Sentenza n. 225/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 319/1976
- art. 14legge 319/1976
- art. 15legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25
della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento) e degli artt. 14 e 15 della legge della Regione
Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la disciplina degli scarichi
delle acque di rifiuto) promossi con le ordinanze emesse dal pretore di
Pavia il 2 marzo 1979, dal pretore di Voghera il 10 maggio 1979, dal
tribunale di Vigevano il 5 aprile (due ordinanze) e il 27 aprile 1979,
dal tribunale di Como il 10 maggio e il 3 ottobre 1979, dal tribunale
di Vigevano il 5 aprile 1979 (due ordinanze), dal tribunale di Como
l'11 febbraio, il 3 marzo (due ordinanze), il 7 febbraio, il 10 marzo,
il 26 marzo (due ordinanze), il 27 marzo (due ordinanze), il 6 giugno,
il 22 maggio, il 2 aprile (due ordinanze), il 28 marzo, il 4 aprile
(tre ordinanze) e il 31 marzo 1980, dal pretore di Bellano il 23
ottobre 1980 e dal tribunale di Como il 3 ottobre, il 30 giugno, il 25
giugno e il 24 novembre 1980 (tre ordinanze) e il 23 ottobre 1981 (due
ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 398, 528, 651, 652, 653,
667, 878, 884 e 885 del registro ordinanze 1979, ai nn. 344, 345, 399,
433, da 510 a 514, da 664 a 671 e 803 del registro ordinanze 1980, ai
nn. 41, 161, 299, 314, 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1981 ed ai
nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 196, 251, 325 e 332 del 1979, nn. 36,
180, 194, 208, 222, 270 e 311 del 1980, nn. 20, 91, 137, 262 e 283 del
1981 e n. 102 del 1982.
Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia e del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella pubblica udienza del 10 maggio 1983, il Giudice
relatore Oronzo Reale;
uditi l'avv. Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con cinque ordinanze (nn. 528, 651, 652, 653, 884 e 885 del reg.
ord. 1979), del tutto coincidenti quanto alla motivazione ed alle
conclusioni, il pretore di Voghera ed il tribunale di Vigevano
sollevano questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 14, primo comma, della legge regionale della Lombardia 19
agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 della
Costituzione; e, in via subordinata ed eventuale, qualora cioè la
Corte dovesse ritenere infondata la questione di costituzionalità
relativa al citato art. 14, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per asserito contrasto
con gli artt. 27, primo comma, o, in via alternativa, con l'art. 25,
secondo comma, della Costituzione.
Premessa un'ampia e motivata esposizione della rilevanza della
questione nei relativi giudizi a quo, i giudici osservano come l'art.
25 della citata legge n. 319 del 1976 dispone che coloro che effettuano
scarichi già esistenti sono obbligati, fino al momento in cui devono
osservare i limiti di accettabilità stabiliti dalla legge stessa, ad
attenersi alle prescrizioni stabilite dalla Regione e dagli Enti Locali
in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporali della
legge e in particolare con quanto contenuto nella tabella C ad essa
allegata.
L'art. 21 della stessa legge commina la pena dell'arresto o
dell'ammenda a chi, effettuando gli scarichi di cui sopra, non
ottempera alle disposizioni dell'art. 25. L'art. 10 della medesima
legge dispone che gli insediamenti produttivi esistenti dovranno essere
adeguati ai limiti di cui alla tabella C, allegata alla legge stessa,
entro tre anni dall'entrata in vigore della medesima.
L'art. 14, comma primo, della legge Regione Lombardia 19 agosto
1974, n. 48, dispone inoltre che gli scarichi in corsi d'acqua
superficiali di insediamenti produttivi già esistenti al momento
dell'entrata in vigore della legge stessa dovevano entro due anni
(cioè entro il 5 settembre 1976) conformarsi ai limiti di
accettabilità previsti dalla tabella C allegata a detta legge
regionale.
Sulla base normativa suesposta, i giudici rimettenti rilevano
"essere dubbio" che, nell'emanare la ricordata norma, la Regione
Lombardia abbia legittimamente usufruito di una potestà normativa
costituzionalmente ad essa spettante; e ciò in quanto la disciplina
degli scarichi industriali non rientrerebbe in alcuna delle materie di
cui all'art. 117 Cost. Si aggiunge che nel trasferire alle regioni le
funzioni amministrative, nelle materie ad esse attribuite in forza
dello stesso art. 117, lo Stato con i decreti delegati del 1972,
avrebbe conservato la competenza relativamente all'igiene del suolo e
dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli
aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri (art. 6, n. 7, del
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4).
Qualora tale proposizione di incostituzionalità fosse ritenuta
infondata, gli stessi giudici prospettano il dubbio che l'art. 25 della
legge n. 319 del 1976, sia, in forza del richiamo alla legge regionale,
illegittimo costituzionalmente. In ragione del rinvio alla legge
regionale della Lombardia sopracitata, conseguirebbe che la legge
statale n. 319 avrebbe mutato in reato, con scadenza al 5 settembre
1976, un comportamento omissivo che nel periodo intercorrente tra il 5
settembre 1974 (data di entrata in vigore della legge regionale) e la
stessa scadenza del 5 settembre 1976, era considerato illecito
amministrativo.
Tanto premesso, due sarebbero le possibili implicazioni ai fini
penali; o si ritiene che ai fini della configurabilità del reato di
cui all'art. 25 della legge n. 319 del 1976 debba essere presa in
considerazione la sola condotta omissiva successiva al 13 giugno 1976,
data di entrata in vigore della citata legge statale (rimanendo quindi
indenne solo il periodo dal 13 giugno al 5 settembre 1976); ovvero si
ritiene che il termine di adeguamento ai limiti di cui alla tabella C
della legge regionale, la cui inosservanza integrerebbe il reato de
quo, decorra dal settembre 1974.
Ove si accogliesse la prima, l'incongruità del termine di due mesi
e mezzo circa apparirebbe evidente, attesi la complessità ed il costo
degli adempimenti attinenti alla predisposizione di impianti di
depurazione. Si farebbe perciò carico al soggetto di una
responsabilità penale assolutamente non addebitabile alla volontà
dello stesso e ciò costituirebbe violazione del principio di cui al
primo comma dell'art. 27 Cost., della personalità della
responsabilità penale. La giurisprudenza della Corte - si osserva - ha
affermato tale principio con riferimento a casi di esercizio di un
diritto, ma lo stesso principio dovrebbe valere anche nel caso
dell'adempimento di un obbligo penalmente sanzionato.
Qualora invece il termine dovesse decorrere dal settembre 1974, la
durata sarebbe certo congrua, ma, ad avviso degli stessi giudici, la
norma assumerebbe efficacia retroattiva, atteso che si darebbe rilievo
penale all'omissione decorsa in periodo antecedente all'entrata in
vigore della norma che rende punibile penalmente il comportamento in
parola; da qui la violazione del secondo comma dell'art. 25 della
Costituzione.
Identiche argomentazioni svolge il tribunale di Vigevano
nell'ordinanza n. 653/1979, estendendo la censura di
incostituzionalità all'art. 15, terzo comma, della legge regionale
della Lombardia n. 48/1974, riferentesi all'ipotesi di immissione di
scarichi nella fognatura, caso questo che ricorre nel giudizio a quo.
Anche con riguardo a tale norma si dubita che la Regione abbia
legiferato in materia di sua spettanza, ex art. 117 Cost. per le stesse
ragioni già esposte a proposito dell'art. 14 della stessa legge.
Relativamente all'ordinanza iscritta al n. 653/1979 ha spiegato
intervento il Presidente della Giunta regionale della Lombardia,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale delle norme
di cui agli artt. 14, primo comma, e 15, terzo comma, della legge
regionale 19 agosto 1974, n. 48, venga dichiarata infondata.
Si rileva innanzi tutto che in forza del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, sono state trasferite alle regioni le funzioni già esercitate
dallo Stato "in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento
atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti
igienico-sanitari delle industrie insalubri" (art. 101); la stessa
norma precisa altresì che rientrano tra le funzioni trasferite "la
disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di
conservazione e depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti
liquidi ed idrosolubili". La questione sollevata dal tribunale di
Vigevano appartiene dunque ormai solamente al passato.
Quanto alle perplessità di natura costituzionale manifestate dai
giudici a quibus, si evidenzia che la legge n. 48 del 1974 è stata
adottata in carenza di qualunque disciplina statale e per regolamentare
gli scarichi delle acque di rifiuto esclusivamente nell'ambito delle
funzioni che, a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n.
8 e 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, erano state trasferite alle
regioni nelle materie urbanistica, di lavori pubblici di interesse
regionale e di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle zone interne
(v. art. 1 della legge regionale citata), sicché è alla luce di tale
intento che le norme impugnate devono essere lette.
Solo con la legge Merli del 1976 la disciplina degli scarichi ha
acquistato autonomia ed organicità nell'ordinamento statale, ed
imputazione allo Stato. È di grande rilievo che anche tale legge
affida alle regioni una serie di importanti attribuzioni in materia
(art. 4) e dichiara espressamente di voler tenere in vita "nel periodo
bianco" le disposizioni in precedenza dettate dalle regioni stesse
(art. 25), dimostrando che in tale campo le regioni ben potevano
intervenire anche precedentemente.
Né avrebbe pregio il rilievo secondo cui la riserva disposta con i
decreti delegati del 1972 a favore dello Stato delle funzioni relative
all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e
delle acque e agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri
comporterebbe l'illegittimità costituzionale denunciata. E ciò in
quanto la detta riserva riguardava esclusivamente le competenze
"attuali" degli organi dello Stato, competenze che, all'epoca non
erano, come si è detto, previste da alcuna norma; ed anche perché in
altri decreti di trasferimento, coevi al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4
(che all'art. 6, n. 7, conteneva la detta riserva) v'erano disposizioni
che introducevano chiaramente eccezioni alla riserva stessa,
ritagliando in essa nuove specifiche competenze a favore delle regioni.
Ciò accade nell'art. 2, lett. c, punto 3, del d.P.R. 15 gennaio 1972,
n. 8, che comprende tra le funzioni di spettanza regionale "le opere
igieniche di interesse locale (fognature, impianti di depurazione delle
acque, mattatoi, ecc.)" e accade nell'art. 4, lett. h, del d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 11, che riserva allo Stato gli interventi per la
protezione della natura, "salvi gli interventi regionali non
contrastanti con quelli dello Stato".
Si insiste poi nel rilevare che la detta competenza regionale è
stata ribadita formalmente dall'art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977,
cosa questa non irrilevante anche per il periodo precedente, atteso che
la legge delega (art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)
espressamente invitava il Governo a completare il trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative inerenti alle materie indicate
nell'art. 117 Cost.
Se ne deve concludere che anche le funzioni relative alla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti rientrano nelle materie di cui
all'art. 117 Cost., ché, in caso contrario incostituzionale, per
eccesso della delega, sarebbe il citato art. 101.
Dunque, se solo con il d.P.R. n. 616 del 1977 è caduta la riserva
statale sulle funzioni indicate nell'art. 6, n. 7, del d.P.R. n. 4 del
1972, già prima di esso decreto le regioni potevano legiferare in
materia a condizione soltanto "di non urtare contro esplicite e
tassative competenze che a quel tempo erano state ancora riservate allo
Stato".
Infine, e con riferimento alla sola censura proposta contro il
terzo comma dell'art. 15, si evidenzia che le fognature sono
richiamate, come si è già visto, tra le opere igieniche di interesse
locale, opere ricomprese nel d.P.R. n. 8 del 1972 tra i lavori pubblici
di interesse regionale e come tali trasferite alle regioni.
Anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che venga dichiarata la
infondatezza delle proposte questioni. Pur non rientrando nel suo
interesse di argomentare sulla questione relativa alla legge regionale
l'Avvocatura ritiene che la stessa sia infondata; adduce infatti che
ove al legislatore regionale sia da riconoscere la competenza a
legiferare nella materia in cui ha legiferato, è da considerare,
peraltro, che la legislazione regionale deve attenersi, ai sensi
dell'art. 9, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ai
principi fondamentali delle leggi della Repubblica.
Il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 25 della legge 10
maggio 1976, n. 319, all'obbligo di osservanza delle prescrizioni
stabilite dalle regioni in quanto compatibili con le disposizioni
qualitative e temporali di detta legge, va inteso nel senso che: 1)
tali disposizioni qualitative e temporali sono espressione di principi
fondamentali di legge della Repubblica; 2) le norme della legge
regionale contenenti disposizioni qualitative e temporali sono da
intendere sostituite dalle corrispondenti norme della legge statale.
In base a questa impostazione, le questioni sollevate partirebbero
da presupposti inesatti, scaturenti dall'attribuzione di efficacia ad
una normativa regionale non più sussistente, perché superata dai non
coincidenti principi fondamentali contenuti in legge della Repubblica.
Con memoria presentata nell'imminenza dell'udienza di discussione,
la Regione Lombardia ribadisce le ragioni già esposte a sostegno
dell'infondatezza della questione, sottolineando in particolare che
l'art. 25 della c.d. legge Merli sarebbe venuto "a riconoscere la piena
legittimità delle norme regionali già emanate... in tema di scarichi
industriali, dando loro un fondamento esplicito e sicuro, qualunque
fosse la competenza regionale sul punto".
Con argomentazioni quasi coincidenti e comunque in larga parte
approssimabili a quelle esposte in precedenza il pretore di Pavia (n.
398 del reg. ord. 1979) ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale del solo art. 14, primo comma, della legge
Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, per preteso contrasto con
l'art. 117 Cost.; ciò dopo un'ampia motivazione sulla rilevanza della
questione stessa.
Nella ordinanza si ripetono, a sostegno della non manifesta
infondatezza della questione, motivi del tutto analoghi a quelli già
ricordati.
Ha spiegato intervento (peraltro fuori termine) il Presidente della
Giunta regionale lombarda, chiedendo che la proposta questione venga
dichiarata infondata.
Nel corso di un procedimento penale a carico di Angelo Bussoni, il
pretore di Bellano (n. 41 del reg. ord. 1981), dopo aver dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15, 21, 22, 25 e 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, con
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 9 e 32 della Costituzione, proposta
dalla difesa, sollevava d'ufficio questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge regionale lombarda 19 agosto
1974, n. 48, per preteso contrasto con l'art. 117 Cost., dopo aver
motivato sulla rilevanza della questione.
Le argomentazioni succintamente addotte a sostegno della non
manifesta infondatezza della questione sono riportabili a quelle
riassunte in precedenza.
Non si aveva costituzione di parti né intervento del Presidente
della Giunta lombarda.
Egualmente la questione di legittimità costituzionale del solo
art. 14 per contrasto con l'art. 117 veniva sollevata dal tribunale di
Como con due ordinanze (nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982) con succinta
motivazione sulla rilevanza.
Con ventisei ordinanze, praticamente identiche (nn. 667, 878/1979;
344, 345, 399, 433, 510-514, 664-671, 803/1980; 161, 299, 314,
400-402/1981), il tribunale di Como ha sollevato questione incidentale
di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, nella parte in cui richiama l'art. 14 della legge regionale
della Lombardia n.48 del 1974; all'uopo il collegio rileva che "la
legge Merli ha mutato in illecito penale con scadenza al 5 settembre
1976, una omissione che dal 5 settembre 1974 (data di entrata in vigore
della richiamata legge regionale) era contemplata dalla legge
regionale, con la stessa scadenza del 5 settembre 1976, quale semplice
illecito amministrativo e che, ai fini penali, la condotta omissiva
successiva al 13 giugno 1976 (data di entrata in vigore della legge
Merli) appare soffrire di un termine assai breve (poco più di due
mesi) per un adempimento, di norma, complesso, quale quello di
predisporre impianti adeguati di depurazione, così da doversi
ipotizzare una responsabilità penale indipendentemente da una concreta
possibilità di obbedienza al precetto".
Nelle suddette ordinanze manca qualunque riferimento ai fatti di
causa; la rilevanza è enunciata, senza motivazione alcuna; ci si
limita a dire che la norma impugnata "concorre a formare, con l'art. 21
della citata legge n. 319 del 1976, la fattispecie del reato in
contestazione, in relazione all'art. 27 Cost.".
Nelle ordinanze nn. 344, 345/1979 e 433/1980 ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione venga
dichiarata infondata; le argomentazioni svolte a sostegno di tali tesi
sono praticamente le stesse già riassunte in precedenza. Considerato in diritto :
1. - Le trentasei ordinanze di cui in epigrafe sollevano questioni
di legittimità costituzionale identiche o comunque concernenti la
stessa materia. I relativi giudizi possono quindi essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - L'art. 14 della legge 19 agosto 1974, n. 48, della regione
Lombardia stabilisce una serie di norme transitorie, relative alle
sistemazioni degli scarichi in corsi d'acqua superficiali, prescrivendo
nel primo comma che essi entro due anni dall'entrata in vigore della
legge debbono essere conformati "ai limiti di accettabilità previsti
nella allegata tabella C".
Eguale prescrizione viene stabilita dall'art. 15, terzo comma, della
legge per "gli scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche
fognature".
L'art. 19 della detta legge regionale stabilisce sanzioni
amministrative per l'inosservanza alle prescrizioni della legge
medesima.
L'art. 25, primo comma, della legge statale 10 maggio 1976, n.
319, stabilisce che "coloro che effettuano scarichi già esistenti
provenienti da insediamenti sia produttivi che civili... sono comunque
tenuti ad osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni e dagli
enti locali in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e
temporali della presente legge e in particolare con quanto contenuto
nella tabella C allegata alla presente legge".
Infine l'art. 21 della stessa legge n. 319, stabilisce sanzioni
penali, tra l'altro, per chi "non ottempera alle disposizioni di cui
all'art. 25".
3. - Le trentasei ordinanze riassunte in narrativa propongono alla
Corte le seguenti questioni di legittimità costituzionale:
A) L'ordinanza del pretore di Voghera (n. 528 del reg. ord. 1979),
quattro ordinanze del tribunale di Vigevano (nn. 651, 652, 884, 885 del
reg. ord. 1979), l'ordinanza del pretore di Pavia (n. 398 del reg. ord.
1979), quella del pretore di Bellano (n. 41 del reg. ord. 1981), due
ordinanze del tribunale di Como (nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982)
sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 (o
dell'art. 14, primo comma) della legge della regione Lombardia 19
agosto 1974, n. 48, in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
L'ordinanza n. 653 del reg. ord. 1979 del tribunale di Vigevano
solleva la stessa questione anche nei confronti dell'art. 15, terzo
comma, della stessa legge della regione Lomdardia n. 48.
B) L'ordinanza del pretore di Voghera e le cinque ordinanze del
tribunale di Vigevano sopra menzionate sollevano in via subordinata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, con riferimento agli artt. 25,
secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
C) Ventisei ordinanze del tribunale di Como, cioè tutte quelle
indicate in narrativa ad eccezione delle due ultime (nn. 10 e 11 del
reg. ord. 1982), sollevano questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui
richiama l'art. 14 della legge della regione Lombardia n. 48 del 1974",
in relazione all'art. 27 della Costituzione.
4. - La questione indicata sub A non è fondata.
Essa è stata sollevata sul rilievo che "la disciplina degli
scarichi industriali non sembra rientrare in alcuna delle materie
indicate nell'art. 117 Cost.", mentre poi "lo Stato, nel trasferire
alle Regioni con i decreti delegati del 1972 le funzioni amministrative
nella materia attribuite alle Regioni stesse dal menzionato art. 117
Cost., ha mantenuto a se stesso la competenza in ordine all 'igiene del
suolo e dell 'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed
agli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, come
espressamente stabilito dall'art. 6, n. 7, del d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4".
La Corte ritiene che la delicata questione della competenza
regionale nella materia di cui trattasi non possa essere affrontata se
non partendo dalla considerazione che fino alla legge cosiddetta Merli
n. 319 del 1976 non esisteva nella legislazione dello Stato alcuna
organica disciplina relativa agli inquinamenti. Il problema, divenuto
assai grave con lo sviluppo industriale e con quello urbanistico, era
solo frammentariamente toccato da molteplici disposizioni sia delle
leggi sanitarie, sia di quelle sulla pesca e sulle acque pubbliche, sia
del codice penale, con ampi margini di incompletezza, di
discrezionalità e di incertezza sulla loro concreta applicabilità,
tanto da rendere assai difficili e controversi i primi interventi
dell'autorità giudiziaria di fronte all'incontrollato espandersi del
fenomeno dell'inquinamento, ulteriormente favorito proprio dalla
deficienza e scarsa decifrabilità della regolamentazione.
Che in questa specie di vuoto legislativo le regioni, nella specie
la regione Lombardia con la legge n. 48 del 1974, siano state
pressoché costrette ad inserirsi con una interpretazione estensiva e
globale ma non arbitraria della competenza loro accordata dall'art. 117
della Costituzione in materia di urbanistica, di caccia e pesca nelle
acque interne (cioè in materia direttamente o indirettamente collegata
con quella della protezione dagli inquinamenti), è fatto che non può
considerarsi travalicante i limiti della competenza regionale.
D'altra parte, come è rilevato in dottrina, da una considerazione
unitaria del contenuto dell'art. 117 della Costituzione si desume
l'attribuzione alle regioni, come uno dei campi preferenziali, della
competenza relativa all'assetto del territorio, del quale le acque
costituiscono elemento essenziale, sicché la strumentazione della loro
difesa dagli inquinamenti non può ritenersi sottratta, quanto meno
nella totalità, alla competenza regionale. Con la conseguenza che ove
questa sia stata - come nella specie - esercitata non in contrasto con
la disciplina statale della materia, ma in via per così dire
suppletiva, finché una disciplina statale non è intervenuta, non si
è verificata violazione dell'art. 117 Cost.
Vero è poi, come osservano i giudici a quibus, che il decreto n.
4 del 1972 mantiene "ferme le attuali competenze degli organi statali"
in ordine fra l'altro (art. 6, n. 7) "all'igiene del suolo e
dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli
aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri". Ma, come osserva
la difesa della regione Lombardia, la riserva ("restano ferme le
attuali competenze" dice il citato art. 1 del decreto n. 4) non poteva
riferirsi se non alle competenze in quel tempo esercitate dallo Stato.
E come si è già osservato, previsioni e prescrizioni specifiche in
ordine alla regolamentazione degli scarichi, ai tassi di inquinamento
tollerabili, ai modi e tempi per accordare le situazioni irregolari
pregresse con le nuove esigenze ecc. non erano state emanate dallo
Stato e non lo furono fino alla legge n. 319 del 1976 concernente la
"tutela delle acque dall'inquinamento", nella quale (titolo IV) è
contenuta la "regolamentazione degli scarichi", precisandosi (art. 9)
che "in tutto il territorio nazionale viene stabilita (dunque prima non
esisteva) un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione
per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A, B
e C allegate alla presente legge".
D'altra parte l'art. 25 della legge n. 319 stabilisce l'obbligo di
"osservare le prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali
in quanto compatibili con le disposizioni qualitative e temporanee
della presente legge". E dunque, quanto meno contro l'esistenza di una
riserva assoluta di competenza allo Stato che si vorrebbe operata
dall'art. 6, n. 7, del decreto n. 4 del 1972, l'argomento desunto dal
citato art. 25 della legge n. 319 può considerarsi decisivo.
La verità è che si era fatalmente verificato un intreccio di
competenze statali, praticamente non esercitate, e di competenze
regionali riconosciuto dalla stessa legge n. 319 come transitoriamente
non illegittimo; e che la situazione non è stata definitivamente
chiarita se non con il capo VIII del titolo V del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, che all'art. 101 determina le funzioni spettanti in
materia alle regioni, fra le quali "la disciplina degli scarichi e la
programmazione degli interventi di conservazione e depurazione delle
acque e di smaltimento dei rifiuti liquidi e idrosolubili".
Da tale normativa non può trarsi argomento circa la preesistenza
del conferimento della competenza alle regioni in tale materia; è
però indubbio che l'espresso riconoscimento, ivi contenuto, delle
attribuzioni suddette, da parte del legislatore statale, dimostra nella
ratio legis l'inesistenza di contrasto fra l'art. 117 della
Costituzione e la già esercitata potestà legislativa regionale.
Si deve dunque concludere per l'infondatezza della questione, la
cui incidenza è ormai confinata entro strettissimi limiti temporali.
E ad eguale conclusione deve a maggior ragione pervenirsi anche per
la questione di legittimità costituzionale estesa nell'ordinanza n.
653 del reg. ord. 1979 del tribunale di Vigevano nei confronti
dell'art. 15, terzo comma, della legge n. 48 della regione Lombardia,
che tratta degli scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche
fognature. A dimostrarne la infondatezza stanno in proposito non solo
le ragioni sopra esposte trattando dell'art. 14, comma primo, ma la
considerazione aggiuntiva che può trarsi dall'art. 2, lett. c, n. 3,
del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 il quale stabilisce il trasferimento
alle regioni dei lavori pubblici concernenti le opere igieniche di
interesse locale fra cui le fognature.
5. - La questione sub B è inammissibile.
L'ordinanza del tribunale di Voghera e le cinque ordinanze del
tribunale di Vigevano, subordinatamente all'ipotesi di rigetto della
questione di legittimità costituzionale sopra esaminata, propongono
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma,
della legge n. 319 del 1976 con riferimento agli artt. 25, secondo
comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
La motivazione dell'ordinanza può così essere riassunta.
Il detto art. 25, primo comma, della legge n. 319, richiamando la
norma (art. 14, primo comma) della legge regionale lombarda n. 48,
avrebbe (in forza dell'art. 21 della legge n. 319 che dispone sanzioni
penali fra l'altro a chi non ottempera alle disposizioni dell'art. 25)
trasformato un illecito amministrativo (quale era nella legge
regionale) in illecito penale. E qui le ordinanze ipotizzano due
interpretazioni della norma. O si ritiene che ai fini della
configurabilità del reato vada presa in considerazione la sola
condotta omissiva successiva al 13 giugno 1976, data di entrata in
vigore della legge n. 319 del 1976, oppure si ritiene che il termine di
adeguamento degli scarichi al livello stabilito dalla legge regionale
decorra dal settembre 1974, cioè dall'entrata in vigore della legge
stessa. Nel primo caso l'incongruità del termine di due mesi e mezzo
residui per la regolarizzazione degli scarichi sarebbe evidente e ne
risulterebbe una responsabilità penale non addebitabile all'imputato,
con conseguente violazione del principio della personalità della
responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione). Nel
secondo caso si darebbe rilievo penale ad un comportamento omissivo
avvenuto in periodo precedente alla vigenza della norma che stabilisce
la rilevanza penale della omissione, con una retroattività del
precetto penale in violazione dell'art. 25, primo comma, della
Costituzione.
Si tratta, come è evidente, di due diverse interpretazioni della
norma, che pongono due diverse questioni di legittimità
costituzionale.
Ora non è consentito ai giudici di ipotizzare, collocandole sul
medesimo piano, interpretazioni alternative delle norme (in ipotesi
anche più di due) e di ciascuna di esse denunciare il contrasto con la
Costituzione.
Fra l'altro, diversamente operando, verrebbe meno la possibilità
di verificare la rilevanza della questione, la quale è constatabile
soltanto attraverso la precisa indicazione della norma impugnata nella
accezione che si ritiene applicabile nel giudizio a quo (cfr. sentenza
n. 109 del 1982).
La questione è pertanto inammissibile.
6. - Del pari inammissibile è la questione sub C, sollevata dal
tribunale di Como con ventisei ordinanze di identico contenuto.
In esse, infatti, mancano la indicazione dei fatti di causa e la
dimostrazione della rilevanza della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48,
sollevata con le ordinanze n. 528 del reg. ord. 1979 dal pretore di
Voghera, nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979 dal tribunale
di Vigevano, n. 398 del reg. ord. 1979 dal pretore di Pavia, n. 41 del
reg. ord. 1981 dal pretore di Bellano e nn. 10 e 11 del reg. ord. 1982
dal tribunale di Como, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge della regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48
sollevata dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza n. 653 del reg.
ord. 1979, in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319, sollevata dal pretore di Voghera con l'ordinanza n. 528 del
reg. ord. 1979 e dal tribunale di Vigevano con le ordinanze nn. 651,
652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979, in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, e 27, primo comma della Costituzione;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella
parte in cui richiama l'art. 14 della legge della regione Lombardia 19
agosto 1974, n. 48, sollevata dal tribunale di Como, con le ordinanze
nn. 667 e 878 del reg. ord. 1979; 344, 345, 399, 433, da 510 a 514, da
664 a 671 e 803 del reg. ord. 1980; 161, 299, 314, da 400 a 402 del
reg. ord. 1981, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte