Sentenza n. 225/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dal combinato disposto
degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 19
febbraio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile
vertente tra Bianchi Corrado e la s.p.a. Assicurazioni Generali,
iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Bianchi Corrado e della s.p.a.
Assicurazioni Generali nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per Bianchi Corrado, Sergio
Magrini per la s.p.a. Assicurazioni Generali e l'Avvocato dello Stato
Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio vertente tra Bianchi Corrado e le
Assicurazioni Generali s.p.a., relativo alla dichiarazione di
illegittimità del recesso per raggiungimento del limite di età
intimato dalla seconda nei confronti del primo (dipendente delle
Assicurazioni Generali s.p.a. con qualifica di dirigente), nonostante
l'opzione da questi esercitata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 1982, n. 54, il Tribunale di Firenze ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, (Norme sui licenziamenti
individuali), nella parte in cui consente il licenziamento per limiti
di età del dirigente che abbia esercitato l'opzione prevista
dall'art. 6, primo comma, della richiamata legge n. 54 del 1982. I
parametri costituzionali invocati sembrano ravvisabili negli artt. 3
e 38 della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo, dopo aver
richiamato la sentenza n. 309 del 1992, con cui questa Corte ha
dichiarato non fondata questione analoga alla presente, sollevata
dallo stesso giudice con precedente ordinanza, sottolinea la
diversità della presente questione, consistente nell'ampliamento
delle norme oggetto del giudizio e nella specificazione dei motivi
posti a sostegno della non manifesta infondatezza della questione.
Secondo il Tribunale di Firenze con la pronuncia richiamata la
Corte avrebbe affermato l'applicabilità dell'art. 6 della legge n.
54 del 1982 (rectius: dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54) anche ai
dirigenti, con conseguente impossibilità (riconosciuta anche dalla
giurisprudenza di merito) di un recesso esercitato sulla base del
"raggiungimento del limite di età per la pensione" nell'ipotesi in
cui l'interessato abbia esercitato l'opzione. Tuttavia a parere del
giudice a quo residuerebbe un dubbio di legittimità costituzionale,
in quanto l'affermazione circa la nullità del licenziamento del
dirigente sarebbe derivata in via meramente deduttiva
dall'interpretazione onnicomprensiva dell'art. 6, primo comma, della
legge n. 54 del 1982, nonostante il permanente ostacolo testuale
costituito dagli artt. 2118 del codice civile (che consente senza
limitazione alcuna il recesso ad nutum del dirigente); 10 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (che esclude i dirigenti dalla disciplina del
recesso giustificato); 6, quarto comma, della legge 26 febbraio 1982,
n. 54 (che non disciplina gli effetti dell'opzione del dirigente).
Secondo il giudice a quo, pertanto, la norma che disciplina gli
effetti dell'opzione sarebbe contenuta nella disposizione di cui al
quarto comma dell'art. 6, in base al quale l'esercizio dell'opzione
comporta l'applicabilità della disciplina di cui alla legge 15
luglio 1966, n. 604: disciplina la cui applicabilità ai dirigenti è
però esclusa dall'art. 10 della stessa legge. La questione di
costituzionalità deve pertanto correttamente riferirsi al suddetto
art. 6, quarto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui
stabilisce l'applicabilità a favore dei lavoratori che esercitano
l'opzione delle disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604,
senza stabilire una deroga all'art. 10 della stessa legge.
La novità rispetto alla questione precedentemente sollevata dallo
stesso giudice sarebbe altresì rappresentata da due diversi profili
di incostituzionalità, consistenti nella ritenuta irrazionalità
della disciplina, come vivente nell'interpretazione consolidata (si
ritiene che gli effetti indicati dal quarto comma si pongano in
contraddizione rispetto allo scopo previdenziale che il legislatore
si prefigge al primo comma); nonché nella presunta
contraddittorietà della stessa, in quanto l'art. 6, primo comma,
applicandosi anche ai dirigenti, comporterebbe che il diritto di
opzione non possa rimanere privo di effetto adeguato allo scopo.
La soluzione consisterebbe pertanto, a parere del giudice a quo,
nel negare efficacia al recesso che risulti in sé motivato per
ragioni di età: tale risultato non potrebbe tuttavia essere
raggiunto in via interpretativa sulla base della normativa vigente:
il che spiegherebbe il carattere contraddittorio del diritto vivente,
che riconosce un diritto (art. 6, primo comma) ma non i mezzi per
conseguirlo, e che potrebbe essere rimosso soltanto mediante una
fonte avente valore normativo che incida su tali norme in maniera
vincolante per il giudice.
2. - Si è costituito Bianchi Corrado, concludendo per
l'accoglimento della questione.
A sostegno di tale richiesta, la parte sottolinea come a seguito
della richiamata sentenza di questa Corte (n. 309 del 1992) la
censura deve appuntarsi con maggiore fondatezza sul quarto comma
dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito
nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, precisamente nella parte in cui
non dispone la deroga all'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
norma che escluderebbe (implicitamente) il dirigente dalla tutela
contro i licenziamenti. Se infatti la questione, riguardata sotto il
limitato angolo visuale del primo comma dell'art. 6 richiamato, non
si pone in contrasto né con l'art. 3 né con l'art. 38 della
Costituzione, diversa valutazione discende dalla considerazione del
quarto comma, che appare irragionevole rispetto alla ratio della
disciplina, diretta a salvaguardare insieme o attraverso la posizione
previdenziale del singolo lavoratore anche e soprattutto le casse
degli enti che gestiscono le assicurazioni obbligatorie.
3. - Si è costituita la s.p.a. Assicurazioni Generali, chiedendo
che la questione sia dichiarata "improponibile" ai sensi dell'art.
24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e comunque
manifestamente infondata per le ragioni già dedotte nel precedente
giudizio di legittimità instaurato con ordinanza sollevata nel corso
del medesimo procedimento davanti al Tribunale di Firenze.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità (in quanto la questione sarebbe
identica a quella già dichiarata infondata con la sentenza n. 309
del 1992) od in subordine per l'infondatezza della questione, atteso
che la richiamata pronuncia della Corte è tale da far ritenere
implicitamente confutati ed assorbiti i nuovi profili sotto i quali
si è voluto riproporre la questione. Considerato in diritto
1. - La questione che viene all'esame di questa Corte è se il
combinato disposto degli artt. 2118 del codice civile; 6, quarto
comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in
materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54; e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui licenziamenti individuali), nella parte in cui consente il
licenziamento per limiti di età del dirigente che abbia esercitato
l'opzione prevista dall'art. 6, primo comma, della legge 25 febbraio
1982, n. 54 (rectius: del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54),
sia in contrasto con i parametri costituzionali presumibilmente
ravvisabili negli artt. 3 e 38 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata nei termini appresso precisati.
Va premesso che detta questione è stata sollevata dallo stesso
giudice a quo (Tribunale di Firenze) nel corso del medesimo giudizio
in cui era stata in precedenza sollevata una questione con rilevanti
profili di analogia rispetto alla presente, dichiarata non fondata da
questa Corte, "nei limiti in cui (era) posta", con sentenza n. 309
del 1992.
In quella pronuncia, si rilevava anzitutto la mancata impugnazione
del quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, che
prevede l'applicazione delle norme limitative dei licenziamenti solo
per gli impiegati e gli operai, ma non per i dirigenti.
Detta sentenza, tuttavia, dopo aver richiamato la giurisprudenza
secondo cui il diritto di opzione non ha l'effetto di riconoscere ai
dirigenti la stessa stabilità goduta dagli altri lavoratori
subordinati, affermava da un lato che la denunziata irrazionalità
del diverso trattamento non sussiste (attesa la non omogeneità tra
le due categorie), e, dall'altro, che "né dalla disposizione
denunciata può ritenersi l'irrazionalità per mancanza di effetti
utili. Invero, in presenza della effettuata opzione, non può negarsi
la nullità del licenziamento intimato solo per ragioni di età".
Rispondendo pertanto al dubbio sollevato dal giudice a quo, la Corte
concludeva che: "né sussiste la violazione dell'art. 38 della
Costituzione in quanto è assicurato al ricorrente un trattamento
pensionistico adeguato".
3. - Torna ora il Tribunale di Firenze a sollevare analoga
questione di legittimità costituzionale, provvedendo anzitutto ad
ampliare le disposizioni impugnate, con particolare denunzia del
quarto comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, e
sviluppando ampiamente i profili di incostituzionalità
precedentemente esposti.
Pur riconoscendo il giudice a quo che la situazione dei dirigenti
non è omogenea a quella degli altri lavoratori subordinati, lo
stesso denunzia in particolare: a) l'incoerenza della sentenza n. 309
del 1992, in quanto la Corte, pur avendo richiamato la giurisprudenza
secondo cui l'esercizio dell'opzione del dirigente comporta la
perdita della facoltà datoriale di collocarlo a riposo per limiti di
età, non ha dichiarato illegittime le disposizioni confliggenti col
menzionato
principio; b) la irrazionalità del quarto comma del citato art. 6
(che nega ai dirigenti qualunque elemento di stabilità), per
contraddizione col primo comma dello stesso articolo, che consente
anche ai dirigenti di esercitare il diritto di opzione per la
prosecuzione del rapporto. In base a tali rilievi, secondo il giudice
rimettente, la giustificazione contrattuale del recesso per limiti di
età del dirigente (con la sola conseguenza del pagamento di una
certa somma) colliderebbe con la nullità legale del recesso per
detto motivo.
4. - Da quanto sopra esposto, consegue che va respinta l'eccezione
di inammissibilità prospettata in questa sede, dal momento che in
realtà con la seconda ordinanza sono state denunziate disposizioni
diverse rispetto alla precedente, si è fatto riferimento all'art. 3
della Costituzione anche sotto il profilo della irragionevolezza, e
si sono dedotti argomenti non coincidenti con quelli precedentemente
esposti.
Invero, poiché l'effetto preclusivo alla riproposizione di
questioni nel corso dello stesso giudizio deve ritenersi operante
soltanto allorché risultino identici tutti e tre gli elementi che
compongono la questione (norme impugnate, profili
d'incostituzionalità dedotti, argomentazioni svolte a sostegno della
ritenuta incostituzionalità), quella ora in esame non può ritenersi
identica alla precedente, e non vale di conseguenza la preclusione
operante in forza del principio del ne bis in idem (cfr. sentenze n.
257 del 1991 e n. 55 del 1968).
5. - Nel merito, va ricordato che le norme denunziate sono state
interpretate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, con una
costanza che assume i connotati di diritto vivente, fatto proprio
anche da questa Corte nella sentenza n. 309 del 1992, nel senso che,
qualora il dirigente abbia esercitato il diritto di opzione alla
prosecuzione del rapporto - diritto riconosciuto a tutti gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia
- egli non consegue una stabilità ulteriore rispetto ai limiti di
quella già goduta, permanendo cioè la possibilità di un
licenziamento ad nutum (per inefficienza, invalidità, inoperosità,
e in genere per il venir meno di quella fiducia che caratterizza il
rapporto di lavoro dei dirigenti), ma non anche per il motivo
connesso al mero conseguimento di limiti di età prima della scadenza
del termine stabilito a seguito della prosecuzione del rapporto
consentita dalla legge.
L'onere della prova - secondo il principio dell'art. 2697 del
codice civile - incombe sulla parte che agisce per far dichiarare la
nullità di un siffatto licenziamento.
6. - Una volta riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità e
da questa Corte gli enunciati principi, non appare ravvisabile alcuna
incoerenza nelle norme denunziate, le quali quindi, qualora così
interpretate, non risultano inficiate da vizi di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
2118 del codice civile; 6, quarto comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; e
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte