Sentenza n. 229/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1054/1970
- art. 2legge 967/1969
usata come parametro
citata
- art. 8legge 628/1973
- art. 2legge 135/1975
- art. 1legge 284/1977
- art. 1legge 505/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 (Norma per il riordinamento della
indennità mensile per i servizi di istituto dovuta alle forze di
polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria) e
dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n.967 (Norme sul trattamento
economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in
servizi di sicurezza pubblica) promossi con le ordinanze emesse il 10
luglio e il 30 ottobre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale
della Liguria, il 17 febbraio e il 16 gennaio 1981 dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Umbria e il 5 e 20 novembre 1981 dal
Consiglio di Stato - Sezione V giurisdizionale, rispettivamente
iscritte ai nn. 148,149,658 e 795 del registro ordinanze 1981 ed ai
nn. 343 e 436 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 165 e 352 del 1981 e nn. 75,303 e 324
del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Del Citerna Paolo ed altri, di
Cappellini Paolo ed altri, di Alemanni Eugenio ed altri e dei Comuni di
Genova, Terni, Bagno a Ripoli e Moncalieri e gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1983 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Gaetano Scoca, per Del Citerna Paolo, l'avv. Umberto
Coronas, per Cappellini Paolo ed altri, l'avv. Paolo Mercuri, delegato
dall'avv. Giuseppe Guarino, per Alemanni Eugenio ed altri, l'avv.
Gustavo Romanelli, per i Comuni di Genova (quale delegato dell'avv.
Enrico Romanelli), Terni e Moncalieri, l'avv. Enzo Cheli, delegato
dall'avv. Paolo Barile, per il Comune di Bagno a Ripoli e l'avvocato
dello Stato Pietro De Francisci, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze d'identico contenuto, emesse il 10 luglio ed il
30 ottobre 1980 (R.O. 148 e 149 del 1981) - nel corso di giudizi
promossi da oltre duecento vigili urbani del Comune di Genova (ai quali
era stata riconosciuta la qualifica di agenti di p.s.) per ottenere il
pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre
1970, n. 1054 - il TAR della Liguria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
Cost., dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte
in cui non estende ai vigili urbani, ai quali sia stata riconosciuta la
qualifica di agente di p.s., il diritto di conseguire l'indennità da
esso articolo stabilita.
Nelle ordinanze di rimessione si afferma, a sostegno della non
manifesta infondatezza della questione, che le funzioni di p.s. si
differenziano da tutte le altre funzioni svolte o svolgibili dai VV.UU.
in quanto le prime sono attribuibili in relazione alla qualifica
posseduta, ma solo dopo un'ulteriore qualificazione (quella di agenti
di p.s.) e vengono conferite con atto a carattere autoritativo da un
organo estraneo (Prefetto) alla Amministrazione di appartenenza, sulla
base della valutazione di esigenze che trascendono quelle al cui
soddisfacimento è preordinato l'apparato organico e funzionale
dell'ente locale. Inoltre la qualifica di agente di p.s., pone il
vigile urbano in una posizione del tutto particolare, giacché, se pure
egli rimane inquadrato nell'ente di appartenenza, acquisisce una
dipendenza funzionale anche dall'autorità di P.S., ai cui ordini egli
è tenuto ad uniformarsi, restando subordinato agli stessi doveri di
tutti gli altri agenti di p.s. e tenuto ad un'attività che non viene
ad inserirsi fra le attribuzioni istituzionali dei corpi di polizia
municipale, ma si configura come funzione aggiuntiva.
Pertanto, secondo il TAR della Liguria, la legge n. 1054 del 1970,
attribuendo l'indennità di p.s. agli appartenenti all'Arma dei
carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, a quelli di p.s. ed
agli agenti di custodia delle carceri - in relazione all'esercizio di
funzioni concernenti la tutela della pubblica sicurezza e non in
funzione dell'appartenenza a determinati ruoli dell'Amministrazione
statale, come compenso per l'assolvimento di obblighi di servizio con
particolare delicatezza e responsabilità - sarebbe discriminatoria nei
confronti dei vigili urbani con qualifica di agenti di p.s., non
avendoli ricompresi fra i destinatari dell'indennità da essa prevista.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nelle deduzioni depositate si afferma che l'indennità di pubblica
sicurezza di cui alla legge n. 1054/1970 ha lo scopo di compensare i
militari ed i civili delle forze di polizia, della gravosità dei
rischi e dei disagi connessi ai compiti istituzionali propri dei corpi
medesimi, quali risultano dall insieme delle norme che ne disciplinano
le attribuzioni, dalle quali si evince che gli appartenenti alle forze
di polizia sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza dei cittadini; alla loro incolumità ed alla tutela della
proprietà; alla cura ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti
generali e speciali dello Stato e degli Enti locali; al soccorso in
caso di pubblici o privati infortuni; alla prevenzione e repressione di
reati, a raccogliere le prove e ad assicurare alla giustizia i
responsabili.
Tali rischi, disagi e responsabilità - secondo l'Avvocatura dello
Stato - non possono, invece, considerarsi inerenti alla limitata
attività di pubblica sicurezza svolta da appartenenti ai vigili urbani
cui sia stata riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica
sicurezza, per i quali i compiti di pubblica sicurezza assumono
connotati marginali rispetto ai propri compiti istituzionali di agenti
di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa.
Inoltre va tenuto conto che nel vigente ordinamento sussistono
distinti sistemi retributivi in cui rispettivamente si inquadrano da un
lato la categoria dei dipendenti statali, dall'altro quella degli Enti
locali e l'indennità in questione riguarda il sistema retributivo dei
dipendenti statali, mentre i vigili urbani sono dipendenti comunali, la
cui retribuzione è regolata nell'ambito di un altro distinto sistema.
Non sussisterebbe, pertanto, la dedotta lesione del principio di
uguaglianza, non essendo omogenee le situazioni comparate, né vi
sarebbe lesione degli artt. 36 e 97 Cost., che non garantiscono parità
di retribuzione nelle prestazioni dei rapporti di lavoro.
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso con
l'ordinanza 10 luglio 1980 si è costituito pure il Comune di Genova,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Nelle deduzioni depositate si sottolinea al riguardo che
l'indennità in questione è attribuita ai dipendenti statali
appartenenti alle "forze di polizia", ai quali, ai sensi degli artt. 17
e 18 del r.d. 31 agosto 1907, n. 690 spetta in modo permanente ed
assoluto la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" e che
istituzionalmente svolgono le relative funzioni, mentre diversa,
invece, è la posizione dei vigili urbani dipendenti del Comune, per i
quali il riconoscimento prefettizio della qualifica di agenti di p.s.
è solo eventuale, e, comunque, l'esercizio delle funzioni relative
alla detta qualifica costituisce attività occasionale e puramente
accessoria rispetto ai compiti di polizia urbana dagli stessi esplicati
in via continuativa e prevalente.
Analoga questione è stata sollevata con ordinanza del 17 febbraio
1981 (R.O. n. 658 del 1981), dal TAR dell'Umbria, con riferimento
all'art. 2, comma primo, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, in
relazione agli artt. 3,36 e 97 Cost.
Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata e si sono costituiti i vigili urbani del Comune di Perugia - i
quali avevano promosso il giudizio a quo - chiedendo che la questione
sia ritenuta fondata.
Altra questione analoga alla precedente, in riferimento all'art.
2, comma primo, della legge 22 dicembre 1969, n. 967, ma in relazione
ai soli artt. 3 e 36 Cost., è stata sollevata dallo stesso TAR
dell'Umbria con ordinanza 6 gennaio 1981 (R.O. n. 795 del 1981).
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
È intervenuto pure il Comune di Terni - parte convenuta nel
giudizio a quo - chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,
sottolineando la diversità di situazioni esistente fra VV.UU. e
personale indicato dalla norma impugnata quale beneficiario
dell'indennità in oggetto, nonché il fatto che l'indennità prevista
dalla norma impugnata è a carico del bilancio statale e non può
essere estesa ai dipendenti dei Comuni senza preoccuparsi della
copertura del relativo onere.
Analoga questione è stata sollevata pure dal Consiglio di Stato -
con le stesse argomentazioni del TAR della Liguria - con ordinanza
emessa il 5 novembre 1981, in relazione all'art. 2 della legge 22
dicembre 1969, n. 967, modificato dall'art. 1, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nonché dalle leggi 27 ottobre 1973,
n. 628; 28 aprile 1975, n. 135; 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978,
n. 505 ed in riferimento agli artt. 3,36 e 97 Cost.
Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Si sono costituite pure le parti private del giudizio a quo,
chiedendo, il Comune di Bagno a Ripoli, che la questione sia dichiarata
non fondata ed i vigili urbani ricorrenti che sia dichiarata fondata.
In particolare il Comune di Bagno a Ripoli sottolinea anch'esso che
l'indennità mensile di cui all'art. 2 della legge n. 967 del 1969,
richiamato dall'art. 1 della legge n. 1054 del 1970, è una indennità
riconosciuta al personale della P.S. e al personale di altri Corpi
statali come indennità di istituto, in relazione al permanente
esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, mentre i vigili urbani che
abbiano la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, svolgono tale
attività solo in via eventuale e comunque sempre strettamente
funzionale ai loro compiti istituzionali ed è limitato nell'ambito di
competenza proprio della polizia urbana.
Analoga questione è stata sollevata, infine, dal Consiglio di
Stato con ordinanza 20 novembre 1981, in riferimento all'art. 2 della
legge 22 dicembre 1969, n. 967 e in relazione agli artt. 3 e 36 Cost.
(R.O. n. 436 del 1982).
In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Si sono costituiti pure il Comune di Moncalieri, parte convenuta
nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata, nonché i vigili urbani ricorrenti, chiedendo che la questione
sia ritenuta fondata. Considerato in diritto :
1. - Le sei ordinanze di cui in epigrafe sollevano tutte la
medesima questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi
vanno, pertanto, riuniti ai fini di un'unica sentenza.
2. - Alla Corte viene sottoposta la questione se l'art. 2, secondo
comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il
riordinamento della indennità mensile per servizio d'istituto dovuta
alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione
penitenziaria"), nonché le successive leggi di modificazione 27
ottobre 1973, n. 628; 28 aprile 1975, n. 135; 27 maggio 1977, n. 284 e
5 agosto 1978, n. 505, attribuendo l'indennità mensile da esse
prevista a determinate categorie di personale (funzionari di p.s.,
ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei
carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) e non anche
ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di
p.s., contrastino con gli artt. 3,36 e 97 Cost.
La questione non è fondata.
3. - Tutte le disposizioni di legge sopraindicate, con le quali è
stata istituita e disciplinata una speciale indennità per gli
appartenenti alle forze di polizia, fanno riferimento esplicito a Corpi
ben precisati ed individuati (Arma dei carabinieri, Corpo delle guardie
di p.s., Corpo delle guardie di finanza, Corpo degli agenti di custodia
delle carceri, Corpo forestale dello Stato) i quali hanno il compito
precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e
della tutela dell'ordine pubblico.
Si tratta di organismi (taluni dei quali integrati nelle Forze
armate e comunque costituiti in corpi armati) organizzati ed attrezzati
a quel fine e sottoposti pertanto ad una regolamentazione legislativa
la quale tocca tutti gli aspetti essenziali in relazione a tale scopo:
organizzazione, reclutamento, addestramento, armamento, stato giuridico
(con particolare riguardo agli aspetti disciplinare e penale).
Ed è in relazione a tali compiti, allo specifico impiego delle
forze dell'ordine, all'intensa attività operativa cui sono sempre
sottoposti gli appartenenti a quei corpi che il legislatore, a partire
dall'anno 1947 (con il d.l.C.p.S. 1 aprile 1947, n. 222) ha ritenuto di
dover concedere uno speciale emolumento che, come è stato meglio
precisato in tutta la legislazione successiva (art. 2 della legge 22
dicembre 1969, n. 967; art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054;
art. 8 della legge 27 ottobre 1973, n. 638; art. 2 della legge 28
aprile 1975, n. 135; art. 1 della legge 27 maggio 1977, n. 284; art. 1
della legge 5 agosto 1978, n. 505) viene denominato "indennità per
servizio di istituto", cioè indennità la quale vuole coprire i
servizi che i corpi medesimi devono svolgere istituzionalmente e in via
normale e permanente con particolare riguardo ai servizi collettivi.
In particolare l'art. 2 della legge n. 967 del 1969, nel prendere
in considerazione, per la prima volta dopo l'anno 1947, la misura della
indennità in parola, ha fatto richiamo esplicito all'art. 15, lett.
c), della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il
riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali"), la quale disposizione, nel delegare il
Governo alla emanazione di provvedimenti legislativi per il riassetto,
tra l'altro, delle retribuzioni dei dipendenti statali, ha
esplicitamente preveduto la istituzione di apposite indennità per
servizi resi in condizioni di particolare disagio.
Non è dubbio che i compiti affidati a quei corpi sono sempre
pesanti e gravosi, tali da esporre permanentemente coloro che li
svolgono a rischi di vario genere anche in tempi normali, ma che si
accrescono in misura notevolissima quando si tratta, come avviene in
questi anni, della lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata,
la quale ha richiesto anche l'adozione di altri provvedimenti intesi
alla prevenzione ed alla repressione di siffatti fenomeni.
Ed i lavori preparatori delle leggi più recenti, che hanno
provveduto al riordinamento ed all'accrescimento della misura della
indennità in questione, hanno sempre sottolineato, appunto, la
particolare gravosità e pericolosità, nel momento presente, dei
compiti di quelle forze e la conseguente necessità di riconoscere nei
loro confronti un trattamento economico a ciò adeguato.
In ogni caso nelle leggi citate vi è esclusivo riferimento a
coloro che fanno organicamente parte di quei corpi e che pertanto
istituzionalmente sono preposti ai cennati compiti di ordine pubblico,
differenziandoli da ogni altra categoria di pubblici dipendenti: il che
appare tanto più chiaro se si considera che nello stesso torno di
tempo con la legge 10 marzo 1969, n. 78 ("Estensione al personale degli
enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso
al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'art. 20 della legge
18 marzo 1968, n. 249") il legislatore non ha mancato di tenere
presente, contemporaneamente, la situazione economica dei dipendenti
degli enti pubblici locali, ai quali è stato esteso l'assegno
integrativo di cui all'art. 20 della legge n. 249 del 1968, ma non
anche l'indennità di cui trattasi. Segno questo che il legislatore ha
reso applicabili ai dipendenti degli enti locali solo gli assegni che
ha ritenuto confacenti ai loro compiti, in base ad una valutazione
ampiamente discrezionale.
Ciò posto e passando ad esaminare la posizione dei vigili urbani
rivestiti della qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del
T.U. 31 agosto 1907, n. 690 ("Testo unico delle leggi sugli ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza") la Corte non può non riconoscere che
difetta fra costoro e gli appartenenti ai corpi predetti quella
situazione di omogeneità che sta a base del principio di uguaglianza.
Infatti l'attribuzione di quella qualifica viene fatta singulatim,
è sempre revocabile quando mutino le condizioni locali in relazione
alle quali la attribuzione viene effettuata e in ogni caso non
inserisce costoro in alcuno dei corpi predetti e non comporta per essi
la somma di doveri e di oneri propri degli appartenenti ai corpi
medesimi.
È vero che tali vigili sono sottoposti agli ordini delle
competenti autorità di p.s. come è vero che essi devono svolgere
anche compiti che si diversificano da quelli propri dei vigili urbani:
ma, mentre il dovere di sottostare agli ordini della autorità di p.s.
risponde ad ovvi criteri di buon funzionamento dei servizi loro
affidati, si tratta pur sempre di attività eccezionali e sporadiche,
dalle quali non può discendere una loro parificazione o assimilazione
a coloro ai quali la medesima qualifica spetta di diritto per effetto
della appartenenza a quei corpi (art. 17 del citato T.U. n. 690).
Non può, pertanto, dirsi che la esclusione dei vigili urbani
agenti di p.s. dalla predetta indennità sia irrazionale e violi il
principio di uguaglianza.
Non può dirsi neppure violato l'art. 36 della Costituzione,
giacché secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte,
la tutela apprestata da tale norma, mentre garantisce al lavoratore una
retribuzione che gli assicuri un'esistenza libera e dignitosa, non si
estende ad ogni compenso corrispettivo di un qualsiasi tipo di
prestazione accessoria (sent. n. 176 del 1980), ovvero di particolari
sacrifici previsti per talune categorie (sent. n. 131 del 1982),
riguardando la globalità della retribuzione e non i singoli emolumenti
che la compongono (sent. n. 141 del 1979). Il che non vieta ai comuni
di concedere, nell'ambito delle leggi e nella misura ritenuta congrua,
eventuali compensi particolari (come del resto è già avvenuto) nei
casi in cui tali prestazioni aggiuntive siano maggiorrnente onerose.
Quanto alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, i giudici a
quibus non ne hanno in alcun modo specificato il contenuto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico
del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizio di
pubblica sicurezza"), dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054
("Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di
istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile
dell'amministrazione penitenziaria"), dell'art. 8 della legge 27
ottobre 1973, n. 628 ("Concessione dell'assegno perequativo al
personale militare e adeguamento della indennità per servizio di
istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai
funzionari di pubblica sicurezza"), dell'art. 2 della legge 28 aprile
1975, n. 135 ("Aumento delle misure della indennità mensile per il
servizio di istituto alle forze di polizia e attribuzione di un
supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale
dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica
sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i
sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello
Stato"), dell'art. 1 della legge 27 maggio 1977, n. 284 ("Adeguamento e
riordinamento di indennità alle forze di polizia e al personale civile
degli istituti penitenziari") e dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978,
n. 505 ("Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di
polizia"), sollevata in riferimento agli artt. 3,36 e 97 della
Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:229 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte