Sentenza n. 226/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 204/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina
dell'attività di agente e rappresentante di commercio), promossi con
due ordinanze emesse il 2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 dal T.A.R.
per la Puglia, sezione di Lecce, sui ricorsi proposti da Casto
Rodolfo contro la Camera di commercio per l'industria, l'artigianato
e l'agricoltura di Taranto, e da Blandamura Roberto contro la
Commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio e la stessa Camera di commercio di
Taranto, iscritte ai nn. 468 e 1284 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 48,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione
II di Lecce, investito dei ricorsi proposti da Rodolfo Casto e
Roberto Blandamura, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il
2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 (pervenute a questa Corte
rispettivamente il 29 aprile e il 4 novembre 1996), ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina
dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte
in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio, senza previo procedimento disciplinare,
qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art.
5, primo comma, lettera c), della stessa legge.
Il Collegio ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha
censurato l'adozione di sanzioni disciplinari espulsive dei pubblici
dipendenti conseguenti alla condanna penale, senza che si svolga il
procedimento disciplinare (sentenza n. 971 del 1988): principio
affermato anche per le libere professioni (sentenze n. 40 del 1990,
per i notai, e n. 158 del 1990 per i dottori commercialisti). La
Corte ha richiesto sanzioni proporzionate all'addebito al fine di
tutelare il diritto al lavoro (artt. 4 e 35) e alla difesa (art. 24),
il buon andamento dell'amministrazione (art. 97) e il principio di
ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. Ora,
l'automatica cancellazione dal ruolo per effetto di condanna penale -
conclude il rimettente - sarebbe provvedimento analogo alla
destituzione di diritto, e dunque illegittimo, anche considerando il
fatto che nell'ordinamento non vi sono più norme analoghe, in virtù
dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990 e delle citate sentenze di
questa Corte. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione
II di Lecce, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma,
numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina
dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte
in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora
sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5,
primo comma, lettera c) della stessa legge.
2. - Le due ordinanze, stante l'identità dell'oggetto, vanno
riunite in unico giudizio.
La questione non è fondata.
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale in tema
di misure disciplinari espulsive che, dichiarando illegittima la
destituzione di diritto, ha posto il principio della "gradualità
sanzionatoria", la quale è assicurata dal procedimento disciplinare;
il principio di proporzione richiede l'adeguatezza della sanzione al
caso concreto pure quando si tratti della destituzione o radiazione
di liberi professionisti (sentenze nn. 158 e 40 del 1990). Ma la
cancellazione dal ruolo, qui in esame, non è assimilabile alla
destituzione o a istituti di analoga conformazione.
L'art. 5, citato, individua i requisiti soggettivi per ottenere
l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e
l'art. 7 contempla l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti:
l'intervenuta condanna penale - come le altre fattispecie elencate
dall'art. 5 - incide su tale complessiva situazione soggettiva. Il
provvedimento di cancellazione dal ruolo è conseguenziale alla
modificazione di essa: non essendo misura disciplinare, non si pone
infatti l'esigenza - costituzionalmente rilevante - di commisurare la
sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare,
prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinché possa
esercitare il suo diritto di difesa. Non si può invocare, perciò,
il principio di proporzione (sul quale v. la sentenza n. 220 del
1995) per quei provvedimenti espulsivi che conseguono, di diritto, al
venir meno di un requisito soggettivo (sentenza n. 297 del 1993); né
vale altresì il riferimento alla legge n. 19 del 1990, il cui art.
9, recependo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale,
ribadisce che il pubblico dipendente non può essere destituito
automaticamente in seguito a condanna penale. Sì che vanno
dichiarate infondate le censure mosse con riguardo al canone di
razionalità normativa, al diritto di difesa e al principio di buon
andamento dell'amministrazione; e va ritenuto non pertinente, per
l'estraneità della materia, il richiamo agli articoli 4 e 35 della
Costituzione, non potendosi evincere dalla tutela costituzionale del
lavoro alcun vincolo specifico per quanto attiene alla disciplina in
esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1),
della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di
agente e rappresentante di commercio), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:226 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte