Sentenza n. 227/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 113/1985
- art. 9legge 152/1968
- art. 4legge 152/1968
usata come parametro
citata
- art. 3legge 152/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2,
della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti) e 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme
in materia previdenziale per il personale degli enti locali),
promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1992 dal Pretore di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Recce Paolo e l'I.N.A.D.E.L.,
iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Recce Paolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avvocato Giuseppe Volpe per Recce Paolo e l'Avvocato dello
Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.A.D.E.L. da
Paolo Recce, cieco civile ex dipendente comunale, per ottenere la
riliquidazione dell'indennità premio di servizio con l'applicazione
del beneficio di cui all'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985,
n. 113, il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 4 agosto 1992, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) in linea principale, del citato art. 9, comma 2, della legge
n. 113 del 1985, nella parte in cui prevede che il beneficio di
quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio,
riconosciuto ai centralinisti telefonici non vedenti, sia utile ai
soli fini del diritto alla pensione e non anche dell'indennità
premio di servizio, con riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione;
b) in linea secondaria, del combinato disposto dello stesso
art. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la
possibilità di riscatto oneroso ai fini dell'indennità premio di
servizio anche dei detti periodi di contribuzione figurativa, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione
Osserva il remittente che l'art. 2, ultimo comma, della legge n.
152 del 1968 considera utili ai fini dell'indennità premio di
servizio gli stessi periodi computabili ai fini del diritto alla
pensione, e quindi anche i periodi figurativi, mentre la norma
impugnata, nel riconoscere quattro mesi di contribuzione figurativa
per ogni anno di servizio, limita espressamente il beneficio "ai soli
fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva".
Questa contraddizione violerebbe il principio di razionalità di cui
all'art. 3 della Costituzine.
Sotto un altro profilo, sarebbe pure violato il principio di
eguaglianza in quanto i non vedenti impiegati alle dipendenze degli
enti locali sono esclusi anche dalla possibilità di riscatto oneroso
dei detti periodi figurativi ai fini dell'indennità di fine
rapporto, ammessa invece per i non vedenti civili impiegati delle
amministrazioni statali dal d.P.R. n. 1032 del 1973.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
ricorrente sostenendo, in primo luogo, la possibilità di risolvere
la questione in via interpretativa. In linea subordinata aderisce
alle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, concludendo per una
dichiarazione di fondatezza della questione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una
dichiarazione in parte di inammissibilità, in parte di infondatezza.
La prima questione è inammissibile in quanto con essa si censura
il merito di una scelta legislativa che non può essere ritenuta
arbitraria ove si consideri che la norma denunciata ha introdotto un
"beneficio". La seconda è infondata in ragione del principio, più
volte affermato da questa Corte, che esclude l'ammissibilità di
raffronti tra sistemi previdenziali diversi per dedurne violazioni
del principio di eguaglianza. Considerato in diritto
1. - Dal Pretore di Pisa è sollevata questione di legittimità
costituzionale:
a) in linea principale, con riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n.
113, nella parte in cui non consente che il beneficio di quattro mesi
di anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, riconosciuto ai centralinisti
telefonici non vedenti, possa essere fatto valere non solo ai fini
del trattamento di pensione, ma anche ai fini dell'indennità premio
di servizio;
b) in linea secondaria, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, del combinato disposto dello stesso art. 9, comma 2,
della legge n. 113 del 1985 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968,
n. 152, nella parte in cui non consente il riscatto a titolo oneroso
dei detti periodi di contribuzione figurativa ai fini dell'indennità
premio di servizio.
2. - La prima questione non è fondata.
L'inciso finale della disposizione impugnata, che limita il
beneficio "ai soli fini del diritto alla pensione", deroga, per i
centralinisti telefonici ciechi dipendenti dagli enti locali, alla
norma generale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 marzo 1968,
n. 152, secondo cui, ai fini del conseguimento del diritto
all'indennità premio di servizio, "si considerano come servizio i
periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla
pensione". La deroga è confermata dall'art. 2 della legge 28 marzo
1991, n. 120, che, nell'estendere il beneficio "anche agli effetti
dell'anzianità assicurativa", ne ha tenuto ferma la limitazione ai
soli fini del trattamento pensionistico.
La norma non merita censure di irrazionalità. Anzitutto,
trattandosi di un "beneficio", la sua misura è rimessa alla
discrezionalità del legislatore, ai fini del bilanciamento
dell'interesse della categoria protetta con le disponibilità
finanziarie. In secondo luogo, la deroga alla legge n. 152 del 1968,
di cui si duole il ricorrente, evita una ingiustificata disparità di
trattamento dei centralinisti ciechi dipendenti dello Stato e delle
aziende private, per i quali la disciplina generale dell'indennità
di buonuscita (art. 14 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032) o,
rispettivamente, del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod.
civ.) non prevede la computabilità del beneficio in discorso.
I medesimi rilievi valgono ad escludere anche la pretesa
violazione dell'art. 38 della Costituzione.
3. - Infondata è pure la questione sub b).
Essa viene proposta in base al confronto del combinato disposto
degli artt. 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e 4 (recte 12)
della legge n. 152 del 1968 col combinato disposto degli artt. 15 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e 50 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092, sulla previdenza per i dipendenti statali: il primo non prevede
per i dipendenti degli enti locali la possibilità di riscatto (a
titolo oneroso) dei periodi di contribuzione figurativa, di cui si
controverte, ai fini dell'indennità premio di servizio, mentre il
secondo è interpretato dall'amministrazione del tesoro e
dall'E.N.P.A.S. nel senso di consentire la riscattabilità. Sarebbe
perciò violato il principio di eguaglianza.
Va osservato in contrario che il confronto tra discipline
appartenenti a sistemi previdenziali diversi può configurare una
violazione del principio di eguaglianza soltanto quando la risultante
disparità di trattamento tra le categorie di soggetti interessati e
sia tale da inficiare di irrazionalità il trattamento previdenziale
dell'una globalmente comparato con quello dell'altra (cfr. sentenze
nn. 220/1988 e 430/1991).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113
(Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Pisa
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto del citato art. 9, comma 2, della legge n. 113
del 1985 e dell'art. 4 (recte 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
locali), sollevata, in riferimento all'art. 3 l'art. 3 della
Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte