Corte costituzionale

Ordinanza n. 224/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 9 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Verona, iscritte rispettivamente ai nn. 671 e

675 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali

della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, il giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice possa

adottare l'ordinanza di proroga del termine di scadenza delle

indagini preliminari solo prima della scadenza del termine stesso,

anziché entro quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla

notificazione della richiesta del pubblico ministero alla persona

sottoposta alle indagini;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente poiché sollevano la medesima questione;

che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 406, primo

comma, nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il

termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del

termine stesso;

che tale pronuncia ha altresì chiarito che, una volta caducata

la specifica previsione di cui all'art. 406, primo comma, il giudice

dovrà provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale

previsto dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura

penale; e quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del

termine di cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di

memorie, dal terzo comma dell'art. 406;

che, di conseguenza, poiché la norma, nella parte impugnata con

le ordinanze in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima, la presente questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma,

del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente

illegittimo, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte in cui prevede

che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari

solo "prima della scadenza" del termine stesso - sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte