Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, secondo

comma, e dell'art. 553 del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 16 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a

carico di Michetti Gaetano Giuseppe ed altri, iscritta al n. 38 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Matera ha sollevato, in

riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del

codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il

giudice possa autorizzare ulteriori proroghe del termine di scadenza

delle indagini preliminari solo prima della scadenza del termine

prorogato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 174 del 1992 questa Corte ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 406 e

553, nella parte in cui prevedono (quest'ultimo mediante un generale

rinvio alla disciplina enunciata nel primo) che il giudice possa

prorogare, ovvero autorizzare ulteriori proroghe del termine per le

indagini preliminari, solo prima della scadenza del termine stesso;

che tale pronuncia ha altresì chiarito che, una volta caducata

la specifica previsione di cui all'art. 406, il giudice dovrà

provvedere, sulla richiesta di proroga, nel termine generale previsto

dall'art. 121, secondo comma, del codice di procedura penale; e

quindi entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di

cinque giorni concesso alle parti, per la presentazione di memorie,

dal terzo comma dell'art. 406;

che, di conseguenza, poiché la disciplina impugnata con

l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente

illegittima, la presente questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del

codice di procedura penale - già dichiarati costituzionalmente

illegittimi, con sentenza n. 174 del 1992, nella parte indicata in

motivazione - sollevata, in riferimento all'art. 112 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Matera con l' ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte