Sentenza n. 226/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 319/1976
- art. 15legge 319/1976
- art. 25legge 319/1976
- art. 26legge 319/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
21, 25 e 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento) promossi con le ordinanze emesse dalla
Corte di cassazione il 9,1'8 e il 14 marzo, il 6 giugno e il 20 maggio
1977, dal Tribunale di Teramo il 3 aprile 1978 (due ordinanze), dal
Pretore di Vigevano il 6 marzo 1978 (tre ordinanze) e dalla Corte di
cassazione il 25 ottobre 1979 e il 15 aprile 1980, rispettivamente
iscritte ai nn. 547, 548 e 557 del registro ordinanze 1977, ai nn. 162,
274, 325, 326, 353, 354 e 355 del registro ordinanze 1978, al n. 497
del registro ordinanze 1980 e al n. 16 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 158, 194,
271 e 278 del 1978, n. 263 del 1980 e n. 70 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 9 marzo 1977, la sesta sezione penale
della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 21, 25,
ultimo comma, 26, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319
("Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), per pretesa
violazione degli artt. 2, 3, 9 e 32 della Costituzione.
Nella specie, il ricorrente era stato imputato di contravvenzione
agli artt. 6 e 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, per aver
scaricato in un torrente rifiuti industriali inquinanti. Condannato in
primo grado e poi assolto in appello per insufficienza di prove, egli
deduceva nel ricorso per cassazione che il reato ascrittogli doveva
considerarsi abrogato per effetto degli artt. 25 e 26 della legge n.
319 del 1976 e non più applicabile a coloro che avessero osservato le
prescrizioni dell'art. 15 della legge stessa, presentando domanda di
rinnovo dell'autorizzazione a scaricare (senza che questa venisse
respinta nel termine di sei mesi dalla presentazione). Ma,
precisamente in tal senso, l'ordinanza di rimessione rileva che "le
norme tutte invocate dal ricorrente come cause estintive del reato a
lui ascritto o come cause di giustificazione della sua condotta non si
sottraggono al sospetto di legittimità costituzionale".
Premesso che la disciplina in esame non determinerebbe un'abolitio
criminis ma una sorta di amnistia o di condono, senza per altro seguire
il procedimento prescritto dall'art. 79 Cost., la Cassazione osserva
che "il sistema dei precetti e delle sanzioni introdotti dalla legge n.
319 in sostituzione delle norme abrogate non appare uniformato al
dichiarato fine di tutela delle acque dall'inquinamento" e alle norme
costituzionali rilevanti in materia. In primo luogo, cioè, ne
deriverebbe una "diversità di trattamento di casi sostanzialmente
identici", poiché gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi
dovrebbero immediatamente uniformarsi ai limiti di accettabilità di
cui alla tabella A, mentre per gli scarichi esistenti si prescriverebbe
un primo adeguamento - entro tre anni - alla tabella C ed un ulteriore
adeguamento - entro sei anni - alla predetta tabella A (per di più
disponendo che in quest'ultimo caso la domanda di rinnovo si consideri
tacitamente autorizzata, qualora l'autorizzazione provvisoria non venga
rifiutata entro sei mesi dalla presentazione della domanda medesima).
Inoltre, la questione risulterebbe non manifestamente infondata in
vista dell'art. 2 (in quanto esso esige che "la generalità delle
persone fisiche o giuridiche adempia ai doveri di solidarietà"),
dell'art. 9 (relativamente alla tutela del paesaggio, "da intendersi
non tanto e non solo come panorama ma altresì e soprattutto come
habitat") e dell'art. 32 Cost. (che garantisce la salute "come
fondamentale diritto dell'individuo e preminente interesse della
collettività").
2. - Identica questione è stata riproposta dalla seconda, dalla
terza e dalla sesta sezione penale della Cassazione, con altre quattro
ordinanze (dell'8, del 14 marzo e del 6 giugno 1977, nonché del 25
ottobre 1979), emesse nel corso di una serie di procedimenti penali per
violazione degli artt. 6 e 33 del testo unico delle leggi sulla pesca,
9 del testo stesso come modificato dall'art. 43 del d.P.R. n. 987 del
1955, 635 e 650 cod. pen. La motivazione di tali provvedimenti ricalca
la linea argomentativa testé ricordata, salvo il richiamo all'art. 79
Cost., che si ritrova nella sola ordinanza del 6 giugno 1977. Viene per
altro chiarita la ragione della denuncia dell'art. 21 della legge n.
319, che sarebbe viziato - a quanto già si legge nell'ordinanza dell'8
marzo 1977 - poiché "prevede sanzioni soltanto per coloro che aprano o
comunque effettuino nuovi scarichi senza aver richiesto la preventiva
autorizzazione e per coloro che, dopo che sia stata loro negata o
revocata l'autorizzazione, continuino ad effettuare o mantenere gli
scarichi, mentre nessuna sanzione è prevista per coloro che, come nel
caso in esame, mai richiesero l'autorizzazione".
Ancora, la Corte di cassazione ha poi denunciato - con ordinanza
del 20 maggio 1977 - gli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25,
ultimo comma, e 26, primo comma, della legge n. 319 del 1976, in
riferimento ai soli artt. 3 e 32 Cost. E la stessa Corte ha nuovamente
lamentato la violazione di questi due parametri - con ordinanza del 15
aprile 1980 - ma coinvolgendo nell'impugnativa anche l'art. 21 della
legge n. 319.
3. - Intervenuto nei giudizi instaurati dalle ordinanze dell'8, 9 e
14 marzo 1977, il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso nel
senso della non fondatezza.
Nel primo atto di intervento si premette che la pretesa violazione
dell'art. 79 Cost., sia pure adombrata nella sola motivazione
dell'ordinanza in esame, non sussiste dal momento che "tutte le ipotesi
di successione di leggi penali nel tempo, in virtù della quale...
nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato, sono espressione dello stesso
fenomeno rilevato dalla Corte di cassazione".
D'altronde, non avrebbe senso lamentare un'offesa al principio
costituzionale di eguaglianza, non essendo inusuale che ai titolari di
situazioni già esistenti si conceda "un margine di tempo entro il
quale adeguarsi alla nuova disciplina". Del pari, non si potrebbe
disconoscere che le norme impugnate si propongano la tutela del
paesaggio e della salute. E la circostanza che questa tutela venga
conseguita entro certi termini di tempo, piuttosto che in altri,
sarebbe il frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa.
In particolare modo, poi, l'impugnativa dell'art. 21 della legge in
esame prenderebbe lo spunto da una inesatta interpretazione della norma
stessa non potendosi affermare che vada esente da pena colui che non
abbia presentato la domanda imposta dall'art. 15, secondo comma lett.
a. Al contrario, anche questo soggetto sarebbe responsabile
dell'effettuazione di nuovo scarico, in quanto rinnovato di momento in
momento senza il sostegno della prescritta autorizzazione.
4. - Da ultimo, analoghe questioni di legittimità costituzionale
sono state prospettate dal Pretore di Vigevano e dal Tribunale di
Teramo.
Il primo, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse il 6
marzo 1978, ha impugnato gli artt. 15, 21, 25 e 26 della legge n. 319
del 1976, sempre in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost.:
argomentando, in sostanza, negli stessi termini di cui alle citate
ordinanze della Corte di cassazione. Il secondo, con due ordinanze
identicamente motivate, emesse il 3 aprile 1978, ha invece impugnato i
soli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, e 21 della legge in
questione, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost.: vale a dire,
censurando la disparità di trattamento fra i titolari degli
insediamenti produttivi nuovi ed i titolari di aziende già esistenti
(come nel caso di specie).
Anche in tali giudizi, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei
ministri ha chiesto che le impugnative siano dichiarate non fondate,
tornando però a contestare l'interpretazione dell'art. 21, fatta
propria dal Pretore di Vigevano. Considerato in diritto :
1. - Le dodici ordinanze sollevano un complesso di questioni
strettamente collegate, tutte concernenti la legittimità
costituzionale di norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, le quali
differenziano - agli effetti penali - la condizione degli scarichi di
insediamenti produttivi già esistenti, rispetto a quella degli
scarichi aperti o comunque effettuati durante la vigenza della legge
stessa. Pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza.
2. - Salvi i casi all'esame del Tribunale di Teramo, i giudizi a
quibus riguardano una serie di condotte che sarebbero state realizzate
o, quanto meno, iniziate antecedentemente all'entrata in vigore delle
apposite "norme per la tutela delle acque dall'inquinamento": condotte
costitutive, in ipotesi, di "fatti connessi con l'inquinamento delle
acque..., previsti come reato da precedenti disposizioni di legge",
secondo l'espressione adoperata dall'art. 25, ultimo comma, della legge
n. 319 del 1976. Per altro, sia la Corte di cassazione sia il Pretore
di Vigevano assumono che tali condotte sarebbero state scriminate dalla
legge medesima, concretando un'arbitraria disparità di trattamento fra
titolari di vecchi e nuovi scarichi e determinando l'ulteriore lesione
delle norme costituzionali sull'"adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà" o sulla tutela del "paesaggio della Nazione" e della
"salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività". Di qui la conclusione che l'art. 3, primo comma,
nonché gli artt. 2, 9 cpv. e 32, primo comma, della Costituzione
sarebbero stati violati dagli artt. 15, 21, 25 e 26 della legge n. 319:
con specifico riguardo - come precisano alcune ordinanze della
Cassazione (R.O. 547/1977, 162/1978, 16/1981) - al secondo, ottavo e
nono comma dell'art. 15, all'intero testo dell'art. 21, al citato
ultimo comma dell'art. 25 ed al primo comma dell'art. 26.
Anche nei termini così circoscritti, non si può, dire, però, che
in tutti i loro aspetti le proposte impugnative si dimostrino rilevanti
ai fini dei giudizi a quibus. In particolar modo, non si riesce ad
intendere perché sia stato impugnato l'intero testo dell'art. 21
(concernente le sanzioni comminabili a coloro che aprano od effettuino
scarichi non autorizzati): una parte delle ordinanze in esame trascura,
in verità, di motivare sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non
manifesta infondatezza della questione; e negli stessi casi (R.O.
548/1977, 557/1977, 353-355/1978, 497/1980), nei quali si asserisce che
l'articolo medesimo contrasterebbe con il principio costituzionale di
eguaglianza, poiché ometterebbe di punire i titolari degli scarichi
già in essere che non richiedano affatto l'autorizzazione prescritta
dall'art. 15, fermo rimane che, quando si tratti di inquinamenti
pregressi e "previsti come reato da precedenti disposizioni di legge"
l'art. 21 rileva - eventualmente - solo per stabilire quali siano le
misure delle sanzioni applicabili; mentre la norma penale puntualmente
riferita alle fattispecie in esame è pur sempre quella stabilita
dall'ultimo comma dell'art. 25. Quale che sia l'interpretazione
dell'art. 21, l'impugnazione di tale disciplina va dunque dichiarata
inammissibile: come ha intuito l'ordinanza n. 274/1978 della stessa
Cassazione, che si è giustamente limitata a sollevare questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, secondo comma lett. a,
ottavo e nono comma, 26, primo comma, e 25, ultimo comma, della legge
n. 319 del 1976.
Ciò premesso, d'altronde, anche la rilevanza dell'impugnativa
concernente l'art. 15 va fortemente ridimensionata: nei casi sottoposti
al giudizio della Cassazione e del Pretore di Vigevano, la disciplina
delle autorizzazioni occorrenti per poter ulteriormente effettuare gli
scarichi già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge
n. 319 non viene in diretta considerazione, ma influisce nella sola
misura in cui vi è fatto richiamo da parte dell'ultimo comma dell'art.
25. L'oggetto specifico delle questioni proposte dalle indicate
ordinanze di rimessione si risolve, invece, in quello che la Corte di
cassazione definisce come "il combinato disposto" dell'art. 25, ultimo
comma (che subordina la non punibilità dei "fatti connessi con
l'inquinamento delle acque..., previsti come reato da precedenti
disposizioni di legge", all'osservanza delle norme e prescrizioni di
cui all'art. 15, secondo comma, lettere a) e b), ed al presente
articolo"), e dell'art. 26, primo comma, nella parte recante la
clausola abrogativa di "tutte le altre norme che, direttamente o
indirettamente, disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul
suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento".
Sono queste, infatti, le norme invocate dalle difese degli
imputati, per vedersi assolti nei giudizi a quibus, e viceversa
contestate dal Procuratore generale della Cassazione, per superare
l'ostacolo da esse frapposto. Ed è, in ogni caso, sulle norme stesse
che la Cassazione (come pure il Pretore di Vigevano) impernia la parte
essenziale delle proprie censure: specialmente là dove si osserva -
nell'ordinanza n. 557/1977 - che "il contesto... degli artt. 25 e 26
della legge, abrogativo di tutte le precedenti norme che, direttamente
o indirettamente, regolavano il regime degli scarichi delle acque,
salvo solo le disposizioni penali in materia di incolumità delle
persone, sembra far pensare alla introduzione di una sorta di immunità
penale, perché il titolare di un insediamento industriale una volta
ottemperato all'obbligo di richiedere l'autorizzazione ed una volta
osservate le prescrizioni stabilite dalla Regione e dagli Enti locali,
non è più punibile per i fatti connessi con inquinamento delle acque,
di cui all'art. 1 lett. a)".
In detta prospettiva, dunque, il sindacato di questa Corte deve
concentrarsi sul problema se l'ultrattività delle abrogate norme
penali, già sanzionanti l'inquinamento delle acque, sia stata o meno
ridotta a tal punto, da ledere i ricordati precetti costituzionali. Per
contro, resta affidata ai giudici a quibus (tanto più che fra essi
figura la Corte regolatrice della giurisdizione penale) la soluzione di
ogni altra sottostante questione interpretativa: sia quanto al rapporto
fra l'art. 25, ultimo comma, e l'art. 26, primo comma, della legge n.
319; sia quanto all'esatta individuazione delle figure di reato - con
particolare riguardo al "danneggiamento" di cui all'art. 635 cod. pen.
- congiuntamente od alternativamente interessate dalle due norme in
discussione.
3. - Nel merito, la questione non è fondata.
Anzitutto, non regge la premessa, esplicita od implicita, su cui le
ordinanze in esame fondano le loro impugnative: ossia che la legge n.
319 avrebbe previsto una sorta di immunità per gli autori dei
pregressi reati di inquinamento delle acque: o avrebbe addirittura
realizzato - come inizialmente assumono le ordinanze n. 547/1977 e n.
162/1978, pur senza poi trarne motivo per sollevare un'autonoma
questione di legittimità costituzionale - una vera e propria amnistia,
in forme diverse da quelle prescritte nell'art. 79 Cost. Vero è
piuttosto - a quanto finisce per ammettere la stessa Cassazione - che
la causa di non punibilità, di cui all'ultimo comma dell'art. 25, non
opera se non concorrono tre ordini di condizioni, puntualmente fissate
dal legislatore per saldare il vecchio al nuovo regime della tutela
delle acque dagli inquinamenti, nello sforzo di impedire che medio
tempore gli scarichi esistenti aggravassero i danni già in atto.
Occorre, cioè, che risulti presentata la domanda di autorizzazione
allo scarico (o di rinnovo dell'autorizzazione stessa), precisando le
"caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in
atto", nonché l'"indicazione della quantità di acqua da prelevare
nell'anno solare" (come prescrive il terzo comma dell'art. 15); che
siano osservate, in quanto compatibili con la legge n. 319, "le
prescrizioni stabilite dalle regioni o dagli enti locali"; e,
soprattutto, che un fattivo comportamento del titolare dello scarico,
consistente nell'adozione delle misure a ciò necessarie, valga ad
evitare "un aumento anche temporaneo dell'inquinamento" (cfr. il primo
comma dell'art. 25).
S'intende che il momento amministrativo è stato così privilegiato
- come si è detto in dottrina - rispetto al momento repressivo,
affidato ai giudici penali. Ma questa scelta legislativa non può
ritenersi priva di giustificazione. Nel sindacato sulla legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 25, ultimo comma, e
26, primo comma, non devono infatti trascurarsi la considerazione del
sistema normativo in cui tali disposti si inseriscono e la valutazione
complessiva delle finalità che la legge n. 319 ha perseguito e tuttora
persegue (malgrado i gravi ritardi verificatisi in sede attuativa).
Per affrontare in modo organico il fenomeno degli inquinamenti delle
acque, questa legge fa perno sulla programmazione degli indispensabili
interventi pubblici, sia da parte statale sia da parte regionale (cfr.
gli artt. 1 lett. d, 2 lett. c, 4, lett. a e lett. c, ed 8); ed a ciò
si collega la previsione di una sistematica raccolta di dati, con
particolare riguardo al catasto provinciale di tutti gli scarichi ed al
censimento regionale dei corpi idrici (cfr. gli artt. 1 lett. e, 2
lett. b, 4 lett. d, 5 lett. a e 7).
In un tale quadro, si rendeva dunque necessaria la collaborazione
fra i titolari degli scarichi e le autorità amministrative o di
governo del settore: collaborazione che è stata per l'appunto
incentivata dall'ultimo comma dell'art. 25, temperando il rigore delle
norme penali preesistenti e così facilitando la presentazione delle
domande di cui all'art. 15 e la conseguente rilevazione degli scarichi
stessi.
D'altra parte, ingiustificata è invece la pretesa dei giudici a
quibus, là dove essi ragionano - a partire dall'ordinanza n. 547/1977
- di un "obbligo d'immediato allineamento ai limiti di accettabilità".
In effetti, tali giudici non si dolgono della lunghezza dei termini
originariamente stabiliti per adeguarsi alle tabelle allegate alla
legge n. 319 (e meno ancora censurano le varie successive proroghe, che
non formano oggetto del presente giudizio). Con particolare riguardo
all'art. 3 Cost., le ordinanze in esame si spingono ben oltre, sino a
far intendere che il principio generale d'eguaglianza avrebbe richiesto
la previsione di identiche cadenze temporali per i titolari degli
scarichi di tutti gli insediamenti produttivi, non importa se nuovi o
già esistenti: facendo pertanto gravare su entrambe le categorie
l'obbligo di conformarsi senz'altro alle allegate tabelle, sin
dall'entrata in vigore della legge e mantenendo altrimenti in vigore,
quanto meno, le precedenti disposizioni penali).
A questa stregua, però, non si tiene conto della novità
rappresentata dalla legge n. 319, rispetto alla frammentaria e
lacunosissima legislazione preesistente. Imporre agli insediamenti
produttivi già in essere, sebbene realizzati durante la vigenza di
norme ben diversamente orientate, l'immediata osservanza delle tabelle
A e C, avrebbe infatti significato - nella più parte dei casi -
prevedere alcunché di materialmente impossibile, determinando la
totale interruzione o il drastico ridimensionamento delle più varie
attività industriali. Viceversa, la prevista gradualità
dell'adeguamento ha inteso contemperare gli antitetici valori ed
interessi in gioco, sulla base d'una discrezionale ma non irragionevole
valutazione delle esigenze dell'economia del Paese, dei tempi tecnici
occorrenti per conformare gli scarichi (ed eventualmente gli stessi
procedimenti produttivi), dei notevoli costi da sopportare comunque in
tal senso. Ed anzi va ricordato che nemmeno la legge n. 319 ha saputo
far fronte in maniera efficace ai problemi finanziari, collegati alla
tutela delle acque dagli inquinamenti: tanto è vero che le generiche
previsioni degli artt. 19 e 20 hanno dovuto essere variamente integrate
da una serie di successive norme di leggi, statali e regionali.
Ciò basta a far escludere che le norme impugnate contrastino con
l'art. 3 Cost. La denunciata disparità di trattamento fra titolari di
vecchi e nuovi scarichi non lede il principio generale d'eguaglianza,
dato il profondo divario esistente fra le due situazioni messe a
raffronto. Né la disparità verrebbe meno, del resto, quand'anche si
annullasse la causa di non punibilità, configurata dall'art. 25,
ultimo comma, della legge n. 319.
Del pari, le considerazioni già esposte consentono di pervenire ad
una pronuncia di rigetto, anche in riferimento al più pertinente fra
gli altri parametri invocati dai giudici a quibus: vale a dire, con
riguardo al primo comma dell'art. 32 Cost. È ben vero, infatti, che la
tutela della salute implica "la promozione e la salvaguardia della
salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro",
come ora è chiarito dall'art. 2, primo comma n. 5, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (sull'istituzione del servizio sanitario
nazionale). Ma non si può certo affermare - diversamente da quanto
sembrano assumere le ordinanze di rimessione - che le norme impugnate,
fingendo di tutelare l'ambiente, finiscano in realtà per
comprometterlo.
A più forte ragione, vanno infine respinte le censure fondate
sulle altre norme costituzionali in discussione. Circa il richiamo
dell'art. 2 Cost., nella parte concernente i "doveri inderogabili di
solidarietà", esso non aggiunge nulla alla più puntuale indicazione
dell'art. 32, primo comma. E lo stesso varrebbe per l'art. 9 cpv.,
anche se si potesse ritenere che la tutela costituzionale del paesaggio
includa la tutela dell'ambiente, nei sensi dei quali si tratta nel
presente giudizio.
4. - Come già si accennava, le due ordinanze emesse dal Tribunale
di Teramo si distinguono dalle altre, in quanto riguardano condotte
consistenti nell'aver effettuato scarichi superiori ai limiti di
accettabilità previsti dalla tabella C: le quali sarebbero state
realizzate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 319, ma
prima della scadenza dei termini ivi stabiliti per l'adeguamento ai
limiti medesimi. Ed è appunto allo scopo di poter sanzionare condotte
del genere, che il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'art.
21 della legge n. 319, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost.:
lamentando, ancora una volta, la "diversità di trattamento di casi
sostanzialmente identici", che il legislatore avrebbe determinato fra i
titolari dei nuovi insediamenti produttivi, tenuti ad adeguare i
relativi scarichi sin dal momento della loro attivazione, ed i titolari
degli insediamenti produttivi esistenti, che per conformarsi
disporrebbero del triennio di cui all'art. 13, primo comma.
Sotto entrambi gli aspetti, l'impugnativa in tal senso proposta si
rivela però inammissibile. Da un lato, infatti, non si vede perché
venga denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, visto
che la disciplina della autorizzazione per i titolari degli scarichi
già in essere non è destinata - stando alle stesse ordinanze in
questione - ad essere applicata nei procedimenti penali pendenti presso
il Tribunale. D'altro lato, questa Corte non può esaminare nel merito
neanche la censura concernente l'art. 21, malgrado sia proprio questa
la norma in base alla quale sono state contestate le contravvenzioni
all'esame del giudice a quo: secondo la logica delle ordinanze di
rimessione, la Corte dovrebbe, infatti, manipolare il regime
sanzionatorio della legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento,
in modo da rendere punibili condotte che attualmente sfuggono al regime
medesimo; mentre la giurisprudenza della Corte stessa è ormai
consolidata (si veda, per ultima la sentenza n. 148 del presente anno)
nel senso che il processo costituzionale non può concludersi con
pronunce di accoglimento additivo, configuranti nuove norme penali in
deroga al principio di legalità dei reati e delle pene.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 ("Norme
per la tutela delle acque dall'inquinamento"), in riferimento agli
artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, con le
ordinanze nn. 547/1977, 548/1977, 557/1977, 162/1978, 497/1980,
16/1981, e dal Pretore di Vigevano, con le ordinanze nn. 353-355/1978;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 15, secondo, ottavo e nono comma, 25, ultimo comma, e 26,
primo comma, della legge n. 319 del 1976, in riferimento agli artt. 2,
3, 9 e 32 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione e dal Pretore di
Vigevano, con le ordinanze predette nonché con l'ordinanza n.
274/1978;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'art.
21 della legge n. 319 del 1976, in riferimento all'art. 3 Cost.,
sollevata dal Tribunale di Teramo, con le ordinanze nn. 325-326/1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte