Sentenza n. 227/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge prov.
Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia
abitativa), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dal
Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fiorese Gianfranco contro
la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 748 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione di Fiorese Gianfranco e della
Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi gli avvocati Gianni Lanzinger e Paolo Barile per Fiorese
Gianfranco e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Gianfranco Fiorese, residente a Bolzano, avendo chiesto
all'Amministrazione provinciale un contributo per la costruzione di
un'abitazione popolare di categoria E 3) ed avendo ricevuto una
comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comitato per
l'edilizia residenziale, stante la mancanza del certificato di
appartenenza al gruppo linguistico di cui all'art. 3 l. provinciale
20 agosto 1972 n. 15, presentava ricorso al Consiglio di Stato. Egli
lamentava anzitutto una violazione di legge, affermando che lo stesso
giudice amministrativo, con decisione della Sez. IV n. 439 del 1984,
aveva escluso la necessità della dichiarazione di appartenenza al
gruppo linguistico in sede di censimento generale della popolazione;
affermava poi l'illegittimità del provvedimento, per vizi attinenti
specificamente alla disciplina provinciale dell'edilizia economica e
popolare.
La IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo
1986 (reg. ord. n. 748 del 1986) sollevava, in riferimento agli artt.
2, 3, 42, 47 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 l. prov. n. 15 del 1972, come modificato dalle successive
leggi provinciali 25 novembre 1978 n. 52, 12 giugno 1979 n. 5 e 21
novembre 1983 n. 45, nella parte in cui, per i benefici in materia di
edilizia sociale, attribuiva rilevanza all'appartenenza ad uno dei
tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.
Il collegio rimettente precisava anzitutto che l'impugnato art. 3
l. prov. n. 15 del 1972, e succ. mod., stabiliva la ripartizione dei
benefici in materia di edilizia sociale fra i tre gruppi linguistici
in proporzione alla media ponderata tra ciascun gruppo ed il relativo
fabbisogno; di conseguenza, esso poneva certamente l'onere della
documentazione di appartenenza attraverso il certificato attestante
la dichiarazione resa nel censimento.
Ciò premesso, il giudice a quo dubitava che tali disposizioni
fossero compatibili con le sopra citate norme costituzionali, ossia
con il riconoscimento del valore preminente della persona umana (art.
2), col principio di eguaglianza e di non discriminazione (art. 3),
nonché col favore verso l'accesso alla proprietà privata
dell'abitazione (artt. 42 e 47).
Era chiaro, infatti, che l'art. 6 Cost. che impone la tutela delle
minoranze linguistiche e l'art. 15 Statuto della Regione Trentino-Alto Adige - che prevede la ripartizione dei fondi destinati a scopi
assistenziali e sociali in proporzione alla consistenza ed ai bisogni
dei gruppi etnici - potevano bensì giustificare le discriminazioni
poste nell'interesse collettivo delle comunità protette ma non
quelle dirette alle singole persone e concernenti interessi
individuali fondamentali, quale, come nel caso di specie, l'interesse
all'abitazione.
2. - Analoghe considerazioni venivano svolte dal Fiorese,
tempestivamente costituitosi.
La Provincia di Bolzano interveniva, affermando preliminarmente
l'inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a
quo: infatti il ricorrente aveva dedotto soltanto la non necessità
del certificato attestante la dichiarazione di appartenenza
linguistica, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, e il
Consiglio di Stato nella sua ordinanza aveva già dichiarato
l'infondatezza di questa tesi, così rendendo possibile l'immediata
decisione della causa nel merito ed escludendo quindi l'influenza del
dubbio di costituzionalità.
Nel merito l'interveniente osservava che la norma impugnata era
giustificata dall'art. 15 Statuto cit., adottante il criterio della
proporzionale etnica in materia assistenziale, in cui è compresa
anche quella relativa alle case popolari.
3. - In prossimità dell'udienza il Fiorese depositava una memoria,
riportandosi a quanto già dedotto nell'atto di costituzione.
4. - Anche la Provincia di Bolzano depositava una memoria.
Preliminarmente essa deduceva un altro motivo d'inammissibilità
delle questioni, escludendo che l'impugnato art. 3 l. prov. n. 15 del
1972 fosse applicabile nel giudizio amministrativo a quo. Detta norma
infatti riferiva il criterio della proporzionale etnico-linguistica a
diverse categorie di finanziamenti per l'edilizia sociale, tra le
quali non rientrava però quella (E 3) in base alla quale il Fiorese
presentò la sua istanza alla Provincia.
Ciò escludeva la rilevanza della questione nel giudizio di
provenienza.
Nel merito l'interveniente svolgeva ulteriormente gli argomenti
già dedotti nell'atto di costituzione. Considerato in diritto :
1. - Come già è detto in narrativa, Gianfranco Fiorese proponeva
ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di rigetto, da
parte del Comitato per l'edilizia residenziale della Provincia di
Bolzano, della domanda per il contributo relativo alla costruzione di
un'abitazione popolare ai sensi dell'art. 2, lett. E 3), legge
provinciale 20 agosto 1972 n. 15. Il rigetto era stato pronunciato
per effetto della mancata dimostrazione, mediante il prescritto
certificato, dell'appartenenza ad uno dei gruppi etnico-linguistici
(italiano, tedesco e ladino), tra i quali i fondi annualmente
disponibili per l'edilizia sociale dovevano essere ripartiti (art. 3,
primo comma, l. citata), seguendo poi l'attribuzione individuale in
base alla graduatoria formata nell'ambito di ciascun gruppo.
Nel corso del giudizio, l'adito Consiglio di Stato sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'indicato art. 3, con
riferimento agli artt. 2, 3, 42 secondo comma e 47 della
Costituzione.
Premetteva il giudice a quo che il processo in corso non concerneva
soltanto gli effetti della omessa esibizione del certificato
suddetto, ma riguardava l'intera disciplina sostanziale dell'edilizia
sociale e in particolare la preliminare ripartizione, tra i suddetti
gruppi, degli alloggi e dei contributi annualmente disponibili (art.
3 della legge provinciale più volte citata, come modificato dalle
successive leggi n. 52 del 1978, n. 5 del 1979 e n. 45 del 1983).
Ciò posto, sembrava al giudice rimettente che detta normativa, in
quanto dava rilievo, ai fini del conseguimento di un bene primario
quale l'abitazione, al gruppo etnico-linguistico del richiedente,
invece di limitarsi esclusivamente al suo stato di bisogno,
contrastasse con le sopra indicate norme costituzionali: in
particolare, perché, a suo avviso, sacrificava il valore preminente
della persona umana, violava il principio di eguaglianza ed
ostacolava infine l'accesso alla proprietà privata dell'abitazione.
2. - L'intervenuta Provincia di Bolzano ha formulato due eccezioni
di inammissibilità della proposta questione per irrilevanza nel
giudizio a quo.
In proposito osserva la Corte che la prima eccezione non può
essere condivisa, in quanto presuppone che il giudizio a quo concerna
unicamente le conseguenze derivanti dalla mancata produzione del
ricordato certificato, mentre il giudice rimettente, a cui spetta
l'interpretazione e la qualificazione giuridica delle deduzioni
formulate dalle parti, ha ritenuto, come sopra già precisato, che il
suddetto giudizio riguardi anche, con priorità logico-giuridica,
l'applicabilità della normativa sulla ripartizione dei contributi
per l'edilizia sociale fra i tre gruppi etnico-linguistici; appunto
per ciò egli ha ritenuto necessario, in via pregiudiziale,
l'accertamento della legittimità costituzionale della normativa
stessa: ne consegue che, sotto questo profilo, non regge la censura
mossa all'ordinanza con cui è stata sollevata la suddetta questione
di legittimità costituzionale.
3. - A diversa conclusione devesi invece pervenire relativamente
all'altra eccezione d'inammissibilità dedotta dalla Provincia.
La disposizione censurata, ossia il cit. art. 3, si riferisce
testualmente ai contributi previsti dalle lettere E 1) nonché E 2)
del precedente art. 2, ma non comprende quello di cui alla lettera E
3), il quale, per contro, è il solo a venire in considerazione nella
fattispecie concreta. Ciò non è stato avvertito dall'ordinanza di
rimessione, la quale muove dall'implicito presupposto che la
ricordata disposizione si riferisca alle tre categorie di contributi,
mentre quella classificata E 3) esula dalla previsione normativa.
Né chiaramente alcun elemento di segno diverso può trarsi dalla
legge provinciale 31 agosto 1984 n. 11, la quale ha introdotto
l'indicato tipo di intervento E 3), in quanto essa ha modificato
esclusivamente la previsione dell'art. 2 cit. l. n. 15 del 1972, ma
ha lasciato immutata la successiva disposizione dell'art. 3,
sospettata dal giudice a quo di illegittimità costituzionale. Ed al
riguardo vale osservare che il criterio di ripartizione dei benefici
in materia di edilizia sociale fondato sull'appartenenza etnica
costituisce, come peraltro anche l'ordinanza di rimessione riconosce,
un'eccezione al generale principio di eguaglianza e quindi, secondo
le comuni regole di ermeneutica, non risulta applicabile oltre i casi
espressamente previsti dalla legge.
Conforta tale interpretazione anche la circostanza che la legge,
per il contributo di cui alla lettera E 3), oltre ad usare una
formula eccezionalmente lata, dispone che si può prescindere dal
punteggio della graduatoria, il quale è invece vincolante per i
contributi E 1) ed E 2); sicché può dedursi che la categoria E 3)
concerne casi straordinari di bisogno, i quali sono valutabili non
già secondo i comuni parametri, ma solo in relazione alle specifiche
caratteristiche di quelle concrete situazioni che richiedano una
particolare tutela solidaristica. E ciò ha potuto indurre il
legislatore provinciale a prescindere anche dall'appartenenza ai vari
gruppi etnico-linguistici e a dare incondizionata prevalenza allo
stato di bisogno.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 l. prov. Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, sollevata dal
Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 secondo comma
e 47 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
ECLI:IT:COST:1987:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte