Sentenza n. 226/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/06/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 16legge 851/1933
- art. 329Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 2r.d. 1765/1935
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali"), promosso con ordinanza emessa il 25 luglio
1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Vicinelli Gianfranco e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 716 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 325 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Vicinelli
Gianfranco, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Uditi l'avvocato Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato
dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 25 luglio 1980, in
riferimento agli articoli 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35,
primo comma, 38, secondo comma, della Costituzione, solleva questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nella
parte in cui esclude che l'infezione malarica possa costituire
infortunio sul lavoro. Il procedimento ha origine da causa civile
avente ad oggetto il ricorso di Vicinelli Gianfranco contro
l'I.N.A.I.L., per ottenere pensione di invalidità per gli esiti
permanenti - splenomegalia con fibrosi - derivanti da infezione
malarica contratta in luogo di lavoro in Ghana.
2. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura
generale dello Stato assume la infondatezza della questione proposta,
sostenendo che non sarebbero censurabili sul piano della legittimità
costituzionale le scelte di merito del legislatore nel definire
presupposti e condizioni di applicazione del sistema garantistico
degli infortuni. La esclusione della malaria dal novero delle cause
di infortunio troverebbe giustificazione nel carattere anomalo del
processo causativo dell'evento dannoso rispetto alla fattispecie
legale dell'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro.
Compenserebbe tale esclusione il trattamento disposto, in caso di
morte da febbre perniciosa, dall'art. 329 del Testo unico delle leggi
sanitarie, sostituito da quello stabilito dall'art. 1 della legge 11
marzo 1953, n. 160.
3. - Per quanto riguarda le parti private, costituite in giudizio,
l'I.N.A.I.L. sostiene l'infondatezza della questione, mentre il
Vicinelli Gianfranco argomenta, in adesione alla ordinanza di
rimessione, sia nel senso della inattualità della normativa rispetto
alla evoluzione della malaria, sia assumendo che la puntura della
zanzara costituisce causa violenta verificabile in occasione di
lavoro, per il rischio cui il lavoratore è esposto in ambiente
infestato. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Bologna, con ordinanza del 25 luglio 1980,
ritiene che l'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ("Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali"), nella parte in cui esclude che
l'evento dannoso derivante da infezione malarica sia compreso tra i
casi di infortunio sul lavoro, e richiama disposizioni speciali, che
limitano, in materia ogni tutela al caso di morte da febbre
perniciosa, "non solo appare manifestamente irragionevole, ma
contrastante, da un lato, con i generali principi costituzionali che
riconoscono l'inviolabile diritto alla salute (art. 2 Cost.), la
parità sostanziale fra i cittadini (art. 3, secondo comma), la
tutela della posizione di lavoro (art. 4, primo comma) e, dall'altro,
con quelli più specifici che garantiscono il lavoro in tutte le sue
forme e applicazioni (art. 35, primo comma) e che delineano la
struttura del sistema previdenziale (art. 38, secondo comma)".
2. - La questione è fondata.
La norma impugnata recita: "L'assicurazione comprende tutti i casi
di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da
cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che
importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
"Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul
lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di
infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione
malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali".
La esclusione della malaria dall'elenco delle patologie
riconducibili a infortuni sul lavoro proviene dall'art. 16 della
legge 22 giugno 1933, n. 851, dall'art. 2 del r.d. 17 agosto 1935, n.
1765, ed è ribadita nel primo comma dell'art. 329 del Testo unico
delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), il quale ultimo
recita: "L'infezione malarica non è compresa fra i casi di
infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono
preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul
lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura".
Negli anni cui risalgono queste norme la malaria infestava intere
regioni del Paese e costituiva un rischio generico di malattia e di
morte per le popolazioni, non un rischio specifico dei lavoratori.
Era pertanto allora giustificato che la malattia da infezione
malarica fosse esclusa dal sistema assicurativo contro gli infortuni
sul lavoro, e che si provvedesse invece con una sovvenzione, ai sensi
dell'art. 329, secondo comma, assegnata ai discendenti, ascendenti,
coniugi, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto per febbre
perniciosa. Tale norma, peraltro, è stata sostituita dalla legge 11
marzo 1953, n. 160, che dispone in luogo della sovvenzione
l'estensione del trattamento stabilito per i casi di morte per
infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della
legge 20 febbraio 1950, n. 64.
Nel secondo dopoguerra, mediante l'uso del DDT
(diclorodifeniltricloroetano), la infestazione malarica, che durava
da molti secoli, è stata in pochi anni debellata. Non ha oggi
perciò più alcuna ragionevolezza un regime giuridico, che in
materia di infezione malarica continui a postulare un rischio
generico per gli abitanti, e ad escludere un rischio specifico in
occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto, e che provveda
alla tutela in caso di morte, e non anche in caso di danno.
3. - Questa Corte ritiene che il regime vigente sopradescritto,
comprensivo non solo della norma impugnata, ma anche dell'art. 16,
primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851, dell'art. 329, comma
primo, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dell'art. 2, secondo
comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, leda il
valore costituzionale della salute, esplicitamente garantito
dall'articolo 32 della Costituzione, e che come diritto umano
fondamentale e inviolabile, non può, senza alcuna apprezzabile
ratio, tollerare limitazioni o esclusioni del corrispondente
inderogabile dovere di solidarietà, secondo il precetto
dell'articolo 2 della Costituzione. Inoltre, quando il lavoratore, in
occasione di lavoro, soggiacendo alla causa violenta, che configura
l'infortunio, quale è la repentina puntura dell'anofele,
inoculatrice dei parassiti patogeni, contrae la malattia con esito di
danno grave e permanente, invalidante le sue capacità di lavoro, il
diritto previsto dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione
risulta violato, se il regime assicurativo, continui ad escludere
dalle ipotesi di infortunio l'infezione malarica, nella presentazione
epidemiologica attuale, non in quella della prima metà di questo
secolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di
infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione
malarica, regolato da disposizioni speciali;
b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo
comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e
integrazione delle norme dirette a diminuire le cause
della malaria"), dell'art. 329, comma primo, del r.d. 27 luglio
1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie")
e dell'art. 2, secondo comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935,
n. 1765 ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte