Sentenza n. 225/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 424/1966
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8
giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita,
la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o
di altro ente pubblico) e dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1996 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul reclamo proposto
dal Procuratore regionale della Corte dei conti in ordine al
sequestro conservativo nei confronti di Solfaroli Luigi, iscritta al
n. 577 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in materia di danno erariale il
Procuratore regionale della Corte dei conti impugnava davanti alla
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ai sensi dell'art.
669-terdecies del codice di procedura civile, il sequestro
conservativo dell'indennità di fine servizio, confermato dal giudice
designato solo sino al limite del quinto dell'emolumento.
In sede di reclamo, la sezione ha sollevato d'ufficio, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424
(Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la
sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente
pubblico), e 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore
dei dipendenti civili e militari dello Stato).
2. - Osserva il giudice rimettente che nulla sarebbe stato
innovato dopo la recente sentenza della Corte costituzionale n. 99
del 1993, che ha escluso la sequestrabilità o pignorabilità - entro
i limiti stabiliti dall'art. 545 del codice di procedura civile -
dell'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti pubblici,
avendo circoscritto la propria efficacia al rapporto ordinario di
credito-debito fra il "privato creditore" e il "pubblico dipendente".
Non si estenderebbe, pertanto, al rapporto generato dal danno
erariale - derivante alla pubblica amministrazione dal comportamento
dei propri dipendenti - come disciplinato dagli artt. 4 della legge
n. 424 del 1966 e 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che non prevedono
limiti alla sequestrabilità o pignorabilità del trattamento di fine
rapporto per la riscossione dei crediti di detta natura.
La giurisprudenza costituzionale - ricorda a tal proposito
l'ordinanza - ha sostanzialmente parificato, di fronte al creditore
privato, le posizioni dei dipendenti privati e pubblici, eliminando
il privilegio in favore di questi ultimi per avere esteso anche a
costoro la disciplina (più sfavorevole) prevista dall'art. 545,
quarto comma, del codice di procedura civile. Tuttavia permane una
diversità fra le due categorie, con riferimento ai crediti derivanti
da danno erariale, in relazione ai quali gli artt. 4 della legge n.
424 del 1966 e 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ammettono la
possibilità di sequestrare o pignorare l'intera indennità di fine
rapporto. Si tratterebbe, ad avviso della Corte dei conti, di
disposizioni volte alla tutela delle ragioni erariali, in quanto
finalizzate al recupero di somme dovute per obbligazioni risarcitorie
conseguenti a violazioni di obblighi di servizio da parte dei
pubblici dipendenti; disposizioni, queste, che attribuiscono un
potere autoritativo all'amministrazione e si giustificano in base a
interessi superiori, quali la salvaguardia dei crediti erariali,
l'ordinato andamento della pubblica amministrazione, l'esigenza di
legalità. Ma si configurerebbe pur sempre un privilegio
dell'amministrazione creditrice rispetto alla diversa disciplina che
l'ordinamento stabilisce per i dipendenti privati nei confronti dei
propri datori di lavoro.
Richiamata da ultimo nella sentenza n. 99 del 1993, la
giurisprudenza costituzionale mirerebbe a omologare i due settori.
Senonché persisterebbe una disparità in danno del pubblico
dipendente rispetto a quelli privati, che sono soggetti alle norme di
diritto comune: con ciò palesandosi un contrasto con la tendenza
equiparativa, peraltro confermata di recente dalla normativa sul
pubblico impiego e ribadita da una serie di pronunce di questa Corte
in base alle quali il trattamento di fine rapporto si caratterizza
come retribuzione differita, anche in ragione della esigua componente
previdenziale. Di qui, la richiesta di uniformare i due comparti. Considerato in diritto
1. - Vengono all'esame della Corte gli artt. 4 della legge n. 424
del 1966 e 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973, nella parte in cui non
prevedono che, nelle ipotesi di danno erariale, sia sequestrabile o
pignorabile - nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura
civile - l'indennità di fine rapporto dei dipendenti civili e
militari dello Stato. Di tali norme dubita la sezione giurisdizionale
per la Regione Lazio della Corte dei conti, in relazione all'art. 3
della Costituzione, poiché manterrebbero un trattamento
ingiustificatamente sfavorevole nei confronti dei pubblici
dipendenti, circa la ipotesi devoluta all'esame del rimettente:
d'onde, il denunciato contrasto con la tendenza alla omologazione fra
i due settori quale risulta dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.
da ultimo la sentenza n. 99 del 1993), ribadita dalla recente
disciplina legislativa del pubblico impiego.
2. - La questione è fondata.
Occupandosi del regime giuridico dell'indennità di fine rapporto
erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (d.P.R. n. 180
del 1950), questa Corte è intervenuta, con la sentenza n. 99 del
1993, sul trattamento loro riservato, e ha esteso la sequestrabilità
o pignorabilità per ogni credito, negli stessi limiti stabiliti
dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. Ciò per
l'ingiustificata disparità fra i dipendenti pubblici, fino ad allora
privilegiati, e quelli del comparto privato che erano sottoposti alla
soggezione, sebbene limitata, del potere legalmente esercitato dai
creditori ordinari. Disparità non più tollerabile, secondo tale
pronuncia, per la progressiva eliminazione delle differenze in
materia, quale sviluppo della tendenza a omogeneizzare i due settori.
L'istituto in esame è stato oggetto di una valutazione del
legislatore, volta a una graduale equiparazione, che pur nel rispetto
delle peculiarità dei due tipi di lavoro, si palesa nel nuovo ruolo
affidato alla contrattazione collettiva nell'ambito del settore
pubblico, come si riscontra per le prestazioni di cui al giudizio a
quo.
3. - Le argomentazioni svolte conducono a una decisione di
fondatezza. Non si può infatti asserire, di contro, che l'assenza
di limiti al pignoramento o al sequestro conosca le sue ragioni
giustificatrici nella tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e
quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da
dipendenti incapaci e infedeli, in quanto è proprio tale privilegio
che, nel bilanciamento dei valori, non può prevalere sul diritto al
trattamento di fine rapporto del lavoratore, pubblico o privato che
sia.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle
disposizioni censurate, nella parte in cui non prevedono che la
sequestrabilità o la pignorabilità del trattamento di fine rapporto
dei dipendenti civili e militari dello Stato, per i crediti derivanti
da danno erariale, sia contenuta nei limiti previsti dall'art. 545
del codice di procedura civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 della legge
8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita,
la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o
di altro ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032
(Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari
dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità
di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale,
senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del
codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte