Ordinanza n. 228/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, comma
terzo, e 55, comma primo, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988
dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Cusini
Enrico e il Fallimento Zucca Giuseppe s.a.a., iscritta al n. 452 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42/1ª serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo del
fallimento della S.a.s. Zucca Giuseppe, promosso da Cusini Enrico,
già dipendente della società, il Tribunale di Monza, con ordinanza
emessa il 18 febbraio 1988 (R.O. n. 452/1988), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo,
del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella
parte in cui escludono che i crediti di lavoro, garantiti da
privilegio, producano interessi muniti della stessa prelazione che
assiste il capitale, nel corso della procedura fallimentare,
deducendo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300 del
1986, ha dichiarato illegittima siffatta esclusione, in relazione ai
crediti di lavoro, con espresso riferimento al concordato preventivo,
e che il princìpio è da estendere nell'ambito del fallimento;
che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
né vi è stata costituzione delle parti;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1989, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma
terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella
parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui
crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del
datore di lavoro;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma
primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte
in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento, sollevata dal
Tribunale di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già
dichiarati costituzionalmente illegittimi nella stessa parte con la
sentenza di questa Corte n. 204 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte