Sentenza n. 221/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21d.P.R. 488/1968
- art. 20legge 153/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R.
27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così
come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1993
dal Pretore di Prato nel procedimento civile vertente tra Ferri Renzo
e l'I.N.P.S., iscritta al n. 621 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione Ferri Renzo e dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avvocato Franco Agostini per Ferri Renzo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Ferri Renzo volto ad
ottenere la restituzione dall'I.N.P.S. di parte delle trattenute
effettuate sulla base del disposto di cui all'art. 20 della legge 30
aprile 1969, n. 153, il Pretore di Prato, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria), così come modificato
dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
nella parte in cui non prevede che la trattenuta da effettuare nei
confronti del pensionato che presta attività lavorativa part-time
venga commisurata al numero effettivo di ore lavorate, anziché ai
giorni in cui le stesse sono distribuite.
Il giudice rimettente premette che dalla formulazione dell'art. 5,
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, emerge che il legislatore ha
inteso accordare ai soggetti del rapporto la più ampia flessibilità
nell'articolazione dell'orario di lavoro, consentendo, quindi, sia il
c.d. "part-time orizzontale" - che si ha quando l'orario di lavoro,
ridotto rispetto a quello ordinario, viene distribuito per più
giorni della settimana - sia quello c.d. "verticale" - che si ha ove
la prestazione lavorativa venga concentrata solo in alcuni giorni
della settimana.
Osserva tuttavia il giudice a quo, che l'art. 21 del d.P.R. n. 488
del 1968, con il prevedere che la trattenuta in questione sia
commisurata al numero delle giornate retribuite, anziché a quello
delle ore effettivamente "lavorate", determina, a parità di ore
lavorative, una irragionevole disparità di trattamento ai danni di
coloro che hanno optato per il c.d. part-time "orizzontale", in
quanto in tale ultima ipotesi (caratterizzata dal fatto che lo stesso
numero di ore lavorative è distribuito in più giorni) l'ammontare
della trattenuta avrà una misura maggiore, essendo calcolata sulla
base delle giornate lavorative senza tener conto del ridotto orario
giornaliero di lavoro.
Rileva il giudice rimettente che la norma in questione appare
altresì in contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto
incidente sul trattamento pensionistico, dal momento che l'ammontare
della trattenuta è successivamente detratto dalla pensione, la quale
viene così a subire una contrazione non correlata ad un mutamento
delle condizioni di bisogno, alla cui eliminazione è funzionalmente
destinato il trattamento previdenziale.
2. - Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituita la parte
privata concludendo per l'accoglimento della questione.
3. - L'I.N.P.S. si è costituito con atto depositato il 17
novembre 1993, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Prato dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo
sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria), così come modificato dall'art. 20 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui
non prevede che la trattenuta da effettuare nei confronti del
pensionato che presta attività lavorativa part-time venga
commisurata al numero effettivo di ore lavorate, anziché ai giorni
in cui le stesse sono distribuite.
2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di
costituzione dell'I.N.P.S., in quanto depositato oltre il termine
previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
3. - La questione è fondata.
Al riguardo va premesso che il decreto-legge n. 726 del 1984
(convertito nella legge n. 863 del 1984) disciplina il contratto di
lavoro a tempo parziale, stabilendo, tra l'altro (art. 5), che in
tale contratto devono essere indicate le mansioni e la distribuzione
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno (secondo comma); che la retribuzione minima oraria si
determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario
normale il minimo giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto
per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal
contratto collettivo (quinto comma); che nel caso di trasformazione
del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale si computa
per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno,
e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto, l'anzianità
inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale (undicesimo comma).
4. - Deve altresì premettersi, per quanto attiene al sistema di
calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, che il d.P.R. n. 488 del 1968 va considerato
applicabile anche al lavoro a tempo parziale.
Questo testo stabilisce (all'art. 21), per l'ipotesi di pensionato
che continui a prestare attività lavorativa, che il datore di lavoro
è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha
altresì l'obbligo di operare una detrazione dalla retribuzione per
versarla all'I.N.P.S.
L'ammontare della detrazione è determinato su base giornaliera, e
precisamente moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per
il numero di giornate retribuite del mese (secondo comma), mentre
"qualora l'orario settimanale di lavoro previsto dalle norme
contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei,
l'ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di
lavoro è determinato moltiplicando l'importo della trattenuta
giornaliera di cui al comma precedente per sei" (ultimo comma).
5. - Ora, il giudice a quo pone in evidenza l'iniquo risultato che
viene a determinarsi, applicando l'enunciato sistema di calcolo, a
svantaggio di coloro che svolgano il lavoro parziale c.d. orizzontale
(cioè di poche ore per più giorni) rispetto a coloro che svolgano
il part-time c.d. verticale (cioè molte ore in pochi giorni). In
altri termini, applicando il meccanismo previsto dal d.P.R. n. 488
del 1968 si ottiene il risultato che per un numero di ore di lavoro
uguale la trattenuta è maggiore nella prima ipotesi (lavoro parziale
orizzontale) rispetto a quella detratta nell'ipotesi di lavoro
parziale verticale.
6. - Questi effetti - dovuti soprattutto al difetto di
coordinamento delle due disposizioni citate - appaiono evidentemente
distorsivi e possono essere corretti applicando, anche alla
detrazione da effettuarsi per l'ipotesi di pensionato che presta
altro lavoro, un criterio di calcolo analogo a quello previsto
dall'art. 5 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge
n. 863 del 1984, per commisurare la retribuzione per il lavoro
parziale, e cioè un sistema basato non sul numero delle giornate in
cui si presta il lavoro, ma sul numero delle ore effettivamente
lavorate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 27
aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), così
come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), nella parte in cui non prevede che nel caso di
lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della
detrazione da effettuare per settimana di lavoro sia determinato
dividendo l'importo della trattenuta settimanale relativo all'orario
normale per il numero delle ore corrispondenti a tal orario, e
moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente
lavorate nella settimana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte