Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 114, secondo

comma, codice penale, in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1983 dal Tribunale

di Pavia nel procedimento penale a carico di Ietto Caterina, iscritta

al n. 881 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983,

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 114,

secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 112 n. 1 e 630 cod.

pen., per asserito contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, Cost.,

che, secondo il Tribunale rimettente, l'attuale rigoroso regime

sanzionatorio concernente il sequestro di persona a scopo di

estorsione, sarebbe più che esaustivo di ogni aspetto della

pericolosità, ivi compreso quello derivante dalla pluralità dei

partecipi, sì che ultronea sarebbe la previsione di ulteriore

aggravante quale quella di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., specie se

collegata al divieto di applicazione della diminuzione di pena di cui

all'art. 114 cod. pen., così come sancito nel secondo comma dello

stesso articolo,

che, in tale situazione, verrebbe a verificarsi disparità di

trattamento, specie nei confronti degli autori di altre ipotesi di

reato di indubbia gravità, riguardo alle quali l'esclusione non opera

(rapina e associazione a delinquere, aggravate dal numero delle

persone).

Considerato che sul punto questa Corte si è già pronunziata con

sent. 10 maggio 1984 n. 143, dove si è ampiamente motivato circa le

ragioni che portano ad escludere l'irrazionalità della disposizione,

che, peraltro, per quanto si riferisce al più favorevole

trattamento che - ad avviso dell'ordinanza - verrebbe usato dalla legge

nei riguardi degli autori di talune ipotesi di reato che, nonostante

una certa gravità della fattispecie, verrebbero tuttavia a godere

della possibilità di fruire dell'attenuante in parola, deve rilevarsi

che, per l'uno degli esempi adombrati (rapina), la giurisprudenza della

Corte di Cassazione è orientata ad escludere l'applicazione

dell'attenuante dell'art. 114, primo comma, anche quando l'aggravante

del numero delle persone sia prevista da norma diversa dall'art. 112 n.

1 e che, per quanto si riferisce al secondo esempio (art. 416 cod.

pen.), si tratta di delitto plurisoggettivo necessario, cui è dubbia

l'applicabilità in genere delle norme che regolano il concorso

eventuale di persone: anche se la giurisprudenza propende, pure in tal

caso, almeno per l'inapplicabilità dell'attenuante in parola,

che, d'altra parte, il profilo di cui all'art. 27, terzo comma,

Cost., non esaminato dalla precedente sentenza perché non prospettato

dall'ordinanza di rimessione, non trova in questa il minimo cenno di

motivazione; né potrebbe venire in esame l'ipotesi (rarissimamente

verificabile nella realtà) del concorrente che ignori la

partecipazione di un numero di persone superiore a cinque (nel qual

caso si è sostenuto da taluno il venir meno della ratio

giustificatrice dell'aggravamento), giacché - a parte che così

particolare situazione non è prospettata dall'ordinanza de qua - un

siffatto profilo dovrebbe essere invocato con riguardo all'art. 27,

primo comma, Cost., stante la vigenza dell'art. 59 cod. pen. che

prevede l'imputazione delle circostanze aggravanti a titolo di

responsabilità oggettiva: colla conseguente necessità di rimeditare,

in tal caso, tutto il problema del primo comma dell'art. 27 Cost., sul

quale pure questa Corte ha già espresso ripetuti avvisi,

che, pertanto, non sussistendo allo stato motivi per discostarsi

dal giudizio espresso nella precedente citata sentenza, la questione

appare manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 114, secondo comma, cod. pen., in relazione

agli artt. 112 n. 1 e 630 stesso codice, sollevata dal Tribunale di

Pavia, con ordinanza 21 novembre 1983, per contrasto con gli artt. 3,

primo comma, e 27, terzo comma, Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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