Art. 21

[1]Testo unico-art. 21. (Sequestro, pignoramento, cessione)

[2]L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione. Quando i crediti predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere. L'assegno vitalizio non puo', comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di legge. 4A6A

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

4A

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 luglio 1990, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1990, n. 30), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la sequestrabilita' e pignorabilita', per crediti alimentari dovuti per legge, dell'indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS."

Corte costituzionale

6A

La Corte costituzionale con sentenza 19 giugno-4 luglio 1997, n. 225 (in G.U. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilita' o la pignorabilita' delle indennita' di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 10 luglio 1997, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art21 · fonte su Normattiva