Sentenza n. 223/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 230/1998
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5,
della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), promossi con ordinanze emesse il 7 ottobre
1998 dal Tribunale militare di Padova (n. 3 ordinanze) e il 4 maggio
1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 24, 25 e 542
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 4 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1999;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con tre ordinanze, tra loro di identico contenuto, emesse
in data 7 ottobre 1998 nell'ambito di distinti giudizi penali
concernenti reati di mancanza alla chiamata (r.o. 13/1999) ovvero di
diserzione (r.o. 24 e 25/1999), il Tribunale militare di Padova ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Premette il Tribunale militare che nei giudizi principali è
appunto applicabile l'impugnato art. 14, comma 5, il quale stabilisce
che sia esonerato dall'obbligo di prestare il servizio militare chi,
essendo condannato per avere rifiutato totalmente la prestazione del
servizio medesimo, senza addurre motivi di tale rifiuto ovvero
adducendo motivi comunque non riconducibili a quelli ("di coscienza")
indicati dall'art. 1 della legge n. 230, abbia espiato, per il
rifiuto suddetto, la pena della reclusione per un periodo
complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di
leva. Nella specie, si tratta di giudizi promossi nei confronti di
soggetti che, già condannati in precedenza per analoghe imputazioni,
proseguono, sempre senza addurre motivi, nel loro rifiuto della
prestazione militare di leva, commettendo in tal modo (ulteriori)
reati di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace) o di mancanza alla
chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace).
Nel sollevare la questione, il Tribunale militare di Padova muove
da due pronunce della Corte costituzionale.
Con la prima - sentenza n. 409 del 1989 - la Corte ha dichiarato
l'incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma, della legge 15
dicembre 1972, n. 772, che in precedenza disciplinava l'obiezione di
coscienza al servizio militare, in quanto esso stabiliva per il reato
di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza una pena
(reclusione da due a quattro anni) superiore a quella (da sei mesi a
due anni) posta dall'art. 151 cod. pen. mil. pace per il reato di
mancanza alla chiamata.
Osserva il Tribunale che a tale declaratoria, con la
"sostituzione" della sanzione verso il livello più basso, la Corte
è pervenuta, in particolare, in base al rilievo che "per quanto
subiettivamente diversificati, i delitti di rifiuto del servizio
militare per motivi di coscienza e di mancanza alla chiamata ex
art. 151 cod. pen. mil. pace ledono, con modalità oggettive
analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione
degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare".
Attraverso una sostanziale identificazione delle due fattispecie
incriminatrici, accomunate dalla connotazione di "rifiuto" del
servizio - prosegue il rimettente -, la Corte costituzionale ha
tratto dunque la conclusione della ingiustificata differenziazione
dei livelli di pena edittale.
Inoltre, nella medesima sentenza, la Corte avrebbe individuato
nella clausola di esonero dal servizio, a pena espiata, l'unica
soluzione possibile, per il legislatore, al fine di evitare la
reiterazione delle condanne, affermando che "l'esonero in
discussione, conseguenza di una libera, discrezionale scelta del
legislatore non appare violare la Carta fondamentale ... né è
irrazionale: non essendo ipotizzabili altre sanzioni adeguate al caso
particolarissimo in discussione, il legislatore ritiene di
interrompere la spirale delle condanne a catena nella presunzione
che, ormai, anche la sanzione penale non può più raggiungere gli
effetti educativi di cui all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione".
Con la seconda sentenza (n. 43 del 1997), poi, la Corte ha
dichiarato l'incostituzionalità (in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, 19 e 21, primo comma, della Costituzione) dell'art. 8,
secondo e terzo comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in
cui tali disposizioni non escludevano la possibilità di più di una
condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai
benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace,
prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi
di coscienza di cui all'art. 1 della medesima legge.
Nella motivazione di questa seconda pronuncia, in particolare, si
è affermato che "per tener ferma la esigenza di non consentire la
spirale di condanne, la Corte, non potendo negare in generale la
applicabilità degli istituti della sospensione e della estinzione
della pena al reato previsto dall'art. 8, secondo comma, deve invece
negare l'assolutezza della previa espiazione della pena come elemento
condizionante la ragione d'essere delle norme in esame".
Con ciò - ad avviso del Tribunale - la Corte, onde scongiurare
la spirale di condanne nei confronti dell'obiettore di coscienza
"totale", e al contempo evitare la inapplicabilità di istituti
generali di favore, come la sospensione o l'estinzione della pena
(che, restando non espiata, avrebbe comportato la reiterazione della
chiamata), ha ricollegato l'esonero dal servizio alla condanna, in
luogo dell'espiazione della pena.
È alla stregua degli anzidetti enunciati della giurisprudenza
costituzionale, prosegue il rimettente, che deve ora valutarsi la
razionalità della nuova disciplina, che, nel riformulare le ipotesi
di reato, ha regolato diversamente il rifiuto "totale" tipico, cioè
dettato da motivi di coscienza, rispetto al rifiuto immotivato o
atipico, cioè basato su motivi diversi da quelli di coscienza ovvero
realizzato senza alcun motivo: nel primo caso (art. 14, comma 2,
della legge n. 230 del 1998) alla condanna per il reato consegue
l'esonero dal servizio, nel secondo caso (art. 14, comma 5,
impugnato) l'esonero stesso è previsto solo a seguito
dell'espiazione della pena.
Mentre il reato di rifiuto "motivato" riprende in definitiva la
disciplina preesistente, adattandola agli interventi della Corte
costituzionale, il comma 5 dell'art. 14 è posto al fine di dare una
regola esplicita per i casi di chi, "rifiutando" il servizio,
realizzi un reato del codice penale militare, come la mancanza alla
chiamata o la diserzione, in conformità all'ulteriore affermazione
della giurisprudenza costituzionale che ha esteso anche a tale
categoria l'applicazione della clausola di esonero dal servizio a
pena espiata (sentenza n. 343 del 1993).
Ma è proprio questa regola che appare incongrua al Tribunale
militare: se la finalità di essa è quella di evitare il fenomeno
della "spirale di condanne" conseguente alla persistenza del rifiuto
di prestare servizio, osserva il rimettente che tale finalità può
essere in concreto elusa, giacché il collegamento tra espiazione ed
esonero rende pur sempre possibile la reiterazione del giudizio - e
della condanna - quantomeno nel periodo che corre tra
l'irrevocabilità della prima condanna e la materiale esecuzione
della pena con essa inflitta; con ciò contraddicendosi l'esigenza di
evitare una pressione morale continuativa, esigenza che, secondo il
Tribunale militare, varrebbe anche in rapporto alle ipotesi e alle
condotte cui ha riguardo il comma 5 (rifiuto "immotivato" o atipico).
Inoltre la norma in discorso si porrebbe in contrasto con il
principio di uguaglianza, nel raffronto con il più volte citato
comma 2 dello stesso art. 14, poiché la impossibilità di plurime
condanne per il reato di obiezione totale e viceversa la possibilità
di più sentenze di condanna per taluno degli altri reati espressivi
di "rifiuto" denoterebbe una valutazione legislativa immotivatamente
differenziata a fronte di fatti analoghi e di analogo disvalore, come
ha ritenuto la Corte nella menzionata sentenza n. 409 del 1989.
L'assetto normativo censurato, dunque, sarebbe irragionevole in
quanto determinerebbe una complessiva sproporzione sanzionatoria tra
le due ipotesi considerate, nonché in quanto - conclude il giudice a
quo produrrebbe effetti diversi tra le stesse ipotesi, relativamente
all'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della
pena: mentre colui che rifiuta adducendo motivi di coscienza può
giovarsi della sospensione condizionale senza che ciò interferisca
con l'esonero dal servizio, discendente dalla sola condanna, colui
che rifiuta altrimenti il servizio, senza addurre motivi legalmente
considerati, potrà usufruire, alternativamente, o del solo beneficio
della sospensione o dell'esonero, poiché, nel primo caso, la
sospensione condizionale determina l'inesecuzione della pena e dunque
la inoperatività della clausola di esonero.
1.2. - In uno dei tre giudizi così promossi (r.o. 24/1999) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto una
pronuncia di infondatezza della questione.
L'Avvocatura osserva che l'argomentazione del giudice rimettente
si basa sulla affermazione del principio espresso varie volte dalla
Corte costituzionale in merito alla illegittimità costituzionale
delle disposizioni della legge n. 772 del 1972 che consentivano il
verificarsi della "spirale delle condanne" per il reato di rifiuto
del servizio militare. Ma la Corte - prosegue l'Avvocatura - in
particolare nella sentenza n. 43 del 1997 invocata dallo stesso
rimettente ha chiarito che ciò che non è conforme a Costituzione è
la previsione - con la possibilità di plurime condanne e pene nei
riguardi dell'obiettore di coscienza - di strumenti di "pressione"
miranti a provocare un mutamento dei convincimenti individuali.
Ancora nella citata decisione, si è inoltre chiarito che la
protezione dei "diritti della coscienza" non è illimitata, spettando
al legislatore di determinare "il punto di equilibrio tra la
coscienza individuale e le facoltà che essa reclama, da un lato, e i
complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica economica e
sociale che la Costituzione impone, dall'altro".
Su queste premesse si è pertanto ritenuta legittima la
qualificazione di illecito e la previsione di una sanzione penale per
un atto dettato da motivi di coscienza che si pone in contrasto con
un dovere posto dalla Costituzione e dalla legge; inoltre, si è
ritenuta legittima la pretesa di esigere l'espiazione di una pena,
come corrispettivo della sottrazione al dovere costituzionale di
difesa della Patria di cui all'art. 52 della Costituzione,
restringendosi la valutazione di irragionevolezza alle sole norme
attraverso le quali fosse possibile la reiterata comminatoria di
sanzioni quali fattori di coercizione morale dell'individuo.
Questi principi, conclude l'Avvocatura, non possono invocarsi a
base della questione prospettata, poiché la norma impugnata concerne
un caso - il rifiuto del servizio militare "immotivato" o "atipico",
cioè non dettato da ragioni di coscienza - del tutto diverso da
quello del rifiuto originato da obiezione di coscienza, potendosi
solo a quest'ultimo, e non al primo, riferire le argomentazioni
suddette; la differenziazione legislativa, anzi, appare coerente con
le affermazioni di principio contenute nelle sentenze della Corte
costituzionale.
2.1. - Questione analoga a quelle precedentemente dette è stata
sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Torino (r.o. 542/1999), in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione.
Nel sollevare la questione, il rimettente si sofferma
preliminarmente a illustrare la vicenda giudiziaria: nel caso di
specie, è imputato di diserzione un soggetto che già in precedenza
ha più volte realizzato condotte di sistematica inosservanza
dell'obbligo di prestazione del servizio di leva.
In particolare, il rimettente riferisce che l'imputato ha
precedentemente riportato: dapprima, due condanne (nel 1996), per
episodi di diserzione e altri reati commessi nel 1993, a complessivi
quattro mesi e quindici giorni di reclusione militare; poi, una
ulteriore condanna (nel 1997) a sei mesi di reclusione militare,
sempre in relazione a fatti di assenza dal servizio, condanna con la
quale è stata altresì disposta la revoca della sospensione
condizionale concessa con le prime due pronunce. In definitiva,
l'imputato ha riportato condanne esecutive, per episodi tutti
riconducibili al rifiuto totale di prestare servizio militare di
leva, ma sempre senza addurre alcun motivo di coscienza, per
complessivi dieci mesi e quindici giorni di reclusione militare,
cioè per una durata superiore a quella (dieci mesi) stabilita per il
servizio di leva; ma, in concreto, benché tuttora in stato di
detenzione e in attesa di pronuncia su una sua istanza di misura
alternativa, non ha espiato per tale reiterato rifiuto una pena non
inferiore alla durata del servizio militare.
In questo quadro, e nel persistere dell'atteggiamento costante di
rifiuto del servizio, non si è verificato l'esonero dal servizio
medesimo non essendovi (ancora) stata una espiazione della pena nella
misura sopra detta; l'interessato è pertanto nuovamente sottoposto a
procedimento penale per diserzione.
Tutto ciò premesso, il giudice a quo ritiene che l'art. 14,
comma 5, della legge n. 230 del 1998, in quanto subordina l'esonero
dal servizio militare alla espiazione della pena della reclusione per
un periodo non inferiore a quello della leva "anziché alla sola
sentenza di condanna alla reclusione nella medesima misura" sia in
contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Vigente la legge n. 772 del 1972, la Corte costituzionale era
intervenuta sulla norma che regolava l'esonero (art. 8, terzo comma),
originariamente stabilito soltanto per coloro che rifiutavano il
servizio per motivi di coscienza ex art. 1 della stessa legge; con le
sentenze nn. 343 e 442 del 1993, infatti, la clausola di esonero era
stata estesa anche agli obiettori "atipici" (cioè che realizzano
reati militari espressivi di rifiuto del servizio), ma alla
condizione, posta dalle stesse decisioni, dell'espiazione di una
pena, per quei reati, almeno pari alla durata del servizio militare.
Queste pronunce si basavano sul rilievo della possibilità di
reiterazione continua di incriminazioni per i soggetti condannati per
reati militari di rifiuto del servizio, fino al limite di età di
quarantacinque anni; una possibilità per un verso contrastante con
l'analogia delle condotte variamente espressive del rifiuto e con la
corrispondente identità del bene giuridico oggetto di tutela (la
regolare prestazione del servizio di leva), per altro verso
rivelatrice di sproporzione sanzionatoria tra il reato di vera e
propria obiezione e gli altri reati "generici", nonché confliggente
con il principio del finalismo rieducativo di cui all'art. 27 della
Costituzione.
Nell'apprestare la nuova disciplina (legge n. 230 del 1998), il
legislatore si è in effetti attenuto alle indicazioni della
giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 343 e 442 del 1993
citate), prevedendo l'esonero come effetto dell'espiazione di pena
per gli "obiettori atipici" (art. 14, comma 5); ma - rileva il
giudice rimettente - è la disciplina di raffronto che è
radicalmente mutata: mentre infatti in precedenza per ogni forma di
rifiuto, tipica o atipica, l'esonero dal servizio conseguiva comunque
alla espiazione di una pena (salva la ulteriore condizione della
durata minima posta, per i casi di rifiuto non motivato, dalle
sentenze della Corte), oggi, secondo il comma 4 dell'art. 14,
l'obiettore che, in qualunque momento, adduca a ragione del rifiuto
totale i motivi di coscienza di cui all'art. 1 della legge, consegue
l'esonero per il solo fatto della condanna.
È dunque cambiato lo schema del raffronto: da un lato la
semplice condanna, dall'altro l'espiazione di una pena pari al tempo
del servizio militare, quale causa di esonero da esso.
Si verifica così che il giudice ordinario, oggi competente a
conoscere dei reati di "obiezione" in senso proprio, possa condannare
- o applicare una pena concordata - con il beneficio sospensivo o
possa applicare una pena pecuniaria in sostituzione di pena
detentiva, comunque derivandone l'esonero; mentre il giudice
militare, che rimane competente a conoscere dei reati di diserzione,
di mancanza alla chiamata, di disobbedienza, si trova a condannare a
una pena che non potrà essere inferiore a quella del servizio, senza
poter concedere il beneficio della sospensione condizionale, sia
perché l'esonero richiede appunto l'espiazione della pena sia
perché sarebbe prassi giurisprudenziale consolidata quella di non
concedere il beneficio in relazione a tali imputazioni.
Se si tiene altresì presente che spesso si procede nei confronti
di imputati contumaci o irreperibili, difficilmente assoggettabili di
fatto alla effettiva espiazione, si ripropone ancora una volta la
possibilità, incostituzionale, del fenomeno della spirale delle
condanne.
La differenziazione di disciplina ora posta dalla legge n. 230
del 1998 risulta dunque, per il rimettente, ingiustificata,
discriminando chi, non informato o sprovveduto, si limiti all'assenza
o ad altre forme di inosservanza dell'obbligo del servizio, rispetto
a chi, magari solo per calcolo, riconduca le medesime condotte a
motivi di coscienza, oltretutto in nessun modo verificabili.
In considerazione dell'identità dell'interesse che è leso nelle
due ipotesi, e dell'analogia delle modalità obiettive del
comportamento, non potrebbe ammettersi - conclude il rimettente - che
le conseguenze in ordine all'esonero siano così sproporzionatamente
diversificate, e perciò lesive del principio di uguaglianza; una
sproporzione, quella censurata, rilevabile, in particolare, nella
possibilità di applicazioni reiterate di pena, fino al
raggiungimento del livello di parità con la durata della leva
militare.
La disciplina denunciata appare d'altra parte al giudice
rimettente in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto il verificarsi di nuovi ulteriori reati (di
diserzione, mancanza alla chiamata e così via) dipende, più che
dalla volontà del soggetto di non ripresentarsi alle armi, dalla
circostanza, casuale ed esterna, del ritardo nell'emissione
dell'ordine di carcerazione. Anche sotto questo ultimo profilo,
quindi, la norma rimessa allo scrutinio di costituzionalità appare
dubbia, giacché comporta che la sussistenza di un reato segua non al
comportamento dell'interessato ma alla tempestività con la quale
l'autorità giudiziaria disponga l'esecuzione della pena già
inflitta ovvero, sospesa l'esecuzione, adotti la procedura di cui
all'art. 656 cod. proc. pen. e provveda sull'eventuale istanza di
affidamento in prova al servizio sociale, così come si verifica
nella specie.
2.2. - È intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Secondo l'Avvocatura, l'impostazione della questione è
contraddetta dalla giurisprudenza costituzionale, che, pur nel
censurare le norme che rendevano possibile la "spirale delle
condanne", ha tuttavia sempre differenziato la fattispecie di rifiuto
determinata da inderogabili motivi di coscienza rispetto alle altre,
legittimando per queste ultime un trattamento sanzionatorio più
grave (così ad esempio proprio la sentenza n. 409 del 1989).
Inoltre, nella sentenza n. 422 del 1993, la Corte ha
esplicitamente affermato la non comparabilità, alla stregua
dell'art. 3 della Costituzione, delle diverse condotte concernenti,
rispettivamente, il rifiuto del servizio militare per motivi di
coscienza e il rifiuto puro e semplice.
Alla luce di questa differenziazione deve dunque leggersi la
disciplina legislativa del 1998, che mantiene, senza contrastare con
l'art. 3 della Costituzione, le diversità connesse ai tratti propri
di ciascuna delle ipotesi considerate. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di Padova, con tre ordinanze di
analogo contenuto, pronunciate in altrettanti giudizi, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della
legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Altra
questione sulla medesima disposizione è sollevata dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in
riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
La norma sospettata di illegittimità costituzionale prevede
l'esonero dall'obbligo di prestazione del servizio militare per
coloro che abbiano espiato la pena della reclusione per un periodo
complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di
leva-pena comminata a coloro che, in tempo di pace, rifiutano
totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio
militare di leva per motivi diversi da quelli di coscienza o senza
addurre motivo alcuno. Secondo il comma 4 della medesima
disposizione, invece, l'esonero consegue non all'espiazione della
pena ma alla sentenza penale di condanna per coloro che, nelle
medesime condizioni, abbiano rifiutato la prestazione del servizio
militare adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione
del servizio militare stesso.
I giudici rimettenti dubitano della razionalità dell'anzidetta
diversa dipendenza dell'esonero, nel primo caso, dall'espiazione
della pena inflitta e, nel secondo, dalla sola condanna. Sulla
duplice premessa che le due ipotesi siano accomunate dall'identità
dell'interesse leso e dalla somiglianza delle modalità oggettive di
commissione dei reati, e che in ogni caso si tratti di un
"sostanziale" rifiuto del servizio di leva, rispetto al quale la
natura dei motivi o addirittura l'assenza di essi non dovrebbero
assumere valore distintivo di ipotesi diverse, giuridicamente
diversificabili, si ritiene che la menzionata diversità di
disciplina si risolva in un'irrazionalità della legge:
irrazionalità che sarebbe da superare tramite l'estensione del
sistema previsto dal comma 4 alle ipotesi indicate nel comma 5,
facendo dipendere così, in ogni caso, l'esonero dall'obbligo
militare dalla sola sentenza di condanna (per il solo giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, alla
condizione che la pena inflitta sia non inferiore alla durata del
servizio militare di leva).
Si osserva inoltre che il denunciato comma 5, condizionando
l'esonero all'espiazione della pena, non esclude la possibilità di
ripetizione dei processi e delle condanne quando la prima pena
inflitta non sia effettivamente espiata (come avviene, ad esempio,
nel caso di concessione della sospensione condizionale) o, comunque,
quando una nuova iniziativa giudiziaria sia promossa nel tempo che
intercorre tra il passaggio in giudicato della prima condanna e la
sua esecuzione, possibilità che si risolverebbe in violazione dei
principi costituzionali, come elaborati dalla Corte costituzionale in
particolare nella sentenza n. 43 del 1997. A quest'ultimo rilievo si
collega infine il dubbio sulla legittimità costituzionale della
norma impugnata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, per violazione della finalità rieducativa della pena,
in quanto la ripetibilità del reato, delle condanne e delle pene
potrebbe dipendere da fattori estranei, non riconducibili al
comportamento dell'interessato, come la celerità dei tempi di messa
in esecuzione della pena inflitta per il primo reato.
2. - Poiché le questioni sollevate si riferiscono tutte alla
stessa disposizione di legge e gli argomenti costituzionali addotti
coincidono in gran parte, convergendo nell'attesa dello stesso
risultato, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
3. - Le questioni non sono fondate.
I commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge n. 230 del 1998, che i
rimettenti mettono a confronto in vista di un giudizio sulla
razionalità della diversa disciplina dei presupposti dell'esonero
dal servizio militare, rappresentano una traduzione legislativa del
difficile equilibrio tra molteplici esigenze, quali la repressione
dei comportamenti contrastanti con l'obbligo di prestazione del
servizio militare; il riconoscimento della rilevanza che, in materia,
spetta alla coscienza individuale; l'intento di porre limiti alla
sequela indiscriminata di condanne e di pene in materia di
inadempimento degli obblighi militari; la necessità, comunque, di
termini ragionevoli di durata della pena, in caso di cumulo;
l'applicabilità anche rispetto ai reati in questione di istituti di
portata generale, quali la sospensione condizionale della pena e, in
genere, le misure che incidono sull'esecuzione o sulla durata di
essa.
Il punto d'incontro tra tali molteplici esigenze è
rappresentato, nei commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge n. 230, dalla
disciplina dell'esonero dagli obblighi di leva e delle sue
condizioni: una disciplina differenziata a seconda che il mancato
adempimento degli obblighi militari in questione sia o non sia dipeso
da ragioni di coscienza.
Le questioni di legittimità costituzionale ora all'esame,
contestando la scelta del legislatore proprio sul punto della ratio
differenziatrice suddetta, tendono a una pronuncia parificatoria che
estenda a tutte le ipotesi la disciplina dell'esonero prevista per i
casi di coscienza dal comma 4 dell'art. 14 della legge n. 230. Già
questo rilievo rende perplessi sulla plausibilità dell'operazione
richiesta alla Corte. Non è qui questione di specialità e quindi di
inestensibilità - della disciplina dettata in funzione del rilievo
da assegnare alle ragioni di coscienza, rispetto a quella dettata in
relazione alle ipotesi in cui tali ragioni non assumono rilievo. Ma
è certo in questione la plausibilità di una differenziazione che
viene a dare rilievo a ragioni della coscienza che, in materia di
doveri connessi all'adempimento degli obblighi militari, il
legislatore e la stessa giurisprudenza di questa Corte hanno ritenuto
rilevanti. Più in generale, il senso della proposta omologazione -
la generalizzazione della disciplina dettata specificamente per i
casi di coscienza - solleva l'interrogativo se una simile linea di
tendenza non si ponga in contrasto con il vigente principio
costituzionale dell'obbligatorietà del servizio militare (art. 52,
secondo comma, della Costituzione), principio che non esclude il
riconoscimento della coscienza individuale e dei suoi diritti ma a
condizione, ovviamente, che la normativa dettata in funzione di tale
riconoscimento non pretenda di valere come regola generale.
4. - Specificamente, quanto alla contestata razionalità della
differenziazione dei presupposti dell'esonero dagli obblighi di leva
risultante dai commi 4 e 5 dell'art. 14, contrariamente a quanto
ritenuto dai giudici rimettenti, esistono precise ragioni
giustificative della scelta operata dal legislatore.
4.1. - Con la sentenza n. 409 del 1989, questa Corte ha respinto
i dubbi di costituzionalità, sollevati sull'allora vigente art. 8,
terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, il quale prevedeva
l'esonero dagli obblighi di leva in conseguenza dell'espiazione della
pena irrogata per il rifiuto totale del servizio militare, motivato
da ragioni di coscienza, esonero allora non previsto fuori di tale
caso, cioè per reati di violazione degli obblighi di leva "comuni",
vale a dire non motivati da ragioni di coscienza, come quello di
"mancanza alla chiamata", previsto dall'art. 151 cod. pen. mil. pace.
La previsione dell'esonero in un caso e non nell'altro era messa in
relazione alla "diversità (subiettiva)" delle situazioni ricadenti
nella previsione dell'art. 8, terzo comma, della legge allora
vigente, diversità che "era causa" della particolarità di quella
ragione di esonero dagli obblighi di leva.
L'apprezzamento di tale "diversità subiettiva" è alla base
anche della successiva sentenza n. 43 del 1997 di questa Corte con la
quale si ritenne che il sistema dell'esonero conseguente
all'espiazione della pena, e non alla sentenza di condanna,
determinasse conseguenze, insieme, contraddittorie e
incostituzionali, nei casi di rifiuto del servizio militare di chi,
non essendo stato ammesso ai "benefici" previsti dalla legge del 1992
(servizio militare non armato o servizio civile), avesse rifiutato il
servizio militare di leva, adducendo i motivi di coscienza che la
legge stessa indicava nel suo primo articolo. La contraddizione - si
ritenne - stava negli effetti negativi sulla posizione dell'obiettore
di coscienza condannato (mancato esonero e quindi prevedibile
ripetizione del reato e delle condanne, dettata dal perdurare dei
medesimi motivi di coscienza, giuridicamente rilevanti) che sarebbero
derivati da provvedimenti per loro natura favorevoli, come tutti
quelli che incidono sull'esecuzione della pena, escludendola,
riducendone la durata e sospendendola, posticipandola se del caso,
subordinatamente al verificarsi di eventi successivi; per effetto di
tali provvedimenti, non potendosi realizzare la condizione prevista
per l'esonero, l'obiettore di coscienza si sarebbe trovato esposto a
misure plurime di chiamata alla leva, sanzionate penalmente,
comportanti una sorta di continuativa coartazione morale della
persona che questa Corte ritenne contrastare con diverse disposizioni
della Costituzione. È evidente, da quanto appena riferito, che le
ragioni le quali, per evitare tali conseguenze ritenute non conformi
alla Costituzione, indussero a statuire che l'esonero dovesse
dipendere non dall'espiazione della pena ma dalla sua irrogazione,
valgono per le ipotesi in cui entra in gioco il fattore della
coscienza. Al di fuori, esse non avrebbero ragione di valere.
Ora, il legislatore del 1998, nei due commi dell'art. 14 che
regolano l'esonero dagli obblighi di leva ha per l'appunto tenuto
conto della differenza delle fattispecie a seconda che entrino o non
entrino in gioco fattori di coscienza, differenza che si impone di
per sé e che la giurisprudenza, nelle decisioni ricordate, ha
riconosciuto. E, pertanto, cade la censura che gli viene mossa di
avere irrazionalmente differenziato la normativa di fattispecie
analoghe.
4.2. - Come sottolineano i rimettenti, questa Corte ha ravvisato
profili di somiglianza tra le fattispecie di sottrazione agli
obblighi di leva che sono qui in considerazione, e precisamente con
riguardo alla lesione del medesimo bene giuridico (l'interesse alla
"regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva
nell'organizzazione militare") tramite comportamenti che possono
presentare modalità oggettive comuni (sentenza n. 409 del 1989). Ma
tale rilevata somiglianza (che non riguarda, come si è detto, gli
"aspetti subiettivi" delle condotte) era assunta dalla Corte soltanto
per rilevare l'irragionevole, macroscopica disparità di trattamento
sanzionatorio previsto nelle due ipotesi, palesemente sproporzionata
in senso sfavorevole a chi si fosse sottratto agli obblighi militari
o agli obblighi alternativi (servizio militare non armato o servizio
civile) per motivi di coscienza, rispetto a chi avesse realizzato il
reato di "mancanza alla chiamata", reato rispetto al quale tali
motivi non assumono rilievo. E, ulteriormente, con le sentenze
nn. 343 e 422 del 1993, questa Corte ha fatto valere il rilievo circa
l'identità di bene giuridico protetto e la possibile coincidenza
delle condotte materiali dei reati comportanti la sottrazione agli
obblighi di leva ed è giunta a generalizzare il sistema dell'esonero
quale conseguenza dell'espiazione della pena irrogata per il primo
reato commesso, sistema originariamente riguardante soltanto i reati,
connotati da motivi di coscienza, previsti nei primi due commi
dell'art. 8 della legge del 1972. Ma, anche in questi casi, si
trattava di problemi di sproporzione delle pene che, stante
l'eventualità di quella che è stata denominata la "spirale delle
condanne", potevano finire per gravare sul disertore recidivo.
In altri termini, non si trattava della parificazione rispetto
alla disciplina dell'esonero dettata da una affermata, obbiettiva
identità dei reati, ma del richiamo, e dell'estensione di tale
disciplina come mezzo per addivenire al risultato pratico di impedire
l'abnorme accumulo di pene conseguente alla condotta recidivante di
quanti si fossero sottratti agli obblighi di leva senza addurre
ragioni di coscienza.
Il legislatore del 1998, nel comma 5 dell'art. 14, anche di
questo ha tenuto conto estendendo l'applicazione dell'esonero,
facendolo dipendere, per le fattispecie ivi considerate,
dall'espiazione della pena, conformemente a quanto statuito da questa
Corte nelle due pronunce appena citate. In tal modo è venuto
incontro all'esigenza di porre un limite alla ripetizione delle
condanne onde evitare la sproporzione del trattamento sanzionatorio
- obbiettivo costituzionalmente necessario - senza peraltro giungere
all'equiparazione della disciplina con quella stabilita nel comma 4,
prevista per i reati determinati da motivi di coscienza -
equiparazione, invece, costituzionalmente non necessaria -.
La possibilità, denunciata dai rimettenti, che, sia pure in casi
eccezionali, non dandosi luogo all'esecuzione della pena irrogata per
la prima violazione dell'obbligo di leva, alla prima condanna possa
seguirne una seconda per una nuova violazione del medesimo obbligo,
non contrasta di per sé con alcun canone di costituzionalità. In
assenza dell'elemento unificatore della coscienza e del divieto di
influire sulle sue determinazioni con la minaccia di nuove condanne e
nuove pene, ogni condotta lesiva dell'obbligo di leva può infatti
assumere autonomo rilievo, entro i limiti di proporzionalità di cui
si è detto, dei quali il legislatore, nella norma denunciata, ha
tenuto conto.
5. - Anche sotto il profilo della dedotta violazione
dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, la questione è
infondata. Ritiene il giudice rimettente, in relazione alla
possibilità or ora indicata, che il mancato esonero conseguente alla
mancata esecuzione della pena per un periodo almeno pari alla durata
del servizio di leva, derivante, in ipotesi, dalla concessione della
sospensione condizionale o da ritardo nell'attivazione delle
procedure, esponga l'interessato a una (nuova) condanna non
determinata da un proprio comportamento. Da ciò la conseguenza che
la pena, in tal caso, risulterebbe, per così dire, gratuita, in
assenza di un comportamento riprovevole. Ma, così ragionando, si
trascura il fatto che la (nuova) condanna dipende pur sempre da una
nuova violazione dell'obbligo di leva, ascrivibile all'interessato,
mentre la maggiore o la minore celerità della messa in atto delle
procedure di esecuzione o la concessione di benefici rappresentano
elementi di fatto esterni alla norma denunciata, le cui conseguenze
non sono a essa ascrivibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme
in materia di obiezione di coscienza), sollevate dal Tribunale
militare di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare
di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte