di
tutte le garanzie difensive riconosciute all'imputato, innegabilmente e
doverosamente maggiori di quelle riconosciute al querelante, che va
anche incontro al rischio di una condanna alle spese e ai danni in
dipendenza del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato (artt.
382 e 482 c.p.p.), salve soltanto le formule ivi espressamente
eccettuate (si vedano altresì le declaratorie di illegittimità
costituzionale di cui alle sentenze n. 165 del 1974 e n. 52 del 1975).
Se è pur vero che la persona offesa dal reato è sempre chiamata a
testimoniare, non è meno vero che questa Corte (v. le sentenze n. 190
del 1971 e n. 3 del 1973) ha già avuto occasione di dichiarare non
fondate le questioni di legittimità proposte, con riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., nei confronti delle disposizioni (artt. 106, 350,
secondo comma, 366, 408, 441, 447, 448 e 449 c.p.p.) da cui proviene
questa disparità tra l'imputato che viene interrogato ed altri
soggetti processuali, come la persona offesa dal reato, il querelante,
la parte civile, che vengono assunti come testimoni.
Quanto all'impossibilità per l'imputato di far valere ragioni
risarcitorie in compensazione, cui si richiama l'ordinanza del 3
febbraio 1976, quasi a sottointendere una violazione del diritto di
azione ex art. 24, primo comma, Cost., sono senz'altro da condividere
le considerazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato circa il fatto che
nulla vieta al querelato di intentare azione avanti al giudice civile
per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito delle offese
ricevute in via di reciprocità dal querelante.
6. - Per quanto riguarda l'art. 304, primo comma, c.p.p., le due
ordinanze - muovendo dalla considerazione che la comunicazione
giudiziaria, con il venire inviata solo all'inizio dell'istruzione,
anziché subito dopo l'iscrizione "del procedimento penale... nei
registri degli uffici giudiziari" (ordinanza del 3 febbraio 1976),
così da poter addirittura mancare allorché il giudizio non sia
preceduto da alcuna attività istruttoria (ordinanza del 16 gennaio
1979), finirebbe con il pregiudicare, nei casi di "offese reciproche",
un utile esercizio del diritto di querela da parte del querelato,
almeno quando la "controparte" abbia presentato la querela con un
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine massimo consentito
- ripropongono sotto una nuova, particolare, angolatura, che è,
appunto, quella del diritto di querela, la questione, già più volte
affrontata da questa Corte e sempre risolta in termini di non
fondatezza (v. le sentenze n. 197 del 1972, n. 29 del 1974 e n. 208 del
1976), della legittimità costituzionale della normativa concernente
"il quando" debba farsi luogo alla spedizione della comunicazione
giudiziaria.
Anche sotto questa nuova, particolare, angolatura, la questione,
sollevata sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., deve dirsi
non fondata.
Ferma restando l'argomentazione su cui hanno fatto leva le sentenze
da ultimo ricordate, e cioè (v. specialmente la sentenza n. 208 del
1976) che "la comunicazione giudiziaria non è imposta dalla
Costituzione", rispondendo "ad esigenze che il legislatore ordinario ha
ritenuto, nella sua discrezionalità, di dover soddisfare", così che
"rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare
la sfera di applicazione della comunicazione stessa" e che, comunque,
la garanzia della difesa, posta dall'art. 24 Cost. per ogni "stato" del
procedimento, non può ritenersi operante quando ancora manchi il
procedimento (v. specialmente la sentenza n. 29 del 1974, che riprende
sul punto la sentenza n. 197 del 1972), si deve, a maggior ragione,
rilevare che il fatto giuridico della presentazione di una querela non
è sufficiente a determinare l'instaurazione di un procedimento penale
né nell'accezione ampia né , tanto meno, nell'accezione ristretta del
termine, collocandosi tale fatto addirittura in un momento anteriore
agli stessi atti di istruzione preliminare della polizia giudiziaria.
Che l'ordinanza del 3 febbraio 1976 parli di iscrizione del
procedimento penale nei registri degli uffici giudiziari e di inizio
del procedimento in coincidenza con tale iscrizione, rappresenta il
frutto di un'imprecisione, o, per lo meno, di una generalizzazione che
non può adattarsi alle ipotesi di querela o di semplice denuncia, la
cui iscrizione nel registro dell'ufficio giudiziario competente non
significa né meno ancora comporta inizio del procedimento penale.
Pretendere che il diritto di difesa costituzionalmente garantito debba
trovare spazio fin da tale momento equivale a sostenere una tesi
chiaramente esorbitante dai confini del dettato costituzionale.
7. - Rimane da esaminare la prospettazione più generale, in quanto
indipendente dal diritto di querela, attraverso la quale l'ordinanza
del 16 gennaio 1979 deduce, ancora con riferimento ai "diritti
costituzionali" di cui agli artt. 3 e 24 Cost., l'illegittimità
dell'art. 304 c.p.p. per la mancata previsione dell'"invio di
comunicazione giudiziaria nel caso di non effettuazione di mezzi
istruttori". La questione era già stata sollevata in relazione al
testo dell'art. 304 c.p.p., quale novellato dall'art. 8 legge 5
dicembre 1969, n. 932, introduttiva dell'avviso di procedimento, cui
l'art. 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773, con ulteriore "novellazione"
dell'art. 304 c.p.p., ha sostituito la comunicazione giudiziaria,
lasciando, peraltro, immutata la prescrizione sul "quando"
dell'informativa ("Sin dal primo atto di istruzione, il giudice
istruttore è obbligato", diceva l'art. 304 c.p.p. nella versione
introdotta dalla legge n. 932 del 1969; "Sin dal primo atto di
istruzione" dice l'art. 304 c.p.p. nella versione introdotta dalla
legge n. 773 del 1972), e dichiarata non fondata da questa Corte con la
sentenza n. 197 del 1972. Poiché non è stato addotto alcun argomento
atto ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la
questione è da ritenere manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 126 (rectius, 124) c.p. e 304 c.p.p.
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza
emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 124 c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost., con le ordinanze emesse il 3 febbraio 1976 ed il 16
gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 c.p.p., nella parte in cui non prevede
"l'invio di comunicazione giudiziaria nel caso di non effettuazione di
mezzi istruttori", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
con l'ordinanza emessa il 16 gennaio 1979 dal Pretore di Chiavenna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE
ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte