Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - DANNO BIOLOGICO - INDENNIZZABILITÀ A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 13, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 38 DEL 2000 - PROSPETTAZIONE, IN VIA SUBORDINATA, DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA ANTERIORE AL D.LGS. N. 38 DEL 2000 PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA INDENNIZZABILITÀ DEL DANNO BIOLOGICO - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE TRA LE QUESTIONI PROPOSTE - MANCATA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma e 76 della Costituzione, nella parte in cui, introducendo l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, ne limita l'applicazione agli infortuni verificatisi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000, e la questione - posta in via subordinata - di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 censurati, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni. Il giudice rimettente, infatti, prospetta l'incostituzionalità, sia pure in modo subordinato, di norme fra le quali non corre il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, senza precisare quale sia applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta e rimettendo, quindi, alla Corte l'individuazione del thema decidendum , che spetta invece al giudice a quo . Inoltre, nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun riferimento all'oggetto della controversia nel giudizio a quo e, dal contenuto della stessa, non è dato comprendere se le prestazioni assicurative sarebbero erogabili ove si pervenisse alla dichiarazione di incostituzionalità auspicata. > >- Sull'inammissibilità delle questioni che rimettono alla Corte l'individuazione del thema decidendum , v. ordinanze cit. nn. 209/2006, 50 e 92/2004. > >- Sull'inammissibilità delle questioni sollevate con ordinanze che contengono una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, v. ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005, n. 174/2004, n. 182/2003.
Riguarda ancheart. 13 d.lgs. 38/2000art. 74 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO 'IN ITINERE' - INTERRUZIONI O DEVIAZIONI NON DIPENDENTI DAL LAVORO O NON NECESSITATE - ESCLUSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA - RITENUTA EQUIPARAZIONE TRA BREVE SOSTA E INTERRUZIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI INFORTUNATI, LESIONE DELLA GARANZIA PREVIDENZIALE, VIOLAZIONE DEL CRITERIO DIRETTIVO CONTENUTO NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni 'in itinere' in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell’occasione di lavoro prevista dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. Premesso che tra i criteri direttivi della delega di cui all’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vi era il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di indennizzabilità dell’infortunio in itinere, tra i quali quello secondo cui una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”, la questione risulta sollevata sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione, equiparazione che deve invece essere esclusa alla luce di un’interpretazione adeguatrice che tenga conto del suindicato criterio direttivo e della tendenziale generalità della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in occasione di lavoro. - Sull’esposizione al rischio quale presupposto esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, v. la citata sentenza n. 171/2002.
sentenza 1/2005massima n. 29038 Riguarda ancheart. 12 d.lgs. 38/2000
SENT. 87/91 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIA PROFESSIONALE CHE, PUR DANDO CAUSA A MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA, NON COMPORTA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA (C.D. DANNO BIOLOGICO - NON PREVISTA CORRESPONSIONE DELLA RENDITA I.N.A.I.L. - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE ALLA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - MONITO AL LEGISLATORE.
L'esclusione dell'intervento pubblico - quale si desume dagli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore nei casi in cui la menomazione dell'integrita' psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro (c. d. danno biologico), non puo' dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita' (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei piu' generali principi di solidarieta' (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Tuttavia un ampliamento della tutela in tal senso, benche' in linea con la tendenza - per piu' versi rilevata anche nella giurisprudenza costituzionale - all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalita' procedurali e tecniche, la cui effettuazione - pur non consentendo la prolungata inerzia che in analoga situazione porto' alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del c.d. sistema tabellare - spetta al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost.). - Riguardo all'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali: S. 179/1988: - Riguardo al crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione dei danni alla persona autonomamente considerati: S. nn. 560/1987 e 561/1987. :
sentenza 87/1991massima n. 14101 Riguarda ancheart. 3 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 74 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
SENT. N. 462/89. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI NON PROFESSIONALI SUL LUOGO DI LAVORO - TUTELA ASSICURATIVA ANTINFORTUNISTICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La specificita' della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro postula la "professionalita'" del rischio, e ad integrare tale requisito non basta la mera correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa, qualora intervengano fattori od attivita' del tutto indipendenti dalle condizioni oggettive (ambiente, macchine, persone) dell'attivita' protetta. Cio' non comporta violazione dell'art. 38, comma secondo, Cost., dal momento che, ove non si tratti di infortunio, ben possono soccorrere altre forme assicurative, quali le assicurazioni contro le malattie o l'invalidita', pure prescritte dalla medesima norma costituzionale. (Non fondatezza - in riferimento al parametro citato - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui esclude che possano considerarsi avvenuti "in occasione di lavoro" gli eventi lesivi causati nel corso della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo di lavoro, anche se non strettamente professionali). - v. S. n. 226/1987; nonche', su temi del tutto diversi da quello in esame, S. n. 369/1985, 172, 206 e 880/1988.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO SUL LAVORO - EVENTO DANNOSO DERIVANTE DA INFEZIONE MALARICA - TUTELA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Nella presentazione epidemiologica attuale, l'infezione malarica costituisce non piu` un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, ma un rischio specifico in occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto; conseguentemente, la sua esclusione dal sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e la previsione di forme di tutela limitate al solo caso di morte, configurano un regime giuridico privo, a partire dal secondo dopoguerra, di ragionevolezza, e lesivo - oltreche` dell'art. 38, comma secondo, Cost. - del diritto alla salute e del corrispondente inderogabile dovere di solidarieta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 2 - MANCATA ATTUAZIONE DELLA DELEGA LEGISLATIVA (LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, ART. 31) RELATIVAMENTE AGLI INFORTUNI IN ITINERE - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 76 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Poiche' il legislatore delegato non ha fatto uso, in materia di infortuni sul lavoro, anche della delega conferitagli con l'art. 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, diretta a fare emanare dal Governo "norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere", non previsto e non regolato dall'ordinamento (e cio' entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delegazione), la disciplina vigente sulla infortunistica del lavoro di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - emanato in base all'art. 30 della stessa legge per modificare, correggere, ampliare le norme in vigore "riordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo" -, risulta essere frutto di delega che non concerne affatto l'infortunio in itinere, ed ha diversa origine, oggetto e finalita'. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 76 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto delegato suindicato, non avendo il Governo il dovere di comprendere in esso anche le modalita' riguardanti quel tipo di infortunio.
sentenza 8/1977massima n. 8674 Riguarda ancheart. 30 legge 15/1963art. 31 legge 15/1963
LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI IN ITINERE - INADEGUATEZZA DELL'ASSISTENZA AI LAVORATORI INFORTUNATI - ASSUNTO CONTRASTO CON L'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - MANCANZA DI UNA DISCIPLINA LEGISLATIVA - NON RIFERIBILITA' AL D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 2 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Poiche' l'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, in base al quale e' stato emanato il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non faceva alcun cenno, ne' poteva farlo (essendovi una delega particolare al riguardo), all'infortunio in itinere, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 di detto decreto - sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, sotto il profilo della inadeguatezza dell'attuale assistenza ai lavoratori colpiti da tale tipo di infortuni -, fermo restando che nell'ambito di questo precetto costituzionale dovranno in futuro essere comprese anche le ipotesi di eventi lesivi occorsi in itinere al lavoratore quando tale infortunio sara', dalla legge, previsto e regolato.
sentenza 8/1977massima n. 8676 Riguarda ancheart. 30 legge 15/1963