Sentenza n. 223/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 385/1980
- art. 2legge 385/1980
applicata al caso
- art. 3legge 385/1980
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 1legge 87/1953
- art. 3legge 481/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2
e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla
indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni
di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978,
n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25) e dell'articolo unico del d.l. 28
luglio 1981, n. 396, conv. in legge 25 settembre 1981, n. 535
(Differimento del termine di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1980,
n. 385, in materia di indennità di espropriazione), promossi con le
ordinanze emesse il 21 novembre 1980 dalla Corte d'appello di Bologna,
il 24 ottobre 1980 dalla Corte d'appello di Roma (due ordinanze), il 12
dicembre 1980 dalla Corte d'appello di Bologna, il 12 dicembre 1980
dalla Corte d'appello di Cagliari, il 3 novembre 1980 dalla Corte
d'appello di Genova, il 3 aprile (due ordinanze) e il 12 giugno 1981
(tre ordinanze) dalla Corte d'appello di Firenze, il 19 giugno 1981
dalla Corte d'appello di Torino, il 4 maggio 1981 dalla Corte d'appello
di Lecce, il 9 ottobre 1981 dalla Corte d'appello di Firenze (due
ordinanze), 1'11 novembre 1981 dalla Corte d'appello di Potenza, il 3
novembre 1981 dalla Corte d'appello di Milano, il 30 ottobre 1981 e il
15 gennaio 1982 dalla Corte d'appello di Firenze, il 12 maggio e il 29
aprile 1982 dalla Corte d'appello di Campobasso, il 9 giugno 1982 dalla
Corte d'appello di Potenza (due ordinanze), il 17 marzo 1982 dal
Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di
Milano, il 7 maggio 1982 dalla Corte d'appello di Napoli e il 30 marzo
1982 dalla Corte di Cassazione - Sez. I civile, rispettivamente
iscritte ai nn. 27, 106, 107, 118, 134, 200, 444, 445, 541, 542, 543,
609, 665, 781 e 782 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 73, 145, 198,
199, 483, 484, 601, 602, 657, 683 e 686 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 77, 117, 137,
172, 290, e 318 del 1981 e nn. 19, 75, 171, 220, 255, 344 e 357 del
1982.
Visti gli atti di costituzione del Banco di Santo Spirito, di
Massimo Lancellotti Teresa, della S.p.A. Cave Reno, di Arcangeli Anna
Maria, di Mastronardi Enrichetta, di Russo Giovanni e Settembre
Pasqualina, della soc. Immobiliare Olonella, del Comune di Bologna, del
Comune di Roma, del Comune di Bagno a Ripoli e del Comune di Napoli;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella pubblica udienza dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avv. Antonio Stoppani per Russo Giovanni e Settembre
Pasqualina e - per delega dell'avv. Edda Menzani - per la S.p.A. Cave
Reno e per Arcangeli Anna Maria, l'avv. Adriano Pallottino per il Banco
di Santo Spirito e per Massimo Lancellotti Teresa, l'avv. Giorgio
Stella Richter per il Comune di Bologna, l'avv. Tommaso Peccerillo per
il Comune di Napoli, l'avv. Giulio Marchetti per il Comune di Roma e
l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze emesse il 24 ottobre 1980, la Corte
d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (contenente
"Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree
edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle leggi 28
gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25"),
in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost..
In entrambi i casi, il giudice a quo premette che la disciplina
dettata dalla legge n. 385 "deve sicuramente trovare applicazione nella
attuale controversia", in quanto emanata "al preciso scopo di colmare
il vuoto legislativo" creatosi per effetto della sentenza n. 5/1980 di
questa Corte: come risulta espressamente dall'art. 1, primo comma, e
come è confermato dall'art. 3 della legge medesima, che eccettua
dall'applicazione di essa i soli "procedimenti in corso" per i quali
"la liquidazione della indennità di espropriazione o di occupazione
sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile ovvero sia stata
definita con sentenza passata in giudicato" alla data di pubblicazione
della sentenza predetta.
Per altro, dopo aver negato che tale disciplina violi l'articolo
136 Cost., le due ordinanze rilevano, da un lato, che essa non
garantirebbe - stante il citato disposto dell'art. 3 - "un eguale
trattamento tra soggetti colpiti da identici provvedimenti ablatori
emessi in epoche diverse"; e, d'altro lato, aggiungono che "la
liquidazione delle indennità definitive dovute agli espropriati in
forza del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al primo
comma dell'art. 2 della legge n. 385 non può non apparire futura e
incerta", in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, "essendo
condizionata alla emanazione di un successivo testo legislativo del
quale non si conoscono neppure le linee ispiratrici".
2. - Nel primo dei due giudizi si sono costituiti il Banco di Santo
Spirito ed il Comune di Roma: l'uno per chiedere che la Corte annulli
le norme impugnate, l'altro per sostenere la manifesta infondatezza
dell'impugnativa. Secondo il Comune di Roma, che ha nuovamente svolto
le proprie tesi con una memoria depositata in vista della pubblica
udienza, il fatto che il legislatore abbia per ora previsto un
indennizzo a titolo di acconto non potrebbe collidere con una
giurisprudenza costituzionale riguardante gli indennizzi stabiliti in
via definitiva, per i quali soltanto si porrebbe un problema di "serio
ristoro": tanto più che il "termine ravvicinato", fissato dalla legge
n. 385 "per l'emanazione dei criteri in base ai quali liquidare il
conguaglio", escluderebbe "che sussista illimitata dissociazione
temporale fra espropriazione ed indennità"; e gioverebbero comunque il
rimedio della "corresponsione degli interessi sulla differenza tra
l'indennità provvisoria e quella definitiva", nonché la facoltà "di
convenire con l'Ente Espropriante la cessione volontaria dei beni con
la maggiorazione dell'indennità offerta in misura pari al 50 per
cento. Né sarebbe ipotizzabile alcuna violazione del principio
d'eguaglianza, là dove si tratti - come nel caso in esame - d'una
legge che riguardi "tutti i procedimenti ancora aperti", limitandosi a
non incidere sulle "situazioni già esaurite".
Identiche deduzioni sono state esposte dal Comune di Roma nel
secondo dei due giudizi instaurati dalla Corte d'appello di Roma;
mentre per l'accoglimento ha concluso la costituita parte attrice,
Teresa Massimo Lancellotti
In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, sostenendo l'infondatezza dell'impugnativa. Negli atti
di intervento, l'Avvocatura dello Stato afferma anzitutto che la
censurata determinazione dell'indennità "in via provvisoria" si
sarebbe resa indispensabile "per colmare il vuoto legislativo" prodotto
dalla sentenza n. 5 del 1980. Sgombrato così il campo "dalla tesi che
la legge denunciata avrebbe riprodotto norme già dichiarate
costituzionalmente illegittime", altro essendo l'acconto ed altro
l'indennizzo definitivo, l'Avvocatura dello Stato aggiunge - ricordando
la sentenza di questa Corte n. 16 del 1968 - che proroghe del genere di
quella in esame non sarebbero illegittime, allorché il loro termine
finale risulti "approssimativamente e ragionevolmente determinabile nel
quando", come appunto si ricaverebbe dalla legge stessa. Del resto, il
"serio ristoro", prescritto dall'art. 42 Cost., non imporrebbe affatto
"che la legge regolatrice dell'indennizzo debba essere unica e non
plurima"; "o che non possa da tale legge essere preveduto un indennizzo
provvisorio, da conguagliare... secondo criteri di successiva
emanazione". E sarebbe fuor di luogo invocare il principio
d'eguaglianza, di fronte ad una legge che "ha fatto buon governo" - con
il già citato art. 3 - "del principio generale dell'irretroattività
della legge, nonché dei principi relativi ai limiti di retroattività
delle sentenze di annullamento della Corte costituzionale".
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge n. 385, in riferimento all'art. 42 Cost., è stata riproposta
dalla Corte d'appello di Bologna, con due ordinanze pressoché
identiche nelle loro motivazioni, rispettivamente emesse il 21 novembre
ed il 12 dicembre 1980. Entrambe le ordinanze rilevano, in particolar
modo, che la norma impugnata, dissociando l'esproprio dalla
determinazione dell'integrale corrispettivo, verrebbe a privare i
provvedimenti ablativi di un loro "elemento connaturale" e
costituzionalmente necessario.
In entrambi i giudizi si sono costituite le parti attrici, società
Cave Reno e sigg. Arcangeli, aderendo alla conclusione del giudice a
quo, anche in vista del "notevole pregiudizio" di ordine economico, che
la troppo ritardata integrazione dell'indennità sta determinando a
carico degli espropriati. Per contro, si è costituito anche il Comune
di Bologna, convenuto nel primo dei giudizi stessi, negando che l'art.
42 Cost. sorregga la proposta impugnativa: la quale incorrerebbe
nell'equivoco di ritenere che "l'esproprio sia caratterizzato dal
sinallagma", senza tener conto che l'indennizzo rappresenta unicamente
"il massimo di contributo e riparazione che l'Amministrazione può
garantire all'interesse privato".
È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
svolgendo le stesse tesi di cui si è fatto cenno relativamente alle
ordinanze della Corte d'appello di Roma, nella parte concernente l'art.
42 Cost.
4. - L'art. 1 della legge n. 385 è stato anche impugnato dalla
Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 3 novembre 1980: ma in
riferimento all'art. 24, primo comma, oltre che all'art. 42, terzo
comma, della Costituzione. In quest'ultimo senso, il giudice a quo
ritiene che la "pratica riproduzione" di norme annullate da questa
Corte "ponga già di per sé una non manifestamente infondata questione
di illegittimità costituzionale"; tanto più che l'indennizzo
costituzionalmente garantito dovrebbe essere "attuale e completo, e non
già proiettato, nella sua determinazione definitiva, a criteri da
fissare con una legge ancora da venire". Nel primo senso, d'altronde,
la disciplina censurata determinerebbe "pregiudizievoli implicazioni",
quanto alla "libera ed incondizionata azionabilità in giudizio dei
propri diritti da parte dell'espropriato": infatti, le opposizioni
pendenti rischierebbero di risultare inammissibili, per difetto del
loro necessario presupposto, ossia della loro "perdurante riferibilità
... ad una liquidazione definitivamente già attuata in sede
amministrativa", con la conseguenza - forse irrimediabile - del "vano
esaurimento di un giudizio a suo tempo legittimamente e tempestivamente
promosso dall'espropriato" (e comunque di un "vano dispendio di
attività processuale").
L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha per altro
obiettato, oltre ai già noti assunti concernenti l'art. 42 Cost., che
"la determinazione effettuata dalle Commissioni" non sarebbe "incisa,
per quanto riguarda la sua impugnabilità, dalla normativa denunciata".
Dovrebbe dunque escludersi - secondo l'Avvocatura dello Stato - "che si
siano creati degli ostacoli al diritto di difesa in materia"; e quelli
denunciati, in vista dell'art. 24 Cost., sarebbero solo "ipotetici
inconvenienti di fatto", involgenti profili di merito legislativo e non
di legittimità costituzionale.
5. - A sua volta, con ordinanza del 12 dicembre 1980, la Corte
d'appello di Cagliari ha impugnato tanto l'art. 1 quanto gli artt. 2 e
3 della legge n. 385, facendo riferimento ad una vasta serie di
parametri costituzionali. Oltre agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo
comma, già posti da questa Corte a base della sentenza n. 5 del 1980,
il giudice a quo richiama infatti l'art. 53, primo comma, sostenendo
che la disciplina censurata determinerebbe "una sorta di imposizione
straordinaria" non ragguagliata alla capacità contributiva del
soggetto; l'art. 81, quarto comma, dal momento che l'acconto in
questione istituzionalizzerebbe "il difetto di copertura della spesa in
tutte le leggi che disciplinano la realizzazione di opere pubbliche"; e
l'art. 136 Cost., là dove si dispone che le norme dichiarate
incostituzionali cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
Ma il presidente del Consiglio dei ministri è qui pure
intervenuto, per contestare ognuna di tali censure. In primo luogo -
osserva l'Avvocatura dello Stato - la legge impugnata non avrebbe
affatto previsto che "le norme demolite sul piano costituzionale
conservassero la loro efficacia"; in secondo luogo, non sarebbe
pertinente il richiamo del giudice a quo alla "capacità contributiva";
in terzo luogo, quella in esame non avrebbe nulla a che vedere con le
leggi di bilancio né con le leggi implicanti una nuova o maggiore
spesa.
6. - La legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 385
è stata inoltre messa in dubbio dalla Corte d'appello di Firenze, con
nove ordinanze rispettivamente emesse il 3 aprile, il 12 giugno, il 9
ottobre, il 30 ottobre 1981 ed il 15 gennaio 1982. Nei primi cinque
giudizi (R.O. 444, 445, 541, 542 e 543/1981) il giudice a quo ha
circoscritto le sue censure al primo ed al secondo comma dell'articolo
predetto; nei quattro giudizi successivi (R.O. 781, 782 del 1981, 198 e
199 del 1982) ha invece coinvolto il quarto comma dell'articolo stesso.
Ma, in tutti i casi, le nove ordinanze hanno fatto riferimento - con
identiche od analoghe motivazioni - agli artt. 42, terzo comma, e 136,
primo comma, della Costituzione, sostenendo che il vizio cui questa
Corte aveva posto riparo, mediante la sentenza n. 5 del 1980, si
sarebbe in realtà perpetuato (anche per effetto della proroga operata
dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 25
settembre 1981, n. 535).
Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del 9 ottobre 1980 si è
costituito il Comune di Bagno a Ripoli, che ha eccepito
l'inammissibilità dell'impugnativa, dal momento che essa avrebbe
dovuto rivolgersi contro il sopravvenuto decreto-legge n. 396 del 1981,
anziché riguardare la sola legge n. 385 del 1980. Nel merito,
comunque, la difesa del Comune ha concluso nel senso dell'infondatezza,
notando che l'indennizzo non potrebbe considerarsi iniquo, "solo
perché corrisposto in due momenti distinti".
Nel medesimo senso si è poi pronunciato, relativamente a tutti i
giudizi instaurati dalla Corte d'appello di Firenze, l'intervenuto
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. - Ancora, con ordinanza del 19 giugno 1981, la Corte d'appello
di Torino - premesso che "nessuna norma prevede la sospensione di un
giudizio in attesa di una legge futura" -, ha impugnato l'art. 1 della
legge n. 385 in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, sostenendo che l'indennizzo in questione sarebbe "incerto
ed aleatorio".
Similmente, la Corte d'appello di Lecce, con ordinanza del 4 maggio
1981, ha ritenuto che gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 385 contrastino
con gli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione.
Del pari, la Corte d'appello di Potenza, con tre ordinanze datate
11 novembre 1981 e 9 giugno 1982, ha ipotizzato l'esistenza di un
contrasto fra gli artt. 1 e 2 della legge n. 385 e l'art. 42, terzo
comma, della Costituzione, lamentando - in particolar modo - che la
legge medesima non preannunci nemmeno i criteri per la fissazione
dell'indennizzo definitivo.
Tanto l'art. 1 della legge n. 385, quanto l'articolo unico del
decreto-legge n. 396 del 1981 (convertito nella legge n. 535 del
medesimo anno) sono stati invece impugnati dalla Corte d'appello di
Milano, con ordinanza del 3 novembre 1981, e dal Tribunale regionale
delle acque pubbliche presso la Corte stessa, con analoga ordinanza del
17 marzo 1982; e ciò in riferimento agli artt. 136, 42 e 24 Cost., per
la parte in cui dette norme "dispongono in via transitoria, fino
all'emanazione di apposita legge sostitutiva, l'adozione di criteri
provvisori di determinazione dell'indennità dovuta per le
espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o
interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle
provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto
pubblico, anche non territoriali".
Infine, con ordinanza del 30 marzo 1982, anche la Corte di
cassazione ha impugnato l'art. 1 della legge n. 385, per asserito
contrasto con l'art. 42, terzo comma (il quale escluderebbe che possa
darsi - per di più sulla base di norme già dichiarate
incostituzionali - "soluzione di continuità fra perdita della
proprietà e acquisto dell'indennità"), nonché con l'art. 24 Cost.
(data la "difesa puramente ipotetica" cui l'espropriato sarebbe in tal
senso costretto).
In tutti i giudizi in questione è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza. Nel
giudizio instaurato dal Tribunale regionale delle acque pubbliche
presso la Corte d'appello di Milano si è costituita la Società
immobiliare Olonella, censurando la riproduzione di norme già
dichiarate illegittime da questa Corte. Così pure, nel giudizio
instaurato dalla Corte di cassazione, si sono costituiti Giovanni Russo
e Pasqualina Settembre, concludendo per l'accoglimento, anche con
riguardo alle leggi di proroga successive a quella specificamente
denunciata dal giudice a quo.
8. - La legittimità degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 385 è
stata altresì contestata dalla Corte d'appello di Campobasso, in
riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., con due ordinanze - identicamente
motivate - del 29 aprile e del 12 maggio 1982.
Nel primo di tali giudizi si sono costituite Enrichetta e Maria
Mastronardi, aderendo alle tesi del giudice a quo sulla base della
considerazione, svolta nell'atto di costituzione e in una successiva
memoria, che l'espropriato abbia diritto "ad un indennizzo che non sia
irrisorio, apparente o aleatorio", come invece si verificherebbe nella
specie.
Per contro, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinviato agli atti di intervento depositati nei precedenti giudizi.
9. - Da ultimo, con ordinanza emessa il 7 maggio 1982, la Corte
d'appello di Napoli ha concluso la serie delle impugnative in esame,
ipotizzando che l'intera legge n. 385 del 1980 abbia violato gli artt.
42, terzo comma, e 24 della Costituzione.
L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto,
ancora una volta, che la Corte dichiari l'infondatezza di tali censure.
Più ampie considerazioni sono state esposte, nel medesimo senso,
dal costituito Comune di Napoli: il quale ha rilevato, in primo luogo,
che "tutte le leggi emanate in tema di espropriazione", a partire
dall'art. 51 della legge n. 2359 del 1865, "hanno sempre prescritto che
alla fase di determinazione temporanea da parte degli organi
amministrativi, segue una seconda fase in cui viene determinata, in un
giudizio contenzioso ordinario..., l'indennità definitiva ad istanza
dell'interessato". In effetti - si aggiunge in una memoria depositata
in vista della pubblica udienza - la Costituzione farebbe salvo
l'indennizzo, ma senza esigere che esso "sia determinato, liquidato e
depositato prima della emanazione del decreto di espropriazione". Né
si potrebbe trarre argomento dalla mancata approvazione della prevista
legge di determinazione dell'indennizzo definitivo, dato che "la
legittimità costituzionale di una legge non va valutata a posteriori
sulla base di un comportamento successivo del legislatore ma
esclusivamente con riguardo alle norme poste in essere dallo stesso con
la legge di cui si discute". Considerato in diritto :
1. - I 26 giudizi si prestano ad essere riuniti e decisi con unica
sentenza, poiché hanno tutti per tema la legittimità costituzionale
dell'indennità di espropriazione (o della rispettiva indennità di
occupazione), nelle forme e nelle misure provvisoriamente stabilite,
quanto alle aree edificabili, dalla legge 29 luglio 1980, n. 385: legge
conseguente, in questa parte, alla sentenza 25 gennaio 1980, n. 5, con
cui la Corte ha annullato una serie di norme già dettate in materia
dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché dalla legge 27 giugno
1974, n. 247.
Vero è che tutte le ordinanze impugnano l'art. 1 della legge n.
385, con particolare riguardo al primo ed al secondo comma
dell'articolo stesso: l'uno rivolto ad ancorare la predetta indennità
provvisoria al "valore agricolo medio... corrispondente al tipo di
coltura in atto nell'area da espropriare" ovvero, "per le aree comprese
nei centri edificati", alla "coltura più redditizia" tra quelle
interessanti oltre il 5 per cento della superficie coltivata nella
regione agraria in questione (previa moltiplicazione di quest'ultimo
dato per un coefficiente da 4 a 10 o da 2 a 5, secondo che si tratti di
comuni con popolazione superiore o meno ai 100.000 abitanti); l'altro
recante il preannuncio di un "conguaglio" da definire entro un anno
dall'entrata in vigore della legge in esame, mediante un'ulteriore
"apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 5 del 1980". Né i termini
essenziali del problema si modificano, per effetto di quelle ordinanze
che involgono nelle loro impugnazioni - come si è specificato in
narrativa - l'articolo 1, quarto comma (concernente gli "interessi
legali", cui l'espropriato potrà avere diritto, "sulla differenza
eventualmente risultante tra l'indennità determinata ai sensi del
primo comma e quella definitiva"), l'articolo 2 (relativo ai criteri
per determinare l'indennità di occupazione) o l'articolo 3 della legge
n. 385 (per cui le disposizioni precedenti "non si applicano ai
procedimenti in corso, se la liquidazione dell'indennità di
espropriazione o di occupazione sia divenuta definitiva, ovvero non
impugnabile ovvero sia stata definita con sentenza passata in giudicato
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.
5 del 1980"); od anche per effetto delle due ordinanze della Corte
d'appello di Milano e del Tribunale regionale delle acque pubbliche
presso la Corte medesima, che hanno formalmente sollevato questione di
legittimità costituzionale dello stesso articolo unico della legge 25
settembre 1981, n. 535 (per il differimento al 31 maggio 1982 del
termine di emanazione della legge destinata a disciplinare la
"definitiva" indennità di espropriazione).
D'altronde, in parte comuni sono anche le censure che i giudici a
quibus rivolgono alle norme impugnate. Tutte le ordinanze richiamano,
infatti, l'art. 42 Cost., facendo sempre riferimento al terzo comma,
là dove si richiede la corresponsione di un "indennizzo" a favore dei
soggetti espropriati. Ma giova ricordare che un tale richiamo assume,
fondamentalmente, due significati diversi: poiché alcune ordinanze -
come quelle emesse dalle Corti d'appello di Roma, di Bologna, di
Torino, di Lecce, di Potenza e di Campobasso - mettono in dubbio la
sola legittimità costituzionale della dissociazione temporale fra
l'esproprio e la determinazione del definitivo indennizzo, tanto più
se questo rimane "incerto ed aleatorio"; mentre altre ordinanze - come
quelle delle Corti d'appello di Genova e di Napoli, nonché della Corte
di cassazione - sottolineano che l'indennità provvisoria stabilita
dalla legge n. 385, oltre ad introdurre una "soluzione di continuità
fra perdita della proprietà e acquisto dell'indennità" definitiva, è
stata puntualmente fondata sui criteri già ritenuti illegittimi dalla
più volte citata sentenza n. 5 del 1980. Nel secondo senso, affiora un
implicito richiamo al primo comma dell'art. 136 Cost., per cui la norma
dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte "cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione". Ed è appunto all'art. 136, in collegamento al terzo comma
dell'art. 42 Cost., che coerentemente operano un espresso riferimento
le ordinanze delle Corti d'appello di Cagliari, di Firenze e di Milano,
nonché del ricordato Tribunale regionale delle acque.
Per completare il quadro delle impugnative, va però aggiunto che
alcune ordinanze (n. 106,107,134,665 del 1981, 483 e 484 del 1982)
deducono inoltre la violazione dell'art. 3 Cost., date le disparità di
trattamento che la disciplina impugnata verrebbe a creare tra i vari
soggetti espropriati, secondo le date di emissione o secondo le specie
dei rispettivi provvedimenti ablatori; che altre ordinanze (n. 200 del
1981, 145, 657, 683 e 686 del 1982) fanno altresì riferimento al primo
comma dell'art. 24 Cost., assumendo che il carattere provvisorio
dell'indennità in esame pregiudicherebbe il diritto di agire in
giudizio, spettante all'espropriato per far valere le proprie ragioni
nei confronti dell'autorità espropriante; che in altri casi ancora
(ord. n. 134 e 665 del 1981) si considera leso lo stesso principio di
capacità contributiva, sancito dal primo comma dell'art. 53 Cost.; e
che una di tali ordinanze (n. 134 del 1981) fa infine richiamo al
quarto comma dell'art. 81 Cost., poiché il previsto "conguaglio"
dell'"acconto" in questione potrebbe risolversi in una maggiore spesa
pubblica, cui non corrisponderebbero i mezzi per farvi fronte.
2. - Nel motivare la rilevanza delle proposte impugnative, quasi
tutte le ordinanze di rimessione osservano esattamente che la
disciplina da esse contestata dovrebbe applicarsi per risolvere le
rispettive controversie: in quanto riguardante gli stessi procedimenti
in corso nei quali non si sia determinato l'esaurimento del rapporto,
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980. E l'influenza che una
decisione di accoglimento verrebbe ad esplicare nei giudizi a quibus
non può essere comunque messa in dubbio: poiché, una volta annullate
le "norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree
fabbricabili", potrebbe riespandersi e ridivenire applicabile - come ha
già fatto intendere questa Corte, nella sentenza n. 13 del 1980, e
come ha precisato la Corte di cassazione - la precedente disciplina
delle espropriazioni per causa di utilità pubblica.
Ciò non toglie, però, che non tutte le questioni sollevate dalle
ordinanze in esame siano rilevanti ai fini dei relativi processi. In
particolar modo, non viene impugnato a proposito il quarto comma
dell'art. 1 della legge n. 385, il quale si limita a disporre - come
già si è ricordato - che "sulla differenza eventualmente risultante
tra l'indennità determinata ai sensi del primo comma e quella
definitiva... l'espropriato ha diritto agli interessi legali per il
periodo intercorrente tra la corresponsione dell'acconto e quella
dell'indennità definitiva": donde una previsione che almeno
nell'attuale fase transitoria, in mancanza dell'"apposita legge
sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale", non concreta alcuna pretesa che le parti attrici
possano avanzare fin da ora (ed abbiano effettivamente avanzato nei
procedimenti dei quali si tratta). Così pure, difetta la rilevanza
quanto all'impugnazione dell'art. 3 della legge n. 385, poiché la
premessa da cui muovono - espressamente od implicitamente - gli stessi
giudici che ne mettono in dubbio la legittimità costituzionale, è che
nei rispettivi giudizi la liquidazione dell'indennità di esproprio (o
di occupazione) non sia divenuta definitiva, ma formi ancora oggetto di
controversia.
Conclusivamente, dunque, questa Corte è tenuta a pronunciarsi sul
primo e sul secondo comma dell'art. 1 (nonché sul connesso articolo
unico della legge n. 535 del 1981) e sull'art. 2 della legge n. 385
del 1980. Ed anzi, circa lo stesso art. 2 della legge n. 385, va notato
che esso risulta impropriamente denunciato dalle ordinanze n.
106,107,665 del 1981, 73,483 e 484 del 1982, le quali attengono -
dichiaratamente - a giudizi concernenti l'indennità di espropriazione
e non l'indennità da corrispondere nei casi di occupazione di urgenza;
mentre le sole ordinanze che correttamente contestano la legittimità
costituzionale di quest'ultimo disposto sono quelle recanti i numeri
134 del 1981, 601 e 602 del 1982.
3. - Va esaminata in via preliminare l'eccezione
l'inammissibilità proposta dalla difesa del Comune di Bagno a Ripoli,
relativamente alla prima delle due ordinanze emesse il 9 ottobre 1981
dalla Corte d'appello di Firenze (R.O. 781/1981): eccezione che
logicamente coinvolge la totalità delle ordinanze in esame. Nella
memoria di costituzione di quel Comune si assume, infatti, che la
questione sarebbe inammissibile, avendo l'ordinanza di rimessione
omesso di estendere l'impugnativa all'articolo unico della legge 25
settembre 1981, n. 535, sul differimento del termine per l'emanazione
di una nuova disciplina dell'"indennità definitiva"; e ciò, sebbene
la legge di proroga fosse già stata pubblicata, alla data
dell'ordinanza stessa, ed anzi risulti espressamente citata nella
motivazione di tale provvedimento. Ma la prima proroga, cui fa
riferimento l'amministrazione locale interessata, è stata seguita da
altre due leggi di differimento della prevista riforma - ignote per
ragioni cronologiche a tutti i giudici rimettenti - che rispettivamente
hanno spostato il termine al 31 dicembre 1982 (cfr. l'art. 1 del
decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio
1982, n. 481) e al 31 dicembre 1983 (secondo l'articolo unico della
legge 23 dicembre 1982, n. 943). Se dunque l'eccezione dovesse dirsi
fondata, essa verrebbe a ripercuotersi su tutte le ordinanze che hanno
dato luogo al presente giudizio: sia pure nel senso di imporre la
restituzione degli atti, affinché i giudici a quibus riconsiderino la
rilevanza delle loro impugnative in vista della legislazione così
sopravvenuta, piuttosto che determinare un'immediata dichiarazione
d'inammissibilità.
Senonché l'eccezione va respinta. Le censure configurate dalle
ordinanze di rimessione sono rivolte non tanto alla lunghezza del
termine originariamente previsto (e ripetutamente differito) per la
sostituzione delle impugnate "norme provvisorie" con una disciplina
permanente delle indennità in esame, quanto ai criteri sui quali si
fonda l'art. 1, primo comma, della legge n. 385 ed alla radicale
incertezza delle prospettive che il legislatore ha aperto con il
secondo comma dell'articolo stesso. Ne offre la riprova il fatto che,
ove si annullasse il solo termine, non sarebbe escluso che le "norme
provvisorie" di cui al primo comma continuassero ad applicarsi sine
die, per lo meno quanto ai procedimenti in corso, nei quali i soggetti
espropriati non potrebbero pretendere nulla più dell'"acconto"
attualmente stabilito; mentre, all'opposto, ove fosse dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle "norme provvisorie", le pretese
dei proprietari interessati potrebbero venire egualmente soddisfatte,
pur senza far cadere il preannuncio dell'"indennità definitiva". Ed è
intuitivo, del resto, che la ricordata catena di proroghe, ormai
protratte fino al 31 dicembre 1983, non ha certo sanato ma anzi ha
aggravato - in ipotesi - i vizi denunciati dai giudici a quibus.
4. - Nel merito, la questione è fondata.
Per giungere a tale conclusione, non è indispensabile verificare
se la determinazione della definitiva indennità di esproprio (o di
occupazione) possa mai venire dissociata, differendola nel tempo,
dall'emanazione del provvedimento ablativo della proprietà privata.
Quale che sia la risposta da dare a questo problema generale (ed anche
ammesso che la soluzione debba essere unitaria ed univoca),
l'illegittimità dell'espediente al quale ha fatto ricorso la legge n.
385 discende dalla peculiare configurazione delle impugnate "norme
provvisorie": le quali risultano comunque divergenti dal modello
costituzionale di "indennizzo", previsto nel terzo comma dell'art. 42,
ed in pari tempo violano il primo comma dell'art. 136 della
Costituzione.
Anzitutto, non può essere trascurata o sottovalutata la testuale
corrispondenza riscontrabile fra l'art. 16, quinto, sesto e settimo
comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (nel testo modificato
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), e l'art. 1, primo
comma, della legge 29 luglio 1980, n. 385. Così disponendo, la legge
n. 385 ha infatti restaurato gli stessi criteri di commisurazione
dell'indennità di esproprio che questa Corte aveva dichiarato
costituzionalmente illegittimi, mediante la sentenza n. 5 del 1980: il
che, peraltro, era noto al Parlamento, come risulta dai lavori
preparatori e, prima ancora, dalla relazione al disegno governativo n.
732, comunicato alla Presidenza del Senato il 13 febbraio 1980.
Ora, è ben vero che tale riproduzione è stata operata sulla base
di un titolo formalmente diverso da quello che la Corte aveva preso in
considerazione, dato il carattere provvisorio e non definitivo
dell'indennità che attualmente è in esame; ma chi guardi alla
sostanza della disciplina denunciata, non può essere soddisfatto da
questo tipo di giustificazione. Al di là delle denominazioni
utilizzate dalla legge n. 385, resta cioè che il cosiddetto "acconto"
rappresenta per adesso l'unico indennizzo cui abbiano diritto i
soggetti espropriati; mentre del "conguaglio", del quale si ragiona nel
secondo comma dell'art. 1, nulla è dato sapere, né in vista delle
pretese che i proprietari espropriati potrebbero promuovere in tal
senso, né in vista del sindacato che la Corte è chiamata ad
effettuare.
In ciò risiede un'ulteriore peculiarità delle disposizioni
impugnate, che integra e qualifica il dato consistente nell'aver fatto
rivivere norme già divenute inefficaci, in conseguenza del loro
annullamento da parte della Corte stessa. Effettivamente, il secondo
comma dell'art. 1 non si limita a differire l'operatività del
"conguaglio", ma non ne definisce in modo contestuale neppure le
caratteristiche essenziali, in quanto trascura di prefigurarne gli
stessi criteri informatori. Di più: dall'art. 1 della legge n. 385 non
si riesce neanche a desumere, con la necessaria sicurezza, se ai
soggetti espropriati sia stata comunque garantita una "indennità
definitiva" più elevata di quella provvisoria, o almeno equivalente ad
essa (come farebbe pensare, a prima vista, la lettera del quarto comma)
o se il "conguaglio" non possa addirittura risultare negativo (come è
stato ipotizzato già nel corso dell'approvazione della legge
medesima). D'altra parte, a tutto questo si aggiunge la mancata
previsione d'un qualsiasi effetto conseguente all'inutile scadenza del
termine indicato per l'emanazione dell'"apposita legge sostitutiva
delle norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale": poiché
non è certo ed anzi parrebbe smentito dalle parole introduttive
dell'art. 1, primo comma, che alle "norme provvisorie" debbano in tal
caso subentrare altre norme vigenti, come quelle dettate dalla legge n.
2359 del 1865. E, nel mentre il problema dell'"indennità definitiva"
resta aperto, il termine è stato più volte prorogato: con la già
ricordata conseguenza che, a tre anni e mezzo dalla sentenza n. 5 del
1980, le Camere non hanno ancora adottato - "nelle forme
costituzionali" - i provvedimenti di loro competenza, previsti
dall'art. 136 cpv. della Costituzione.
5. - Così stando le cose, è fuor di luogo appellarsi - come fa
l'Avvocatura dello Stato - alla passata giurisprudenza della Corte, per
argomentarne che resterebbe "sempre affidato all'insindacabile
apprezzamento del legislatore" stabilire in che momento debbano scadere
le discipline del tipo in esame, soprattutto ove il termine finale di
efficacia risulti "approssimativamente e ragionevolmente determinabile
nel quando (secondo le indicazioni della sentenza n. 16 del 1968). A
parte ogni altra considerazione, citazioni del genere non sono affatto
appropriate: sia perché la proroga allora sindacata dalla Corte non
era preceduta da alcuna decisione di accoglimento, che avesse
dichiarato illegittime le norme successivamente prorogate; sia perché,
in ogni caso, la stessa Avvocatura ha ritenuto ragionevole - nella
specie - una normativa transitoria destinata a scadere entro un anno,
ma non si è pronunciata sui differimenti disposti nel 1981 e nel 1982.
Ben più pertinente è invece il richiamo ad altre decisioni di
questa Corte, come quelle che hanno chiarito il senso del primo comma
dell'art. 136 Cost.. In particolar modo, va fatto cioè riferimento
alla sentenza n. 73 del 1963, in cui si è precisato che il rigore del
citato precetto costituzionale impone al legislatore di "accettare la
immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima",
anziché "prolungarne la vita" sino all'entrata in vigore di una nuova
disciplina del settore; e, nel medesimo senso, va ricordata la sentenza
n. 88 del 1966, là dove la Corte ha riaffermato che le decisioni di
accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è
quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata
incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e
raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti a quelli
già ritenuti lesivi della Costituzione.
È appunto questo il vizio nel quale incorre, specialmente per ciò
che riguarda i rapporti pregressi di cui si controverte nei giudizi a
quibus, l'art. 1 della legge n. 385 del 1980. La riproduzione delle
norme già dichiarate illegittime mediante la sentenza n. 5 del 1980,
sebbene operata in via nominalmente provvisoria, non è stata infatti
compensata - come già si è notato - da alcuna predeterminazione
dell'"indennità definitiva", che garantisse il serio ristoro dei
soggetti espropriati; mentre il quadro normativo in cui si è inserito
e tuttora s'inserisce l'articolo stesso non è per nulla mutato,
rispetto a quello in cui si collocava (e dal quale traeva argomento) la
pronuncia della Corte che ha inciso sulla disciplina espropriativa,
dettata dalle leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977.
Per questo concorrente insieme di ragioni dev'essere dunque
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo
comma, e dell'art. 2 della legge n. 385 del 1980 (nonché
dell'articolo unico della legge 25 settembre 1981, n. 535). E restano,
in conseguenza, assorbiti gli altri motivi di denuncia, variamente
prospettati ad opera di alcune fra le ordinanze in esame.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la predetta
pronuncia di accoglimento comporta, inoltre, la dichiarazione
dell'illegittimità costituzionale derivata delle residue norme della
legge n. 385 (e degli ulteriori provvedimenti legislativi ad essa
collegati), che hanno inteso fornire una prima risposta alla sentenza
n. 5 del 1980: vale a dire, dell'art. 1, terzo, quarto e quinto comma,
e dell'art. 3 della legge medesima, nonché degli articoli unici della
legge 29 luglio 1982, n. 481, e della legge 23 dicembre 1982, n. 943
(sul differimento del "termine di cui all'articolo 1 della legge 29
luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di
occupazione di urgenza").
6. - All'atto di prendere tali decisioni, la Corte è consapevole
delle gravi difficoltà, di ordine politico, giuridico e finanziario,
che hanno finora ostacolato il Parlamento nell'approvazione di una
nuova e permanente disciplina delle indennità per l'espropriazione di
aree edificabili. Ma le difficoltà non vengono certo attenuate,
ritardando a dismisura la necessaria soluzione del problema e lasciando
intanto le pubbliche amministrazioni in una situazione di radicale
incertezza, quanto ai costi da preventivare e da sopportare in materia.
Né vale replicare che, a questo punto, i costi sarebbero comunque
insostenibili. La Corte, infatti, non ha mai affermato che l'indennizzo
richiesto dal terzo comma dell'art. 42 Cost. sia necessariamente pari
al "giusto prezzo che... avrebbe avuto l'immobile in una libera
contrattazione di compravendita" (secondo il criterio fissato dall'art.
39 della legge n. 2359 del 1865); ma ha costantemente ripetuto (come si
legge nella sentenza n. 5 del 1980) che basta allo scopo un ristoro
serio e tale da non ledere il principio costituzionale di eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
secondo comma, e dell'art. 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385,
nonché dell'articolo unico della legge 25 settembre 1981, n.535;
b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo,
quarto e quinto comma, e dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980,
nonché dell'articolo unico della legge 29 luglio 1982, n. 481, e
dell'articolo unico della legge 23 dicembre 1982, n. 943.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F. to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte