Corte costituzionale

Ordinanza n. 223/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 403 (recte:

402), comma 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte

in cui rinvia all'art. 2, numero 2, ultimo comma, del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza

emessa il 6 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Calcabrina

Olga contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta

al n. 777 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento del

provvedimento di esclusione dal concorso magistrale bandito con D.M.

20 dicembre 1994, il tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione di Latina, con ordinanza emessa il 13 agosto 1997, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 403

(recte: 402), comma 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e

grado) nella parte in cui rinvia all'art. 2, n. 2, ultimo comma del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

che le norme sono sospettate d'illegittimità costituzionale

nella parte in cui si richiama, per quanto concerne i concorsi per il

reclutamento nelle scuole statali, il limite di età minimo del

compimento del diciottesimo anno di età, da possedere alla data di

scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al

concorso, ordinariamente prescritto per l'accesso agli impieghi

civili dello Stato;

che, a parere del giudice a quo, le norme impugnate si pongono in

contrasto con l'art. 3 e 97 della Costituzione in quanto del tutto

irrazionalmente, senza il rispetto del canone di imparzialità

dell'amministrazione, viene richiesto per la partecipazione al

concorso lo stesso requisito del raggiungimento della maggiore età

riferito all'effettiva costituzione del rapporto di pubblico impiego,

violando, altresì, oltre il diritto all'inserimento nel lavoro di

cui all'art. 4 della Costituzione, il principio recato dall'art. 34

della Costituzione dal momento che si procrastina l'ingresso nel

pubblico impiego a colui il quale abbia conseguito, in conformità

all'ordinamento scolastico e nei termini di legge, il titolo di

studio specifico;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione richiamandosi alla

sentenza n. 466 del 1997 di questa Corte ed alle argomentazioni ivi

svolte per contrastare le pressoché identiche prospettazioni del

tribunale amministrativo della Sicilia.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondate le

medesime questioni, osservando che rientra nella discrezionalità del

legislatore stabilire i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi

e che, al fine di coniugare uniformità di trattamento e

semplificazione nella verifica, non è irragionevole la previsione di

un riferimento temporale uniforme per la data di possesso dei

requisiti per l'accesso a pubblico concorso;

che va del pari esclusa la violazione dell'art. 34 della

Costituzione in considerazione della estraneità della materia

rispetto ai requisiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici, in

quanto in possesso del titolo di studio richiesto non esclude che il

legislatore possa prescrivere altri "requisiti stabiliti dalla legge"

(art. 51 della Costituzione);

che non è irragionevole che il legislatore per il perseguimento

del buon andamento dell'amministrazione e per le esigenze delle sfere

di responsabilità proprie di chi esercita una funzione pubblica

(art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione) pretenda una

"compiuta maturità in un settore delicato come l'insegnamento nella

scuola pubblica";

che il giudice a quo non propone ulteriori argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati o comunque tali da indurre ad un

diverso scrutinio di costituzionalità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 403 (recte: 402), comma 4, del d.lgs. 16

aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di

ogni ordine e grado) nella parte in cui rinvia all'art. 2, numero 2,

ultimo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte