Sentenza n. 221/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208, 503, 506
e 507 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 23 novembre 1990 dal Pretore di Catania - Sezione distaccata di
Acireale - nel procedimento penale a carico di Platania Giuseppe,
iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1991,
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Catania - Sezione distaccata di Acireale - nel
corso del procedimento penale a carico di Platania Giuseppe, con
ordinanza del 23 novembre 1990 (R.O. n. 35 del 1991) ha sollevato,
siccome rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 208, 503, 506,
567 del codice di procedura penale, nelle parti in cui dette norme
prevedono che l'esame dell'imputato del dibattimento, a richiesta del
P.M. o di altra parte privata, sia sottoposto al consenso dello
stesso imputato e che il giudice possa rivolgergli domande soltanto
dopo che sia stato già esaminato.
Ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati:
A) l'art. 76 della Costituzione, per il contrasto con la
direttiva n. 5 della legge delega n. 81 del 1987:
a) n. 5, la quale stabilisce la disciplina delle modalità
dell'interrogatorio dell'imputato in funzione della sua natura di
strumento di difesa; onde la necessità del mantenimento, secondo il
remittente, dell'interrogatorio in ogni caso;
b) n. 73, la quale dispone la previsione, nel nuovo codice di
procedura penale, dell'esame diretto dell'imputato da parte del P.M.
e dei difensori, nonché del potere del giudice di rivolgere
all'imputato domande al fine della ricerca della verità, in
attuazione delle finalità del processo; invece, subordinando l'esame
dell'imputato nel dibattimento al suo consenso, si sarebbe
privilegiato ingiustificatamente l'interesse individuale
dell'imputato anziché quello generale dello accertamento della
verità;
c) n. 69, la quale garantisce alle parti il diritto
all'ammissione del mezzo di prova richiesto; peraltro, la tesi
secondo cui nel nuovo codice di procedura penale l'interrogatorio
dell'imputato è un mezzo di difesa contrasterebbe con gli artt. 513
e 526 che consentono l'utilizzazione delle dichiarazioni rese
dall'imputato al P.M. o al giudice nella fase precedente il
dibattimento;
B) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento che si verificherebbe tra gli stessi soggetti nel
dibattimento e nella fase delle indagini preliminari, nella quale sia
il P.M. che il giudice possono procedere all'interrogatorio
dell'imputato anche senza il suo consenso.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale, concludendo per la infondatezza della questione, ha
osservato che il legislatore delegante ha chiarito le differenze tra
l'interrogatorio nella fase che precede il giudizio, inteso come
mezzo di difesa, e l'esame dell'imputato nella fase del dibattimento,
inteso come mezzo di prova; che, secondo la logica del sistema,
l'esame dell'imputato non può assumere connotazioni di
coercibilità, poiché in questo modo si introdurrebbe nel
dibattimento uno strumento inquisitorio direttamente gestito dal
giudice, in contrasto proprio con i criteri direttivi di cui alla
legge di delegazione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se gli artt. 567, 208, 503,
506 del codice di procedura penale, nelle parti in cui prevedono che
l'esame dell'imputato nel dibattimento sia subordinato al suo
consenso o alla sua richiesta e che il giudice possa rivolgere
domande all'imputato solo dopo che sia stato già esaminato,
importino violazione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto
con le direttive nn. 5, 73 e 69, date al legislatore delegato dalla
legge di delegazione n. 81 del 1987, le quali, rispettivamente,
stabiliscono che debbano essere disciplinate le modalità
dell'interrogatorio dell'imputato come strumento di difesa; debba
essere previsto l'esame diretto dell'imputato da parte del P.M. e dei
difensori; il giudice possa rivolgere domande dirette all'imputato;
debba essere garantito il diritto all'ammissione del mezzo di prova
richiesto.
2. - La questione non è fondata.
Nel vigente codice di procedura penale sono nettamente distinti
l'interrogatorio e l'esame dell'imputato.
Il primo, regolato dagli artt. 64, 65, 66, 294, 363, 375, 376 del
codice di procedura penale, è reso nella fase delle indagini
preliminari. Esso è considerato uno strumento di difesa che mira a
garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto in
quanto gli consente di contestare l'accusa in fatto ed in diritto, in
tutto o in parte, a meno che lo stesso imputato non presti la sua
adesione, totale o parziale, o eserciti la facoltà di non
rispondere. L'imputato non ha, però, l'obbligo di dire la verità
tranne i limiti scaturenti dalle norme incriminatrici della calunnia
o dell'autocalunnia. Gli sono assicurate varie garanzie. Anzitutto è
posto nella condizione di autodeterminarsi liberamente perché la sua
sia una partecipazione libera e cosciente. È vietato l'uso di mezzi
di coercizione di qualunque specie, sia palesi che occulti. È
prevista l'assistenza del difensore. L'imputato è avvertito,
inoltre, della facoltà di non rispondere anche a singole domande di
merito (direttive nn. 2 e 5 della legge-delega).
2.1 - L'esame dell'imputato è previsto nel dibattimento, insieme
con quello dei testimoni e delle parti private.
Per i procedimenti davanti al Pretore sono richiamate le norme del
procedimento davanti al Tribunale (artt. 567, 208, 503, 506 del
codice di procedura penale).
L'esame è considerato un mezzo di prova e, per questa sua natura,
è subordinato alla richiesta o al consenso dello stesso imputato
perché possa valutare la convenienza della sua scelta e le
conseguenze che ne derivano, a suo vantaggio o a suo danno, alle
quali si determina liberamente.
Secondo la logica del sistema accusatorio, l'iniziativa della
prova spetta alle parti, che sono titolari del relativo diritto; il
giudice ha solo un ruolo di controllo e di sussidiarietà, con la
facoltà di indicare i temi nuovi e le lacune da colmare.
Una volta effettuata la richiesta o prestato il consenso,
l'imputato ha la facoltà di non rispondere a singole domande, ma
della mancata risposta si fa menzione nel verbale per l'eventuale
apprezzamento da parte del giudice.
La tecnica dell'esame, i limiti e l'oggetto delle dichiarazioni
che possono essere rese sono identici sia per l'imputato che per i
testi e le parti private (art. 499 del codice di procedura penale).
Tuttavia, il giudice deve prendere in considerazione le dichiarazioni
dell'imputato anche se indirette. Inoltre, nel dibattimento le
dichiarazioni da lui rese nella fase preliminare possono essere
utilizzate: a) dalle parti per verificare la sua credibilità durante
l'esame (art. 503, terzo comma, del codice di procedura penale); b)
dal giudice ai fini della decisione, quando siano state assunte dal
P.M. con la presenza del difensore (art. 503, quinto comma, del
codice di procedura penale); c) come prove, quando l'imputato rifiuta
di essere esaminato o diserta l'udienza (art. 513 del codice di
procedura penale).
3. - In tale situazione non risulta inapplicata la direttiva n. 5
della legge-delega, la quale riguarda essenzialmente la fase delle
indagini preliminari e pone le regole da osservarsi per
l'interrogatorio come strumento di difesa.
La utilizzazione nel dibattimento delle dichiarazioni rese
dall'imputato nella fase preliminare è meramente eventuale e
sussidiaria.
Proprio in aderenza alle direttive nn. 69 e 73, le quali
riguardano la materia delle prove, le disposizioni denunciate
assicurano la lealtà dell'esame dell'imputato, la genuinità delle
risposte, la pertinenza al giudizio, il rispetto della persona,
riservandosi al Presidente o al Pretore solo la facoltà di
rivolgergli domande dirette. La subordinazione dell'esame
dell'imputato alla sua richiesta o al suo consenso assicura la
conservazione del suo stato e della sua posizione in seno al
dibattimento e impedisce che egli si trasformi in testimone
volontario, fermo restando che non è affatto tenuto a discolparsi e
che l'accusa deve provare la sua colpevolezza. Invece, come ha
rilevato anche l'Avvocatura Generale dello Stato, la eliminazione
dell'una o dell'altro darebbe all'esame una connotazione di
coercibilità e introdurrebbe nel dibattimento uno spurio strumento
inquisitorio, direttamente gestito dal giudice, in netto contrasto
proprio con i principi della legge-delega e con la logica del sistema
accusatorio, così come innanzi affermato.
4. - Non risulta nemmeno violato l'art. 3 della Costituzione
perché la fase delle indagini preliminari è nettamente distinta
dalla fase del dibattimento. Nell'una si acquisiscono gli elementi
necessari per il dibattimento, in mancanza dei quali si emette
provvedimento di archiviazione; nell'altra si acquisiscono le prove
della colpevolezza dell'imputato per la conseguente affermazione
della sua responsabilità oppure, in mancanza di esse, si pronuncia
sentenza di assoluzione con una delle formule previste. Rimangono ben
distinti il ruolo, i poteri e le facoltà del P.M. e del giudice
nell'una e nell'altra fase.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 567, 208, 503, 506 del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania - Sezione staccata di Acireale, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte