Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 464legge 479/1999
  • art. 37legge 479/1999

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di

procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in

materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al

giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi,

nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal tribunale di Genova

con ordinanza emessa il 10 gennaio 2000 e dal tribunale di La Spezia

con ordinanza emessa il 20 ottobre 2000, rispettivamente iscritte ai

nn. 837 e 858 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Genova, con ordinanza emessa il

10 gennaio 2000, e il tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il

29 giugno 2000, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e agli

artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione,

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 464, comma 3, del codice di procedura penale (erroneamente

indicato come art. 461 nell'ordinanza del tribunale di Genova), come

modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra

l'altro, "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale", nella parte in cui non fa salva la facoltà

dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento nei giudizi in corso,

instaurati a seguito di opposizione a decreto penale di condanna

precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del

1999;

che entrambi i rimettenti premettono che in dibattimento,

immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle

parti, gli imputati - tratti a giudizio con decreti emessi prima

dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - hanno avanzato

richiesta di applicazione della pena e che il pubblico ministero ha

prestato il consenso;

che i giudici a quibus ritengono che la richiesta di

patteggiamento non sia ammissibile in quanto l'art. 464 cod. proc.

pen., come modificato dall'art. 37 della legge n. 479 del 1999, non

consentirebbe più, in assenza di disposizioni transitorie e in

virtù del principio tempus regit actum di chiedere l'applicazione

della pena in dibattimento;

che, a parere dei rimettenti, per i procedimenti instaurati a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla

data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e pendenti a

tale data in fase dibattimentale, la preclusione sarebbe in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una

irragionevole "disparità di trattamento" dell'imputato che ha

formulato opposizione a decreto penale durante la vigenza della

precedente normativa rispetto all'imputato che presenta invece

opposizione sotto il vigore della nuova normativa, "poiché ad

ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi

al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed

ora soltanto tale facoltà gli è preclusa";

che il tribunale di La Spezia ritiene che tale disciplina

violi l'art. 3 della Costituzione anche perché, incidendo sulla

situazione sostanziale dell'imputato, frustra senza ragione ogni

affidamento sulla certezza del diritto e, inoltre, l'art. 24 della

Costituzione, perché determina un ingiustificato mutamento delle

regole del processo in corso, tale che l'imputato, il quale a tutto

il 31 dicembre 1999 poteva fare affidamento sulla facoltà di

avanzare richiesta di applicazione della pena sino all'apertura del

dibattimento di primo grado, si trova ad essere decaduto da tale

facoltà senza essere stato posto in condizione di conoscere il

termine entro il quale avrebbe dovuto formulare la richiesta;

che l'immediata applicabilità ai procedimenti in corso di

"una decadenza con effetto retroattivo" violerebbe infine, secondo il

tribunale di La Spezia, l'art. 25 della Costituzione, incidendo

sull'"esercizio di un diritto dell'imputato avente riflessi [...] non

solo processuali, ma anche sostanziali in relazione alla

quantificazione della pena, al contenuto del provvedimento

sanzionatorio e agli altri effetti penali";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

infondate.

Considerato che oggetto delle questioni di legittimità

costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei

termini di decadenza per la presentazione della richiesta di

applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479, con riferimento alle ipotesi di citazione a giudizio a

seguito di opposizione a decreto penale di condanna;

che le due ordinanze sollevano questioni sostanzialmente

identiche per cui deve essere disposta la riunione dei relativi

giudizi;

che i rimettenti lamentano che i nuovi termini di decadenza,

in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applichino, in

base al principio tempus regit actum indiscriminatamente ad ogni

situazione processuale in corso, e abbiano, quindi, efficacia

retroattiva;

che, secondo l'originaria formulazione dell'art. 464 cod.

proc. pen., se entro il termine di quindici giorni l'imputato si

fosse limitato a proporre opposizione, senza presentare alcuna

specifica richiesta, il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di

giudizio immediato e l'opponente avrebbe quindi potuto formulare

richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento (v. sentenza n. 114 del 1997), mentre il

nuovo testo dell'art. 464 cod. proc. pen. esclude che tale richiesta,

ove non sia stata formulata con l'atto di opposizione, possa essere

presentata nel giudizio conseguente all'opposizione;

che dalle ordinanze di rimessione emerge che nei procedimenti

nell'ambito dei quali le questioni sono state sollevate la nuova

disciplina è entrata in vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento

compreso tra la data della citazione a giudizio e la data della

celebrazione del dibattimento;

che, in base all'interpretazione del principio tempus regit

actum da cui muovono i rimettenti, tale circostanza comporterebbe che

i nuovi termini di decadenza per la formulazione della richiesta di

applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti la

dichiarazione di apertura del dibattimento, dovrebbero ritenersi già

consumati, così da precludere l'accesso al procedimento speciale;

che il presupposto interpretativo dei rimettenti

determinerebbe la conseguenza paradossale che imputati, rinviati a

giudizio in presenza di un quadro normativo che consentiva loro di

formulare richiesta di applicazione della pena sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento, si troverebbero, nel

momento della celebrazione del dibattimento stesso,

nell'impossibilità di formulare la richiesta, in quanto in base alla

nuova disciplina, applicata con effetti retroattivi, i relativi

termini finali sarebbero già scaduti;

che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di

affermare (ordinanze nn. 127 del 2001 e 560 del 2000) che "le

innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina

delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio,

ed ai rapporti tra tali fasi processuali - in particolare, per quanto

qui interessa, alle modalità introduttive e alla sede di

celebrazione dei procedimenti speciali - hanno anche determinato la

trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la

formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro

anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un

diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed

esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse

processuali";

che quindi, "anche in mancanza di qualsiasi norma

transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le

fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del

giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata

disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad

escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare

procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo

già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in

vigore della legge n. 479 del 1999";

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 464, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevate dal tribunale di Genova in riferimento

all'art. 3 della Costituzione e dal tribunale di La Spezia in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma,

della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte