Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, comma

terzo, e 55, comma primo, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988

dal Tribunale di Monza nel procedimento civile vertente tra Cusini

Enrico e il Fallimento Zucca Giuseppe s.a.a., iscritta al n. 452 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42/1ª serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo del

fallimento della S.a.s. Zucca Giuseppe, promosso da Cusini Enrico,

già dipendente della società, il Tribunale di Monza, con ordinanza

emessa il 18 febbraio 1988 (R.O. n. 452/1988), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo,

del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella

parte in cui escludono che i crediti di lavoro, garantiti da

privilegio, producano interessi muniti della stessa prelazione che

assiste il capitale, nel corso della procedura fallimentare,

deducendo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 300 del

1986, ha dichiarato illegittima siffatta esclusione, in relazione ai

crediti di lavoro, con espresso riferimento al concordato preventivo,

e che il princìpio è da estendere nell'ambito del fallimento;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

né vi è stata costituzione delle parti;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1989, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma

terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella

parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui

crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del

datore di lavoro;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma

primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte

in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti

privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento, sollevata dal

Tribunale di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già

dichiarati costituzionalmente illegittimi nella stessa parte con la

sentenza di questa Corte n. 204 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte