Sentenza n. 221/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
205, lett. a e c, e 213 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1978 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Malaguti Severino c/INAIL, iscritta al
n. 133 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1978 dal Pretore di Modena nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Bertacchini Alfio ed altri
c/INAIL, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 30 novembre 1978 dal Pretore di Modena nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Preti Diva ed altri c/INAIL,
iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;
4) ordinanza emessa il 9 novembre 1979 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Paderni Onelia c/INAII,, iscritta al
n. 170 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980;
5) ordinanza emessa il 14 novembre 1979 dal Pretore di Enna nel
procedimento civile vertente tra Parisi Luigi c/ INAIL, iscritta al n.
193 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;
6) ordinanza emessa il 12 febbraio 1980 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Andreoli Giovanna c/INAIL, iscritta al
n. 222 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;
7) ordinanza emessa il 27 febbraio 1980 dal Pretore di Ancona nel
procedimento civile vertente tra Golini Gina c/ INAIL, iscritta al n.
365 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 187 dell'anno 1980;
8) ordinanza emessa il 15 luglio 1981 dal Tribunale di Lanusei nel
procedimento civile vertente tra INAIL c/Pistis Mario, iscritta al n. 4
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, di Malaguti Severino, di
Bertacchini Alfio, di Preti Diva ed altri, di Paderni Onelia, di Parisi
Luigi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore
Francesco Greco;
uditi l'avv. Elena Passanti Scola e Pier Luigi Terenziani per
Malaguti, Bertacchini, Preti e Paderni, l'avv. Pasquale Napolitano per
l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Malaguti Severino, a seguito di infortunio occorsogli il 21 giugno
1974, durante l'esercizio dell'abituale attività lavorativa manuale,
prestata quale socio di una cooperativa di lavoro conduttrice di
un'azienda agricola, adiva il Pretore di Modena chiedendo
l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta, rifiutatagli
dall'INAIL.
Il giudice adito riteneva legittimo tale rifiuto osservando che
l'art. 213 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, fra le categorie di
aventi diritto alla suddetta prestazione assicurativa, in caso di
infortunio agricolo, menzionando esclusivamente i soggetti di cui alle
lettere a e c del precedente art. 205, esclude, quindi, sia i
lavoratori agricoli autonomi, elencati nella lettera b del medesimo
articolo, sia i soci di cooperative, che, ad avviso del giudicante, non
sarebbero, almeno ai suddetti fini, assimilabili a lavoratori
dipendenti.
Lo stesso giudice, tuttavia, accogliendo l'eccezione,
subordinatamente proposta dalla difesa della parte attrice, con
ordinanza emessa il 24 gennaio 1978 (R.O. n. 133/78) ha sollevato
l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 213, primo comma, del
citato d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui sancisce detta
esclusione nei confronti dei soci di cooperative conduttrici di aziende
agricole o forestali e dei partecipanti ad affittanze collettive che
nei lavori agricoli o equiparati prestino opera manuale abituale ovvero
esercitino funzioni di direzione o di sorveglianza del lavoro manuale
altrui.
Ha anzitutto ritenuto la rilevanza della questione perché la
rivendicata prestazione non potrebbe essere altrimenti riconosciuta al
nominato lavoratore se non attraverso la rimozione della norma
impugnata. Ha osservato, in particolare, che la norma denunciata
violerebbe anzitutto l'art. 3, comma primo, Cost. per deteriore
trattamento irrazionalmente riservato ai soci di cooperative agricole
rispetto a quelli di cooperative operanti nel settore industriale ai
quali è riconosciuto, invece, il diritto anche all'indennità per
inabilità temporanea assoluta.
Ha assunto, poi, che la sperequazione, a maggior ragione,
risulterebbe ingiustificata in presenza di un principio di sostanziale
equiparazione fra lavoratori autonomi e subordinati, recepito, ai fini
della tutela assicurativa, per il suddetto settore produttivo, dallo
stesso d.P.R. n. 1124/65, nonché da interventi della Corte
Costituzionale (sent. n. 262 del 1976) intesi a far cessare analoghe
situazioni discriminatorie in danno dei lavoratori agricoli.
Risulterebbe, inoltre, violato anche l'art. 38 Cost. poiché la
qualità di socio di una cooperativa non esclude che il trattamento
economico del lavoratore sia fondamentalmente proporzionato all'entità
dell'impegno profuso in favore dell'organismo sociale, sicché la
temporanea inabilità assoluta implica necessariamente una perdita
patrimoniale per il lavoratore stesso; la circostanza che quest'ultimo
non possa porvi rimedio fruendo della prestazione assicurativa in
questione si risolve in una carente tutela di un soggetto impedito a
procacciare, per sé e per i familiari, i necessari mezzi di
sostentamento.
Identica questione è stata riproposta dallo stesso Pretore di
Modena con due successive ordinanze, rispettivamente emesse il 30 marzo
1978 (R.O. n. 277/78) ed il 30 novembre 1978 (R.O. n. 56/79), nonché
dal Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 9 novembre 1979 (R.O.
n. 170/80) e dal Tribunale di Lanusei, con ordinanza emessa il 15
luglio 1981 (R.O. n. 4/82).
Tutte le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state
pubblicate con la Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1978, n. 121; del 30
agosto 1978, n. 243; del 28 marzo 1979, n. 87; del 21 maggio 1980, n.
138 e del 21 aprile 1982, n. 109.
Davanti a questa Corte si sono costituiti alcuni dei lavoratori
infortunati depositando memorie di contenuto sostanzialmente adesivo
rispetto alle argomentazioni svolte dai giudici a quibus.
Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Con la memoria all'uopo depositata ha posto, in primo luogo, un
problema di rilevanza della questione, osservando che dalle ordinanze
considerate non emerge se gli infortuni in contestazione siano o meno
collegati all'uso di macchine mosse da agente inanimato: nell'ipotesi
affermativa si dovrebbe, invero, fare applicazione dell'art. 209 del
d.P.R. n. 1124/65, con conseguente operatività del trattamento
assicurativo proprio del settore industriale ed erogazione, anche nella
fattispecie in esame, dell'indennità per inabilità temporanea
assoluta.
Nel merito ha osservato che il diverso trattamento riservato in
parte qua ai soci di cooperative di lavoro agricolo, rispetto a quelli
di cooperative operanti nel settore industriale, trae ragionevole
giustificazione dal più elevato livello di rischio che caratterizza
gli ambienti ed i mezzi propri dei processi lavorativi in tale settore,
come è confermato anche dalla norma testé citata, alla cui stregua la
discriminazione cessa allorché anche il lavoratore agricolo faccia uso
di strumenti meccanici suscettibili di determinare analoghi livelli di
rischio. Per altro verso, poi, nell'ambito specifico del settore
agricolo, il diverso trattamento dei lavoratori dipendenti da un lato e
di quelli autonomi e dei soci di cooperative di lavoro dall'altro, è
giustificato dal fatto che questi ultimi trovano il corrispettivo della
propria opera nei prodotti dell'azienda agricola e cioè nel risultato
di un'attività riferibile non esclusivamente al singolo, ma al gruppo
(famiglia colonica, società) e perciò suscettibile di prosecuzione da
parte degli altri componenti, il cui solidale contributo rende meno
significativa la temporanea inabilità dell'infortunato, stante anche
la consuetudine di accantonamento di derrate che consentono di far
fronte a necessità contingenti.
Ha dedotto, poi, che non sussiste violazione dell'art. 38 Cost.
poiché, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 22
del 1967), questa norma non impedisce al legislatore di disciplinare
variamente i singoli ordinamenti per meglio adattarli alle necessità
delle particolari situazioni considerate e poiché, tenuto conto, per
ciò che concerne i soci di cooperative di lavoro agricolo, delle
superiori considerazioni, è da negare che il difetto di erogazione
dell'indennità in questione possa risolversi in una carenza di mezzi
di sostentamento per il lavoratore infortunato e per la di lui
famiglia.
Considerazioni non dissimili ha svolto, infine, anche l'INAIL, che,
con il proprio atto di costituzione, si sofferma in particolare sulle
specifiche caratteristiche dell'attività di socio di cooperativa di
lavoro agricolo (come dei lavoratori agricoli autonomi, in genere),
alla stregua delle quali essa non è assimilabile né a quella dei
lavoratori subordinati (braccianti, giornalieri, avventizi, ecc.) dello
stesso settore agricolo, né a quella dei soci lavoratori del settore
industriale.
Con altro gruppo di ordinanze, rispettivamente rese dal Pretore di
Enna il 14 novembre 1979 (R.O. n. 193/80), ancora dal Pretore di Modena
il 12 febbraio 1980 (R.O. n. 222/80) e dal Pretore di Ancona il 27
febbraio 1980 (R.O. n. 365/80), lo stesso art. 213 del d.P.R. n.
1124/65 risulta ulteriormente investito dal dubbio di illegittimità
per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., ma sotto il più generale
profilo dell'esclusione dei lavoratori agricoli non dipendenti dal
diritto alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea
assoluta conseguente ad infortunio sul lavoro sicché, a differenza
delle precedenti, tale censura riguarda non specificamente ed
esclusivamente la posizione di soci di cooperative di lavoro, bensì
quella dei soggetti elencati dalla lettera b dell'art. 205 del citato
d.P.R. in quanto autonomamente dediti alla diretta coltivazione del
fondo.
In tutte le ordinanze si osserva che detta esclusione non è
coerente con il processo in atto che tende ad assimilare il trattamento
assicurativo antinfortunistico del settore agricolo a quello proprio
del settore industriale nell'ambito del quale anche lavoratori
autonomi, come gli artigiani, hanno diritto alla indennità in
questione (artt. 66, 68 e 4 n. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965). Si
aggiunge anche (Pret. di Enna) che un sintomo preciso di siffatta
incoerenza è dato dallo stesso art. 209 del d.P.R. n. 1124/65 che pur
prevede ipotesi di infortunio agricolo con "trattamento industriale".
Si sottolinea, inoltre (Pret. di Modena), che, accanto alla
disparità di trattamento cosi irragionevolmente costituita fra i
lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, un'altra se ne
determina nell'ambito di questi ultimi, ugualmente ingiustificata, fra
lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Si deduce cioè che, come
lo stesso legislatore, in subiecta materia, ha ritenuto di non poter
attribuire rilievo discriminante al vincolo di dipendenza con
riferimento al settore industriale, identico rilievo avrebbe dovuto,
per le medesime ragioni, negarsi anche con riferimento al settore
agricolo. Né valida giustificazione della discriminazione denunciata
potrebbe ravvisarsi nella comunemente addotta circostanza che il
conduttore del fondo agricolo è titolare di un reddito professionale
non assimilabile al salario propriamente detto, in quanto partecipe
degli utili dell'azienda.
Rimarrebbe, invero, pur sempre insuperato il rilievo che analoghe
ragioni non sono state considerate idonee dal legislatore stesso nei
confronti dei titolari di imprese artigiane o dei loro familiari e che,
comunque, l'invalidità temporanea assoluta di uno dei titolari
dell'impresa agricola si traduce inevitabilmente in un minor rendimento
del fondo per minore apporto di lavoro ovvero nel maggior costo del
lavoro sopportato per ovviare, con l'apporto di terzi retribuiti, alla
temporanea indisponibilità dell'infortunato.
Anche queste ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono
state pubblicate con la Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1980, n. 131;
del 28 maggio 1980, n. 145; del 9 luglio 1980, n. 187.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono
costituiti l'INAIL e taluni lavoratori infortunati. I rispettivi
scritti difensivi ribadiscono le argomentazioni già esaminate nella
parte che precede.
Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie illustrative
la difesa dei lavoratori costituiti e l'INAIL.
La difesa dei lavoratori, osservando che nell'ordine logico si pone
anzitutto il problema dell'esattezza dell'interpretazione delle norme
di previsione data dal Pretore di Modena, ha affermato che essa non è
conforme a quella che risulta dal collegamento con le norme che
riguardano il trattamento dell'indennità temporanea. Ha rilevato,
anzitutto, che, siccome il secondo comma dell'art. 205 del citato
d.P.R. del 1965 prevede l'obbligo assicurativo dei soci di cooperative
agricole quando siano occupati ai termini della precedente lettera b,
cioè quando prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende,
si può ritenere che i soci delle cooperative siano assimilati a tutti
gli effetti, e, quindi, anche ai fini dell'indennità di cui trattasi,
ai proprietari, ai mezzadri, agli affittuari; che, in realtà, invece,
l'art. 213 non si occupa di essi e non sancisce l'esclusione dal
diritto all'indennità; invece si attua, ai sensi dell'art. 212 dello
stesso d.P.R., il rinvio al settore industriale in quanto non è
diversamente disposto nel titolo II della legge. Riprova dell'esattezza
del ragionamento la si rinviene nell'art. 4 della legge 10 maggio 1982,
n. 251, che ha esteso l'indennità giornaliera per inabilità
temporanea per gli infortuni in agricoltura alle persone di cui
all'art. 205, lett b, del d.P.R. n. 1124 del 1965 e non anche a coloro
che erano previsti nell'art. 205, secondo comma.
Ha aggiunto, poi, che, se si dovesse confermare l'interpretazione
del Pretore, la questione sollevata sarebbe da ritenersi fondata in
quanto la stessa legge n. 251 del 1982 mette in risalto
l'ingiustificata disparità di trattamento nel rapporto soci di
cooperative agricole e soci di cooperative industriali e tra questi
ultimi ed i proprietari, i mezzadri e gli affittuari.
Ha insistito, infine, nella validità delle argomentazione poste a
base del contrasto con l'art. 38 Cost..
La difesa dell'INAIL ha ribadito la differenza tra le situazioni da
prendersi in considerazione e cioè quella del lavoratore dipendente da
quella del coltivatore diretto in ordine agli effetti dell'infortunio.
E cioè l'incidenza diretta sul salario che per il primo è l'unico
mezzo di sussistenza, onde la necessità che ad esso si sostituisca
l'indennità giornaliera temporanea; e, per l'altro, sul reddito che è
annuale e che è prodotto, oltre che dall'infortunato, anche dai
componenti del nucleo familiare diretto coltivatore che sopporta più
facilmente il danno derivante dalla inabilità temporanea del titolare
dell'azienda o del suo familiare che, comunque, potrà anche seguitare
a prestare la sua opera, specie se di dirigenza o di sorveglianza.
Ha rilevato, poi, che diversa è anche la situazione dei soci di
cooperative che possono attingere al patrimonio sociale, ottenere
prestiti ed anticipazioni dalla cooperativa, per cui essi sono
economicamente più forti dei lavoratori dipendenti.
Ha ribadito, infine, la diversità che sussiste tra i lavoratori
dell'agricoltura e dell'industria, sia sotto il profilo tecnologico,
sia del rischio dell'occupazione e del collocamento.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 38 Cost., la difesa
dell'Istituto ha insistito sulla circostanza che il legislatore, con
propria valutazione congrua e legittima, proprio per la posizione
sociale-economica del socio-lavoratore, non ha riconosciuto gli stessi
mezzi adeguati alle esigenze di vita che al lavoratore dipendente,
adeguando la disciplina alla particolarità delle situazioni.
Ha rilevato, poi, la insussistenza di un contrasto con la nuova
disciplina apprestata con la legge innovatrice n. 251 del 1982, che ha
esteso il beneficio dell'indennità temporanea anche alla categoria dei
coltivatori diretti, ritenendola giustificata dall'apprezzamento del
mutamento intervenuto delle condizioni economiche e sociali; ed,
infine, la costante interpretazione delle norme da prendersi in esame,
effettuata anche dalla Corte di cassazione che ha più volte ribadito
la diversità delle situazioni prese in esame. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate da tutte le ordinanze de quibus, anche
per l'interpretazione data dai giudici del rinvio al rapporto socio di
cooperativa di lavoro agricolo e cooperativa, come più diffusamente si
dirà in seguito, sono sostanzialmente identiche, sicché possono
essere decise con un'unica sentenza.
2. - Il Pretore di Modena, con le ordinanze del 24 gennaio 1978
(R.O. n. 133/78); del 30 marzo 1978 (R.O. n. 277/78); del 30 novembre
1978 (R.O. n. 56/79); il Pretore di Bologna, con l'ordinanza del 9
novembre 1979 (R.O. n. 170/80); il Tribunale di Lanusei, con
l'ordinanza del 15 luglio 1981 (R.O. n. 4/82), hanno denunciato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 213, primo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e 205, lett. a e c, dello stesso
d.P.R., nella parte in cui non comprendono i soci di cooperative
agricole di lavoro tra gli aventi diritto all'indennità per inabilità
temporanea assoluta, conseguente a infortunio sul lavoro in
agricoltura, non assoggettato a trattamento industriale, in riferimento
agli artt. 3, primo comma Cost. e 38, secondo comma Cost..
Il Pretore di Enna, con l'ordinanza del 14 novembre 1979 (R.O. n.
193/80); il Pretore di Modena, con l'ordinanza del 12 febbraio 1980
(R.O. n. 222/80); il Pretore di Ancona, con l'ordinanza del 27 febbraio
1980 (R.O. n. 365/80), hanno sollevato il dubbio di costituzionalità
degli stessi articoli sempre in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 38, secondo comma Cost., in quanto non comprendono tra gli aventi
diritto alla detta indennità i coltivatori diretti, da considerarsi
lavoratori autonomi, e le loro mogli.
La questione, in sostanza, si pone negli stessi termini in quanto i
giudici, nelle ordinanze del primo gruppo, hanno testualmente affermato
che l'art. 205, secondo comma del d.P.R. n. 1124 del 1965 estende
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai soci di cooperative
di lavoro agricolo ed ai partecipanti di affittanze collettive, quando
presso aziende agricole forestali siano addetti a lavori agricoli e
dispone, inoltre, espressamente la loro assimilazione ai proprietari,
mezzadri ed affittuari che prestino abitualmente opera manuale nelle
rispettive aziende, sicché anche essi, siccome inclusi nella lettera b
dell'art. 205 del d.P.R. citato, non sono compresi tra coloro che hanno
diritto a percepire l'indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta, a seguito di infortunio agricolo senza trattamento
industriale, ai sensi dell'art. 213 del detto d.P.R..
Pertanto, questa Corte, secondo l'interpretazione dei giudici a
quibus per quanto riguarda i soci di cooperative agricole e di lavoro e
ritenendo che sono certamente da comprendersi tra i lavoratori autonomi
i coltivatori diretti alla stessa stregua dei mezzadri ed affittuari,
deve risolvere il dubbio di costituzionalità delle citate norme (artt.
213, primo comma, e 205, lett. a e c, del d.P.R. n. 1124 del 1965)
nella parte in cui non comprendono, tra gli aventi diritto
all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, i
lavoratori autonomi e gli assimilati, ai sensi della lett. b del citato
art. 205 del detto d.P.R.; e cioè in riferimento all'art. 3, primo
comma, Cost., per il diverso e deteriore trattamento riservato ai
suddetti lavoratori (compresi i soci di cooperative agricole di lavoro)
rispetto a quelli che prestano la loro opera, in analoga condizione,
nel settore industriale, nonché rispetto agli stessi lavoratori
agricoli dipendenti o subordinati; nonché in riferimento all'art. 38,
secondo comma Cost., in quanto detta esclusione si tradurrebbe nella
mancanza di tutela di lavoratori impossibilitati a procacciare, per
essi e per i propri familiari, adeguati mezzi di sussistenza, siccome
inabili.
3. - Passando all'esame della questione, questa Corte rileva,
anzitutto, che ormai la legge 10 maggio 1982, n. 251, che ha dettato
ulteriori norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, all'art. 4 ha riconosciuto il diritto alla
corresponsione della indennità giornaliera di cui trattasi anche ai
lavoratori compresi nella lett. b dell'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del
1965 ed interessati nella controversia, quando dall'infortunio subito
derivi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, a partire dal
quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità, compresi i giorni
festivi. Ma, siccome ai sensi dell'art. 21 della stessa legge,
l'estensione opera dal 1 gennaio 1982, non essendo stata prevista una
diversa decorrenza, il prospettato dubbio di legittimità
costituzionale delle citate norme rimane in quanto gli infortuni, di
cui alle fattispecie, sono accaduti in periodi anteriori alla nuova
legge che testualmente non ha efficacia retroattiva.
4. - Può, quindi, passarsi all'esame delle eccezioni preliminari.
L'Avvocatura dello Stato, in ordine alla rilevanza della questione,
ha eccepito che non vi è sul punto motivazione sufficiente in quanto i
giudici a quibus non hanno accertato se gli infortuni in contestazione
fossero o meno collegati all'uso di macchine mosse da fattori
inanimati, il che era rilevante in quanto, se ciò si dovesse
ritenere, essendo in tal caso gli infortuni nell'agricoltura assimilati
in tutto e per tutto a quelli nell'industria, la questione sollevata
sarebbe inammissibile.
L'eccezione non è fondata.
Invero, dagli atti risulta certo che quelli di cui si tratta sono
infortuni agricoli puri e semplici, accaduti in occasione di lavori
agricoli senza uso di mezzi meccanici.
5. - Altra questione preliminare è stata posta dalla difesa dei
soci di cooperative agricole di lavoro. Essa ha sostenuto che il
diritto dei suoi rappresentati alla percezione della indennità di cui
trattasi sarebbe loro riconosciuto dall'impugnato d.P.R. del 1965, n.
1124. I suddetti lavoratori sarebbero compresi tra i prestatori di
opera manuale abituali nelle rispettive aziende in base al secondo
comma dell'art. 205 del citato d.P.R. ma, ai fini che interessano, non
sarebbero stati, poi, inclusi nella previsione del successivo art. 213
sicché, proprio per effetto di detta esclusione, opererebbe il rinvio
al settore industriale, previsto per tutti gli esclusi dall'art. 212
sempre del detto d.P.R. proprio perché non sarebbe stato diversamente
disposto dal titolo II del d.P.R. nel quale è incluso l'art. 213.
L'assunto non può condividersi.
Come già detto innanzi, i giudici a quibus, interpretando la norma
di previsione, hanno ritenuto che i soci delle cooperative di lavoro
agricolo sono assimilabili ai lavoratori elencati nella lett. b
dell'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce,
genericamente, a tutti gli associati piccoli imprenditori, onde la loro
esclusione dagli aventi diritto alla indennità di cui trattasi è
prevista espressamente.
6. - Può, quindi, passarsi all'esame del merito.
La questione proposta è infondata.
Non sussiste, invero, la denunciata disparità di trattamento tra i
lavoratori autonomi dell'industria ed i lavoratori autonomi
dell'agricoltura (compresi in detta categoria i soci di cooperative) e
quella tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti
nell'agricoltura.
La diversità di trattamento, effettuata dalle norme denunciate, ai
lavoratori autonomi del settore industriale rispetto a quelli del
settore agricolo, al momento della apprestata disciplina normativa
trovava adeguata e ragionevole giustificazione nel differente livello
di rischio che caratterizzava gli ambienti ed i mezzi propri dei
processi lavorativi del settore agricolo rispetto a quelli del settore
industriale e propriamente, poi, nel fatto che i mezzi meccanici, come
causa del differente livello di rischio, trovavano scarso impiego nel
settore agricolo rispetto al settore industriale nel quale, invece, le
macchine erano largamente utilizzate.
Né può dubitarsi, in via generale, che l'esposizione al rischio
corrispondente alle varie fattispecie previdenziali, e, cioè, agli
eventi protetti, costituisce il parametro in base al quale non solo
risulta determinato l'ambito della garanzia previdenziale, ma anche il
criterio di valutazione della differenza del trattamento providenziale
e delle situazioni da prendersi in esame. In altri termini, si deve
riconoscere che, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni,
l'attribuzione della titolarità delle situazioni protette ai vari
assicurati va posta in rapporto ai rischi che le forme assicurative e
previdenziali intendono proteggere (cfr. Corte cost., sent. 29 dicembre
1976, n. 262).
Conferma se ne trae dalla stessa disciplina legislativa, sia da
quella in esame che da quella più recente.
Invero, l'art. 209, d.P.R. n. 1124/65 ha previsto espressamente lo
stesso trattamento del settore industriale allorché i lavoratori
agricoli sono addetti a macchine mosse da agente inanimato, ovvero, non
direttamente dalla persona che ne usi, quando sono colpiti da
infortunio, lavorando al servizio delle dette macchine proprio perché
fanno uso di strumenti meccanici suscettibili di creare livelli di
rischio analoghi a quelli del settore industriale.
Inoltre, il legislatore ha successivamente esteso (art. 4, legge 10
maggio 1982, n. 251) il trattamento del settore industriale a quelli
del settore agricolo (lavoratori di cui alla lett. b dell'art. 205,
d.P.R. n. 1124/65) proprio perché l'impiego generalizzato di mezzi
meccanici nell'agricoltura, ormai quasi totalmente meccanizzata, non
giustificava più la disciplina normativa più restrittiva. Tra
l'attività agricola e l'attività industriale non esiste più una
rilevante differenza oggettiva; tra le lavorazioni di tipo agricolo e
quelle di tipo industriale non esiste più una differenza tale da
fondare una differenziazione di trattamento ai fini che interessano.
Lo stesso legislatore ha incentivato questa opera di ammodernamento
nell'agricoltura con la concessione di contributi e mutui agevolati per
l'acquisto delle macchine, sicché si sono introdotti anche
nell'agricoltura sistemi di lavorazione non dissimili da quelli in atto
nell'industria. E ciò anche al fine di rendere l'agricoltura del Paese
competitiva con quella degli altri Paesi europei.
Va anche considerato che il termine "agricoltura" comprende anche i
lavori forestali e le lavorazioni connesse, complementari ed
accessorie, dirette alla trasformazione ed all'alienazione di prodotti
agricoli e che sono di tipo industriale.
Ma l'assimilazione dell'agricoltura all'industria, per la sempre
maggiore introduzione delle macchine, della loro utilizzazione e del
loro impiego nei lavori agricoli, si è verificata gradualmente, senza
che si possa nettamente individuare il momento in cui sia avvenuta la
completa o quanto meno la quasi completa parificazione dei due tipi di
lavorazione. Sicché resta al giudice difficile individuare con
esattezza il momento in cui essa si è verificata in concreto, onde le
situazioni, da non omogenee, siano divenute omogenee, sicché si possa
dichiarare, accertare la disparità di trattamento.
Solo il legislatore ha potuto tener conto di questo evento e far
venir meno definitivamente la diversità della disciplina che egli
stesso aveva apprestato.
7. - Nemmeno sussiste la denunciata disparità di trattamento tra i
lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi nella stessa
agricoltura. Essa, nella vigenza delle norme denunciate, ha avuto
adeguata e ragionevole giustificazione.
Il legislatore aveva considerato che l'infortunio incideva per il
dipendente direttamente sul salario, del quale egli rimaneva privato e,
siccome il salario costituiva l'unico mezzo di sussistenza, era giusto
e necessario che ad esso salario si sostituisse l'indennità per tutta
la durata della inabilità temporanea assoluta.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura, invece, l'infortunio
incideva sul reddito che normalmente è annuale, tanto vero che il
premio è rapportato al capitale e non alla retribuzione.
In altri termini, la temporanea inabilità conseguente
all'infortunio era meno significativa per i lavoratori autonomi in
quanto essi traevano il corrispettivo della propria opera da
un'attività che era riferibile non esclusivamente a lui come singolo
ma al gruppo (famiglia colonica o società), mentre la stessa attività
dell'infortunato poteva essere proseguita da altri componenti del
gruppo il cui solidale contributo attenuava, fino ad annullarli, gli
effetti della temporanea inabilità. Era anche tenuta in considerazione
sia la consuetudine di accantonare le derrate, onde la possibilità di
far fronte agevolmente alle necessità contingenti, sia la
possibilità, per l'infortunato, di continuare a prestare la sua opera
a favore del gruppo in attività di direzione e di sorveglianza.
Per il socio di cooperative si aggiungeva anche la possibilità di
ottenere dalla cooperativa interventi vari che quanto meno potevano
attenuare, se non proprio annullare, le perdite economiche conseguenti
all'infortunio.
Ragionevole, quindi, era anche la diversità di trattamento
dell'artigiano il quale, anche se non percepisce un salario
giornaliero, ha comunque un coacervo di compensi e non può contare,
per attenuare le conseguenze dell'infortunio, sulla solidarietà del
gruppo sociale.
Comunque, l'unificazione dei trattamenti previdenziali ed
assicurativi, che non tengono più conto delle qualità di lavoro e
della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, è avvenuta
gradualmente da parte del legislatore il quale persegue fini di
giustizia sociale; che, in un più ampio contesto, attua il principio
della sicurezza sociale realizzando un'estensione delle forme di
previdenza e di assistenza sociale a tutti i cittadini che versano in
istato di bisogno, sicché risultino coperti tutti i rischi connessi o
derivanti dal lavoro qualunque esso sia, nonché tutte le cause di
bisogno.
Sono espressioni di questa tendenza, oltre la generalizzazione
delle forme di previdenza ed assistenza che hanno origine ex lege,
l'applicazione generalizzata del principio della automaticità delle
prestazioni, l'unificazione della riscossione delle contribuzioni e la
stessa fiscalizzazione degli oneri sociali con l'assunzione da parte
dello Stato di oneri che altrimenti sarebbero ricaduti
sull'imprenditore che viene esonerato da rischi nuovi o diversi. E ciò
anche in osservanza dei principi della solidarietà (art. 2 Cost.),
della garanzia del diritto alla salute (art. 32 Cost.) intesa come
diritto dell'individuo ed interesse della collettività per la
incidenza che la salute del cittadino-lavoratore in ispecie ha
sull'ordine economico; della tutela del lavoro (art. 4) in tutte le sue
forme ed applicazioni, del diritto del cittadino inabile al lavoro ai
mezzi di sostentamento adeguati alle esigenze di vita tra l'altro in
caso di infortunio (art. 38 Cost.).
Il legislatore ha emesso i relativi provvedimenti scegliendo i
tempi, le circostanze, i modi e i mezzi delle tutele per l'evoluzione
delle situazioni.
Il giudice, invece, e lo si afferma anche per il profilo esaminato,
non può cogliere e sancire il momento in cui questa scelta sia
divenuta necessaria, sicché la mancanza o la diversità di tutela per
alcune categorie rispetto ad altre possa fondare ragionevolmente una
concreta e seria disparità di trattamento.
8. - Non è fondata nemmeno la denunciata illegittimità
costituzionale delle norme di cui trattasi, in riferimento all'art. 38,
secondo comma Cost., poste in relazione all'art. 3 Cost., nella
considerazione dei giudici a quibus secondo cui l'esclusione dal
trattamento di indennità giornaliera temporanea per inabilità
temporanea assoluta dei lavoratori di cui trattasi, si tradurrebbe in
una mancanza di tutela dei lavoratori che, siccome inabili per
infortunio, sono impossibilitati a procacciarsi, per sé e per i propri
familiari, i mezzi di sussistenza.
Se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le più idonee a
garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacmento delle
necessità di vita a seguito della cessazione o riduzione delle
attività lavorative o per vecchiaia o per malattia o per invalidità o
per infortunio o per disoccupazione, si ribadisce che è certamente
demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi per
l'attuazione della completa parificazione di situazioni che pure, fino
a quel momento, erano tali da giustificare, ragionevolmente, una
diversità di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni
verificatesi tra categorie e categorie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
degli. artt. 205, lett. a e c, e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata con le ordinanze di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte