Sentenza n. 229/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/07/1974 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 116legge 1424/1940
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 301Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 87legge 907/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, primo
comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale),
promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1972 dal tribunale di Varese
sull'incidente di esecuzione proposto dalla società Finanziaria
Peltrik, iscritta al n. 325 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.
Visti gli atti di costituzione della società finanziaria Peltrik e
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato, nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1974 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Adriano Ciccolini, per la società Peltrik, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con sentenza 25 luglio 1968 il tribunale di Varese condannava
Mario Piacentini e altri per reati vari tra i quali quello di concorso
in contrabbando continuato e associazione a delinquere, disponendo la
confisca di alcuni veicoli e di un immobile, già sottoposto a
sequestro, ex art. 337 C.P.P., da parte del giudice istruttore dello
stesso tribunale (decreto del 1Q giugno 1968) e di proprietà della
s.a. Finanziaria Peltrik.
La sentenza, a seguito di appello del pubblico ministero, ha
subìto un lungo iter processuale, ma il capo di essa, relativo alla
disposta confisca non ha mai formato oggetto di impugnativa. L'ultima
fase dell'iter è rappresentata dal processo di rinvio dalla Cassazione
in ordine al riesame dell'assorbimento o meno del delitto di
associazione a delinquere in quello di contrabbando associato.
Con atti rispettivamente del 22 gennaio 1972 e 11 aprile del 1972,
la società Peltrik ha proposto opposizione sia contro il decreto di
sequestro, a suo tempo disposto dal G.I., sia contro la confisca
disposta con la sentenza del tribunale, richiedendo, pertanto, la
restituzione dell'immobile.
A fondamento della richiesta l'opponente ha eccepito: in via
principale, che i suoi beni non potevano essere oggetto di sequestro e,
poi, di confisca per essere la società soggetto di diritto diverso
dalle persone imputate nel procedimento penale e per non aver
partecipato come tale al contrabbando, e, in via subordinata, la
illegittimità costituzionale dell'art. 116 della legge 25 settembre
1940, n. 1424, sotto il profilo che la norma, escludendo dalla confisca
unicamente i mezzi di trasporto appartenenti a soggetti estranei al
reato e imponendola, invece, per altri beni, realizzerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con il principio
di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Il tribunale, in accoglimento della subordinata, ha proposto
questione di legittimità costituzionale del primo comma del precitato
articolo di legge in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo
comma, e 42, terzo comma, della Costituzione.
2. - La violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione) poggerebbe, in base all'ordinanza, sulla diversa
disciplina che l'art. 116 comporta in tema di confisca tra automezzi ed
altri beni, per cui la tutela o meno dei diritti di terzi, fatta
dipendere unicamente dalla natura dell'oggetto, non sarebbe tale da
legittimare una diversità di trattamento legislativo.
I dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 116,
in riferimento agli artt. 27 e 42 della Costituzione, troverebbero la
loro impostazione logico-giuridica nella considerazione che la adottata
disciplina legislativa, qualunque qualificazione si intenda dare
all'istituto della confisca in tema di contrabbando - o di effetto
penale della condanna, o di vera e propria pena, o di misura di
sicurezza - , urterebbe, facendo discendere conseguenze pregiudizievoli
per il patrimonio del terzo incolpevole del comportamento del reo,
contro il principio per il quale la responsabilità penale è personale
e finirebbe con assumere aspetti di mero trasferimento coattivo di beni
dal privato allo Stato per finalità repressive e intimidatorie di
ordine generale, sì da identificarsi addirittura con l'istituto della
espropriazione, con assoluto disattendimento dei diritti dei terzi, che
vedono sacrificato il loro diritto di proprietà a interessi generali
senza poter conseguire quell'indennizzo previsto dall'art. 42 della
Costituzione.
Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società
Finanziaria Peltrik ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.
3. - Le deduzioni della Finanziaria Peltrik in nulla divergono da
quelle sviluppate dal collegio nella ordinanza di rimessione. In
aggiunta, la difesa della società prospetta la possibilità, da parte
della Corte, di prendere in esame la illegittimità costituzionale
dell'art. 116 della legge doganale anche in riferimento all'art. 24
della Costituzione (violazione dei diritti della difesa) in
considerazione del fatto che nella richiesta subordinata, introduttiva
dell'incidente di esecuzione, recepita dal tribunale, la violazione di
detto articolo era stata ricollegata alla violazione dell'art. 3 della
stessa Costituzione.
4. - L'Avvocatura dello Stato si è pronunciata, nelle sue
deduzioni, per la dichiarazione di infondatezza della questione.
Prima di procedere all'esame delle argomentazioni svolte dal
tribunale nell'ordinanza, l'Avvocatura dà risalto alle ragioni che
stanno alla base del provvedimento di confisca e desumibili dalla
motivazione della sentenza penale di condanna del 25 luglio 1968; per
la quale rimane accertato che "l'immobile fu acquistato, costruito e
concepito al fine di commettere l'associazione per delinquere e i fatti
di contrabbando".
In ordine alla prospettata violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per il diverso trattamento che verrebbe fatto dall'art.
116 della legge ai "terzi" estranei al reato in relazione alla natura
delle cose da confiscare, l'Avvocatura rileva che la norma prenderebbe
in considerazione situazioni oggettivamente diverse che ben
giustificherebbero l'adozione di una diversa disciplina. La
giustificazione sarebbe desumibile dalla relazione ministeriale alla
legge 25 settembre 1940, n. 1424, nella quale si chiarisce che la non
confiscabilità dei mezzi di trasporto è stata dettata da "ragioni di
equità ed inderogabili esigenze pratiche delle aziende di noleggio"
nonché dalla esigenza di salvaguardare "la buona fede dei terzi
noleggia tori o comunque proprietari", soggetti difficilmente in grado
di controllare quale uso viene fatto dell'automezzo dato a noleggio o
comunque affidato a terzi.
In ordine alla asserita violazione dell'art. 27 della Costituzione
l'Avvocatura dello Stato osserva che, pur dovendosi riconoscere che la
confisca prevista e disciplinata dalla legge doganale ha carattere di
misura di sicurezza patrimoniale, la diversità tra l'art. 116 della
legge e l'art. 240 c.p. troverebbe la sua ragione d'essere nella
particolare natura del reato di contrabbando e negli ingenti danni
patrimoniali che da esso derivano allo Stato e, quindi, alla comunità.
D'altra parte non sarebbe pertinente il riferimento all'articolo
27, primo comma, della Costituzione, in quanto detto articolo
riguarderebbe la responsabilità penale, in quanto tale, e non già le
misure di sicurezza, in relazione alle quali la Costituzione prevede
puramente e semplicemente una riserva di legge (art. 25, ultimo comma).
Contesta, infine, la prospettata illegittimità costituzionale
dell'art. 116 in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
Costituzione. La confisca, nel caso, non potrebbe ricondursi
all'istituto della espropriazione per motivi di interesse generale,
poiché questa prescinde, in ogni caso, da qualsiasi illiceità, alla
quale invece è legata la confisca stessa, come già stabilito dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 8 del 1971. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza di rimessione il tribunale di Varese ha
ritenuto che sia in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 27, primo
comma, e 42, terzo comma, della Costituzione l'articolo 116, primo
comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, nella parte in cui rende
obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a
commettere il reato di contrabbando e delle cose che ne sono l'oggetto
ovvero il prodotto e il profitto anche se appartenenti a persona
estranea al reato medesimo, derogando, così, alla disciplina generale
stabilita dall'art. 240 del codice penale, alla quale, invece, lo
stesso art. 116 si riporta, nel secondo comma, nell'escludere dalla
obbligatorietà della confisca i mezzi di trasporto appartenenti a
terzi estranei.
La questione è fondata.
2. - L'avvertita necessità di una rigorosa repressione delle
violazioni delle leggi tributarie ha indotto il legislatore a dare
ampia applicazione all'istituto della confisca delle cose oggetto del
reato o che comunque servirono o furono destinate a commetterlo,
rendendola obbligatoria, anche nei casi per i quali l'art. 240 del
codice penale la prevede come facoltativa.
Tra le disposizioni in materia di confisca contemplate nelle varie
leggi tributarie la più rilevante è quella contenuta nell'art. 116
della legge doganale del 1940, n. 1424, testualmente riportata
nell'art. 301 del t.u. d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, entrato in vigore
dopo l'emanazione dell'ordinanza del tribunale di Varese.
Per detto articolo l'obbligatorietà della confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere reato o ne sono l'oggetto o
ne rappresentano il prodotto e il profitto, si estende anche a quelle
appartenenti a persone estranee al reato stesso, fatta eccezione per i
mezzi di trasporto per i quali si applica, per espresso riferimento, la
disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 240 cod. pen., il
quale esclude, appunto, dalla confisca le cose appartenenti a persone
estranee al reato.
Consegue da ciò che il proprietario della cosa sottoposta a
confisca obbligatoria estraneo al reato finisce col subire a titolo
meramente oggettivo le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale
commesso da altri.
Se, in deroga alla disciplina generale stabilita dall'art. 240 del
codice penale, la obbligatorietà della confisca delle cose di cui
trattasi trova una ragionevole giustificazione ai fini di una lotta
più incisiva ad una attività penalmente illecita, e ritenuta dal
legislatore, in base al suo libero apprezzamento, particolarmente
lesiva degli interessi finanziari dello Stato oltreché per la sua
diffusione anche per la organizzazione capillare e le multiformi
diramazioni di cui è in grado di poter disporre, altrettanto non può
dirsi quando essa si traduce in una ingiustificata violazione del
diritto sulla cosa che spetti a terzi estranei al reato.
In sostanza, l'applicazione dell'istituto della confisca
obbligatoria, quale discende dal contesto della disposizione impugnata
(art. 116 legge doganale) suatura il carattere della misura di
sicurezza così come è strutturata e introdotta nel codice vigente e
ne fa uno strumento anomalo di ambigua col locazione giuridica. La
disposizione, pertanto, appare ingiusta e irrazionale.
Non si può disconoscere, infatti, che il contestato art. 116
della legge, nel suo aspetto ontologico, si pone al di fuori di quella
logica giuridica che sta a fondamento proprio delle misure di
sicurezza, le quali sono destinate a riversare i loro effetti, anche di
natura patrimoniale, sui soggetti ai quali si applicano nella
previsione di una potenziale pericolosità sociale.
Possono, invero, esservi delle cose, e queste vengono prese in
considerazione dall'art. 240 cod. pen., nelle quali è insita una
illiceità oggettiva in senso assoluto, che prescinde, pertanto, dal
rapporto col soggetto che ne dispone, e che debbono essere confiscate
presso chiunque le detenga a qualsiasi titolo, ma ciò rappresenta un
aspetto del tutto particolare, atipico, ma non estraneo alla logica del
sistema e ai criteri a cui si ispira la prevenzione sul piano generale
e di cui le misure di sicurezza patrimoniali costituiscono un aspetto.
3. - Le considerazioni svolte rendono necessario, di conseguenza,
che la norma impugnata sia inquadrata nei suoi giusti limiti di
ragionevolezza, sia pure tenendo conto dei motivi che hanno indotto il
legislatore, in base all'interesse generale che ha inteso rafforzare
nella sua tutela giuridica, a derogare alla disciplina generale
stabilita in tema di confisca dal più volte ricordato art. 240 del
codice penale.
Perché la confisca obbligatoria delle cose appartenenti a persone
estranee al contrabbando non configuri, a carico di queste, una mera
responsabilità oggettiva, in base alla quale, per il solo fatto della
appartenenza ad essi delle cose coinvolte, subiscano conseguenze
patrimoniali in dipendenza dell'illecito finanziario commesso da altri,
occorre che sia rilevabile nei loro confronti un quid senza il quale,
il reato, pur nella inconsapevolezza di questo, non sarebbe avvenuto o
comunque non sarebbe stato agevolato. occorre, in conclusione, che
emerga nei loro confronti almeno un difetto di vigilanza.
4. - A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve
essere dichiarata anche la illegittimità costituzionale dell'art. 301,
primo comma, del d.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43 - testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale - e dell'art. 87, primo
comma, della legge sul monopolio dei sali e tabacchi 17 luglio 1942, n.
907, nei limiti in cui è dichiarata l'incostituzionalità dell'art.
116 della legge doganale 1940, n. 1424.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 116, primo
comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), nella
parte in cui, quanto alle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, impone la confisca anche nella ipotesi di
appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia
imputabile Un difetto di vigilanza;
b) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara, altresì, limitatamente alla medesima parte, la
illegittimità costituzionale dell'art. 301, primo comma, del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale), e dell'art. 87, primo comma, della legge 17 luglio
1942, n. 907 (legge sul monopolio dei sali e tabacchi).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte