Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25, 627 e 43,

comma 2, del codice di pocedura penale, promossi con n. 3 ordinanze

emesse il 28 settembre 1996 dal tribunale militare di Torino

rispettivamente iscritte ai nn. 59, 60 e 63 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 -

prima serie speciale - dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo contenuto, il tribunale

militare di Torino ha premesso di avere nei relativi procedimenti

disposto la trasmissione degli atti al tribunale viciniore a norma

dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, stante

l'incompatibilità del presidente e l'impossibilità di comporre il

collegio con altro giudice appartenente allo stesso ufficio, e che, a

seguito di conflitti elevati dal tribunale militare così investito,

la Corte di cassazione, con tre distinte sentenze, ha risolto il

contrasto dichiarando la competenza dell'odierno rimettente, sul

presupposto che la temporanea impossibilità di formare un collegio

giudicante a cagione dell'astensione di uno dei magistrati che

avrebbero dovuto comporlo, non può costituire causa di spostamento

territoriale, dovendosi far ricorso, in tale ipotesi, agli istituti

della supplenza e della applicazione, operanti anche nell'ordinamento

giudiziario militare in virtù del richiamo enunciato nell'art. 1

della legge 7 maggio 1980, n. 180;

che a tal proposito il tribunale rimettente, nel sottolineare il

"grave errore" in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione nel

confondere i casi di assenza o impedimento di magistrati con le

situazioni di incompatibilità che danno luogo alla disciplina

dettata dall'art. 43 del codice di procedura penale, ha sollevato,

in riferimento agli artt, 3 e 25 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 25 e

627 del codice di procedura penale nella parte in cui non escludono

la vincolatività delle decisioni della Corte di cassazione qualora

le stesse determinino la violazione o disapplicazione di norme di

legge regolanti la competenza e i criteri di costituzione del

giudice;

che in due delle tre ordinanze di rimessione di giudice a quo

solleva anche, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non è prevista

l'espressa applicabilità della relativa disciplina anche al rito

davanti ai tribunali militari;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate "inammissibili,

irrilevanti e comunque infondate";

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni

identiche e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere definiti con un'unica decisione;

che la questione relativa al combinato disposto degli artt. 25 e

627 del codice di procedura penale mira ad introdurre una deroga

all'efficacia vincolante delle decisioni della Corte di cassazione

sulla competenza, deroga che finirebbe per attribuire allo stesso

organo individuato come competente dalla Corte regolatrice il potere

di disattendere la determinazione solutoria del conflitto, dando

vita, in tal modo, al possibile riprodursi di una inarrestabile serie

di contrasti tale da cagionare una inammissibile stasi processuale,

in aperto contrasto con più valori che la Carta fondamentale mira

invece a preservare;

che, d'altra parte, questa Corte ha più volte ribadito che dalla

autorità di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia

discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in

discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla

Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve

ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza

potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nei giudizi a

quibus (v., da ultimo, sentenza n. 294/1995);

che la questione relativa all'art. 43, comma 2, del codice di

procedura penale, si appalesa del tutto priva di rilevanza, giacché,

alla luce delle decisioni adottate dalla Corte di cassazione nei

procedimenti a quibus, soltanto dopo aver constatato l'impossibilità

di comporre il collegio attraverso gli istituti della supplenza o

della applicazione potrà concretamente porsi un problema del

processo;

che, pertanto, la questioni proposte devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione, dal tribunale militare di Torino con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Vassalli

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte