Sentenza n. 223/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 689 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993
dal Tribunale di Varese sull'istanza proposta da Ermolli Mauro,
iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nell'ambito di un procedimento instaurato, ai sensi dell'art.
690 del codice di procedura penale, per la cancellazione dal
casellario giudiziale di una iscrizione di condanna a pena pecuniaria
(ammenda, comprensiva di pena sostitutiva dell'arresto) irrogata con
decreto penale, nonché per la non menzione di detta condanna nel
certificato correlativo, il Tribunale di Varese ha sollevato, con
ordinanza del 22 luglio 1993, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 689 del medesimo codice, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui include nell'elenco
delle pronunce che non sono menzionate nel certificato del casellario
giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato la sentenza di
"patteggiamento" di cui all'art. 445 del codice di procedura penale e
non anche il decreto penale di condanna.
2. - Nel sollevare la questione, il rimettente si sofferma
preliminarmente sull'istanza, proposta dalla difesa dell'interessato,
diretta a ottenere la cancellazione dell'iscrizione attraverso
l'applicazione analogica della disciplina dettata con riguardo alle
sentenze di "patteggiamento" ex artt. 77 e seguenti della legge n.
689 del 1981 (normativa abrogata a regime col nuovo codice, e vigente
solo in via transitoria: artt. 196, 234, 248, comma 4, disp. att.,
trans. e coord. c.p.p.); la conclusione è, sul punto, negativa,
avuto in particolare riguardo alla differenza tra l'applicazione
della sanzione sostitutiva a norma degli artt. 53 e seguenti della
legge n. 689 del 1981 - normativa tuttora in vigore, ed anzi
presupposta dal codice, della quale del resto è stata fatta
applicazione in concreto con il decreto penale iscritto - e il
previgente "patteggiamento" ex artt. 77 e seguenti della legge
citata, istituto eccezionale e con connotati peculiari, ostativi, sia
per la lettera che per la ratio delle norme, all'accoglimento di
questa istanza.
3. - Diffusamente analizzata, poi, la normativa in tema di
casellario giudiziale nonché, parallelamente, quella dettata per il
"nuovo" patteggiamento disciplinato dal codice di procedura penale
agli artt. 444 e seguenti, il Tribunale rileva che:
a) il decreto penale di condanna è, nel caso di specie,
assoggettato ad iscrizione nel certificato del casellario giudiziale,
e non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dell'iscrizione,
in particolare per quanto riguarda i certificati rilasciati su
richiesta dell'interessato (art. 689 c.p.p.);
b) la sentenza di applicazione della pena su richiesta (o
"patteggiamento") è anch'essa assoggettata ad iscrizione nel
certificato del casellario giudiziale, giacché è "equiparata" ad
una sentenza di condanna (art. 445, comma 1); essa, tuttavia, è
espressamente esclusa dall'ambito delle iscrizioni che risultano nel
certificato del casellario rilasciato a richiesta dell'interessato
(art. 689, comma 2, lett. a), punto 5, del codice di procedura
penale, dove questo tipo di sentenza è accomunato alla sentenza di
patteggiamento ex art. 77 della legge n. 689 del 1981).
4. - La diversa disciplina sopra accennata, e più esattamente la
mancata inclusione anche del decreto penale di condanna nel novero -
tassativo - delle iscrizioni che non debbono risultare nel
certificato rilasciato su richiesta dell'interessato ex art. 689 del
codice di procedura penale, integra, ad avviso del Tribunale, un
vizio di irragionevolezza della citata norma impugnata, nel raffronto
con quanto all'opposto stabilito per la sentenza di applicazione
della pena su richiesta, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
5. - Le coordinate argomentative della lamentata
incostituzionalità concernono da un lato la finalità della norma
impugnata, dall'altro la comparazione tra gli istituti processuali
(decreto penale e patteggiamento) i cui epiloghi soggiacciono alla
detta differenziata disciplina.
6. - Sotto il primo profilo, il Tribunale reputa che la ratio
della norma sull'esclusione di talune iscrizioni dal certificato del
casellario giudiziale (sia generale, che penale) sia quella di
incentivare il recupero del condannato attraverso l'eliminazione di
una delle conseguenze negative del reato, quella attinente alla
pubblicità del suo autore; con detta norma, il legislatore agevola
il reinserimento sociale eliminando l'annotazione di pronunce
relative a fatti di modesta dimensione o comunque indicativi di una
ridotta antisocialità (contravvenzioni punite con la sola ammenda;
"patteggiamenti"; condanne con il beneficio della non menzione)
ovvero rispetto ai quali siano intervenute vicende di carattere
estintivo (riabilitazione; abolitio criminis; amnistia; cause
estintive speciali); particolare risalto è dato, nell'ordinanza di
rimessione, al rilievo per cui la sentenza di patteggiamento è
esclusa dall'iscrizione nel certificato ex art. 689 del codice, così
anticipandosi per questa parte l'effetto favorevole scaturente dalla
estinzione del reato che consegue alla citata pronuncia, decorso un
certo termine (art. 445, comma 2).
7. - Sotto il secondo profilo, il Tribunale individua una identica
finalità negli istituti posti a raffronto: tanto il decreto penale
di condanna quanto la sentenza di patteggiamento ( ex artt. 444 e
segg. c.p.p.) costituiscono riti differenziati che realizzano una
anticipata definizione del procedimento.
Attesa la comune finalità, è ravvisabile una irragionevole
disparità di trattamento nella già riferita disciplina; disparità
accentuata dal rilievo per cui la pronunzia di cui all'art. 444 del
codice di procedura penale ha un ambito di operatività assai ampio e
può concernere condanne a pene detentive sino a due anni, mentre il
decreto penale ha riguardo a reati puniti con pene pecuniarie ovvero
con pene detentive sostituite dalle prime, nel limite di un mese.
In conclusione, la scelta legislativa, che "premia" con la non
menzione nel certificato a richiesta dell'interessato il ricorso al
patteggiamento, è reputata arbitraria, in quanto è il procedimento
per decreto quello che più degli altri soddisfa le esigenze, di
economia processuale e di deflazione, che hanno ispirato il
legislatore per questa parte della disciplina del codice; ed è
infine da rilevare - conclude il rimettente - che attraverso
l'opposizione al decreto penale è possibile accedere al
patteggiamento, e dunque fruire della non menzione nel certificato in
discorso, ciò che è precluso invece prestando acquiescenza al
decreto penale.
8. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato. In una memoria prodotta a sostegno dell'atto di intervento,
l'Avvocatura nega la validità dell'asserzione circa la identità di
ratio e struttura che starebbe al fondo dei due procedimenti, quello
per decreto e quello del patteggiamento, i quali non presentano in
effetti altra consonanza se non nel fatto di essere entrambi diversi
("speciali") dal processo ordinario. Esclusa la assimilazione dei
riti, ne segue - conclude l'interveniente - la razionalità della
diversificazione, e dunque la non fondatezza della questione
sollevata. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Varese dubita, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 689 del
codice di procedura penale nella parte in cui non include il decreto
penale di condanna nell'elenco delle pronunce non menzionabili ex
lege nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta
dall'interessato, in ciò ravvisando un contrasto con l'art. 3 della
Costituzione per irragionevolezza, una volta che lo stesso articolo
esclude da detta menzione la sentenza di applicazione della pena su
richiesta (c.d. "patteggiamento": comma 2, lett. a), n. 5 della norma
impugnata).
2. - La questione non è fondata.
Quanto al profilo, prospettato nell'ordinanza di rinvio, circa la
funzione di incentivazione al recupero sociale del condannato che
sarebbe alla base delle ipotesi di esclusione della menzione nel
certificato del casellario di pronunce relative a fatti di modesta
dimensione o di ridotta antisocialità, osserva la Corte che, anche a
volere seguire l'orientamento giurisprudenziale, pur non univoco, che
assegna al beneficio della non menzione tale finalità rieducativa,
ciò non elide la discrezionalità del legislatore nella scelta delle
decisioni giurisdizionali da ammettere automaticamente al beneficio
in parola, mentre le esclusioni da questo potrebbero essere censurate
solo per irragionevolezza.
3. - Ma il giudice rimettente reputa appunto irragionevole aver
previsto il beneficio per le sentenze di applicazione della pena su
richiesta (c.d. "patteggiamento") ai sensi dell'art. 445 del codice
di procedura penale, che possono comportare la condanna a pene
detentive fino a due anni di reclusione, e non per il decreto penale
che ha riguardo a condanne solo a pene pecuniarie ovvero a pene
detentive sostituite dalle prime nel limite di "un mese" (oggi, tre
mesi, dopo la modifica dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 ad
opera dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,
convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296).
Osserva la Corte che, anche a volersi ammettere, per la presa in
considerazione della denuncia di irragionevolezza, la astratta
possibilità del raffronto con una norma di deroga alla disciplina
generale dell'iscrizione nel casellario giudiziale e delle risultanze
da annotare nel relativo certificato, in concreto l'ordinanza di
rinvio, per conseguire l'estensione al decreto penale del beneficio
automatico della non menzione, assume come tertium comparationis una
ipotesi, quale quella del "patteggiamento", che non è confrontabile
con quella che riguarda il decreto penale.
Se è vero, come ricorda il giudice a quo, che in entrambe dette
ipotesi - del "patteggiamento" e del decreto penale - si è in
presenza di riti alternativi rispetto al giudizio ordinario, riti
diretti cioè a realizzare una anticipata definizione del
procedimento, diversi sono tuttavia nei due casi i presupposti e le
modalità attraverso i quali vi si perviene.
Mentre con il decreto penale, omesso il contraddittorio, si
perviene alla condanna mediante l'attività esclusiva del pubblico
ministero e del giudice, senza nessun apporto dell'imputato - alla
cui iniziativa, come è noto, è rimessa solo successivamente la
possibilità di ripercorrere le fasi processuali omesse per poter
esercitare il diritto di difesa - con il c.d. "patteggiamento" la
definizione anticipata del processo, in funzione deflattiva del
dibattimento, consegue alla iniziativa - o al consenso -
dell'imputato, il quale viene a ciò incentivato anche dalla
previsione del beneficio ex lege della non menzione.
Non senza ancora considerare, alla luce di quanto appena precisato,
e tralasciando il connotato estintivo sostanziale che accede
all'istituto del "patteggiamento", che, anche a volersi ammettere una
certa assimilazione, quoad effectum e nel rispettivo contenuto, della
sentenza pronunciata a seguito di "patteggiamento" al decreto penale
di condanna, il secondo si differenzia dalla prima sotto i profili
ontologico e strutturale, perché costituisce (alla pari della
sentenza di condanna in senso proprio) pur sempre un atto
riconducibile soltanto alla volontà del giudice. E ciò è
sufficiente ad escludere l'irragionevolezza della mancata estensione
al decreto penale della deroga alla disciplina generale della non
menzione, pur prevista ex lege per le sentenze di applicazione della
pena su richiesta, perché questa deroga appare dettata da una
esigenza specifica - e cioè quella di ulteriormente incentivare
l'imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo -
che non rileva nel decreto penale, il quale ultimo, coerentemente,
può contenere o meno, in base ai comuni criteri prognostici, la
statuizione relativa alla concessione del beneficio (art. 460, comma
2, c.p.p.), al pari della sentenza di condanna in senso proprio.
4. - Per quel che riguarda poi il rilievo, formulato
nell'ordinanza di rinvio, secondo cui la mancata estensione del
beneficio di cui trattasi al decreto penale sarebbe arbitraria,
potendosi - mediante l'opposizione al decreto penale - accedere al
"patteggiamento" e fruire così ex lege del beneficio in questione
per altra via, in contrasto con gli scopi propri dei riti alternativi
che sono quelli di pervenire sollecitamente alla definizione dei
processi, osserva la Corte che questo inconveniente non può assumere
rilevanza in termini di costituzionalità.
Un inconveniente che spetterebbe in ogni caso solo al legislatore
di correggere, valutata l'opportunità di farlo, dovendo pur sempre
farsi carico contemporaneamente di altri effetti, operanti su piani
diversi, che l'estensione del beneficio potrebbe comportare. Non
senza considerare che l'inconveniente è solo eventuale, sia perché
rilevabile solo nell'ipotesi in cui il decreto penale opposto non
contenga la concessione del beneficio in argomento; sia perché
l'incentivo a proporre opposizione al decreto per fruire della non
menzione è compensato dal rischio di una decisione complessivamente
meno vantaggiosa per l'imputato.
Né rispetto alla scelta attualmente operata dal legislatore la
Corte può compiere quel sindacato invocato nell'ordinanza di rinvio
sul piano della minore gravità dei reati punibili con il decreto
penale rispetto a quelli punibili con il patteggiamento, poiché si
è in presenza di apprezzamenti che esulano dai poteri della Corte,
spettando alla discrezionalità del legislatore valutare, nel
concedere certi benefici, se possa ritenersi determinante il solo
profilo della gravità dei reati, oppure se possano valere altre
considerazioni, come nella specie quelle indicate in precedenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 689 codice di procedura penale - nella parte in cui non
include il decreto penale di condanna fra le pronunce non
menzionabili ex lege nel certificato del casellario giudiziale
rilasciato a richiesta dell'interessato - sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte