Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 446legge 479/1999
  • art. 33legge 479/1999

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1,

del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 33, comma

1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle

disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.

Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento

giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente,

di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della

professione forense), promosso nell'ambito di un procedimento penale,

dal tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 21 dicembre 2000,

iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 21 dicembre 2000 il tribunale di

La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di

procedura penale - nel testo modificato dall'art. 33, comma 1,

lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante, tra

l'altro, "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale" - nella parte in cui non fa salva nei giudizi in

corso, nei quali il rinvio a giudizio è stato disposto prima

dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000),

la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino

alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il tribunale rimettente - premesso che l'imputato, al

quale il decreto che dispone il giudizio era stato notificato

nel settembre 1999, ha avanzato richiesta di applicazione della pena

nella fase degli atti introduttivi al dibattimento - rileva che la

richiesta è inammissibile in quanto l'art. 446 cod. proc. pen., come

modificato dall'art. 33 della legge n. 479 del 1999, non consente

più, in assenza di una normativa transitoria che ne regoli

l'applicabilità ai processi pendenti e alla stregua del principio

tempus regit actum di presentare richiesta di patteggiamento sino

alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che, a parere del giudice a quo la preclusione alla

proponibilità in dibattimento della richiesta di applicazione della

pena, in quanto immediatamente applicabile ai procedimenti in corso,

violerebbe l'art. 3 Cost., frustrando irragionevolmente ogni

affidamento sulla certezza del diritto, e determinerebbe una

ingiustificata diversità di trattamento tra imputati a seconda che

la prima udienza dibattimentale sia stata fissata per una data

antecedente o successiva rispetto al 2 gennaio 2000;

che tale disciplina, rappresentando un ingiustificato

mutamento delle regole nel corso del processo, violerebbe quindi

l'art. 24 Cost., in quanto l'imputato è privato della facoltà di

presentare richiesta di applicazione della pena senza essere stato in

condizione di conoscere il termine entro il quale avrebbe dovuto

formularla;

che, infine, l'immediata operatività della preclusione

violerebbe l'art. 25 Cost., in quanto l'anticipazione della scadenza

del termine per la presentazione della richiesta di applicazione

della pena al momento in cui sono formulate le conclusioni

nell'udienza preliminare comporterebbe, nei procedimenti già

pendenti nella fase del giudizio, l'introduzione con efficacia

retroattiva di un termine di decadenza che incide su aspetti

sostanziali del trattamento penale, quali il contenuto e gli effetti

della sentenza di condanna e la quantificazione della pena;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che oggetto della questione di legittimità

costituzionale è la immediata operatività della disciplina dei

termini di decadenza per la presentazione della richiesta di

applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,

n. 479, con riferimento alla ipotesi di rinvio a giudizio a seguito

di udienza preliminare;

che il rimettente lamenta che i nuovi termini di decadenza,

in assenza di un'apposita disciplina transitoria, si applicano, in

base al principio tempus regit actum indiscriminatamente ad ogni

situazione processuale in corso, e hanno, quindi, efficacia

retroattiva;

che alla stregua del testo originario dell'art. 446, comma 1,

cod. proc. pen. le parti potevano formulare la richiesta di

applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado, mentre, dopo le modifiche introdotte

alla disposizione in esame dall'art. 33, comma 1, lettera a), della

legge n. 479 del 1999, la richiesta deve essere formulata sino alla

presentazione delle conclusioni del pubblico ministero e dei

difensori nell'udienza preliminare, a norma degli artt. 421, comma 3,

e 422, comma 3, cod. proc. pen;

che la questione è stata sollevata con riferimento a una

situazione processuale in cui la nuova disciplina è entrata in

vigore (il 2 gennaio 2000) in un momento compreso tra la data della

citazione a giudizio e la data della celebrazione del dibattimento;

che l'interpretazione del principio tempus regit actum da cui

muove il rimettente comporterebbe che, in tale situazione, i nuovi

termini di decadenza per la formulazione della richiesta di

applicazione della pena dovrebbero ritenersi già consumati, con la

conseguenza paradossale che l'imputato, rinviato a giudizio in

presenza di un quadro normativo che gli consentiva di formulare

richiesta di applicazione della pena sino alla dichiarazione di

apertura del dibattimento, nel momento della celebrazione del

dibattimento stesso si troverebbe, in base alla nuova disciplina

applicata con effetti retroattivi, nell'impossibilità di formulare

la richiesta, essendo i relativi termini già scaduti;

che identiche questioni di costituzionalità, sollevate dal

medesimo rimettente, sono state dichiarate manifestamente infondate

con le ordinanze nn. 127 del 2001 e 560 del 2000, in base al rilievo

che "le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla

disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del

giudizio, ed ai rapporti tra tali fasi processuali - in particolare,

per quanto qui interessa, alle modalità introduttive e alla sede di

celebrazione dei procedimenti speciali - hanno anche determinato la

trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la

formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro

anticipazione a momenti precedenti il dibattimento, nell'ottica di un

diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed

esigenze di più economica e razionale utilizzazione delle risorse

processuali";

che, quindi, "anche in mancanza di qualsiasi norma

transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal legislatore tra le

fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del

giudizio dibattimentale, cui è strettamente collegata la mutata

disciplina dei procedimenti speciali, conduce necessariamente ad

escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare

procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo

già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in

vigore della legge n. 479 del 1999";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di La

Spezia con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:222 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte