Sentenza n. 224/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
10 maggio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C. S., iscritta
al n. 438 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Montepulciano, con ordinanza emessa il 10 maggio 2000, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc.
pen., "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice
che, avendo contribuito a pronunciare sentenza di condanna di primo
grado, si ritrovi, a seguito di successive vicende processuali, a
dover riesaminare la medesima fattispecie, sia pure ai ... limitati
fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio".
Il giudice a quo premette, in punto di fatto, di aver concorso,
quale componente del collegio, alla pronuncia della sentenza di
condanna emessa il 26 aprile 1998 dal tribunale di Montepulciano nei
confronti dell'imputato C.S. A seguito dell'annullamento della
decisione da parte della Corte di appello di Firenze e della
conseguente regressione del procedimento, esso rimettente - che aveva
nel frattempo assunto le funzioni di giudice delle indagini
preliminari nello stesso tribunale - si era peraltro trovato a
conoscere nuovamente, in sede di udienza preliminare, dei fatti in
precedenza giudicati.
L'"eccezione di incompatibilità" - sollevata per tale ragione
dalla difesa dell'imputato - non poteva, tuttavia, secondo il
rimettente, essere accolta in base alle norme vigenti, non rientrando
la fattispecie in questione fra quelle elencate dall'art. 34 cod.
proc. pen; né, d'altra parte, poteva configurarsi un obbligo di
astensione di esso giudice ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen.; e
particolarmente della lettera h) di tale disposizione, in quanto le
"ragioni di convenienza", cui essa ha riguardo, sono, per
giurisprudenza consolidata, di natura esclusivamente
extraprocessuale.
Ad avviso del giudice a quo, l'art. 34, comma 1, cod. proc.
pen. contrasterebbe, peraltro, sotto il profilo indicato, con gli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. L'ipotesi del giudice che,
avendo concorso a pronunciare sentenza, venga chiamato a riesaminare
la medesima vicenda in sede di udienza preliminare, risulterebbe,
infatti, del tutto analoga a quella - considerata per converso
generativa di incompatibilità dalla norma impugnata - del giudice
che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio,
si trovi ad esercitare le proprie funzioni in un diverso grado o nel
giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Anche nella prima evenienza
si assisterebbe, per vero, ad una evidente compromissione
dell'imparzialità del giudice, a fronte della "forza di prevenzione"
esercitata, nella rinnovata fase processuale, dalle valutazioni
compiute ai fini della precedente decisione.
Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente
evidenzia come dalla sua decisione venga a dipendere "il regolare e
imparziale svolgimento dell'udienza preliminare" in corso nel
giudizio a quo.
2. - È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura erariale sottolinea, in particolare, come questa
Corte abbia in più occasioni chiarito che la disciplina delle
incompatibilità è volta ad evitare che la valutazione sul merito
dell'accusa possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti
valutazioni "di merito", onde la "relazione di incompatibilità"
costituzionalmente rilevante avrebbe come termine di riferimento
esclusivo il "giudizio" vero e proprio, ossia l'accertamento di
merito sulla responsabilità dell'imputato. Tale qualifica non
spetterebbe, per contro, all'udienza preliminare, in quanto sede di
valutazioni meramente "propedeutiche" al giudizio stesso. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Montepulciano dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta, dell'art. 34, comma
1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità
del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado
di giudizio, si trovi, per effetto dell'annullamento della sentenza
stessa e della conseguente regressione del processo, a dover
riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare.
Alla radice del quesito di costituzionalità vi è il rilievo del
diverso trattamento riservato alla fattispecie in esame rispetto ad
ipotesi analoghe, per le quali è invece sancita l'incompatibilità,
e particolarmente rispetto a quella del giudice che, avendo concorso
a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, sia chiamato ad
esercitare funzioni di giudice negli altri gradi o a partecipare al
giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Risulterebbero in tal modo
compromessi, oltre al principîo di uguaglianza, anche il diritto di
difesa e la garanzia del giusto processo, di riflesso al vulnus dei
principî di terzietà e imparzialità del giudice.
2. - La questione è fondata.
2.1. - La norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità,
dettando la regola primaria in tema di incompatibilità del giudice
determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una
incompatibilità di tipo "verticale" - in senso tanto "ascendente"
che "discendente" - escludendo segnatamente che il giudice che ha
pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del
procedimento possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi,
ovvero partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al
giudizio per revisione.
Alla previsione normativa resta estranea la fattispecie che qui
interessa, ossia quella del giudice che, avendo pronunciato o
concorso a pronunciare sentenza di primo grado, sia chiamato ad
esercitare funzioni di giudice dell'udienza preliminare nel medesimo
processo per effetto di una vicenda regressiva conseguenziale
all'annullamento della decisione da parte del giudice di appello.
L'udienza preliminare non può essere infatti considerata quale
"grado diverso" rispetto alla fase del giudizio; né si configura
l'ipotesi del "giudizio di rinvio dopo l'annullamento", trattandosi
di formula la quale, nel presupporre una separazione tra iudicium
rescindens e iudicium rescissorium, evoca altresì una fase tipica
del processo - quella appunto del "giudizio" - dalla quale esula,
nella sistematica del codice di rito, l'udienza preliminare.
La fattispecie avuta di mira non rientra neppure nel campo
applicativo del comma 2 dello stesso art. 34 cod. proc. pen., il
quale stabilisce, bensì, che non possa partecipare al giudizio il
giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza
preliminare, senza tuttavia prevedere l'incompatibilità
nell'evenienza specularmente inversa.
Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilità è
d'altro canto di ostacolo all'estensione in via analogica delle
disposizioni che le contemplano a casi diversi da quelli in esse
considerati.
2.2. - Nel valutare la conformità di tale assetto normativo ai
parametri costituzionali invocati, va premesso come, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla
incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel
procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e
dell'imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate ad
evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o
apparire condizionata dalla "forza della prevenzione" - ossia dalla
naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere
un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il
giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima
res iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilità
costituzionalmente rilevante, espressivo della sede "pregiudicata"
dall'accennato effetto di "condizionamento", è stato identificato
nel "giudizio" contenutisticamente inteso, e cioè in ogni sequenza
procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la
quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta
l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito
dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento
del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle
risultanze processuali.
3. - Orbene, a seguito delle importanti innovazioni introdotte,
in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza
preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della
quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare
ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e,
infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni
che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. L'esigenza di
completezza delle indagini preliminari, riaffermata anche di recente
da questa Corte (v. sentenza n. 115 del 2001) ed ora
significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare,
al cui giudice è attribuito il potere di disporre l'integrazione
delle indagini stesse (art. 421-bis cod. proc. pen.); l'analogo
potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte del
quale il giudice può assumere anche d'ufficio le prove delle quali
appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a
procedere (art. 422 cod. proc. pen.); le nuove cadenze delle indagini
difensive - introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 - ed il
conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al
materiale raccolto dall'organo dell'accusa: sono tutti elementi di
novità che postulano, all'interno della udienza preliminare, da un
lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e,
dall'altro, un incremento degli elementi valutativi, cui
necessariamente corrisponde - quanto alla determinazione conclusiva -
un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di
"sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione
tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti".
Accanto a ciò, vengono poi in considerazione i nuovi "contenuti"
che, sempre alla stregua degli apporti novellistici, può assumere la
decisione con la quale il giudice è chiamato a definire l'udienza
preliminare. In base alla nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc.
pen., infatti, la regula iuris posta a fondamento del rinvio a
giudizio, si radica - in positivo - sulla sufficienza, non
contraddittorietà e, comunque, idoneità degli elementi acquisiti a
sostenere l'accusa in giudizio, imponendosi, in caso di diverso
apprezzamento, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere.
Quest'ultima, a sua volta, può scaturire anche dal riconoscimento di
circostanze attenuanti e dalla correlativa applicazione della
disciplina di cui all'art. 69 cod. pen., con i riflessi tipici delle
statuizioni che incidono sul merito della causa; ed ugualmente sul
merito finisce per proiettarsi la sentenza di non luogo a procedere
per difetto di imputabilità - ora consentita, quando non ne consegua
l'applicazione di una misura di sicurezza -, trattandosi di sentenza
che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, postula "il
necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto reato"
(cfr. sentenza n. 41 del 1993).
L'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo
dell'udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del
merito della accusa ormai non più distinguibile - quanto ad
intensità e completezza del panorama delibativo - da quella propria
di altri momenti processuali, già ritenuti non solo "pregiudicanti",
ma anche "pregiudicabili", ai fini della sussistenza della
incompatibilità.
La conclusione è avvalorata, del resto, dalla previsione del
nuovo comma 2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen., aggiunto
dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il
quale - a conferma della particolare cautela che oggi circonda il
momento decisionale dell'udienza preliminare, quanto al pericolo
della forza pregiudicante di atti compiuti in precedenza - ha sancito
l'incompatibilità a tenere l'udienza preliminare nei confronti del
giudice che, nel medesimo procedimento, abbia svolto funzioni di
giudice per le indagini preliminari.
4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, se è indubbio
che la pronuncia di una sentenza di merito, a causa del compimento di
una valutazione contenutistica dell'ipotesi di accusa, è attività
idonea a pregiudicare il successivo esercizio di analoghe funzioni da
parte del medesimo giudice nell'ambito dello stesso processo, deve
riconoscersi che tale pregiudizio può in concreto realizzarsi anche
quando l'ulteriore attività giurisdizionale cui il giudice è
chiamato - nella specie, a seguito di vicenda regressiva - sia
costituita dall'udienza preliminare. Anche in tale ipotesi ricorre
infatti il pericolo che l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. è
finalizzato a rimuovere: vale a dire che le valutazioni demandate al
giudice dell'udienza preliminare siano o possano apparire
condizionate dalla cosiddetta "forza della prevenzione", e cioè
dalla naturale propensione a tenere fermo il giudizio precedentemente
espresso in ordine alla medesima res iudicanda.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare
del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza,
poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso
fatto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte