Sentenza n. 227/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1986 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 463/1978
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge 9
agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli
organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del
personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del
personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed
artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado) promosso con
ordinanza emessa il 16 novembre 1981 dal T.A.R. per il Lazio sul
ricorso proposto da Salvati Olga c/ Provveditore agli studi di Roma ed
altro iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno 1984;
visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 16 novembre 1981 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 7 luglio 1983) il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio ha sollevato, su eccezione di parte, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.,
dell'art. 8,1.9 agosto 1978, n. 463, nella parte in cui non prevede che
alle assistenti di scuola materna statale "utilizzate come insegnanti
di scuola materna" sia riconosciuto il trattamento economico
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e corrisposto alle
insegnanti di scuola materna non di ruolo.
2. - Si espone in ordinanza che la ricorrente Olga Salvati -
assistente di ruolo di scuola materna statale, "utilizzata",
dall'inizio dell'anno scolastico 1979/1980, quale insegnante di scuola
materna ai sensi dell'art. 8, sesto comma, della legge n. 463 del 1978
- aveva chiesto che le venisse riconosciuto il diritto ad un
trattamento economico corrispondente alle mansioni stabilmente e
continuativamente espletate in base ad incarico formale conferitole
dalla stessa amministrazione, e, dunque, quantomeno quello attribuito
alle insegnanti di scuola materna non di ruolo.
3. - Premesso che - secondo quanto ritenuto anche dal T.A.R. della
Calabria (sez. di Catanzaro, 11 aprile 1981, n. 163) - in mancanza di
specifiche, diverse indicazioni deve concludersi che il legislatore
abbia voluto tener fermo il trattamento economico corrispondente alla
qualifica in concreto ancora rivestita dal personale che pure è
chiamato ad espletare in modo stabile e continuativo, diverse e
superiori mansioni, il giudice a quo rileva che la norma non consente
al personale in questione di sottrarsi (sino alla fine dell'anno
scolastico 1981/1982) all'incarico. Ed osserva che tale situazione di
prolungata soggezione dell'assistente di scuola materna all'obbligo di
espletare le mansioni proprie della qualifica superiore senza
l'attribuzione del corrispondente trattamento economico sembra porsi in
aperto contrasto col principio, stabilito dall'art. 36 Cost., del
diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del lavoro espletato.
4. - Inoltre, la sperequazione tra la posizione di detto personale
e quella del personale insegnante precario della scuola materna - che
fruisce del trattamento economico iniziale spettante al personale di
ruolo benché non stabilmente inserito nell'apparato amministrativo,
sì da potersi liberamente sottrarre all'espletamento di eventuali
incarichi - renderebbe palese, sotto tale profilo, anche la violazione
dell'art. 3 Cost. Né tale sperequazione - conclude il giudice a quo -
può ritenersi in qualche modo compensata dalla sicurezza, per il
personale in questione, di un successivo collocamento nel ruolo delle
insegnanti: l'art. 8, nono comma, prevede, infatti, che le assistenti
che abbiano svolto le superiori mansioni di insegnante in quanto in
possesso del prescritto titolo di studio (art. 8, sesto comma), ma che
non abbiano conseguito entro l'inizio dell'anno scolastico 1982/1983 la
prescritta abilitazione, transitino nei ruoli provinciali della
carriera esecutiva, con qualifica dunque corrispondente a quella di
assistente e non già a quella superiore.
5. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha instato per la declaratoria
di infondatezza della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
Si osserva in atto d'intervento che l'"utilizzazione" delle
assistenti come insegnanti - in un contesto caratterizzato dalla
disposta soppressione dei ruoli dall'inizio dell'anno scolastico
1982-1983 - fu del tutto provvisorio in quanto, alla data predetta,
queste sarebbero comunque alternativamente passate nei ruoli delle
insegnanti ovvero della carriera esecutiva amministrativa. E ciò
giustificherebbe il mantenimento, nel periodo in questione, del
trattamento economico acquisito nella carriera di provenienza; tanto
più che in materia di pubblico impiego la giurisprudenza ha elaborato
il "principio in virtù del quale l'espletamento temporaneo di mansioni
proprie di una qualifica superiore non comporta l'attribuzione del
trattamento economico relativo, essendo necessario a tale scopo il
conferimento giuridico, con l'atto di nomina, della qualifica stessa".
Quanto al raffronto col trattamento economico del personale
precario insegnante, l'Avvocatura nega ogni sperequazione in base alla
considerazione che spesso il trattamento economico già acquisito dalle
assistenti di ruolo (quarta qualifica) è superiore a quello iniziale
della sesta qualifica attribuito alle insegnanti incaricate di scuola
materna (ex legge 11 luglio 1980, n. 312 e d.P.R. 2 giugno 1981, n.
271).
Alla pubblica udienza l'Avvocatura dello Stato ribadiva i propri
assunti. Considerato in diritto :
1. - La legge 18 marzo 1968, n. 444, avente per oggetto
l'"ordinamento della scuola materna statale", dispone che fanno parte
di questa, accanto alle "insegnanti", le quali "debbono essere fornite
di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti
magistrali", nonché di una "abilitazione specifica" (art. 9, secondo
comma), anche le "assistenti", le quali "debbono essere fornite del
titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di
primo grado o di titolo equipollente" (art. 9, terzo comma), col
compito di coadiuvare "le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza
dei bambini" (art. 15, primo comma), e che, tanto le une, quanto le
altre, "sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali
istituiti presso i provveditori agli studi" (art. 11, cpv.). Con
riguardo a tale ordinamento, la legge 9 agosto 1978, n. 463, recante,
fra l'altro, "misure per l'immissione in ruolo del personale precario
delle scuole materne", dopo avere stabilito la soppressione, con
decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1982 - 83, dei suddetti
ruoli provinciali delle assistenti (art. 8, primo comma), detta
apposita disciplina per la categoria in parola prevedendo tre distinte
ipotesi: le assistenti che conseguano il titolo di studio e
l'abilitazione prescritti per l'insegnamento, "sono nominate nei ruoli
delle insegnanti delle scuole materne statali" (art. 8, quarto comma);
quelle che non conseguano, né titolo di studio, né abilitazione,
"sono iscritte anche in soprannumero, nei ruoli provinciali della
carriera esecutiva" (art. 8, nono comma); quelle, infine, che
conseguano solo il titolo di studio "sono utilizzate come insegnanti di
scuola materna" (art. 8, sesto comma).
2. - La questione è stata sollevata nei confronti di quest'ultima
ipotesi normativa - in sostanza, nei confronti dell'istituto
dell'utilizzazione - e nasce da un ricorso proposto dinanzi al T.A.R.
del Lazio da tale Salvati Olga, assistente di scuola materna, che
essendo stata "utilizzata" quale insegnante negli anni scolastici 1979
- 80 e 1980 - 81, ha chiesto al giudice amministrativo di volerle
riconoscere il diritto al trattamento economico proprio della qualifica
di insegnante di scuola materna statale.
Il T.A.R. del Lazio impugna la disposizione di cui all'art. 8,
sesto comma, legge n. 463 del 1978, così argomentando: l'istituto
dell'utilizzazione non prevede esplicitamente e specificamente il
trattamento economico spettante alle assistenti utilizzate, e "deve,
dunque, ritenersi che il legislatore abbia voluto mantenere" ad esse
quello "corrispondente alla qualifica in concreto ancora rivestita". Ma
se la disposizione va interpretata in tal senso - ed in tal senso si
sarebbe "espressa recentemente anche la giurisprudenza" - , allora va
imputato al legislatore di avere omesso di considerare che nella
specie, per un verso si tratta dell'espletamento "in modo stabile e
continuativo" di "diverse e superiori mansioni", non già temporaneo e
provvisorio di "funzioni suppletive o vicarie", per altro verso
l'utilizzata "non può sottrarsi... all'espletamento delle superiori
mansioni", "se non con evidenti conseguenze sul piano disciplinare",
sicché ne deriverebbe una "situazione di prolungata soggezione...
all'obbligo di espletare le mansioni proprie della superiore qualifica,
senza l'attribuzione del corrispondente trattamento economico".
Secondo il giudice a quo, l'omessa previsione, nell'art. 8, sesto
comma, legge n. 463 del 1978, a riguardo delle assistenti utilizzate
"di una retribuzione corrispondente alle mansioni effettivamente
svolte" comporterebbe l'illegittimità costituzionale di detta
disposizione. Questa, infatti, si porrebbe "in aperto contrasto con il
principio, sancito dall'art. 36 Cost., del diritto del lavoratore a
percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
lavoro espletato". Ma confliggerebbe altresì con l'art. 3 Cost., in
quanto "la posizione delle assistenti... "utilizzate" appare...
manifestamente sperequata rispetto a quella del personale insegnante
precario della scuola materna", che, "pur non stabilmente inserito
nell'apparato amministrativo - sì da potersi sottrarre liberamente e
senza conseguenze all'espletamento di eventuali incarichi - fruisce del
trattamento economico iniziale spettante al personale di ruolo".
3. - Da parte sua, l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, osserva che
l'"utilizzazione", guardata nel contesto della disciplina che la
prevede, si rivela come "posizione radicalmente provvisoria", nel senso
che le "utilizzate" sono destinate a transitare o nei ruoli delle
insegnanti o in quelli della carriera esecutiva amministrativa, e che,
per "principio elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle
caratteristiche peculiari del pubblico impiego... l'espletamento
temporaneo di mansioni proprie di una qualifica superiore non comporta
l'attribuzione del trattamento economico relativo, essendo necessario a
tale scopo il conferimento giuridico, con l'atto di nomina, della
qualifica stessa". E per quanto riguarda la denunciata violazione
dell'art. 3 Cost., l'Avvocatura contesta l'asserita disparità di
trattamento economico rispetto a quello del personale insegnante
precario della scuola materna, rileva che "le assistenti interessate",
in quanto di ruolo, versano "in una posizione economica più elevata di
quella iniziale della carriera degli insegnanti incaricati", e conclude
conseguentemente per la dichiarazione di rigetto della questione.
4. - La questione non è fondata.
La denuncia di illegittimità costituzionale viene poggiata
fondamentalmente su due affermazioni: l'istituto della "utilizzazione"
si configurerebbe come "obbligo" per le assistenti di esercitare "in
modo stabile e continuativo" le funzioni delle insegnanti;
l'"utilizzazione" in parola comporterebbe l'esercizio di "mansioni",
non solo "diverse", ma anche "superiori". Senonché, entrambe le
affermazioni non trovano riscontro nella realtà normativa.
L'art. 8, legge n. 463 del 1978, avendo disposto al primo comma la
soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti, ha inteso
disciplinare nei successivi commi la sorte di queste. Trattasi pertanto
di regime transitorio, stabilito proprio in vista del "progressivo
esaurimento dei ruoli provinciali", come testualmente recita l'art. 8,
ottavo comma. Ora, non è dato comprendere come possa, in rapporto ad
una così chiara disciplina transitoria, qualificarsi "stabile e
continuativo" l'incarico in parola, per cui, se anche fosse
configurabile un "obbligo", esso sarebbe innegabilmente temporaneo. Ma
il vero è che il legislatore non ha inteso stabilire alcun "obbligo",
bensì - a parte il rilievo che nella specie, almeno per quanto
riguarda l'"utilizzazione" per l'anno scolastico 1980 - 81, il relativo
provvedimento risulta disposto a domanda - dare alle assistenti
l'opportunità di conseguire nel frattempo anche la prescritta
abilitazione e, quindi, di ottenere la sistemazione nei ruoli delle
insegnanti, anziché in quelli della carriera esecutiva.
In quanto, poi, all'esercizio di mansioni asseritamente "diverse e
superiori", sembra bastevole rilevare non solo che le assistenti
vengono utilizzate come insegnanti, ma anche che queste vengono
utilizzate come assistenti. Lo dispone esplicitamente l'art. 8, ottavo
comma, a sensi del quale, infatti, "in relazione al progressivo
esaurimento dei ruoli provinciali, le mansioni affidate alle assistenti
sono attribuite alle insegnanti". Trattasi di misure caratterizzate
dalla provvisorietà - per cui ben a ragione l'Avvocatura parla di
"posizione radicalmente provvisoria" - , che trovano piena
giustificazione in un regime transitorio e nella legittima
preoccupazione del legislatore di assicurare il più sollecito
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Le suesposte considerazioni mostrano come l'invocazione all'art. 36
Cost. non si sostenga sugli argomenti offerti dal giudice a quo.
5. - Neppure ha pregio la censura formulata in riferimento all'art.
3 Cost.. Supposto pure che il personale insegnante precario della
scuola materna goda di un trattamento economico più favorevole - il
che l'Avvocatura contesta in fatto - , personale di ruolo e personale
precario non sono comparabili, stante la diversità del loro rapporto
con l'amministrazione da cui dipendono. L'uno ha la stabilità, cioè
la sicurezza del posto di lavoro con i diritti che vi sono connessi,
l'altro è esposto al rischio della perdita del posto, sicché non
potrebbe dirsi sicuramente ingiustificato, l'eventuale suo miglior
trattamento economico, che in un certo senso ne compenserebbe la
precarietà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, sesto comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sollevata
in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con l'ordinanza emessa il 16 novembre 1981 (r.o.
641/1983).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte